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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. III, sentenza 23/02/2026, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 181/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 3, riunita in udienza il
10/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PUCCINELLI ALBERTO, Presidente
BALDI CR, Relatore
RINALDI ETTORE, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 633/2024 depositato il 30/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Societa' Riscossioni Spa - 09000640012
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 848/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TORINO sez. 4
e pubblicata il 25/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 503022022000287670000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 85/2026 depositato il 10/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente controversia ha ad oggetto l'intimazione n. 50302202200028767000, di euro 1.517,31, notificata alla società Ricorrente_1 srl, per l'omesso pagamento della tassa automobilistica per gli anni 2010/2012 con riferimento al veicolo targa Targa_1 ad essa intestato.
La sentenza di primo grado, ritenuta correttamente interrotta la prescrizione, respingeva il ricorso.
Propone appello la Ricorrente_1 insistendo sulla prescrizione triennale quanto all'annualità 2010 e ciò atteso che la prima richiesta di pagamento sarebbe del 14/09/2015.
Resiste la Soris che, ricordata la natura quinquennale del termine, eccepisce la non proponibilità di quei motivi che avrebbero dovuto essere proposti avverso l'atto antecedente non impugnato.
All'udienza del 10 febbraio 2026 le parti hanno discusso la causa richiamando il contenuto dei propri atti introduttivi. All'esito, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non ha pregio e ciò, alla luce delle date di notifica riconosciute dallo stesso appellante, in considerazione dell'applicabilità del termine di prescrizione quinquennale in luogo di quello, erroneamente indicato dal giudice di prime cure, triennale.
Occorre ricordare, infatti, che ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge regionale n. 20/2002 la prescrizione si verifica “al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui il versamento è stato o doveva essere eseguito o la violazione è stata commessa”.
Ora, è noto al Collegio che in materia di tassa automobilistica (o bollo auto) la Corte costituzionale, con le sentenze n. 296/2003, 297 e 451 del 2007, ha statuito trattarsi di tributo non proprio delle regioni ma solo a queste attribuito e che, conseguentemente, da ciò deriva la competenza statale in ordine agli aspetti fondamentali del tributo.
Parimenti, è nota la giurisprudenza di legittimità che sostiene l'applicazione dell'articolo 5 del d.lgs. n.
953/82, secondo cui “l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”
(da ultimo, cfr. Cass. n. 21915/2024).
Cionondimeno, occorre considerare che la pronuncia di illegittimità costituzionale della legge regionale n.
20/2002 ha interessato unicamente gli articoli 1, 2 e 4, lasciando invece in vigore l'articolo 5 sopra riportato (cfr. Corte cost. n. 296/2003).
Infatti, in disparte la temporaneità della copertura offerta dal legislatore statale (cfr. art. 2, comma 22, legge n. 350/2003 secondo cui “nelle regioni che hanno emanato disposizioni legislative in tema di tassa automobilistica e di IRAP in modo non conforme ai poteri ad esse attribuiti in materia dalla normativa statale, l'applicazione della tassa opera, a decorrere dalla data di entrata in vigore di tali disposizioni legislative e fino al periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2010, sulla base di quanto stabilito dalle medesime disposizioni nonché, relativamente ai profili non interessati dalle predette disposizioni, sulla base delle norme statali che disciplinano il tributo”; norma successivamente prorogata), ciò di cui non si può non tenere conto è l'effettiva vigenza della disciplina regionale, né abrogata né dichiarata incostituzionale. La prescrizione, pertanto, deve ritenersi quinquennale, in particolare al 31 dicembre del quinto anno successivo quello in cui il tributo doveva essere versato.
Tale interpretazione, d'altra parte, risulta avvalorata dalla stessa Suprema Corte con la sentenza n.
10492/2016 secondo cui “l'art. 5 della L.R. n. 20 del 2002 è tutt'ora in vigore…tale norma, pertanto, nonostante la pronuncia della Corte Costituzionale n. 296 del 2003 risulta tutt'ora vigente e non è stata rimessa per un nuovo esame alla Consulta, pertanto, consentiva alla Regione Piemonte la notifica al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato o doveva essere eseguito”
Ciò posto, e venendo quindi all'esame della fattispecie concreta, considerato che il primo atto interruttivo risulta notificato nel corso del 2015 con riferimento alla tassa automobilistica per il 2010, nessuna prescrizione risulta maturata.
La spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Respinge l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 800,00, oltre
Iva, Cpa e 15% spese generali, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 3, riunita in udienza il
10/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PUCCINELLI ALBERTO, Presidente
BALDI CR, Relatore
RINALDI ETTORE, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 633/2024 depositato il 30/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Societa' Riscossioni Spa - 09000640012
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 848/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TORINO sez. 4
e pubblicata il 25/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 503022022000287670000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 85/2026 depositato il 10/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente controversia ha ad oggetto l'intimazione n. 50302202200028767000, di euro 1.517,31, notificata alla società Ricorrente_1 srl, per l'omesso pagamento della tassa automobilistica per gli anni 2010/2012 con riferimento al veicolo targa Targa_1 ad essa intestato.
La sentenza di primo grado, ritenuta correttamente interrotta la prescrizione, respingeva il ricorso.
Propone appello la Ricorrente_1 insistendo sulla prescrizione triennale quanto all'annualità 2010 e ciò atteso che la prima richiesta di pagamento sarebbe del 14/09/2015.
Resiste la Soris che, ricordata la natura quinquennale del termine, eccepisce la non proponibilità di quei motivi che avrebbero dovuto essere proposti avverso l'atto antecedente non impugnato.
All'udienza del 10 febbraio 2026 le parti hanno discusso la causa richiamando il contenuto dei propri atti introduttivi. All'esito, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non ha pregio e ciò, alla luce delle date di notifica riconosciute dallo stesso appellante, in considerazione dell'applicabilità del termine di prescrizione quinquennale in luogo di quello, erroneamente indicato dal giudice di prime cure, triennale.
Occorre ricordare, infatti, che ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge regionale n. 20/2002 la prescrizione si verifica “al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui il versamento è stato o doveva essere eseguito o la violazione è stata commessa”.
Ora, è noto al Collegio che in materia di tassa automobilistica (o bollo auto) la Corte costituzionale, con le sentenze n. 296/2003, 297 e 451 del 2007, ha statuito trattarsi di tributo non proprio delle regioni ma solo a queste attribuito e che, conseguentemente, da ciò deriva la competenza statale in ordine agli aspetti fondamentali del tributo.
Parimenti, è nota la giurisprudenza di legittimità che sostiene l'applicazione dell'articolo 5 del d.lgs. n.
953/82, secondo cui “l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”
(da ultimo, cfr. Cass. n. 21915/2024).
Cionondimeno, occorre considerare che la pronuncia di illegittimità costituzionale della legge regionale n.
20/2002 ha interessato unicamente gli articoli 1, 2 e 4, lasciando invece in vigore l'articolo 5 sopra riportato (cfr. Corte cost. n. 296/2003).
Infatti, in disparte la temporaneità della copertura offerta dal legislatore statale (cfr. art. 2, comma 22, legge n. 350/2003 secondo cui “nelle regioni che hanno emanato disposizioni legislative in tema di tassa automobilistica e di IRAP in modo non conforme ai poteri ad esse attribuiti in materia dalla normativa statale, l'applicazione della tassa opera, a decorrere dalla data di entrata in vigore di tali disposizioni legislative e fino al periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2010, sulla base di quanto stabilito dalle medesime disposizioni nonché, relativamente ai profili non interessati dalle predette disposizioni, sulla base delle norme statali che disciplinano il tributo”; norma successivamente prorogata), ciò di cui non si può non tenere conto è l'effettiva vigenza della disciplina regionale, né abrogata né dichiarata incostituzionale. La prescrizione, pertanto, deve ritenersi quinquennale, in particolare al 31 dicembre del quinto anno successivo quello in cui il tributo doveva essere versato.
Tale interpretazione, d'altra parte, risulta avvalorata dalla stessa Suprema Corte con la sentenza n.
10492/2016 secondo cui “l'art. 5 della L.R. n. 20 del 2002 è tutt'ora in vigore…tale norma, pertanto, nonostante la pronuncia della Corte Costituzionale n. 296 del 2003 risulta tutt'ora vigente e non è stata rimessa per un nuovo esame alla Consulta, pertanto, consentiva alla Regione Piemonte la notifica al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato o doveva essere eseguito”
Ciò posto, e venendo quindi all'esame della fattispecie concreta, considerato che il primo atto interruttivo risulta notificato nel corso del 2015 con riferimento alla tassa automobilistica per il 2010, nessuna prescrizione risulta maturata.
La spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Respinge l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 800,00, oltre
Iva, Cpa e 15% spese generali, con distrazione in favore del difensore antistatario.