CASS
Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/02/2025, n. 7715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7715 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NN DE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 31/05/2024 del GIP TRIBUNALE di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI;
lette le conclusioni del PG, GIANLUIGI PRATOLA, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 7715 Anno 2025 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: CURAMI MICAELA SERENA Data Udienza: 18/12/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'incidente di esecuzione proposto nell'interesse di VI ON, volto ad ottenere la revoca dell'esecutività del decreto penale di condanna n. 477/2024 emessa dal GIP del Tribunale di Torino il 31/05/2024, o, in subordine, di remissione in termini per la proposizione di nuova opposizione al decreto penale, presentata il 16/07/2024. 2. Ricorre VI ON, a mezzo del difensore avv. Roberta Pellegrin, che denuncia, con un unico motivo, l'erronea applicazione dell'art. 459, comma 1 ter, cod. proc. pen., a seguito del d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31.; secondo il ricorrente l'impianto normativo attuale implica la previsione di una sospensione del termine per la proposizione dell'opposizione al decreto penale di condanna, in pendenza della decisione sulla richiesta di sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità. 3. Il Sostituto Procuratore generale, Gianluigi Pratola, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso. 4. Con successiva memoria il difensore di ON ha dichiarato di rinunciare al ricorso in quanto, a seguito dell'annullamento senza rinvio da parte della Corte di Cassazione (sez. 4, del 17/10/2024) dell'ordinanza di declaratoria di inammissibilità dell'istanza presentata dal ricorrente di sostituzione con il lavoro di pubblica utilità di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186, comma 9-bis, della pena irrogata con il decreto penale oggetto del presente procedimento, il GIP di Torino, all'esito dell'udienza all'uopo fissata, emetteva ordinanza ex art. 168 bis cod.pen. e 464 bis cod.proc.pen. con la quale, ritenendo potesse essere "formulata una prognosi positiva circa l'ammissione dell'imputato alla messa alla prova" chiedeva all'UEPE la formulazione di un programma di trattamento ai sensi dell'art. 464 bis c. 4 c.p.p. rinviando l'udienza al 26.02.2025. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2. Al riguardo occorre rilevare che, come rilevato dal ricorrente in sede di memoria difensiva, a seguito dell'annullamento senza rinvio da parte della Corte di 2 Cassazione (sez. 4, del 17/10/2024) dell'ordinanza di declaratoria di inammissibilità dell'istanza presentata dal ricorrente di sostituzione con il lavoro di pubblica utilità di cui al d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186, comma 9-bis, della pena irrogata con il decreto penale oggetto del presente procedimento, e della conseguente emissione da parte del GIP di Torino di ordinanza ex art. 168 bis cod. pen. e 464 bis cod. proc. pen, è venuto meno l'interesse al ricorso, avendo la parte già conseguito il risultato che intendeva ottenere da questa Corte. Secondo la giurisprudenza di legittimità, il sopravvenuto difetto di interesse all'impugnazione, costituisce una causa di inammissibilità che prevale rispetto a quella della rinuncia all'impugnazione eventualmente concorrente, in quanto più favorevole non comportando la condanna al pagamento delle spese (Sez. 3, n. 57883 del 25/10/2017, 0., Rv. 271806 - 01; Sez. 1, n. 2483 del 09/01/2009, Larosa, Rv. 242816 - 01). 3. Conseguentemente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza ulteriori statuizioni.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse. Così deciso il 18/12/2024
lette le conclusioni del PG, GIANLUIGI PRATOLA, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 7715 Anno 2025 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: CURAMI MICAELA SERENA Data Udienza: 18/12/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'incidente di esecuzione proposto nell'interesse di VI ON, volto ad ottenere la revoca dell'esecutività del decreto penale di condanna n. 477/2024 emessa dal GIP del Tribunale di Torino il 31/05/2024, o, in subordine, di remissione in termini per la proposizione di nuova opposizione al decreto penale, presentata il 16/07/2024. 2. Ricorre VI ON, a mezzo del difensore avv. Roberta Pellegrin, che denuncia, con un unico motivo, l'erronea applicazione dell'art. 459, comma 1 ter, cod. proc. pen., a seguito del d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31.; secondo il ricorrente l'impianto normativo attuale implica la previsione di una sospensione del termine per la proposizione dell'opposizione al decreto penale di condanna, in pendenza della decisione sulla richiesta di sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità. 3. Il Sostituto Procuratore generale, Gianluigi Pratola, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso. 4. Con successiva memoria il difensore di ON ha dichiarato di rinunciare al ricorso in quanto, a seguito dell'annullamento senza rinvio da parte della Corte di Cassazione (sez. 4, del 17/10/2024) dell'ordinanza di declaratoria di inammissibilità dell'istanza presentata dal ricorrente di sostituzione con il lavoro di pubblica utilità di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186, comma 9-bis, della pena irrogata con il decreto penale oggetto del presente procedimento, il GIP di Torino, all'esito dell'udienza all'uopo fissata, emetteva ordinanza ex art. 168 bis cod.pen. e 464 bis cod.proc.pen. con la quale, ritenendo potesse essere "formulata una prognosi positiva circa l'ammissione dell'imputato alla messa alla prova" chiedeva all'UEPE la formulazione di un programma di trattamento ai sensi dell'art. 464 bis c. 4 c.p.p. rinviando l'udienza al 26.02.2025. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2. Al riguardo occorre rilevare che, come rilevato dal ricorrente in sede di memoria difensiva, a seguito dell'annullamento senza rinvio da parte della Corte di 2 Cassazione (sez. 4, del 17/10/2024) dell'ordinanza di declaratoria di inammissibilità dell'istanza presentata dal ricorrente di sostituzione con il lavoro di pubblica utilità di cui al d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186, comma 9-bis, della pena irrogata con il decreto penale oggetto del presente procedimento, e della conseguente emissione da parte del GIP di Torino di ordinanza ex art. 168 bis cod. pen. e 464 bis cod. proc. pen, è venuto meno l'interesse al ricorso, avendo la parte già conseguito il risultato che intendeva ottenere da questa Corte. Secondo la giurisprudenza di legittimità, il sopravvenuto difetto di interesse all'impugnazione, costituisce una causa di inammissibilità che prevale rispetto a quella della rinuncia all'impugnazione eventualmente concorrente, in quanto più favorevole non comportando la condanna al pagamento delle spese (Sez. 3, n. 57883 del 25/10/2017, 0., Rv. 271806 - 01; Sez. 1, n. 2483 del 09/01/2009, Larosa, Rv. 242816 - 01). 3. Conseguentemente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza ulteriori statuizioni.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse. Così deciso il 18/12/2024