Decreto presidenziale 14 luglio 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 26/11/2025, n. 21238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21238 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21238/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10603/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10603 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da IA LL, rappresentato e difeso dagli avvocati Anna Buttafoco e Giovanni Fiaccavento, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via Cola di Rienzo, 149;
contro
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, FO Pa, il Ministero della Cultura e la Commissione Interministeriale Ripam, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
il Dipartimento della Funzione Pubblica, non costituito in giudizio;
nei confronti
di AL LA e AL IL, non costituite in giudizio;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo :
- della graduatoria parziale trasmessa da FO alla ricorrente in data 1° luglio 2024 in risposta all’istanza di accesso agli atti avanzata dalla stessa in data 31 maggio 2024 all’esito del Concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto dalla Commissione RIPAM per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 518 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno ed indeterminato, da inquadrare nell'area III, nei ruoli del Ministero della cultura ad eccezione della Provincia di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 8 novembre 2022, per il profilo di Funzionario Storico dell’Arte, nella parte in cui non ha attribuito alla medesima il punteggio di 22,625 punti alla prova scritta sostenuta in data 22 maggio 2023 e/o il punteggio di 4,500 punti alla valutazione dei titoli di studio;
- della graduatoria pubblicata in data 6 agosto 2024 all’esito del Concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto dalla Commissione RIPAM per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 518 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno ed indeterminato, da inquadrare nell'area III, nei ruoli del Ministero della cultura ad eccezione della Provincia di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 8 novembre 2022, per il profilo di Funzionario Storico dell’Arte, nella parte in cui non ha attribuito alla dott.ssa IA LL il punteggio di 22,625 punti alla prova scritta sostenuta in data 22 maggio 2023 e/o il punteggio di 4,500 punti alla valutazione dei titoli di studio e così un posizionamento superiore al 146° posto;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenziali, ivi compreso il bando di concorso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 8 novembre 2022, nella parte in cui ha equiparato il diploma di specializzazione, il dottorato di ricerca ed il master di II livello ai fini dei requisiti di partecipazione laddove li ha differenziati nel punteggio per la valutazione dei titoli;
per quanto riguarda i motivi aggiunti :
- della graduatoria pubblicata in data 6 marzo 2025 all’esito del Concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto dalla Commissione RIPAM per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 518 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno ed indeterminato, da inquadrare nell'area III, nei ruoli del Ministero della cultura ad eccezione della Provincia di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 8 novembre 2022, per il profilo di Funzionario Storico dell’Arte “rettificata in esecuzione di n.3 provvedimenti del TAR”, nella parte in cui non ha attribuito alla dott.ssa IA LL il punteggio di 22,625 punti alla prova scritta sostenuta in data 22 maggio 2023 e/o il punteggio di 4,500 punti alla valutazione dei titoli di studio;
- nonché di ogni altro atto, anche non conosciuto, presupposto, connesso e/o consequenziale, comunque lesivo dei diritti ed interessi dei ricorrenti e, in ogni caso, di tutti gli atti e provvedimenti già gravati con il ricorso principale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di FO Pa, del Ministero della Cultura e della Commissione Interministeriale Ripam;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 novembre 2025 il dott. TI LO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il presente gravame ha ad oggetto la legittimità della graduatoria del concorso in epigrafe indicato. In particolare, sono contestate le determinazioni assunte dalla Commissione in sede di valutazione della prova scritta e la clausola del bando che disciplina i criteri di assegnazione dei punteggi per i titoli di merito.
2. Con un primo motivo di ricorso, la ricorrente deduce il vizio di eccesso di potere, lamentando l’ambiguità del quiz n. 24 (“In che periodo GI SA ha realizzato il Crocifisso, una delle prime rappresentazioni del Christus Patiens ?”), in quanto conterrebbe una pluralità di risposte corrette, tra le quali quella fornita dalla medesima ricorrente (“1244-49”), essendo attribuite all’artista in questione tre opere raffiguranti il medesimo soggetto (Crocifisso/ Christus Patiens ).
3. Con una seconda doglianza, la ricorrente contesta la legittimità della lex specialis che, ai fini dell’accesso al concorso, equipara il diploma di specializzazione, il dottorato di ricerca e il master universitario (art. 2), salvo poi differenziare il punteggio da assegnare per il loro possesso, in sede di valutazione dei titoli di merito, nei casi in cui siano stati indicati dai candidati quali titoli ulteriori rispetto a quelli fatti valere per la partecipazione alla procedura (nello specifico, ai sensi dell’art. 8, venivano assegnati 2,5 punti per ogni dottorato di ricerca, 2 punti per ogni diploma di specializzazione ed 1 punto per ogni master universitario di secondo livello.).
4. Le medesime doglianze sono poste a fondamento dei motivi aggiunti con i quali la ricorrente ha impugnato la graduatoria finale del concorso per illegittimità derivata.
5. Con decreto presidenziale n. 2671 del 14 luglio 2025 è stata disposta l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami che la ricorrente ha adempiuto nei termini prescritti.
6. Le Amministrazioni resistenti, costituitesi in giudizio, hanno depositato in data 29 ottobre 2025 la documentazione inerente al concorso e un rapporto informativo privo di intestazione formale, senza articolare una memoria difensiva.
7. All’udienza pubblica del 4 novembre 2025, previa verbalizzazione dell’istanza formulata dalla ricorrente di stralcio del menzionato rapporto informativo, la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Preliminarmente, il Collegio dispone lo stralcio del rapporto informativo depositato dalla difesa erariale in data 29 ottobre 2025, non avendo parte resistente rispettato i termini di cui all’art. 73 c.p.a.
9. Nel merito, il ricorso è parzialmente da accogliere nei limiti di seguito indicati.
10. Per quanto concerne il secondo motivo di censura, relativo alla differenziazione dei punteggi tra differenti titoli, giova ricordare che l’Amministrazione gode di ampia discrezionalità nella formulazione delle clausole del bando, sindacabili dal giudice amministrativo solo in presenza di vizi macroscopici che nel caso di specie non appaiono sussistenti, attesa l’evidente diversa natura dei titoli di merito di cui si discute.
La circostanza che detti titoli siano stati equiparati se fatti valere quale requisito di partecipazione parimenti non è un indice di manifesta irragionevolezza, dal momento che le scelte dell’Amministrazione con riguardo ai requisiti di accesso alla procedura rispondono a una logica differente da quella sottesa alla valutazione dei titoli di merito ulteriori di cui siano in possesso i candidati.
In particolare, le condizioni di partecipazione alla procedura rispondono all’esigenza di garantire all’Amministrazione l’assunzione di profili professionali richiesti, tenendo conto della pluralità di titoli che possono assicurare detta esigenza, anche nell’ottica di un ampliamento della platea dei potenziali interessati.
In sede di valutazione dei titoli di merito, invece, l’Amministrazione si è riservata la possibilità di valorizzare il curriculum nell’interesse dei candidati più meritevoli a ottenere un miglior posizionamento in graduatoria.
La doglianza è pertanto infondata.
11. È invece fondato il primo motivo di ricorso, a mezzo del quale la ricorrente deduce l’ambiguità del quesito n. 24, in linea con i precedenti conformi della Sezione sulla medesima questione (cfr. sent. nn. 3427, 3438 e 3441 del 2024).
In particolare, la documentazione depositata in giudizio da parte ricorrente appare comprovare l’esistenza di una pluralità di opere, aventi analoga denominazione, riconducibili all’autore menzionato nel quesito in contestazione, nonché la compatibilità della risposta fornita dal candidato con la datazione di una di queste.
Per contro, le Amministrazioni resistenti non hanno confutato le argomentazioni di parte ricorrente e, dunque, non hanno esplicitato le ragioni per cui l’unica risposta corretta sarebbe quella individuata come tale dalla Commissione.
12. In conclusione, il ricorso deve essere accolto in parte qua , con onere a carico delle Amministrazioni di rivalutare la posizione della ricorrente, assegnandole 0,75 punti per la risposta corretta data al quesito n. 24 con contestuale elisione della decurtazione di 0,25 punti.
13. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie parzialmente nei sensi di cui in motivazione.
Condanna le Amministrazioni resistenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida in €1.000,00 (mille/00) per compensi, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RI CO, Presidente
Monica Gallo, Referendario
TI LO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TI LO | RI CO |
IL SEGRETARIO