Ordinanza cautelare 11 giugno 2025
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 27/01/2026, n. 1606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1606 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01606/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05856/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5856 del 2025, proposto da
Papa Veronica, rappresentata e difesa dagli avvocati Piermassimo Chirulli e Patrizio Ivo D'Andrea, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Università e della Ricerca e Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca - A.N.V.U.R., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
AL AN, non costituita in giudizio;
per l'annullamento,
previa adozione di misure cautelari,
- del diniego al conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale (A.S.N.) delle funzioni di Professore Universitario I fascia, espresso dalla apposita Commissione presso il M.U.R., nei confronti della parte ricorrente per il settore concorsuale 12/B2 “Diritto del lavoro” - Fascia I, di cui alla procedura bandita con D.D. n. 1796 del 23 ottobre 2023, III quadrimestre;
- nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso;
e per la conseguente condanna
dell’Amministrazione intimata al riesame della domanda presentata da parte di una Commissione in diversa composizione;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Università e della Ricerca e dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca - A.N.V.U.R.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2026 il dott. Marco RT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 7 maggio 2025, tempestivamente depositato, Papa Veronica - Professoressa associata di Diritto del Lavoro (già S.C. 12/B2, ora 12/Giur-04), in servizio presso l’Università di Catania - ha impugnato il diniego al conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale (A.S.N.) delle funzioni di Professore Universitario I fascia, espresso dalla apposita Commissione presso il M.U.R., nei confronti della parte ricorrente per il settore concorsuale 12/B2 “Diritto del lavoro” - Fascia I, di cui alla procedura bandita con D.D. n. 1796 del 23 ottobre 2023, III quadrimestre.
La candidata ricorrente, premesso di aver raggiunto 3/3 dei c.d. valori soglia di cui al D.M. n. 589/2018 e di essere in possesso di otto titoli tra quelli selezionati dalla Commissione, ha censurato il provvedimento impugnato nella parte in cui è stato espresso, con la maggioranza di 3/5, il giudizio negativo sulle pubblicazioni presentate.
A sostegno del ricorso, sono state articolate le seguenti censure sinteticamente enunciate.
1.1. Con unico e articolato motivo, sono stati dedotti “ eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, difetto d’istruttoria e di motivazione - violazione degli artt. 4 e 5, 6 e 7 e dell’All. B del D.P.R. n. 120 del 2016 ”.
La Commissione avrebbe, in sintesi, espresso un giudizio sulle pubblicazioni insufficiente, parziale e apodittico, dal momento che non vi sarebbe stato un esame analitico delle singole opere, non sarebbe stato esplicitato il percorso logico sotteso al diniego, né vi sarebbe stata una motivazione coerente con i criteri imposti dall’art. 4 del D.M. n. 120/2016; inoltre alcuni Commissari avrebbero errato o, comunque, travisato il contenuto di alcune pubblicazioni, così come il giudizio collegiale non darebbe conto degli elementi positivi riscontrati in alcuni giudizi individuali.
1.2. Per tali motivi, la parte ricorrente ha chiesto, previa adozione di misure cautelari, l’annullamento del diniego impugnato e la condanna dell’Amministrazione intimata al riesame della domanda parte di altra Commissione in diversa composizione.
2. In data 9 giugno 2025 si è costituita in giudizio l’Avvocatura erariale nell’interesse del Ministero dell’Università e della Ricerca e dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca - A.N.V.U.R. ed ha prodotto una relazione, contenente controdeduzioni formulate dal Presidente della Commissione per conto di tutti i membri di quest’ultima, con la quale sono state contestate le censure articolate nel ricorso.
3. Con ordinanza n. 3241/2025, pubblicata l’11 giugno 2025, resa all’esito della Camera di Consiglio del 10 giugno 2025, fissata per la delibazione dell’istanza cautelare incidentalmente proposta, è stata fissata la pubblica udienza del 21 gennaio 2026 per la trattazione nel merito del ricorso, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a..
4. Con memoria depositata il 18 dicembre 2025, la parte ricorrente ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
5. AL AN, intimata quale controinteressata, non si è costituita in giudizio.
6. Alla pubblica udienza del 21 gennaio 2026 la causa è stata infine introitata per la decisione.
7. Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto nei sensi e nei termini di seguito indicati.
7.1. In via preliminare, va disposta l’estromissione dal presente giudizio dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca - A.N.V.U.R., non essendo soggetto passivamente legittimato, dal momento che il provvedimento impugnato è imputabile esclusivamente al M.U.R., così come va disposta l’estromissione di AL AN, non essendo quest’ultima controinteressata alla luce del principio secondo cui, nell’ambito di questo tipo di procedimenti abilitativi, privi di carattere comparativo e/o concorrenziale, non sono configurabili soggetti terzi controinteressati.
7.2. Ciò posto, la candidata ricorrente, premesso di essere Professoressa associata di Diritto del Lavoro (già S.C. 12/B2, ora 12/Giur-04), in servizio presso l’Università di Catania, ha censurato il provvedimento impugnato, con il quale è stata denegata l’Abilitazione Scientifica Nazionale (A.S.N.) al conseguimento delle funzioni di Professore Universitario I fascia, per il settore concorsuale 12/B2 “Diritto del lavoro” - Fascia I, di cui alla procedura bandita con D.D. n. 1796 del 23 ottobre 2023, III quadrimestre, nella parte in cui è stata espressa, con la maggioranza di 3/5, un giudizio negativo sulle pubblicazioni presentate, a fronte del raggiungimento di 3/3 dei c.d. valori soglia di cui al D.M. n. 589/2018 e del possesso di ben otto titoli tra quelli selezionati dalla Commissione.
Ebbene, il giudizio impugnato sarebbe illegittimo perché la Commissione avrebbe, in primo luogo, espresso, in parte qua , una valutazione insufficiente, carente, apodittica, poiché non sarebbero state esplicitate le ragioni sottese al diniego, essendo state utilizzate espressioni vaghe e generiche; in particolare, non sarebbero state analizzate tutte le pubblicazioni presentate, essendosi limitata la Commissione a riferire che le pubblicazioni, nel complesso, non erano di qualità elevata senza però puntualizzare tale assunto.
Sotto altro profilo, la Commissione avrebbe omesso di motivare con particolare riferimento a tutti i criteri contenuti nell’art. 4 del D.M. n. 120/2016, in palese violazione degli obblighi motivazionali su di essa spettanti, essendo il giudizio fondato esclusivamente sulla carenza di originalità e della rilevanza nel settore concorsuale di riferimento.
Ancora, la motivazione sarebbe erronea, in quanto i Commissari avrebbero palesemente travisato il contenuto di alcune pubblicazioni, così rendendo manifesto la carenza di istruttoria nella valutazione della domanda; peraltro, la motivazione presenterebbe profili di contraddittorietà, nel senso che non sono state spiegate, nel giudizio collegiale, le ragioni per le quali gli elementi negativi sono stati ritenuti prevalenti rispetto a quelli emergenti nel giudizi individuali di alcuni Commissari.
A fronte di tali rilievi, la Commissione ha replicato, nelle proprie controdeduzioni, che tutte le pubblicazioni erano state valutate e che, comunque, non vi era stato alcun errore di giudizio delle pubblicazioni.
7.3. Ritiene il Collegio che le censure sopra articolate siano condivisibili nei seguenti termini.
In punto di diritto, giova premettere che la Legge n. 240/2010 (“Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”) ha previsto, all’art. 16, che il personale accademico debba essere reclutato, previo conseguimento di una Abilitazione Scientifica Nazionale (A.S.N.) rilasciata da una apposita Commissione composta da professori qualificati nella materia di riferimento.
La predetta legge ha poi demandato ai successivi regolamenti le concrete modalità di attuazione delle procedure di reclutamento de quibus .
Con il regolamento attuativo di cui al D.P.R. n. 95/2016 sono state, quindi, individuate le modalità ed i tempi delle procedure per il conseguimento dell’Abilitazione; l’art. 4 ha poi demandato al Ministero dell’Università di determinare: 1) i criteri, parametri e indicatori di attività scientifica differenziati per funzioni e per settore concorsuale; 2) il numero massimo di pubblicazioni, che non può essere inferiore a dieci, distinto per fascia e per area disciplinare, che ciascun candidato può presentare ai fini della valutazione nella procedura di abilitazione; 3) le modalità di scelta da parte della Commissione dei criteri, dei parametri e dei relativi indicatori, nonché la loro rilevanza ai fini dell’attribuzione o meno dell’abilitazione; 4) le modalità di accertamento della coerenza dei criteri e dei parametri di qualificazione scientifica degli aspiranti commissari con quelli richiesti per la valutazione dei candidati all’abilitazione per la prima fascia dei professori universitari.
Successivamente è stato emanato il D.M. n. 120 del 7 giugno 2016 del Ministero dell’Università, contenente il “Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell’attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonché le modalità di accertamento della qualificazione dei Commissari, ai sensi dell’art. 16, comma 3, lettere a), b) e c) L. 30 dicembre 2010, n. 240, e succ. mod., e degli artt. 4 e 6, commi 4 e 5, del D.P. R. 4 aprile 2016, n. 95”.
L’art. 3 del D.M. n. 120/2016 ha previsto, in particolare, che “ Nelle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la Commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli presentati, prendendo a riferimento esclusivamente le informazioni contenute nella domanda redatta secondo il modello allegato al bando candidati…”.
La valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli è volta ad accertare: a) per le funzioni di professore di prima fascia, la piena maturità scientifica del candidato, attestata dall’importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali
da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca; b) per le funzioni di professore di seconda fascia, la maturità scientifica del candidato, intesa come il riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca. Il successivo art. 4, nell’elencare i criteri per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche da parte della Commissione, precisa che quest’ultima deve valutare: “ a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti; b) l’apporto individuale nei lavori in collaborazione; c) la qualità della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo; d) la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare; e) il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonché la continuità della produzione scientifica sotto il profilo temporale; f) la rilevanza delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi ”.
Il successivo art. 5 indica i Criteri e parametri per la valutazione dei titoli e, a tale fine, precisa che nella valutazione dei titoli presentati dal candidato, la Commissione: “ a) accerta l’impatto della produzione scientifica dei candidati, utilizzando obbligatoriamente i parametri e gli indicatori relativi al titolo di cui al numero 1 dell’Allegato A; b) accerta il possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione ai sensi del comma 2 ”.
Il comma 2 dello stesso articolo precisa altresì che, ai fini di cui al comma 1, lettera b), la Commissione, nella seduta di insediamento, sceglie, in relazione alla specificità del settore concorsuale e distintamente per la prima e per la seconda fascia, almeno sei titoli tra quelli di cui all’Allegato A ai numeri da 2 a 11 e ne definisce, ove necessario, i criteri di valutazione.
Infine, l’art. 6 (Conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale) prevede che la Commissione attribuisce l’abilitazione esclusivamente ai candidati che soddisfano entrambe le seguenti condizioni: a) valutazione positiva del titolo di cui al numero 1 dell’Allegato A (impatto della produzione scientifica) e possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione, secondo quanto previsto al comma 2 dell’articolo 5; b) pubblicazioni valutate in base ai criteri di cui all’articolo 4 e giudicate complessivamente di qualità "elevata" secondo la definizione di cui all’Allegato B.
7.4. Tanto chiarito, ritiene il Collegio che il provvedimento impugnato è affetto da vizio di motivazione, in primo luogo, con riferimento alla omessa indicazione del contenuto delle pubblicazioni presentate, avendo la Commissione (soltanto) genericamente fatto riferimento nel giudizio collegiale alla produzione scientifica della candidata ricorrente “nel suo complesso”.
Sul punto, infatti, è dato leggere che “ Le 15 pubblicazioni scientifiche presentate ai sensi dell'art. 7 D.M. n. 120/2016, tenuto conto dei criteri di cui all’art. 4 del D.M. n. 120/2016, sono coerenti con le tematiche del settore disciplinare e hanno una collocazione editoriale in case editrici e riviste scientifiche di fascia A, rilevanti per il settore scientifico-disciplinare. Le n. 15 pubblicazioni precitate consistono in n. 9 articoli su riviste di classe A (classificazione ANVUR), n. 1 articolo su rivista scientifica (classificazione ANVUR), n. 3 contributi contenuti in volumi collettanei e n. 2 monografie. ”; ebbene, a tale (mera) indicazione delle pubblicazioni non è seguita una fase, per così dire, di esame intrinseco delle stesse, avendo la Commissione concluso affermando che “ la candidata non abbia ancora raggiunto la piena maturità scientifica ”.
Un approfondimento contenutistico è stato eseguito (soltanto) nei giudizi individuali, ove sembra darsi conto del contenuto delle pubblicazioni (Prof. Di Stasi, Prof. Esposito, Prof.ssa Filì e Prof. Preteroti), tuttavia tali valutazioni non sono state riprodotte, neanche in modo sintetico, nel giudizio collegiale, senza che sia possibile una integrazione per relationem del giudizio collegiale, non potendosi apprezzare una sintesi tra le varie posizioni espresse dai Commissari.
A tal proposito, occorre precisare come, è vero, che la Commissione, nel giudizio collegiale, non sia tenuta ad esplicitare, in modo ampio (e quindi per esteso), il contenuto integrale di tutte le pubblicazioni - trattandosi, con ogni evidenza, di un onere motivazionale inesigibile - è altrettanto vero però che essa deve comunque motivare dando conto, ancorché sinteticamente, degli elementi essenziali di tutte le pubblicazioni; trattasi, infatti, di un onere motivazionale indispensabile, poiché rende chiaro quale sia stata la valutazione della Commissione sul contenuto intrinseco delle singole pubblicazioni, circostanza, questa, non verificatasi nel caso di specie.
Sotto altro aspetto, la motivazione risulta caratterizzata da espressioni apodittiche, prive di un reale contenuto esplicativo, essendosi limitata la Commissione a riferire che “ la qualità delle pubblicazioni non risulta elevata, anche per la frequente limitata ovvero parziale interlocuzione con la dottrina così come la tendenza a lasciare sospesi e irrisolti - talora proprio espressamente - snodi problematici essenziali dell’indagine condotta ”, senza però spiegare, in modo chiaro, le ragioni di tale assunto (negativo); in altri termini, la Commissione avrebbe dovuto, con maggior impegno esplicativo, indicare in cosa sia consistita la limitata interlocuzione dell’Autore con la dottrina e perché non sono state risolte le problematiche oggetto di indagine, senza, peraltro, che siano indicate se tali affermazioni siano da riferirsi a tutte o solo ad alcune delle pubblicazioni.
La motivazione risulta, ancora, carente per quanto riguarda l’omesso riferimento a tutti i parametri indicati nell’art. 4 del D.M. n. 120/2016, avendo la Commissione fatto chiaro riferimento (solo) al criterio alla coerenza (lett. a ), della qualità della produzione scientifica (lett. c ), della collocazione editoriale (lett. d ) e, vagamente, a quello della rilevanza delle pubblicazioni all'interno del settore concorsuale (lett. f ), senza che sia stato rappresentato se vi siano state (o meno) opere in collaborazione (lett. b ) e senza neanche alcuna precisazione sulla continuità temporale della predetta produzione scientifica (lett. e ).
Sul punto, infatti, questa Sezione ha avuto modo di affermare che “ nella valutazione delle pubblicazioni, la Commissione è tenuta a pronunciarsi su tutti i criteri tassativamente indicati nell’art. 4 del D.M. n. 120 del 2016, che devono essere cumulativamente posseduti dalle opere presentate dal candidato, salva l’ipotesi in cui le pubblicazioni stesse siano considerate non coerenti (lett. a), trattandosi, con ogni evidenza, dell'unico criterio assorbente ” (vedi: T.A.R. Lazio, Sez. IV quater , sentenza del 30 dicembre 2024 n. 23645); Ne consegue, quindi, che non essendo state esplicitate le ragioni del diniego alla stregua di tutti i criteri indicati nell’art. 4 del D.M. n. 120/2016, il provvedimento impugnato è, anche sotto questo profilo, illegittimo.
Ancora, ritiene il Collegio che il provvedimento impugnato sia affetto da vizio di motivazione, dal momento che, nel giudizio collegiale, non si è dato conto degli elementi positivi espressi da alcuni del Commissari (Prof. Bavaro e Prof. Esposito); la Commissione, quindi, avrebbe dovuto ponderare, in sede collegiale, tutti gli elementi (positivi e negativi) apprezzati nell’esame delle pubblicazioni e spiegare, in modo chiaro, le ragioni per le quali abbiano avuto un “peso” prevalente gli aspetti negativi rispetto a quelli positivi; per tali ragioni, il provvedimento impugnato risulta essere, anche sotto questo aspetto, illegittimo.
Quanto, invece, al dedotto travisamento del contenuto intrinseco delle pubblicazioni, questo Collegio richiama il costante orientamento secondo cui al Giudice Amministrativo è precluso sostituirsi nel sindacato intrinseco dell’Amministrazione in relazione a valutazioni tecniche, salvo il caso di errore macroscopico.
Ciò chiarito, si osserva che le contestazioni mosse dalla parte ricorrente ai Commissari attengono, a ben vedere, a questioni relative al contenuto tecnico delle opere presentate, caratterizzate da un certo margine di opinabilità ed, in quanto tale, non censurabili in questa sede, stante l’assenza di evidenti errori di valutazione in punto di fatto; sotto questo aspetto, pertanto, l’operato della Commissione non può essere censurato.
7.5. In conclusione, per le ragioni sopra illustrate, il ricorso deve essere pertanto accolto nei termini suindicati per difetto di motivazione, dovendo essere il giudizio impugnato annullato in parte qua , in relazione alla (sola) parte relativa alla valutazione delle pubblicazioni presentate dalla parte ricorrente, nei sensi e nei termini indicati in premessa e, visto l’art. 34, comma 1, lett. c ) c.p.a., la domanda presentata dalla parte ricorrente per il conseguimento dell’agognata abilitazione dovrà essere riesaminata, da parte di una Commissione in diversa composizione nel termine complessivo di 90 (novanta) giorni (di cui giorni 30 per la nomina della nuova Commissione e giorni 60 per la formulazione del nuovo giudizio), decorrenti dalla notifica o comunicazione della presente sentenza, con la prescrizione che i (nuovi) Commissari - ferme le valutazioni già svolte per i titoli dei quali sia stata positivamente riconosciuta la rilevanza - dovranno rivalutare esclusivamente le pubblicazioni, tenuto conto dei suindicati rilievi del Collegio.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza del Ministero dell’Università e della Ricerca e vengono liquidate, come da dispositivo, ai sensi dell’art. 91 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla in parte qua il provvedimento impugnato nei sensi e nei termini indicati in motivazione.
Ordina all'Amministrazione di rivalutare l'interessato entro 90 giorni (di cui giorni 30 per la nomina dei nuovi Commissari e giorni 60 per la formulazione del nuovo giudizio) dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
Dispone l’estromissione dal giudizio dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca - A.N.V.U.R., e di AL AN.
Condanna il Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore , al pagamento delle spese di lite, in favore della parte ricorrente, che liquida in complessivi Euro 1.500,00 (Millecinquecento/00) per compensi professionali, oltre I.V.A., C.P.A. ed accessori, come per legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA Caminiti, Presidente
Salvatore Gatto Costantino, Consigliere
Marco RT, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco RT | IA Caminiti |
IL SEGRETARIO