Art. 2.
L'assegno complementare previsto dall' art. 3 della legge 25 febbraio 1971, n. 95 , e' elevato da L. 444.000 a L. 540.000 annue.
L'assegno complementare previsto dall' art. 3 della legge 25 febbraio 1971, n. 95 , e' elevato da L. 444.000 a L. 540.000 annue.