Art. 2.
Il termine di cui al primo comma dell'articolo 4 della legge 6 giugno 1975, n. 172 , e' prorogato al 30 settembre 1978, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 della stessa legge per la concessione dei finanziamenti ivi previsti.
Il limite massimo di importo per ciascun finanziamento assistibile dal contributo di cui al quinto e sesto comma dell'articolo 4 e' stabilito in 3.000 milioni senza alcuna differenza territoriale. Per ogni impresa la somma dei finanziamenti concessi non puo' comunque eccedere i 6.000 milioni.
L'onere relativo ai contributi in conto interessi fara' carico all'autorizzazione di spesa di cui al predetto articolo 5.
Il termine di cui al primo comma dell'articolo 4 della legge 6 giugno 1975, n. 172 , e' prorogato al 30 settembre 1978, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 della stessa legge per la concessione dei finanziamenti ivi previsti.
Il limite massimo di importo per ciascun finanziamento assistibile dal contributo di cui al quinto e sesto comma dell'articolo 4 e' stabilito in 3.000 milioni senza alcuna differenza territoriale. Per ogni impresa la somma dei finanziamenti concessi non puo' comunque eccedere i 6.000 milioni.
L'onere relativo ai contributi in conto interessi fara' carico all'autorizzazione di spesa di cui al predetto articolo 5.