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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. IV, sentenza 27/02/2026, n. 599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 599 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 599/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MACCARONE ANTONIO, Presidente e Relatore
GUARASCIO DOMENICO, Giudice
ROMANO EMANUELA, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2111/2024 depositato il 02/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Graezar 14 00195 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro - Via Dei Lombardi 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020150008656874000 IVA-ALIQUOTE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020160012321562000 IVA-ALIQUOTE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020170011308956000 IVA-ALIQUOTE 2014 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249004213731000 IVA-ALIQUOTE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249004213731000 IVA-ALIQUOTE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249004213731000 IVA-ALIQUOTE 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 297/2026 depositato il
25/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso
contro
Agenzia Entrate direzione provinciale di Catanzaro e Agenzia delle Entrate Riscossione per l'annullamento dell'intimazione di pagamento numero
03020249004213731000 notificata in data 15.5.2024 contenente tra l'altro le cartelle di pagamento nn.
03020150008656874000; 03020160012321562000 e 03020170011308956000 relativa al tributo Iva per gli anni 2012; 2013 e 2014. Al riguardo, il ricorrente ha eccepito la nullità per intervenuta prescrizione del credito azionato;
nullità per omessa notifica degli atti presupposti;
nullità per difetto di motivazione sul calcolo degli interessi. Ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Si sono costituiti sia il concessionario Agenzia delle Entrate riscossione che l'Agenzia Entrate direzione provinciale di Catanzaro che hanno contestato i motivi di ricorso in quanto manifestamente infondati in fatto e in diritto. All'uopo il concessionario ha prodotto le relate di notifica comprovante la validità della pretesa avanzata con l'atto impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ordine all'eccezione di nullità per avvenuta prescrizione del credito contenuto nelle relative cartelle, la
Corte osserva.
Il credito erariale per la riscossione dell'imposta (a seguito di accertamento divenuto definitivo) è soggetto non già al termine di prescrizione quinquennale previsto all'art. 2948 c.c., n. 4, "per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi", bensì all'ordinario termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c., in quanto la prestazione tributaria, attesa l'autonomia dei singoli periodi d'imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivo". Crediti di imposta sono, in via generale, soggetti alla prescrizione ordinaria decennale, ex art. 2946 c.c., a meno che la legge disponga diversamente (come, ad esempio, la L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, per i contributi previdenziali) e, in particolare i crediti IRPEF e IVA sono soggetti alla prescrizione decennale (Cass.
9906/2018; Cass. 32308/2019)" (Cass. n. 25716 del 2020; v. anche Cass. 24322 del 2014; Cass. n. 16232 del 2020). Nel caso in esame, parte resistente ha fornito la prova della notifica come segue: la cartella di pagamento n. 03020150008656874000 risulta avvenuta in data 24/12/2015 con consegna a mani del destinatario ricorrente;
la cartella di pagamento n. 03020160012321562000 è avvenuta in data 11.03.2017
a norma dell'art. 140 c.p.c. e la cartella di pagamento n. 03020170011308956000 è avvenuta in data
02.06.2018 a norma dell'art. 140 c.p.c con successivo inoltro della raccomandata informativa. A ciò bisogna aggiungere le intimazioni di pagamento nn. 03020179004422708000; 03020219002909661000;
03020229001837114000; 03020239000210607000 notificate rispettivamente in data 25.01.2018;
22.05.2023; 22.05.2023 e 25.02.2023. Avverso detta produzione nessuna contestazione è stata formulata da parte ricorrente. Di conseguenza a norma dell'art. 115 c.p.c. applicabile anche in campo tributario, i fatti si ritengono ammessi senza alcuna prova contraria.
Come va rigettata la nullità per difetto di motivazione del calcolo degli interessi, atteso che quando l'atto impugnato, segue l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, la cartella che intimi al contribuente il pagamento degli ulteriori interessi nel frattempo maturati soddisfa l'obbligo di motivazione, prescritto dall'art. 7 della legge n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della legge n. 241 del 1990, attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'ulteriore importo per gli accessori, come è stato nel caso “de qua”. Comunque, il difetto di motivazione non può mai comportare la nullità dell'intero atto ma esclusivamente gli interessi. In conclusione, il ricorso merita di essere respinto. Restano assorbite le altre questioni, argomentazioni ed eccezioni, le quali vengono ritenute non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonee a sostenere una conclusione di tipo diverso.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catanzaro sez.4 cosi provvede: rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore di Agenzia Entrate direzione provinciale di Catanzaro e Agenzia delle Entrate riscossione determinate in euro 500,00 cadauno oltre accessori come per legge. Cosi deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 23.02.2026 Il Presidente est. Avv.
ON MA
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MACCARONE ANTONIO, Presidente e Relatore
GUARASCIO DOMENICO, Giudice
ROMANO EMANUELA, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2111/2024 depositato il 02/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Graezar 14 00195 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro - Via Dei Lombardi 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020150008656874000 IVA-ALIQUOTE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020160012321562000 IVA-ALIQUOTE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020170011308956000 IVA-ALIQUOTE 2014 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249004213731000 IVA-ALIQUOTE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249004213731000 IVA-ALIQUOTE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249004213731000 IVA-ALIQUOTE 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 297/2026 depositato il
25/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso
contro
Agenzia Entrate direzione provinciale di Catanzaro e Agenzia delle Entrate Riscossione per l'annullamento dell'intimazione di pagamento numero
03020249004213731000 notificata in data 15.5.2024 contenente tra l'altro le cartelle di pagamento nn.
03020150008656874000; 03020160012321562000 e 03020170011308956000 relativa al tributo Iva per gli anni 2012; 2013 e 2014. Al riguardo, il ricorrente ha eccepito la nullità per intervenuta prescrizione del credito azionato;
nullità per omessa notifica degli atti presupposti;
nullità per difetto di motivazione sul calcolo degli interessi. Ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Si sono costituiti sia il concessionario Agenzia delle Entrate riscossione che l'Agenzia Entrate direzione provinciale di Catanzaro che hanno contestato i motivi di ricorso in quanto manifestamente infondati in fatto e in diritto. All'uopo il concessionario ha prodotto le relate di notifica comprovante la validità della pretesa avanzata con l'atto impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ordine all'eccezione di nullità per avvenuta prescrizione del credito contenuto nelle relative cartelle, la
Corte osserva.
Il credito erariale per la riscossione dell'imposta (a seguito di accertamento divenuto definitivo) è soggetto non già al termine di prescrizione quinquennale previsto all'art. 2948 c.c., n. 4, "per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi", bensì all'ordinario termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c., in quanto la prestazione tributaria, attesa l'autonomia dei singoli periodi d'imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivo". Crediti di imposta sono, in via generale, soggetti alla prescrizione ordinaria decennale, ex art. 2946 c.c., a meno che la legge disponga diversamente (come, ad esempio, la L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, per i contributi previdenziali) e, in particolare i crediti IRPEF e IVA sono soggetti alla prescrizione decennale (Cass.
9906/2018; Cass. 32308/2019)" (Cass. n. 25716 del 2020; v. anche Cass. 24322 del 2014; Cass. n. 16232 del 2020). Nel caso in esame, parte resistente ha fornito la prova della notifica come segue: la cartella di pagamento n. 03020150008656874000 risulta avvenuta in data 24/12/2015 con consegna a mani del destinatario ricorrente;
la cartella di pagamento n. 03020160012321562000 è avvenuta in data 11.03.2017
a norma dell'art. 140 c.p.c. e la cartella di pagamento n. 03020170011308956000 è avvenuta in data
02.06.2018 a norma dell'art. 140 c.p.c con successivo inoltro della raccomandata informativa. A ciò bisogna aggiungere le intimazioni di pagamento nn. 03020179004422708000; 03020219002909661000;
03020229001837114000; 03020239000210607000 notificate rispettivamente in data 25.01.2018;
22.05.2023; 22.05.2023 e 25.02.2023. Avverso detta produzione nessuna contestazione è stata formulata da parte ricorrente. Di conseguenza a norma dell'art. 115 c.p.c. applicabile anche in campo tributario, i fatti si ritengono ammessi senza alcuna prova contraria.
Come va rigettata la nullità per difetto di motivazione del calcolo degli interessi, atteso che quando l'atto impugnato, segue l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, la cartella che intimi al contribuente il pagamento degli ulteriori interessi nel frattempo maturati soddisfa l'obbligo di motivazione, prescritto dall'art. 7 della legge n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della legge n. 241 del 1990, attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'ulteriore importo per gli accessori, come è stato nel caso “de qua”. Comunque, il difetto di motivazione non può mai comportare la nullità dell'intero atto ma esclusivamente gli interessi. In conclusione, il ricorso merita di essere respinto. Restano assorbite le altre questioni, argomentazioni ed eccezioni, le quali vengono ritenute non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonee a sostenere una conclusione di tipo diverso.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catanzaro sez.4 cosi provvede: rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore di Agenzia Entrate direzione provinciale di Catanzaro e Agenzia delle Entrate riscossione determinate in euro 500,00 cadauno oltre accessori come per legge. Cosi deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 23.02.2026 Il Presidente est. Avv.
ON MA