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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 11/06/2025, n. 830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 830 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5755/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. RT AR, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 5755/2024, pendente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'Avv. Gaetano Giacinto Mancusi ricorrente e
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro-tempore P.IVA_1
resistente
OGGETTO: Ripetizione di indebito
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 442 c.p.c. ritualmente notificato, il sig. Parte_1 rappresentava di aver ricevuto un sollecito di pagamento datato 30.5.2024 con in quale l' , facendo riferimento ad una precedente comunicazione del 23.1.2023, CP_1 chiedeva la restituzione della somma di € 7.845,59 indebitamente percepita sulla pensione INVCIV n. dal 1.1.2021 al 31.12.2023 a causa del NumeroDiCarta_1 superamento dei limiti reddituali per l'anno 2020. Avverso tale provvedimento esperiva infruttuosamente ricorso innanzi al Comitato
Provinciale ; talchè, conveniva l'Istituto innanzi al Giudice del Lavoro di Tivoli CP_1 onde veder annullato l'atto impugnato. A sostegno della propria pretesa, asseriva di non aver ricevuto in precedenza alcuna comunicazione;
inoltre lamentava la genericità del provvedimento in questione.
Infine, eccepiva l'irripetibilità delle somme indebitamente percepite dal ricorrente per assenza di mala fede.
L' non si costituiva nel giudizio. CP_1
La sentenza veniva decisa sulle conclusioni rassegnate all'esito delle note ex art. 127 ter c.p.c.
Nel merito, il ricorso è fondato.
La controversia in esame ha ad oggetto un sollecito di pagamento dell' con il CP_1 quale, facendo riferimento ad un precedente provvedimento di indebito del
23.1.2023, si intima al ricorrente la restituzione delle somme percepite sulla pensione di invalidità civile dal 1.1.2021 al 31.12.2023 a causa del superamento dei limiti reddituali per l'anno 2020.
Poiché l'ente debitore ha scelto di non costituirsi in giudizio, non ha fornito né la prova circa l'esistenza del suddetto indebito né di aver notificato al sig. un Pt_1 precedente provvedimento;
al contrario, il ricorrente ha depositato una attestazione dell'Agenzia delle Entrate, dando così dimostrazione di aver sempre dichiarato regolarmente i propri redditi. Tale circostanza emerge anche dalla scarna motivazione del provvedimento oggetto della odierna impugnazione, ove l' fa riferimento ad CP_1 un ricalcolo della prestazione sulla base dei redditi “comunicati” dall'assistito nel 2020, ed imputati anche agli anni successivi (2021-2023).
Orbene, inquadrato in questi termini fattuali il caso in esame, è possibile fare riferimento ai noti principi enunciati dalla giurisprudenza, tanto di merito che di legittimità, in tema di indebito assistenziale per motivi reddituali.
Nulla quaestio, difatti, che la prestazione in oggetto (pensione di invalidità) abbia natura assistenziale.
Sul punto, in termini generali, la Suprema Corte ha sempre precisato (fin dalla sentenza n. 1446/2008 est. v. pure n. 11921/2015) che “nel settore della Per_1 previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento”. La Cassazione, con la recente pronuncia 1323 del 2020, ha voluto precisare tale principio affermando espressamente “Nella specifica fattispecie dell'indebito per mancanza del requisito reddituale va rilevato che ai fini della ripetizione Cass.
31372/2019 e Cass. 28771/18 cit. richiedono, entrambe, che sia necessario il "dolo comprovato dell'accipiens" atto a far venir meno l'affidamento dell'accipiens. E ricordano che lo stesso D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003 - prima di stabilire per il periodo pregresso e fino al 2 ottobre 2003, la sanatoria degli indebiti per mancanza dei requisiti reddituali - preveda, nello stesso comma 5, che entro trenta giorni attraverso una determinazione interdirigenziale ( , Ministero CP_1 dell'Economia, Agenzia dell'Entrate) si debba procedere a stabilire le modalità tecniche per effettuare, in via telematica, le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle provvidenze economiche allo scopo di sospendere le prestazioni e di ripetere l'indebito.
Per quanto concerne poi l'esistenza di tale specifico coefficiente soggettivo, necessario per il venir meno della tutela dell'affidamento del percipiente, la sentenza di questa Corte n. 31372/2019 ha affermato che esso non sussista in un caso in cui il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato poteva ritenersi compatibile con una mera dimenticanza.
Mentre Cass. n. 28771/2018 ha affermato che una situazione di dolo comprovato dell'accipiens rispetto al venire meno del suo diritto potrebbe sussistere "ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio;
trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme".
Va ora evidenziato che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA, ed essi fossero perciò conoscibili dall al quale già il D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 CP_1 del 2003, consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali.
Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dal D.L. n. 78 del 2009, art. 15, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all in via telematica le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a CP_1 loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia.
Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' CP_1 in via telematica.
Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dal D.L. n. 78 del 2010, art. 13, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, il quale prevede al comma 1 l'istituzione presso l' del "Casellario dell'Assistenza" "per la raccolta, CP_1 la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che "i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8" devono comunicare all' soltanto i dati della propria CP_1 situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria
La norma (che ha modificato il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 35, convertito dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, ed introdotto il comma 10 bis) prevede testualmente:
"Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui alla L. 30 dicembre 1991, n.
412, art. 13, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione.
In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa".
L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza quei dati reddituali che, proprio perchè non vanno dichiarati nel modello 730 (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.), devono essere però dichiarati all . CP_1
Infine, va osservato che in casi simili (secondo una considerazione effettuata da questa Corte a proposito dell'indebito previdenziale ma valida sul piano logico giuridico, alla luce delle norme richiamate, anche per quello assistenziale), allorchè le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996; Cass. n.
8731/2019).
Ed è alla stregua di tale orientamento consolidato che la Corte costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta.
Tanto premesso e venendo al caso di specie, deve innanzitutto rilevarsi che, avendo sempre il ricorrente dichiarato i propri redditi e stante la mancanza della prova della notifica di atti precedenti a quello impugnato, non vi sono elementi per desumere la sua mala fede;
al contrario, anche a cagione del grande lasso di tempo intercorso tra l'erogazione della prestazione e la richiesta restitutoria dell'ente, questi nutriva il legittimo affidamento di poter continuare a goderne.
Questo se non altro rispetto alle annualità antecedenti al 2023, in cui vengono dichiarati redditi da lavoro dipendente per € 29.672,19, somma di gran lunga superiore rispetto al limite previsto dalla legge per il godimento delle prestazioni assistenziali di invalidità civile.
Tale circostanza, seppur non idonea ad escludere la buona fede dell'accipiens e, dunque, l'irripetibilità dell'indebito, costituisce fondato motivo per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- Dichiara che nulla deve restituire il ricorrente sulla pensione INVCIV n. 044-
709107720404 dal 1.1.2021 al 31.12.2022;
- Compensa le spese di lite.
Tivoli, il 11.6.2025
Il giudice
RT AR
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. RT AR, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 5755/2024, pendente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'Avv. Gaetano Giacinto Mancusi ricorrente e
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro-tempore P.IVA_1
resistente
OGGETTO: Ripetizione di indebito
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 442 c.p.c. ritualmente notificato, il sig. Parte_1 rappresentava di aver ricevuto un sollecito di pagamento datato 30.5.2024 con in quale l' , facendo riferimento ad una precedente comunicazione del 23.1.2023, CP_1 chiedeva la restituzione della somma di € 7.845,59 indebitamente percepita sulla pensione INVCIV n. dal 1.1.2021 al 31.12.2023 a causa del NumeroDiCarta_1 superamento dei limiti reddituali per l'anno 2020. Avverso tale provvedimento esperiva infruttuosamente ricorso innanzi al Comitato
Provinciale ; talchè, conveniva l'Istituto innanzi al Giudice del Lavoro di Tivoli CP_1 onde veder annullato l'atto impugnato. A sostegno della propria pretesa, asseriva di non aver ricevuto in precedenza alcuna comunicazione;
inoltre lamentava la genericità del provvedimento in questione.
Infine, eccepiva l'irripetibilità delle somme indebitamente percepite dal ricorrente per assenza di mala fede.
L' non si costituiva nel giudizio. CP_1
La sentenza veniva decisa sulle conclusioni rassegnate all'esito delle note ex art. 127 ter c.p.c.
Nel merito, il ricorso è fondato.
La controversia in esame ha ad oggetto un sollecito di pagamento dell' con il CP_1 quale, facendo riferimento ad un precedente provvedimento di indebito del
23.1.2023, si intima al ricorrente la restituzione delle somme percepite sulla pensione di invalidità civile dal 1.1.2021 al 31.12.2023 a causa del superamento dei limiti reddituali per l'anno 2020.
Poiché l'ente debitore ha scelto di non costituirsi in giudizio, non ha fornito né la prova circa l'esistenza del suddetto indebito né di aver notificato al sig. un Pt_1 precedente provvedimento;
al contrario, il ricorrente ha depositato una attestazione dell'Agenzia delle Entrate, dando così dimostrazione di aver sempre dichiarato regolarmente i propri redditi. Tale circostanza emerge anche dalla scarna motivazione del provvedimento oggetto della odierna impugnazione, ove l' fa riferimento ad CP_1 un ricalcolo della prestazione sulla base dei redditi “comunicati” dall'assistito nel 2020, ed imputati anche agli anni successivi (2021-2023).
Orbene, inquadrato in questi termini fattuali il caso in esame, è possibile fare riferimento ai noti principi enunciati dalla giurisprudenza, tanto di merito che di legittimità, in tema di indebito assistenziale per motivi reddituali.
Nulla quaestio, difatti, che la prestazione in oggetto (pensione di invalidità) abbia natura assistenziale.
Sul punto, in termini generali, la Suprema Corte ha sempre precisato (fin dalla sentenza n. 1446/2008 est. v. pure n. 11921/2015) che “nel settore della Per_1 previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento”. La Cassazione, con la recente pronuncia 1323 del 2020, ha voluto precisare tale principio affermando espressamente “Nella specifica fattispecie dell'indebito per mancanza del requisito reddituale va rilevato che ai fini della ripetizione Cass.
31372/2019 e Cass. 28771/18 cit. richiedono, entrambe, che sia necessario il "dolo comprovato dell'accipiens" atto a far venir meno l'affidamento dell'accipiens. E ricordano che lo stesso D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003 - prima di stabilire per il periodo pregresso e fino al 2 ottobre 2003, la sanatoria degli indebiti per mancanza dei requisiti reddituali - preveda, nello stesso comma 5, che entro trenta giorni attraverso una determinazione interdirigenziale ( , Ministero CP_1 dell'Economia, Agenzia dell'Entrate) si debba procedere a stabilire le modalità tecniche per effettuare, in via telematica, le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle provvidenze economiche allo scopo di sospendere le prestazioni e di ripetere l'indebito.
Per quanto concerne poi l'esistenza di tale specifico coefficiente soggettivo, necessario per il venir meno della tutela dell'affidamento del percipiente, la sentenza di questa Corte n. 31372/2019 ha affermato che esso non sussista in un caso in cui il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato poteva ritenersi compatibile con una mera dimenticanza.
Mentre Cass. n. 28771/2018 ha affermato che una situazione di dolo comprovato dell'accipiens rispetto al venire meno del suo diritto potrebbe sussistere "ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio;
trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme".
Va ora evidenziato che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA, ed essi fossero perciò conoscibili dall al quale già il D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 CP_1 del 2003, consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali.
Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dal D.L. n. 78 del 2009, art. 15, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all in via telematica le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a CP_1 loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia.
Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' CP_1 in via telematica.
Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dal D.L. n. 78 del 2010, art. 13, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, il quale prevede al comma 1 l'istituzione presso l' del "Casellario dell'Assistenza" "per la raccolta, CP_1 la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che "i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8" devono comunicare all' soltanto i dati della propria CP_1 situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria
La norma (che ha modificato il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 35, convertito dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, ed introdotto il comma 10 bis) prevede testualmente:
"Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui alla L. 30 dicembre 1991, n.
412, art. 13, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione.
In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa".
L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza quei dati reddituali che, proprio perchè non vanno dichiarati nel modello 730 (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.), devono essere però dichiarati all . CP_1
Infine, va osservato che in casi simili (secondo una considerazione effettuata da questa Corte a proposito dell'indebito previdenziale ma valida sul piano logico giuridico, alla luce delle norme richiamate, anche per quello assistenziale), allorchè le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996; Cass. n.
8731/2019).
Ed è alla stregua di tale orientamento consolidato che la Corte costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta.
Tanto premesso e venendo al caso di specie, deve innanzitutto rilevarsi che, avendo sempre il ricorrente dichiarato i propri redditi e stante la mancanza della prova della notifica di atti precedenti a quello impugnato, non vi sono elementi per desumere la sua mala fede;
al contrario, anche a cagione del grande lasso di tempo intercorso tra l'erogazione della prestazione e la richiesta restitutoria dell'ente, questi nutriva il legittimo affidamento di poter continuare a goderne.
Questo se non altro rispetto alle annualità antecedenti al 2023, in cui vengono dichiarati redditi da lavoro dipendente per € 29.672,19, somma di gran lunga superiore rispetto al limite previsto dalla legge per il godimento delle prestazioni assistenziali di invalidità civile.
Tale circostanza, seppur non idonea ad escludere la buona fede dell'accipiens e, dunque, l'irripetibilità dell'indebito, costituisce fondato motivo per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- Dichiara che nulla deve restituire il ricorrente sulla pensione INVCIV n. 044-
709107720404 dal 1.1.2021 al 31.12.2022;
- Compensa le spese di lite.
Tivoli, il 11.6.2025
Il giudice
RT AR