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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 23/10/2025, n. 3795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3795 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
Proc. 4099/2025
TRIBUNALE DI CATANIA
- SEZIONE LAVORO-
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento n. 4099/2025 R.G. e sciogliendo la riserva assunta all'udienza a trattazione scritta del 17.10.25;
lette le note scritte depositate con cui i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa chiedendo la decisione della causa ritenuto pertanto di poter emettere la decisione della causa con motivazione contestuale come segue, così provvede:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Istruttore In Funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa Manuela Scarcella, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 17 OTTOBRE 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 4099/2025 R.G. promossa da
, nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Avv. Maria Palazzolo, presso il cui studio in
Catania, Piazza Trento 2 è elettivamente domiciliata
CONTRO
, con sede in Via Ciro il Grande, 21 00144 Controparte_1
Roma (RM), (CF: ) in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso P.IVA_1 dall'avvocato Maria Rosaria Battiato ed elettivamente domiciliato in Piazza della Repubblica,
26, 95125 Catania presso l'Avvocatura dell' CP_1
- resistente –
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.05.2025, la ricorrente in epigrafe indicata, invalida civile nella misura del 75%, precisava che con comunicazione del 15 novembre 2024, pervenuta il
12 dicembre 2024, l le comunicava, che: “la sua pensione n.044-210007175645 Cat. CP_1
INVCIV e stata ricalcolata dal 1 gennaio 2022, sulla base della sua comunicazione dei redditi per l'anno 2022 […] Pertanto da gennaio 2023 a novembre 2024 sulla prestazione n.044-
210007175645 Cat. INVCIV l' ha corrisposto un pagamento superiore a quanto dovuto CP_1 per un importo lordo complessivo di euro 8.025,67… non potendo recuperare tale importo direttamente sulle pensioni di cui lei è titolare, il pagamento dovrà essere effettuato mediante
Avviso di pagamento pagoPA”. Precisava, pertanto, che sussistendone i presupposti, in data
19.12.2024, presentava domanda di ricostituzione reddituale- prot. CP_1
2100.19/12/2024.0964127 e che, a seguito della suddetta ricostituzione reddituale, con nota del 9.1.2025, l' sede Giarre comunicava che dal ricalcolo “è derivato, fino al 31.1.2025, CP_1 un credito a suo favore di euro 4.813,91” con, allegato, il prospetto dei conteggi ove era riportato un conguaglio della suddetta somma con “somme non dovute da questa Agenzia di produzione Motivazione 100-Recupero indebito n. 00019611524” per un totale di €.4.813,91.
Precisava, pertanto, di avere presentato, in data 27.01.2025, n.2 separati ricorsi on-line rispettivamente nei confronti del provvedimento del 15 novembre 2024 e del CP_1 provvedimento di ricalcolo del 9.1.2025 dell' ma che, con delibera n.2516915 CP_2 del 2.04.2025, il Comitato Provinciale rigettava il ricorso in quanto a seguito di domanda CP_1 di ricostituzione reddituale, la prestazione assistenziale veniva ripristinata con decorrenza gennaio 2024 e l'indebito oggetto di contestazione era stata parzialmente riformato. Precisava, ancora, che nelle more, purtroppo non le venivano erogate le prestazioni relative alla mensilità di dicembre e tredicesima mensilità 2024 e gennaio 2025, mentre con riferimento alle prestazioni di febbraio e marzo 2025, seppur disposte in pagamento, venivano trattenute come
“Cassa Sede” verosimilmente in compensazione dell'indebito residuo ritenuto ancora dovuto e che, quindi, per l'indebito per cui è causa l , dal dicembre 2024 al marzo 2025, aveva CP_1 trattenuto somme per l'importo complessivo di €.1.723,64 (euro millesettecentoventitre/64), ossia 343,66 dicembre 2024 + 343,66 tredicesima mensilità 2024 + 346,33 gennaio 2025 +
346,33 febbraio 2025 + 346,33 marzo 2025 e che, successivamente, verificata la propria posizione on-line, riscontrava ancora la presenza dell'indebito n.00019611524 per l'intero importo di €.8.025,67 nonché l'avvio di una rateizzazione con piano di recupero mediante trattenuta sulla pensione con decorrenza 31.03.2025. Precisava, ancora, che, con nota del
31.03.2025, pervenuta in data 16.04.2025, l le comunicava il recupero delle somme CP_1 erogate e non dovute per l'importo di €.3.211.76 (euro tremiladuecentoundici/76) mediante trattenuta del 20% sulla pensione di invalidità civile n. 07175645 e che il suddetto importo si ricaverebbe dall'importo inizialmente imputatole quale indebito assistenziale, ossia
€.8.025,67 da cui è stato sottratto l'importo di €.4.813,91 corrispondente al conguaglio a credito dell'assistita derivante dal ricalcolo della prestazione e comprensiva dell'intera prestazione per l'anno 2024 e la mensilità di gennaio 2025 e che, però, le veniva altresì trattenuta la prestazione relative alle mensilità di febbraio e marzo 2025, per l'importo complessivo di €.692,66, rimaste in Sede”. CP_3
Eccepiva, pertanto: Irripetibilità delle somme pretese dall' CP_1
Concludeva chiedendo: accertare e dichiarare l'inesistenza e/o l'irripetibilità dell'indebito n.00019611524 di cui alla comunicazione del 15 novembre 2024, pervenuta in data 12 CP_1 dicembre 2024, per tutte le causali esposte;
accertare e dichiarare, in ogni caso, non dovuta la somma di cui all'indebito n.00019611524 per l'intero importo di €.8.025,67 pretesa dall' , a titolo di quote di assegno invalidità civile corrisposte gennaio 2023 al novembre CP_1
2024, e/o l'inferiore importo rideterminato di €.3.211.76 (euro tremiladuecentoundici/76), per tutte le motivazioni esposte e per l'effetto: accertare, ritenere e dichiarare l'illegittimità,
l'annullabilità ed inefficacia dell'azione di recupero di cui all'indebito n.00019611524 sulle somme dovute alla ricorrente a titolo di invalidità civile;
condannare l'amministrazione resistente alla restituzione delle somme già trattenute in compensazione sulla pensione
INVCIV n.7175645, per l'importo complessivo €.1.723,64 (euro millesettecentoventitre/64),
e a quelle che saranno trattenute nelle more del presente giudizio. Con condanna alla rifusione delle spese e compensi di giudizio, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario.
CP_ Con comparsa di costituzione si costituiva l' il quale concludeva chiedendo: rigettare la domanda avanzata dal ricorrente, perché infondata in fatto ed in diritto, in subordine condannare il ricorrente a pagare all' le somme che saranno accertate in corso di causa, CP_1 spese vinte.
Fissata l'udienza di comparizione, con successivo provvedimento del 8/10/2025, il sottoscritto giudice onorario veniva delegato per l'attività relativa all'udienza di discussione e per la decisione disponendo che l'udienza del 17 ottobre 2025 fosse sostituita dal “deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni”.
All'esito, all'udienza del 17.10.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza
La causa è stata istruita mediante produzione documentale
CP_ In via preliminare, va rilevato che il diritto dell' di ripetere quanto corrisposto indebitamente, perché in assenza dei requisiti richiesti dalla legge, sorge in conseguenza e per effetto della verificata mancanza dei suddetti requisiti, mancanza idonea, in quanto tale, a rendere ingiustificata l'attribuzione; vertendosi in tema di obbligazioni pubbliche ex lege, così come il diritto al beneficio sorge al verificarsi dei presupposti di legge, allo stesso modo questo viene meno in mancanza di quei presupposti
Passando quindi al merito della controversia che ci occupa, l' afferma che: “ L'indebito CP_1 contestato, ritualmente notificato alla ricorrente in data 12/12/2024, con contestuale richiesta di pagamento, origina da provvedimento centralizzato di ricostituzione del 15/11/2024 che ha determinato il ricalcolo della pensione INVCIV n. 07175645, intestata alla ricorrente, per effetto dell'acquisizione dei redditi per l'anno 2022. Dalla predetta lavorazione è derivato
l'azzeramento della prestazione per gli anni 2023 e 2024 per superamento dei limiti reddituali per accedere al beneficio, fissato, per il 2023, in euro 5.432,05. (Circolare numero 1 del CP_1
02-01-2024). In particolare, nel 2022, la ricorrente risultava possedere:
- REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI: €. 6.083,00;
- REDDITO ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE: €. 634,00.
Per quanto concerne, invece, il debito relativo al 2024, lo stesso è stato annullato dal provvedimento di ricostituzione del 9/01/2025, eseguito dall'Agenzia di Giarre, su domanda di parte.
Dal predetto provvedimento, che ha dato luogo al ripristino della pensione da 01/2024, fino al 31 gennaio 2025, è derivato un credito in favore del ricorrente, pari ad euro 4.813,91, interamente compensato con il debito scaturito dal provvedimento centralizzato di ricostituzione del 15/11/2024.
Per effetto della suddetta operazione di compensazione, l'importo dell'indebito originario, pari ad euro 8.025,67, è stato ridotto ad euro 3.211,76. Sull'importo, così rideterminato, è stato attivato un piano di recupero mediante trattenuta operata sulla pensione INVCIV n. 07175645, intestata al ricorrente, per un importo pari al
20% dell'importo della stessa, previsto a partire da 06/2025.
L'attivazione del piano di recupero è stata ritualmente notificata alla ricorrente in data
16/04/2025.
La ricorrente eccepisce, altresì, il mancato pagamento delle rate da dicembre 2024 a marzo
2025.
…….. le rate da 12/2024 a 01/2025 sono state liquidate nel provvedimento di ricostituzione del 15/11/2024 e compensate con l'indebito contestato.
Per quanto concerne le rate di febbraio e marzo 2025, le stesse sono state riaccreditate in data 14/04/2025, su istanza della ricorrente, con valuta 07/05/2025”
CP_ Ciò posto, si rileva che nella specie l' ha prodotto il modello 730/2023, relativo ai redditi del 2022, trasmesso dalla ricorrente in data 28/09/2023;
Ha prodotto la nota del 15.11.2024, notificata alla ricorrente in data 12.12.2024, per come dalla stessa riconosciuti, con la quale quest'ultima è stata informata della Rideterminazione della prestazione n. 044-210007175645 Cat. INVCIV dal 1 gennaio 2022, sulla base della comunicazione dei redditi per l'anno 2022 dal quale sarebbe derivato un indebito di €.8.025,67
E' in atti, altresì, la domanda di ricostituzione reddituale presentata dalla ricorrente in data
19.12.2024
L' ha prodotto la nota del 9.01.2025 con la quale è stato comunicata alla ricorrente la CP_1 riliquidazione della prestazione 044-210007175645 Cat. INVCIV a decorrere dal 1 gennaio
2022 dalla quale sarebbe derivato, a suo favore, fino al 31.01.2025 un credito pari ad €.
4.813,91
E' in atti, altresì la nota del 31.03.205, notificata in data 16.04.2025, così come riconosciuto CP_ dalla stessa ricorrente, con la quale l' comunicava a quest'ultima il recupero di €. 3.211,76 per le somme indebitamente percepite sulla pensione cat. INVCIV n. 07175645 per il periodo dal 01/01/2023 al 30/11/2024 attraverso una trattenuta pari a 20%, a partire dalla prima rata utile.
Relativamente alle mensilità di dicembre e tredicesima mensilità 2024 e gennaio 2025 dalla comunicazione di riliquidazione del 9.01.2025 le stesse risultano calcolate nel conguaglio mentre per quanto riguarda le rate di febbraio e marzo 2025, le stesse risultano effettivamente riaccreditate, come da documentazione prodotta dall' resistente. CP_1
Ciò premesso, come precisato dai giudici di legittimità, in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale e incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottostima, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere (cfr. Cass. n. 5606/2023; in senso conforme Cass. n. n. 13223/2020 e Cass n. 28771/2018).
Nel caso in scrutinio, seppure è incontroverso l'indebito percepito dalla ricorrente, per avere la medesima superato per l'anno 2022 il limite reddituale previsto per beneficiare della CP_ provvidenza ex art. 12 l. n. 118/71, l' ha emesso il relativo provvedimento di accertamento a novembre 2024.
Nel caso in esame deve pertanto escludersi il dolo della ricorrente, avendo la stessa documentato di aver provveduto a comunicare i redditi per l'anno 2022 mediante la presentazione all'Agenzia delle Entrate del mod. 720/2023.
Ebbene, facendo applicazione dei principi di diritto sopra enunciati deve ritenersi insussistente CP_ il diritto dell alla ripetizione delle somme oggetto di contestazione.
In definitiva, il ricorso può trovare accoglimento
Le spese di lite devono peraltro essere compensate tra le parti, essendo pacifico l'avvenuto indebito per superamento del limite reddituale per l'anno 2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Manuela Scarcella, in funzione di
Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4099/2025 R.G. così statuisce: In accoglimento del ricorso, dichiara l'irripetibilità totale dell'indebito e che la ricorrente nulla CP_ deve restituire all' in virtù del suddetto indebito;
compensa tra le parti le spese di lite.
Sentenza resa ex articoli 127 ter c.p.c. e pubblicata mediante deposito telematico senza previa lettura alle parti.
Catania, 23 OTTOBRE 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Manuela Scarcella
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
TRIBUNALE DI CATANIA
- SEZIONE LAVORO-
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento n. 4099/2025 R.G. e sciogliendo la riserva assunta all'udienza a trattazione scritta del 17.10.25;
lette le note scritte depositate con cui i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa chiedendo la decisione della causa ritenuto pertanto di poter emettere la decisione della causa con motivazione contestuale come segue, così provvede:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Istruttore In Funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa Manuela Scarcella, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 17 OTTOBRE 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 4099/2025 R.G. promossa da
, nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Avv. Maria Palazzolo, presso il cui studio in
Catania, Piazza Trento 2 è elettivamente domiciliata
CONTRO
, con sede in Via Ciro il Grande, 21 00144 Controparte_1
Roma (RM), (CF: ) in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso P.IVA_1 dall'avvocato Maria Rosaria Battiato ed elettivamente domiciliato in Piazza della Repubblica,
26, 95125 Catania presso l'Avvocatura dell' CP_1
- resistente –
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.05.2025, la ricorrente in epigrafe indicata, invalida civile nella misura del 75%, precisava che con comunicazione del 15 novembre 2024, pervenuta il
12 dicembre 2024, l le comunicava, che: “la sua pensione n.044-210007175645 Cat. CP_1
INVCIV e stata ricalcolata dal 1 gennaio 2022, sulla base della sua comunicazione dei redditi per l'anno 2022 […] Pertanto da gennaio 2023 a novembre 2024 sulla prestazione n.044-
210007175645 Cat. INVCIV l' ha corrisposto un pagamento superiore a quanto dovuto CP_1 per un importo lordo complessivo di euro 8.025,67… non potendo recuperare tale importo direttamente sulle pensioni di cui lei è titolare, il pagamento dovrà essere effettuato mediante
Avviso di pagamento pagoPA”. Precisava, pertanto, che sussistendone i presupposti, in data
19.12.2024, presentava domanda di ricostituzione reddituale- prot. CP_1
2100.19/12/2024.0964127 e che, a seguito della suddetta ricostituzione reddituale, con nota del 9.1.2025, l' sede Giarre comunicava che dal ricalcolo “è derivato, fino al 31.1.2025, CP_1 un credito a suo favore di euro 4.813,91” con, allegato, il prospetto dei conteggi ove era riportato un conguaglio della suddetta somma con “somme non dovute da questa Agenzia di produzione Motivazione 100-Recupero indebito n. 00019611524” per un totale di €.4.813,91.
Precisava, pertanto, di avere presentato, in data 27.01.2025, n.2 separati ricorsi on-line rispettivamente nei confronti del provvedimento del 15 novembre 2024 e del CP_1 provvedimento di ricalcolo del 9.1.2025 dell' ma che, con delibera n.2516915 CP_2 del 2.04.2025, il Comitato Provinciale rigettava il ricorso in quanto a seguito di domanda CP_1 di ricostituzione reddituale, la prestazione assistenziale veniva ripristinata con decorrenza gennaio 2024 e l'indebito oggetto di contestazione era stata parzialmente riformato. Precisava, ancora, che nelle more, purtroppo non le venivano erogate le prestazioni relative alla mensilità di dicembre e tredicesima mensilità 2024 e gennaio 2025, mentre con riferimento alle prestazioni di febbraio e marzo 2025, seppur disposte in pagamento, venivano trattenute come
“Cassa Sede” verosimilmente in compensazione dell'indebito residuo ritenuto ancora dovuto e che, quindi, per l'indebito per cui è causa l , dal dicembre 2024 al marzo 2025, aveva CP_1 trattenuto somme per l'importo complessivo di €.1.723,64 (euro millesettecentoventitre/64), ossia 343,66 dicembre 2024 + 343,66 tredicesima mensilità 2024 + 346,33 gennaio 2025 +
346,33 febbraio 2025 + 346,33 marzo 2025 e che, successivamente, verificata la propria posizione on-line, riscontrava ancora la presenza dell'indebito n.00019611524 per l'intero importo di €.8.025,67 nonché l'avvio di una rateizzazione con piano di recupero mediante trattenuta sulla pensione con decorrenza 31.03.2025. Precisava, ancora, che, con nota del
31.03.2025, pervenuta in data 16.04.2025, l le comunicava il recupero delle somme CP_1 erogate e non dovute per l'importo di €.3.211.76 (euro tremiladuecentoundici/76) mediante trattenuta del 20% sulla pensione di invalidità civile n. 07175645 e che il suddetto importo si ricaverebbe dall'importo inizialmente imputatole quale indebito assistenziale, ossia
€.8.025,67 da cui è stato sottratto l'importo di €.4.813,91 corrispondente al conguaglio a credito dell'assistita derivante dal ricalcolo della prestazione e comprensiva dell'intera prestazione per l'anno 2024 e la mensilità di gennaio 2025 e che, però, le veniva altresì trattenuta la prestazione relative alle mensilità di febbraio e marzo 2025, per l'importo complessivo di €.692,66, rimaste in Sede”. CP_3
Eccepiva, pertanto: Irripetibilità delle somme pretese dall' CP_1
Concludeva chiedendo: accertare e dichiarare l'inesistenza e/o l'irripetibilità dell'indebito n.00019611524 di cui alla comunicazione del 15 novembre 2024, pervenuta in data 12 CP_1 dicembre 2024, per tutte le causali esposte;
accertare e dichiarare, in ogni caso, non dovuta la somma di cui all'indebito n.00019611524 per l'intero importo di €.8.025,67 pretesa dall' , a titolo di quote di assegno invalidità civile corrisposte gennaio 2023 al novembre CP_1
2024, e/o l'inferiore importo rideterminato di €.3.211.76 (euro tremiladuecentoundici/76), per tutte le motivazioni esposte e per l'effetto: accertare, ritenere e dichiarare l'illegittimità,
l'annullabilità ed inefficacia dell'azione di recupero di cui all'indebito n.00019611524 sulle somme dovute alla ricorrente a titolo di invalidità civile;
condannare l'amministrazione resistente alla restituzione delle somme già trattenute in compensazione sulla pensione
INVCIV n.7175645, per l'importo complessivo €.1.723,64 (euro millesettecentoventitre/64),
e a quelle che saranno trattenute nelle more del presente giudizio. Con condanna alla rifusione delle spese e compensi di giudizio, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario.
CP_ Con comparsa di costituzione si costituiva l' il quale concludeva chiedendo: rigettare la domanda avanzata dal ricorrente, perché infondata in fatto ed in diritto, in subordine condannare il ricorrente a pagare all' le somme che saranno accertate in corso di causa, CP_1 spese vinte.
Fissata l'udienza di comparizione, con successivo provvedimento del 8/10/2025, il sottoscritto giudice onorario veniva delegato per l'attività relativa all'udienza di discussione e per la decisione disponendo che l'udienza del 17 ottobre 2025 fosse sostituita dal “deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni”.
All'esito, all'udienza del 17.10.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza
La causa è stata istruita mediante produzione documentale
CP_ In via preliminare, va rilevato che il diritto dell' di ripetere quanto corrisposto indebitamente, perché in assenza dei requisiti richiesti dalla legge, sorge in conseguenza e per effetto della verificata mancanza dei suddetti requisiti, mancanza idonea, in quanto tale, a rendere ingiustificata l'attribuzione; vertendosi in tema di obbligazioni pubbliche ex lege, così come il diritto al beneficio sorge al verificarsi dei presupposti di legge, allo stesso modo questo viene meno in mancanza di quei presupposti
Passando quindi al merito della controversia che ci occupa, l' afferma che: “ L'indebito CP_1 contestato, ritualmente notificato alla ricorrente in data 12/12/2024, con contestuale richiesta di pagamento, origina da provvedimento centralizzato di ricostituzione del 15/11/2024 che ha determinato il ricalcolo della pensione INVCIV n. 07175645, intestata alla ricorrente, per effetto dell'acquisizione dei redditi per l'anno 2022. Dalla predetta lavorazione è derivato
l'azzeramento della prestazione per gli anni 2023 e 2024 per superamento dei limiti reddituali per accedere al beneficio, fissato, per il 2023, in euro 5.432,05. (Circolare numero 1 del CP_1
02-01-2024). In particolare, nel 2022, la ricorrente risultava possedere:
- REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI: €. 6.083,00;
- REDDITO ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE: €. 634,00.
Per quanto concerne, invece, il debito relativo al 2024, lo stesso è stato annullato dal provvedimento di ricostituzione del 9/01/2025, eseguito dall'Agenzia di Giarre, su domanda di parte.
Dal predetto provvedimento, che ha dato luogo al ripristino della pensione da 01/2024, fino al 31 gennaio 2025, è derivato un credito in favore del ricorrente, pari ad euro 4.813,91, interamente compensato con il debito scaturito dal provvedimento centralizzato di ricostituzione del 15/11/2024.
Per effetto della suddetta operazione di compensazione, l'importo dell'indebito originario, pari ad euro 8.025,67, è stato ridotto ad euro 3.211,76. Sull'importo, così rideterminato, è stato attivato un piano di recupero mediante trattenuta operata sulla pensione INVCIV n. 07175645, intestata al ricorrente, per un importo pari al
20% dell'importo della stessa, previsto a partire da 06/2025.
L'attivazione del piano di recupero è stata ritualmente notificata alla ricorrente in data
16/04/2025.
La ricorrente eccepisce, altresì, il mancato pagamento delle rate da dicembre 2024 a marzo
2025.
…….. le rate da 12/2024 a 01/2025 sono state liquidate nel provvedimento di ricostituzione del 15/11/2024 e compensate con l'indebito contestato.
Per quanto concerne le rate di febbraio e marzo 2025, le stesse sono state riaccreditate in data 14/04/2025, su istanza della ricorrente, con valuta 07/05/2025”
CP_ Ciò posto, si rileva che nella specie l' ha prodotto il modello 730/2023, relativo ai redditi del 2022, trasmesso dalla ricorrente in data 28/09/2023;
Ha prodotto la nota del 15.11.2024, notificata alla ricorrente in data 12.12.2024, per come dalla stessa riconosciuti, con la quale quest'ultima è stata informata della Rideterminazione della prestazione n. 044-210007175645 Cat. INVCIV dal 1 gennaio 2022, sulla base della comunicazione dei redditi per l'anno 2022 dal quale sarebbe derivato un indebito di €.8.025,67
E' in atti, altresì, la domanda di ricostituzione reddituale presentata dalla ricorrente in data
19.12.2024
L' ha prodotto la nota del 9.01.2025 con la quale è stato comunicata alla ricorrente la CP_1 riliquidazione della prestazione 044-210007175645 Cat. INVCIV a decorrere dal 1 gennaio
2022 dalla quale sarebbe derivato, a suo favore, fino al 31.01.2025 un credito pari ad €.
4.813,91
E' in atti, altresì la nota del 31.03.205, notificata in data 16.04.2025, così come riconosciuto CP_ dalla stessa ricorrente, con la quale l' comunicava a quest'ultima il recupero di €. 3.211,76 per le somme indebitamente percepite sulla pensione cat. INVCIV n. 07175645 per il periodo dal 01/01/2023 al 30/11/2024 attraverso una trattenuta pari a 20%, a partire dalla prima rata utile.
Relativamente alle mensilità di dicembre e tredicesima mensilità 2024 e gennaio 2025 dalla comunicazione di riliquidazione del 9.01.2025 le stesse risultano calcolate nel conguaglio mentre per quanto riguarda le rate di febbraio e marzo 2025, le stesse risultano effettivamente riaccreditate, come da documentazione prodotta dall' resistente. CP_1
Ciò premesso, come precisato dai giudici di legittimità, in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale e incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottostima, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere (cfr. Cass. n. 5606/2023; in senso conforme Cass. n. n. 13223/2020 e Cass n. 28771/2018).
Nel caso in scrutinio, seppure è incontroverso l'indebito percepito dalla ricorrente, per avere la medesima superato per l'anno 2022 il limite reddituale previsto per beneficiare della CP_ provvidenza ex art. 12 l. n. 118/71, l' ha emesso il relativo provvedimento di accertamento a novembre 2024.
Nel caso in esame deve pertanto escludersi il dolo della ricorrente, avendo la stessa documentato di aver provveduto a comunicare i redditi per l'anno 2022 mediante la presentazione all'Agenzia delle Entrate del mod. 720/2023.
Ebbene, facendo applicazione dei principi di diritto sopra enunciati deve ritenersi insussistente CP_ il diritto dell alla ripetizione delle somme oggetto di contestazione.
In definitiva, il ricorso può trovare accoglimento
Le spese di lite devono peraltro essere compensate tra le parti, essendo pacifico l'avvenuto indebito per superamento del limite reddituale per l'anno 2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Manuela Scarcella, in funzione di
Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4099/2025 R.G. così statuisce: In accoglimento del ricorso, dichiara l'irripetibilità totale dell'indebito e che la ricorrente nulla CP_ deve restituire all' in virtù del suddetto indebito;
compensa tra le parti le spese di lite.
Sentenza resa ex articoli 127 ter c.p.c. e pubblicata mediante deposito telematico senza previa lettura alle parti.
Catania, 23 OTTOBRE 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Manuela Scarcella
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011