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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 24/12/2025, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
R.V.G. 1777/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Costantino De Robbio Presidente dott. Roberto Colonnello Giudice dott. ssa Barbara Vicario Giudice relatore nel procedimento ex artt. 473bis.51 c.p.c.ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1777/2025 promossa da:
(C.F.: e da (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi elettivamente domiciliati, ai fini del presente giudizio, in Roma, C.F._2
Circonvallazione Trionfale n. 123, presso lo studio legale dell'Avv. Luca Lupia che li rappresenta e difende ai fini del mandato ricevuto, come da procura depositata nel fascicolo telematico e da intendersi in calce al ricorso ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero interventore ex lege
Conclusioni congiunte:
A) Affidamento e Collocamento della Minore
1. La IA minore, minore (C.F.: , nata a [...] il 4 Persona_1 C.F._3 settembre 2018, viene affidata ad entrambi i genitori (affidamento condiviso), con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale e con la potestà di adottare le decisioni di maggiore interesse per la IA, relative all'istruzione, educazione, salute e scelta della residenza abituale, su accordo e previo consenso di entrambi. In caso di disaccordo, la decisione sarà rimessa al
Tribunale.
2. La minore viene collocata in via prevalente presso la madre, OR (C.F.: Parte_2
). C.F._4
1 3. La residenza della minore seguirà quella della madre, OR che, fino Parte_2 all'acquisto della nuova abitazione da parte della OR , sarà collocata presso Parte_2 la casa coniugale sita in Fiano Romano, via Bologna snc, piano terra, int. 2.
4. Nelle more dell'acquisto della nuova abitazione, da parte della signora , il sig. Parte_2
si allontanerà dall'abitazione dopo l'emissione del provvedimento di omologa Parte_1 del Tribunale, asportando i propri effetti personali;
5. Una volta che la OR avrà acquistato la nuova abitazione, la residenza Parte_2 della minore sarà stabilita presso tale nuova abitazione.
6. L'acquisto della nuova abitazione da parte della signora avverrà entro il Parte_2 termine di 24 mesi dalla data di deposito del presente ricorso.
B) Frequentazione Padre-Figlia (Regime di Visita)
Il diritto di visita e frequentazione del Signor con la IA avverrà con le Parte_1 seguenti modalità, come da prassi del Tribunale di Rieti:
1. A weekend alternati: il padre prenderà con sé la IA dal venerdì, all'uscita da scuola, riportandola presso l'abitazione della madre entro le ore 19:30 della domenica.
2. Durante la settimana: Il padre potrà tenere con sé la IA 2 pomeriggi a settimana (il martedì ed il giovedì), prelevandola all'uscita da scuola o dalle ore 16:30, con rientro presso la madre entro le ore 19:30.
3. Vacanze Scolastiche (Estive): Le vacanze estive, da considerarsi per i mesi di luglio ed agosto, saranno divise equamente tra i genitori (es. 4 settimane ciascuno), da concordare entro il 30 maggio di ogni anno. In difetto di accordo entro la predetta data, le parti concordano che il padre terrà la IA la prima metà di luglio e la madre la seconda metà, così anche per il mese di agosto. Nell'anno successivo avverrà il contrario.
4. Festività Natalizie: La minore trascorrerà le festività Natalizie con i genitori, secondo la suddivisione sotto riportata, ad anni alternati: es. gli anni pari con il padre e gli anni dispari con la madre, o viceversa, come di seguito: o 25 dicembre e Santo Stefano: con un genitore. o 31 dicembre e 1° gennaio: con l'altro genitore.
5. Festività Pasquali: La minore trascorrerà le festività Pasquali con i genitori ad anni alternati
(es. gli anni pari con il padre e gli anni dispari con la madre), dal pomeriggio del Giovedì Santo al
Lunedì dell'Angelo, entro le ore 19:30.
6. Altre Festività: La Festa del Papà e il compleanno del padre saranno trascorsi con il padre;
la
Festa della Mamma e il compleanno della madre saranno trascorsi con la madre.
7. Comunicazione: I genitori si impegnano a comunicare tempestivamente l'uno all'altra la residenza e/o il domicilio nonché il recapito telefonico della minore quando si trova con sé.
2 C) Mantenimento Economico della Minore
1. Contributo Ordinario: Dal momento in cui la OR e la IA avranno Parte_2 lasciato l'abitazione attuale, di cui sono oggi comproprietari al 50% entrambi i ricorrenti, per trasferirsi nella nuova abitazione, il Signor si impegna a versare, a titolo di Parte_1 contributo per il mantenimento ordinario della IA, la somma mensile di Euro 500,00
(cinquecento/00), da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato dalla madre. Tale somma sarà soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
Si evidenzia che il Tribunale di Rieti ha stabilito in alcuni casi un contributo base, come si evince dalla prassi, di circa € 300,00 per figlio minore;
nel caso concreto il contributo viene elevato ad euro 500,00 in considerazione delle condizioni economiche dei genitori e degli accordi patrimoniali. Ad ogni modo, il signor provvederà a corrispondere le rate di Parte_1 mutuo gravanti sull'immobile costituenti la casa familiare, anche prima della cessione del fabbricato e dell'accollo del mutuo, così da sgravare la signora dal costo relativo (pro- Parte_2 parte).
2. Spese Straordinarie: Le spese straordinarie saranno poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
o Si precisa che per spese straordinarie s'intendono quelle oggetto Protocollo d'Intesa del Tribunale di Rieti in materia di spese straordinarie (o ad analoghe linee guida), che distingue tra: Spese straordinarie da concordare preventivamente (es. attività sportive costose, viaggi di istruzione, spese mediche non urgenti, ecc.). Spese straordinarie non da concordare preventivamente (es. spese mediche urgenti, farmaci salvavita). o Il genitore anticipatario avrà diritto al rimborso della quota di spettanza entro 15 giorni dalla richiesta scritta (raccomandata A/R, PEC o altro mezzo tracciabile), corredata dalla documentazione giustificativa (fatture/scontrini).
D) Accordi Patrimoniali (Abitazione e Mutuo) tra i ricorrenti:
I ricorrenti sono comproprietari, in ragione del 50% ciascuno, dell'immobile dagli stessi acquistato in data 24.10.2019 con atto a rogito Notaio dott. , Rep. 34321 Racc. 20202, reg. Persona_2
A.E. Roma 3 il 28.10.2019 al n. 24891, serie 1T, sito in Fiano Romano, via Bologna snc, piano terra, int. 2, distinto presso l'Ufficio del Territorio al Catasto Fabbricati del Comune di Fiano
Romano al foglio 38, part. 975 e sub 501, con annesso magazzino di pertinenza posto al piano sottostrada primo, distinto presso l'Ufficio del Territorio al Catasto Fabbricati del Comune di
Fiano Romano al foglio 38, part. 975 e sub 502, gravato da mutuo residuo, par ad oggi ad euro
180.000,00 circa (euro centoottantamila/00), stipulato in data 24.10.2019 con la
[...]
[...] (C.F. ), per atto Notaio , Rep. 34322, Controparte_1 P.IVA_1 Persona_2
Racc. 20203, reg. A.E. Roma 3 il 28.10.2019 al n. 24896 serie 1T.
I comparenti convengono quanto segue:
1. Cessione della Quota: La OR si impegna a cedere al Signor , Parte_2 Parte_1 che si impegna ad acquistare, la propria quota di comproprietà del 50% sull'immobile al prezzo di euro 50.000.
2. Accollo del Mutuo: a decorrere dalla data di cessione del fabbricato, il Signor Parte_1 si accollerà in via esclusiva l'intero mutuo residuo gravante sull'immobile, liberando la OR
da ogni obbligo e responsabilità nei confronti della AN (liberazione che, ove Parte_2 necessario, sarà formalizzata con la AN).
3. Corrispettivo per la Cessione: A fronte della cessione della quota di comproprietà, il Signor
corrisponderà alla OR la somma complessiva di Euro Parte_1 Parte_2
50.000,00 (cinquantamila/00) a titolo di prezzo di acquisto della quota del 50% dell'immobile, oltre all'accollo integrale del mutuo gravante.
4. Tempistiche del Corrispettivo: Il pagamento della somma di Euro 50.000,00 avverrà contestualmente alla trascrizione dell'atto di trasferimento della quota o in altra modalità previamente concordata tra le parti e specificata nell'atto di cessione.
5. Utilizzo della Somma: La OR si impegna ad utilizzare la somma ricevuta Parte_2 come acconto per l'acquisto di una nuova abitazione, il cui acquisto avverrà entro il termine massimo di 24 mesi dal deposito del presente ricorso.
6. La cessione immobiliare in parola viene eseguita nell'ambito della divisione della convivenza more uxorio delle parti ed è funzionale ad essa. Le parti si impegnano a che, all'interno dell'immobile sito in via Bologna snc, successivamente all'allontanamento del signor , Parte_1 potranno risiedervi e dimorare solo la signora e la IA , fino al momento Parte_2 Per_1 in cui la signora lascerà l'abitazione, in ragione della nuova abitazione acquistata (entro Parte_2 il termine su indicato).
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 12.11.2025 e hanno chiesto Parte_1 Parte_2
l'approvazione della concordata regolamentazione, dopo l'intervenuta cessazione del loro rapporto di convivenza di fatto, inerente all'esercizio della responsabilità genitoriale sulla IA Per_1
, nata a [...] il [...], e sui diritti a quest'ultima afferenti.
[...]
Le parti ricorrenti hanno riferito che a causa di incompatibilità reciproche decidevano di separarsi.
Ciò premesso, i ricorrenti allegando le proprie condizioni economiche e reddituali, hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso.
4 Alla udienza del 20 novembre 2025 i ricorrenti hanno confermato le conclusioni del ricorso e il
Giudice ha riservato la decisione al Collegio.
Il PM ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
***
Non essendo le parti legate da vincolo di coniugio, non vi è necessità che l'autorità giudiziaria accerti il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l'espletamento di tentativo di conciliazione.
Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di legge per il recepimento degli accordi raggiunti dalle parti, perché: in punto di affidamento della prole minore esso non deroga alla regola generale dell'affidamento condiviso e non si presenta pertanto contrario all'interesse del figlio;
sotto il profilo economico, tenuto conto delle rispettive capacità economiche dei genitori, per come emerge tanto dalle comuni allegazioni quanto dalla documentazione versata in atti, la misura del contributo del genitore non convivente con la prole al mantenimento di questa è conforme e proporzionato alle rispettive capacità nonché in rapporto ai tempi di permanenza della minore presso ciascun genitore;
la regolamentazione del diritto di frequentazione della minore col genitore non collocatario assicura un rapporto equilibrato e continuativo tra genitore e IA, garantisce la continua e fattiva presenza e collaborazione del genitore non convivente nelle decisioni che riguardano la quotidianità e le scelte di vita più rilevanti per la minore e un costante suo apporto alla crescita, allo sviluppo psico-fisico e morale e alla cura e istruzione della prole;
in sostanza, quindi, l'accordo risponde al primario interesse della IA di conservare e coltivare il rapporto con il genitore nonostante la cessazione della convivenza continuativa e stabile determinata dall'allontanamento della coppia genitoriale.
Il ricorso può, dunque, trovare integrale accoglimento.
Difettando contrapposte domande delle parti sin dalla instaurazione del presente procedimento, non deve farsi luogo alla pronuncia sulle spese di lite, salvo l'impegno contenuto nell'accordo per cui si farà carico delle spese del presente procedimento. Parte_1
P. Q. M.
decidendo sul ricorso congiunto proposto da e da Parte_1 Parte_2
ex artt. 473bis.51 c.p.c, recependo le condizioni tutte indicate in epigrafe da intendersi
[...] qui integralmente trascritte:
1. AFFIDA la IA minore ad entrambi i genitori con affidamento condiviso. Persona_1
2. COLLOCA la minore presso l'abitazione della madre, OR . La stessa è sita, Parte_2 solo temporaneamente e attualmente, presso l'immobile sito in Fiano Romano (RM), via Bologna
5 snc, piano terra, int. 2, e successivamente presso il nuovo immobile che la madre acquisterà entro
24 mesi.
3. REGOLAMENTA il diritto di visita del padre secondo i termini di cui al punto B).
4. PONE a carico del Signor l'obbligo di versare alla madre della minore, Parte_1
OR , la somma mensile di euro 500,00 per il mantenimento ordinario della Parte_2 minore, da rivalutare annualmente ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie da concordare secondo il Protocollo del Tribunale, a decorrere dalla data di trasferimento della madre e della IA presso la nuova abitazione.
5. PRENDE ATTO dell'impegno della signora a cedere al signor il 50% Parte_2 Parte_1 dell'immobile sito in Fiano Romano, via Bologna snc, piano terra, int. 2, distinto presso l'Ufficio del Territorio al Catasto Fabbricati del Comune di Fiano Romano al foglio 38, part. 975 e sub 501, con annesso magazzino di pertinenza posto al piano sottostrada primo, distinto presso l'Ufficio del
Territorio al Catasto Fabbricati del Comune di Fiano Romano al foglio 38, part. 975 e sub 502, con accollo integrale del mutuo residuo da parte del Signor , a fronte della Parte_1 corresponsione della somma di Euro 50.000,00 in favore della OR , come Parte_2 meglio specificato in narrativa.
6. PONE carico di le spese legali del presente procedimento. Parte_1
Così deciso in Rieti, il 18.12.2025
Il giudice relatore
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Costantino De Robbio Presidente dott. Roberto Colonnello Giudice dott. ssa Barbara Vicario Giudice relatore nel procedimento ex artt. 473bis.51 c.p.c.ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1777/2025 promossa da:
(C.F.: e da (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi elettivamente domiciliati, ai fini del presente giudizio, in Roma, C.F._2
Circonvallazione Trionfale n. 123, presso lo studio legale dell'Avv. Luca Lupia che li rappresenta e difende ai fini del mandato ricevuto, come da procura depositata nel fascicolo telematico e da intendersi in calce al ricorso ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero interventore ex lege
Conclusioni congiunte:
A) Affidamento e Collocamento della Minore
1. La IA minore, minore (C.F.: , nata a [...] il 4 Persona_1 C.F._3 settembre 2018, viene affidata ad entrambi i genitori (affidamento condiviso), con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale e con la potestà di adottare le decisioni di maggiore interesse per la IA, relative all'istruzione, educazione, salute e scelta della residenza abituale, su accordo e previo consenso di entrambi. In caso di disaccordo, la decisione sarà rimessa al
Tribunale.
2. La minore viene collocata in via prevalente presso la madre, OR (C.F.: Parte_2
). C.F._4
1 3. La residenza della minore seguirà quella della madre, OR che, fino Parte_2 all'acquisto della nuova abitazione da parte della OR , sarà collocata presso Parte_2 la casa coniugale sita in Fiano Romano, via Bologna snc, piano terra, int. 2.
4. Nelle more dell'acquisto della nuova abitazione, da parte della signora , il sig. Parte_2
si allontanerà dall'abitazione dopo l'emissione del provvedimento di omologa Parte_1 del Tribunale, asportando i propri effetti personali;
5. Una volta che la OR avrà acquistato la nuova abitazione, la residenza Parte_2 della minore sarà stabilita presso tale nuova abitazione.
6. L'acquisto della nuova abitazione da parte della signora avverrà entro il Parte_2 termine di 24 mesi dalla data di deposito del presente ricorso.
B) Frequentazione Padre-Figlia (Regime di Visita)
Il diritto di visita e frequentazione del Signor con la IA avverrà con le Parte_1 seguenti modalità, come da prassi del Tribunale di Rieti:
1. A weekend alternati: il padre prenderà con sé la IA dal venerdì, all'uscita da scuola, riportandola presso l'abitazione della madre entro le ore 19:30 della domenica.
2. Durante la settimana: Il padre potrà tenere con sé la IA 2 pomeriggi a settimana (il martedì ed il giovedì), prelevandola all'uscita da scuola o dalle ore 16:30, con rientro presso la madre entro le ore 19:30.
3. Vacanze Scolastiche (Estive): Le vacanze estive, da considerarsi per i mesi di luglio ed agosto, saranno divise equamente tra i genitori (es. 4 settimane ciascuno), da concordare entro il 30 maggio di ogni anno. In difetto di accordo entro la predetta data, le parti concordano che il padre terrà la IA la prima metà di luglio e la madre la seconda metà, così anche per il mese di agosto. Nell'anno successivo avverrà il contrario.
4. Festività Natalizie: La minore trascorrerà le festività Natalizie con i genitori, secondo la suddivisione sotto riportata, ad anni alternati: es. gli anni pari con il padre e gli anni dispari con la madre, o viceversa, come di seguito: o 25 dicembre e Santo Stefano: con un genitore. o 31 dicembre e 1° gennaio: con l'altro genitore.
5. Festività Pasquali: La minore trascorrerà le festività Pasquali con i genitori ad anni alternati
(es. gli anni pari con il padre e gli anni dispari con la madre), dal pomeriggio del Giovedì Santo al
Lunedì dell'Angelo, entro le ore 19:30.
6. Altre Festività: La Festa del Papà e il compleanno del padre saranno trascorsi con il padre;
la
Festa della Mamma e il compleanno della madre saranno trascorsi con la madre.
7. Comunicazione: I genitori si impegnano a comunicare tempestivamente l'uno all'altra la residenza e/o il domicilio nonché il recapito telefonico della minore quando si trova con sé.
2 C) Mantenimento Economico della Minore
1. Contributo Ordinario: Dal momento in cui la OR e la IA avranno Parte_2 lasciato l'abitazione attuale, di cui sono oggi comproprietari al 50% entrambi i ricorrenti, per trasferirsi nella nuova abitazione, il Signor si impegna a versare, a titolo di Parte_1 contributo per il mantenimento ordinario della IA, la somma mensile di Euro 500,00
(cinquecento/00), da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato dalla madre. Tale somma sarà soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
Si evidenzia che il Tribunale di Rieti ha stabilito in alcuni casi un contributo base, come si evince dalla prassi, di circa € 300,00 per figlio minore;
nel caso concreto il contributo viene elevato ad euro 500,00 in considerazione delle condizioni economiche dei genitori e degli accordi patrimoniali. Ad ogni modo, il signor provvederà a corrispondere le rate di Parte_1 mutuo gravanti sull'immobile costituenti la casa familiare, anche prima della cessione del fabbricato e dell'accollo del mutuo, così da sgravare la signora dal costo relativo (pro- Parte_2 parte).
2. Spese Straordinarie: Le spese straordinarie saranno poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
o Si precisa che per spese straordinarie s'intendono quelle oggetto Protocollo d'Intesa del Tribunale di Rieti in materia di spese straordinarie (o ad analoghe linee guida), che distingue tra: Spese straordinarie da concordare preventivamente (es. attività sportive costose, viaggi di istruzione, spese mediche non urgenti, ecc.). Spese straordinarie non da concordare preventivamente (es. spese mediche urgenti, farmaci salvavita). o Il genitore anticipatario avrà diritto al rimborso della quota di spettanza entro 15 giorni dalla richiesta scritta (raccomandata A/R, PEC o altro mezzo tracciabile), corredata dalla documentazione giustificativa (fatture/scontrini).
D) Accordi Patrimoniali (Abitazione e Mutuo) tra i ricorrenti:
I ricorrenti sono comproprietari, in ragione del 50% ciascuno, dell'immobile dagli stessi acquistato in data 24.10.2019 con atto a rogito Notaio dott. , Rep. 34321 Racc. 20202, reg. Persona_2
A.E. Roma 3 il 28.10.2019 al n. 24891, serie 1T, sito in Fiano Romano, via Bologna snc, piano terra, int. 2, distinto presso l'Ufficio del Territorio al Catasto Fabbricati del Comune di Fiano
Romano al foglio 38, part. 975 e sub 501, con annesso magazzino di pertinenza posto al piano sottostrada primo, distinto presso l'Ufficio del Territorio al Catasto Fabbricati del Comune di
Fiano Romano al foglio 38, part. 975 e sub 502, gravato da mutuo residuo, par ad oggi ad euro
180.000,00 circa (euro centoottantamila/00), stipulato in data 24.10.2019 con la
[...]
[...] (C.F. ), per atto Notaio , Rep. 34322, Controparte_1 P.IVA_1 Persona_2
Racc. 20203, reg. A.E. Roma 3 il 28.10.2019 al n. 24896 serie 1T.
I comparenti convengono quanto segue:
1. Cessione della Quota: La OR si impegna a cedere al Signor , Parte_2 Parte_1 che si impegna ad acquistare, la propria quota di comproprietà del 50% sull'immobile al prezzo di euro 50.000.
2. Accollo del Mutuo: a decorrere dalla data di cessione del fabbricato, il Signor Parte_1 si accollerà in via esclusiva l'intero mutuo residuo gravante sull'immobile, liberando la OR
da ogni obbligo e responsabilità nei confronti della AN (liberazione che, ove Parte_2 necessario, sarà formalizzata con la AN).
3. Corrispettivo per la Cessione: A fronte della cessione della quota di comproprietà, il Signor
corrisponderà alla OR la somma complessiva di Euro Parte_1 Parte_2
50.000,00 (cinquantamila/00) a titolo di prezzo di acquisto della quota del 50% dell'immobile, oltre all'accollo integrale del mutuo gravante.
4. Tempistiche del Corrispettivo: Il pagamento della somma di Euro 50.000,00 avverrà contestualmente alla trascrizione dell'atto di trasferimento della quota o in altra modalità previamente concordata tra le parti e specificata nell'atto di cessione.
5. Utilizzo della Somma: La OR si impegna ad utilizzare la somma ricevuta Parte_2 come acconto per l'acquisto di una nuova abitazione, il cui acquisto avverrà entro il termine massimo di 24 mesi dal deposito del presente ricorso.
6. La cessione immobiliare in parola viene eseguita nell'ambito della divisione della convivenza more uxorio delle parti ed è funzionale ad essa. Le parti si impegnano a che, all'interno dell'immobile sito in via Bologna snc, successivamente all'allontanamento del signor , Parte_1 potranno risiedervi e dimorare solo la signora e la IA , fino al momento Parte_2 Per_1 in cui la signora lascerà l'abitazione, in ragione della nuova abitazione acquistata (entro Parte_2 il termine su indicato).
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 12.11.2025 e hanno chiesto Parte_1 Parte_2
l'approvazione della concordata regolamentazione, dopo l'intervenuta cessazione del loro rapporto di convivenza di fatto, inerente all'esercizio della responsabilità genitoriale sulla IA Per_1
, nata a [...] il [...], e sui diritti a quest'ultima afferenti.
[...]
Le parti ricorrenti hanno riferito che a causa di incompatibilità reciproche decidevano di separarsi.
Ciò premesso, i ricorrenti allegando le proprie condizioni economiche e reddituali, hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso.
4 Alla udienza del 20 novembre 2025 i ricorrenti hanno confermato le conclusioni del ricorso e il
Giudice ha riservato la decisione al Collegio.
Il PM ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
***
Non essendo le parti legate da vincolo di coniugio, non vi è necessità che l'autorità giudiziaria accerti il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l'espletamento di tentativo di conciliazione.
Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di legge per il recepimento degli accordi raggiunti dalle parti, perché: in punto di affidamento della prole minore esso non deroga alla regola generale dell'affidamento condiviso e non si presenta pertanto contrario all'interesse del figlio;
sotto il profilo economico, tenuto conto delle rispettive capacità economiche dei genitori, per come emerge tanto dalle comuni allegazioni quanto dalla documentazione versata in atti, la misura del contributo del genitore non convivente con la prole al mantenimento di questa è conforme e proporzionato alle rispettive capacità nonché in rapporto ai tempi di permanenza della minore presso ciascun genitore;
la regolamentazione del diritto di frequentazione della minore col genitore non collocatario assicura un rapporto equilibrato e continuativo tra genitore e IA, garantisce la continua e fattiva presenza e collaborazione del genitore non convivente nelle decisioni che riguardano la quotidianità e le scelte di vita più rilevanti per la minore e un costante suo apporto alla crescita, allo sviluppo psico-fisico e morale e alla cura e istruzione della prole;
in sostanza, quindi, l'accordo risponde al primario interesse della IA di conservare e coltivare il rapporto con il genitore nonostante la cessazione della convivenza continuativa e stabile determinata dall'allontanamento della coppia genitoriale.
Il ricorso può, dunque, trovare integrale accoglimento.
Difettando contrapposte domande delle parti sin dalla instaurazione del presente procedimento, non deve farsi luogo alla pronuncia sulle spese di lite, salvo l'impegno contenuto nell'accordo per cui si farà carico delle spese del presente procedimento. Parte_1
P. Q. M.
decidendo sul ricorso congiunto proposto da e da Parte_1 Parte_2
ex artt. 473bis.51 c.p.c, recependo le condizioni tutte indicate in epigrafe da intendersi
[...] qui integralmente trascritte:
1. AFFIDA la IA minore ad entrambi i genitori con affidamento condiviso. Persona_1
2. COLLOCA la minore presso l'abitazione della madre, OR . La stessa è sita, Parte_2 solo temporaneamente e attualmente, presso l'immobile sito in Fiano Romano (RM), via Bologna
5 snc, piano terra, int. 2, e successivamente presso il nuovo immobile che la madre acquisterà entro
24 mesi.
3. REGOLAMENTA il diritto di visita del padre secondo i termini di cui al punto B).
4. PONE a carico del Signor l'obbligo di versare alla madre della minore, Parte_1
OR , la somma mensile di euro 500,00 per il mantenimento ordinario della Parte_2 minore, da rivalutare annualmente ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie da concordare secondo il Protocollo del Tribunale, a decorrere dalla data di trasferimento della madre e della IA presso la nuova abitazione.
5. PRENDE ATTO dell'impegno della signora a cedere al signor il 50% Parte_2 Parte_1 dell'immobile sito in Fiano Romano, via Bologna snc, piano terra, int. 2, distinto presso l'Ufficio del Territorio al Catasto Fabbricati del Comune di Fiano Romano al foglio 38, part. 975 e sub 501, con annesso magazzino di pertinenza posto al piano sottostrada primo, distinto presso l'Ufficio del
Territorio al Catasto Fabbricati del Comune di Fiano Romano al foglio 38, part. 975 e sub 502, con accollo integrale del mutuo residuo da parte del Signor , a fronte della Parte_1 corresponsione della somma di Euro 50.000,00 in favore della OR , come Parte_2 meglio specificato in narrativa.
6. PONE carico di le spese legali del presente procedimento. Parte_1
Così deciso in Rieti, il 18.12.2025
Il giudice relatore
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
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