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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Nuoro, sez. I, sentenza 12/01/2026, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Nuoro |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 10/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NUORO Sezione 1, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 16:30 con la seguente composizione collegiale:
PILIA PAOLO GIUSEPPE, Presidente e Relatore
DI ET ANGELO, UD
LAFORGIA MARCO, UD
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 114/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Siniscola - Via Roma 125 08029 Siniscola NU
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 009-1162-2024 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 009-1162-2024 TARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: conclusioni, per la Parte ricorrente – nel Ricorso introduttivo del 19.5.2025 - : <<… Affinché l'Ill.ma Commissione Tributaria Provinciale adita Voglia, contrariis rejectis, 1) In via principale, previa sospensione ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 art. 47, annullare l'avviso di accertamento n.009/1162/2024 (Cod. Contratt. Nr 523315) per TARI, periodo d'imposta 2019-2020, notificato in data 20.03.2025 per TARI, periodo d'imposta 2019-2020 e, per l'effetto, condannare il resistente alla restituzione delle somme eventualmente riscosse in pendenza di giudizio, con ogni e ulteriore provvedimento anche di merito ritenuto necessario;
2) In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari.>>.
conclusioni, per la Parte resistente – nell'atto di Costituzione in giudizio del 6.10.2025 - <<…rigettare il ricorso presentato dalla Ricorrente_1 SRL, in persona dell'amministratore, per le ragioni esposte in narrativa, con vittoria di spese>>
all'udienza del 3.12.2025
Ricorrente: Il difensore di parte ricorrente insiste con le richieste formulate negli scritti allegati agli atti.
Precisa che l'area ristorante è ben inferiore a quella indicata nell'avviso di accertamento, come certificato anche dalla Guardia di Finanza nella sua relazione.
Resistente: L'ufficio non comparso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo Ricorso del 19.5.2025, la società Ricorrente_1 SRL, con sede in Siniscola
, partita iva P.IVA_1, in persona del legale rappresentante pro-tempore Sig.ra Nominativo_1 nata a [...] il Data_1 , c.f. CF_1 , rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1 , c.f. CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Nuoro, Indirizzo_1, telefax Fax_1, pec. Email_1, agendo in contraddittorio con il Comune di Siniscola ha impugnato l'Avviso di accertamento n.009/1162/2024 (Cod. Contratt. Nr 523315), notificato in data
20.03.2025, per TARI periodo d'imposta 2019-2020, relativamente all'immobile sito in Comune di Siniscola
Località SILITTA – Capo Comino, assumendo in “FATTO – In data 20.03.2025, La Sig.ra Nominativo_1, in qualità di rappresentate legale della ditta Ricorrente_1 SRL con sede in Siniscola località RA e VO … riceveva la notifica da parte dell'odierno resistente dell'avviso di accertamento n.009/1162/2024 (Cod. Contratt. Nr 523315) per TARI, periodo d'imposta 2019-2020, (doc.1) relativamente all'area demaniale concessa in concessione in favore della ditta indicata, sita in località SILITTA. CAPO L'accertamento qui impugnato riguardava il mancato versamento della TASSA RIFIUTI per il periodo
2019/2020 per un importo contestato per l'anno 2019 di € 5.369,00 da pagare entro 60 giorni e per l'anno
2020 l'importo di € 5.353,00 sempre da pagare entro 60 giorni dalla notifica. L'importo veniva determinato sulla base della classificazione delle aree in concessione distinti in Area Campeggi e stabilimenti balneari di mq 500,00 e Area ristoranti, trattorie, Osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie per mq 800,00….”, deduce altresì che “L'atto summenzionato è palesemente illegittimo per violazione di legge e per difetto di motivazione
… per i seguenti motivi di DIRITTO Illegittimità dell'atto di accertamento per calcolo errato ed erronea individuazione dell'area sottoposta a tassazione. Carenza assoluta di Motivazione La lettura dell'atto di accertamento, rivela un evidente e macroscopico errore in cui incorre il Comune di Siniscola, nella considerazione dell'area sottoposta a tassazione. Non certamente per quanto riguarda l'area ove sorge lo stabilimento balneare, che evidentemente si tratta di una parte del litorale individuata in 500 mq, ma sicuramente per l'area adibita a ristorante, considerata per 800 mq, dimensione sulla quale il Comune di Siniscola, calcola e applica la tassa su rifiuti. Non può che trattarsi di un macroscopico errore. In Provincia di Nuoro, ma forse nell'intera Regione Sardegna, non esiste un ristorante di tali dimensioni, ancor meno è ipotizzabile che lo stesso si trovi davanti al mare (!) in località Capo Comino. Davanti a tale richiesta, sin da subito, negli anni passati, la Sig.ra Nominativo_1 nella sua qualità indicata, aveva provveduto a richiedere un ricalcolo dei mq sottoponibili a tassazione, non corrispondendo al vero che il Chiosco -bar davanti alla spiaggia avesse una dimensione di 800 mq adibiti alla ristorazione. La richiesta è stata protocollata sin dal 07.10.2019 in relazione alle annualità precedenti a quelle oggi contestate (doc.2) Nonostante la richiesta di ricalcolo il Comune di Siniscola è rimasto inattivo, senza nemmeno eseguire un sopralluogo ne verificare le planimetrie in Suo possesso, venendo meno, immotivatamente, alle richieste della Sig.ra Nominativo_1, per poi emetter l'atto di accertamento oggi impugnato. Nello stesso anno 2019 la Società Ricorrente_1 RL, riceveva la visita ispettiva della Guardia di Finanza- Sezione Operativa Navale di Arbatax per accertamenti fiscali relativi al periodo dal 2014 al 2018, aventi ad oggetto proprio le Autorizzazioni Amministrative necessarie e il pagamento dei tributi locali. La Sig.ra Nominativo_1 presentava la documentazione richiesta a partire dalla Concessione Marittima rilasciata dal Comune di Siniscola il 24.03.2016 n.436, con determina n. 36/2016 (doc.3) che prevedeva l'installazione di una struttura bar punto ristoro, docce, servizi igienici ed aree noleggio ombrelloni sdraio e lettini. Specificava inoltre la Sig.ra Nominativo_1, di non poter depositare la copia dei pagamenti dei tributi locali in quanto in atto una contestazione degli stessi. Con Processo Verbale di Constatazione
n.98/NU118 del 29/10/2019 (doc.4) la Guarda di Finanza Sezione Operativa navale di Arbatax attestavano che la controllata “è risultata aggiudicataria della CDM S26 ubicata in agro Capo Comino, località costiera del Comune di Siniscola.” E precisava: “ Come anzidetto, l'area in concessione attribuita alla società controllata è la Società_3 la stessa è di una superficie complessiva mq 1.512 cosi costituiti: mq 800 di area comunale per la realizzazione di un chiosco tipo B di mt 6,54X7,75 e un blocco servizi igienici di mt 6,14X2,28
(per un totale di mq 64,46) area di mq 735,54 asservente detti servizi. Mq 212 di area per la realizzazione di passerelle di accesso alla spiaggia. Mq 500 per area ombreggio spiaggia -posa ombrelloni sdraio e lettini. L'attività da esercitarsi in concessione, sita in località capo Nominativo_2 è costituita da :bar punto di ristoro, docce e servizi igienici ed aree noleggio ombrelloni sdraio e lettini. Le aree in concessione sono distinte catastalmente: al foglio 64 mappale 1 e 2 e foglio 64 svil. Z mappale 61 del catasto terreni del Comune di
Siniscola” Nel medesimo atto procedeva, quindi, la Guardia di Finanza a calcolare la tassa rifiuti dovuta suddividendo le aree, secondo il seguente metodo e nel seguente modo: Mq 500 stabilimenti balneari Mq 736 Stabilimenti balneari Mq 65 ristorante pizzeria e trattoria. Così calcolava la tassa dovuta con le tariffe rispettive per le aree individuate. Il totale calcolato annuo dalla Guardia Di Finanza era pari a circa € 2.100,00. Non si vede motivo alcuno per discostarsi dall'accertamento compiuto dalla Guardia di Finanza che sconfessa la richiesta del Comune di Siniscola che intende applicare la tassa rifiuti sull'intera superficie di mq 800 considerandoli ristorante! Il tutto senza che il Comune fornisca la minima motivazione e senza aver mai dato seguito alla richiesta della Sig.ra Nominativo_1, del 07.10.2019, di procedere al ricalcolo della superficie utile alla tassazione. L'evidenza della illogicità della pretesa avanzata dal Comune di Siniscola non lascia dubbi, sia per questioni di esperienza comune, (nessuno conosce un ristorante di tali dimensioni) sia per la collocazione fisica ( si tratterebbe di un capannone al pari di quelli esistenti nelle zone industriali). Oltretutto un ristorante del genere potrebbe contenere circa 3.000 coperti, per soddisfare le richieste dei quali servirebbe una quantità di personale di servizio e una cucina di dimensioni certamente superiori a circa 21 mq. La struttura esistente, come realizzata secondo le norme e la concessione, pertanto, non potrebbe mai soddisfare una quantità tale di persone. E' evidente l'illogicità e irrazionalità della pretesa azionata. Il fatto che più rammarica
è la rigidità della posizione assunta dal Comune di Siniscola che non ha voluto sentire ragioni nonostante le innumerevoli richieste di procedere al ricalcolo della tassa a partire sin dal 2019 e di procedere ad un sopralluogo per verificare il reale stato delle cose, nonostante l'evidente e irreale applicazione della tassa. Eppure la lettura della stessa Determinazione n.36 del 24.04.2016 appare essere chiara e libera da interpretazioni (pag.3 Determina 36/16): “CHE la Società Ricorrente_1 S.r.l. con sede legale in Loc. RA e VO s.n.c. - Indirizzo_2 Siniscola (NU) P.l. P.IVA_1 è risultata aggiudicataria della C. D.M. mista denominata S26 ubicata in località capo Nominativo_2 di Siniscola aventi le seguenti caratteristiche offerte in sede di gara: CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA S26 - P.U.L - Superficie complessiva mq. 1.512,00 costituita da mq 500,00 per area ombreggio, mq 800,00 per realizzazione 5 chiosco tipologia B e servizi igienici e mq. 212,00 per passerelle di accesso alla spiaggia. Attività da esercitarsi in concessione:
Bar, Punto di Ristoro, Docce e Servizi Igienici, Area noleggio ombrelloni, sdraio e lettini. L'area è costituita da: • mq. 500,00 di litorale da destinarsi alla realizzazione di area per ombreggio;
• mq. 64,46 di area di proprietà comunale per la realizzazione di chiosco avente tipologia B di dimensioni m. 6,54x7,75 ed un blocco da adibirsi a Servizi igienici di dimensioni mt. 6,14x2,28; • mq. 212,00 di area di proprietà comunale per la realizzazione di passerelle per l'acceso alla spiaggia;
• mq. 735,54 di area di proprietà comunale;
così come riportato nelle planimetrie allegate alla presente determinazione ed in conformità al P.U.L. L'area è distinta in Catasto di Nuoro: • al Foglio_Map_1 area di proprietà del Comune di Siniscola. E ancora: “ART. 1 E' concesso alla Società Ricorrente_1 S.r.l., con sede legale in Loc. RA e VO s.n.c. - Indirizzo_2 Siniscola (NU) P.I. P.IVA_1, rappresentata da Nominativo_1 nata a [...], il Data_1, CF CF_1, residente a [...], Loc. RA e VO, s.n.c. - 08029 (NU), di occupare una superficie di proprietà del Comune di Siniscola pari a mq. 1512,00 così costituiti: • mq. 64,46 occupati da impianti di facile rimozione;
• mq. 1.235,54 di area scoperta;
• mq.212,00 di area scoperta per posa in opera di passerelle di accesso alla spiaggia;
sita in Loc. Capo Comino di Siniscola, come da planimetrie che si allegano alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, per la realizzazione di un Bar, Punto di Ristoro e Servizi Igienici, Area noleggio ombrelloni, sdraio e lettini e passerelle di accesso alla spiaggia”. A questo deve aggiungersi il Parere rilasciato in data 23.07.2015 dal Servizio di Valutazione Ambientale- Direzione Generale dell'Ambiente Regione Sardegna (Prot. N. 16312) (doc.5) che si riporta in stralcio: “l'intervento prevede la realizzazione di un chiosco dotato di cucina e bar, area coperta per i tavoli, bagni e docce da realizzare su pedane rialzate (paletti infissi al suolo) di circa l30 mq e posizionamento di una pedana direttamente sul substrato di 130mq su un'area di concessione di 800mq”. La lettura indica chiaramente che l'intera area in concessione è pari ad 800 mq all'interno della quale è inserita la struttura chiosco bar. Come per altro facilmente leggibile dalla relazione tecnica illustrativa presentata al Comune di Siniscola per la realizzazione della struttura a firma dell'Arch. Nominativo_3 e dall'allegata planimetria (doc.6 ) Non vi è alcun dubbio circa l'erroneità dell'atto di accertamento che oltretutto è privo di motivazione. Il Comune non motiva nell'atto di accertamento in merito al criterio utilizzato né il metodo concettualmente utilizzando per applicare la tassa su 800 mq, nonostante le continue richieste della ricorrente di procedere ad un ricalcolo e conseguentemente ad un sopralluogo. Si deve segnalare infine che a quanto a conoscenza di questa difesa, il Comune di Siniscola non applica il medesimo ragionamento riservato alla Ricorrente_1 RL , agli altri esercizi della zona che invece corrispondono la tassa secondo la visione proposta dalla Guardia di Finanza. A titolo di esempio si produce l'avviso di pagamento di altra attività, installata nella stessa zona , dal quale si evince che la TARI viene applicata per quanto riguarda l'area ristorante su una superficie di 60mq mentre i restanti 444 mq in concessione sono considerati stabilimento balneare. (doc. 7). Tale dato non appare congruo né attinente ai principi di esercizio della funzione di pubblica amministrazione che deve essere improntata ai requisiti di imparzialità e lealtà per garantirne il buon andamento. In ultimo deve anche rilevarsi che il punto ristoro indicato denominato Capo Est della ricorrente, il 23.04.2024 è stato vittima di un attacco incendiario ed è andato distrutto. (doc.8). …”. Allega documentazione.
Con atto di Costituzione in giudizio del 6.10.2025, il Comune di Siniscola, in persona del Funzionario Responsabile, dottor Difensore_2 , nominato con delibera di Giunta numero 107 del 17.7.2025, elettivamente domiciliato presso la Casa Comunale, codice fiscale P.IVA_3 , indirizzo di posta elettronica certificata Email_2, ha inteso controdedurre assumendo la “… 1- LEGITTIMITÀ DELLA TASSAZIONE. Infondate si rivelano le argomentazioni contenute nel ricorso introduttivo relative a presunti errori di calcolo delle superfici tassabili. L'avviso gravato recava l'imposizione di 500 metri quadri concernenti lo stabilimento balneare e 800 metri quadrati relativamente al ristorante. A dire della ricorrente, la superficie di quest'ultimo sarebbe dovuta essere tassata solamente per metri quandri 64,46, sì come indicato nel processo verbale di constatazione numero 98/NU118 redatto il 29.10.2019 dalla Guardia di Finanza (allegato 3). Tuttavia, occorre precisare che i militari prendevano in esame l'estensione indicata nella concessione demaniale per la realizzazione del chiosco, non considerando l'area utilizzata per i tavolini del punto ristoro. In ogni caso, non dev'essere sottaciuto che nella sezione conclusiva del processo verbale summenzionato si evidenziava come restasse “…impregiudicata la facoltà dell'Amministrazione finanziaria di eseguire altre indagini e di formulare, eventualmente, ulteriori rilievi in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi…”. Orbene, l'Ente impositore calcolava il tributo riferendosi all'intera superficie di 800 metri quadri adibita a ristorante;
dato peraltro espressamente indicato nella denuncia presentata dall'azienda al Comune di Siniscola, protocollo 11315 del 27.6.2016 (allegato 4).
“. Allega documentazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Ricorso proposto e infondato e da rigettarsi per quanto di seguito.
Il UD, preso atto delle allegazioni anche documentali intese farsi dalla entrambe le Parti, in applicazione del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. (per cui “Il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita”), non può esimersi da ritenere ai fini della decisione le due circostanze fattuali addotte dal Comune resistente a supporto dell'avversata imposizione, quali, una, quella per cui: ”… l'Ente impositore calcolava il tributo riferendosi all'intera superficie di 800 metri quadri adibita a ristorante;
dato peraltro espressamente indicato nella denuncia presentata dall'azienda al Comune di Siniscola, protocollo 11315 del 27.6.2016 (allegato 4).”, e ancora con riferimento al processo verbale di constatazione numero 98/NU118 redatto il 29.10.2019 dalla Guardia di Finanza (allegato 3”) – che ad avviso della Ricorrente comproverebbe, in una con illegittimità dell'avversato Avviso di accertamento che l'area adibita effettivamente a “ristorante” sia in buona sostanza “sovrapponibile” e coincidente con quella di mq. 64,46 “ …occupati da impianti di facile rimozione” -; e, l'altra, quella per cui “…Tuttavia, occorre precisare che i militari prendevano in esame l'estensione indicata nella concessione demaniale per la realizzazione del chiosco, non considerando l'area utilizzata per i tavolini del punto ristoro”, non hanno costituito oggetto di specifica contraddizione in causa da parte della Ricorrente che ha ritenuto di non prendere posizione in ordine a tanto.
A questo riguardo rileva, quanto all'esito dell'attività dell'Guardia di Finanza, che la stessa si sia risolta – per quanto è dato evincersi dal “Processo verbale della attività compiute” il 18.10.2024 2019 in località La Caletta, presso gli uffici della Tenenza della Guardia di Finanza di Siniscola” - in una verifica/acquisitiva di documentazione, e non di un sopralluogo in situ, oltremodo utile ai nostri fini. Considerato, altresì, che, in particolare, dalla (v.di doc. prodotti dalla Ricorrente) Relazione a firma dell'arch. Nominativo_3 , indirizzata al “COMUNE DI SINISCOLA PROVINCIA DI NUORO” riguardante i “LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE PREVISTE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' TURISTICO-RICREATIVE E DI SERVIZI COMPLEMENTARI ALLA BALNEAZIONE IN LOC. CAPO COMINO NELLE AREE INDIVIDUATE DAL P.U. L. CONCESSIONE S/26 AMBITO CAPO COMINO-BERCHIDA”, emerge chiaramente che il chiosco o “Punto di Ristoro”, di fatto “ospita” la cucina per la ristorazione, il bar e i servizi igienici dotati di antibagno/spogliatoio per il personale” e non dispone di nessun vero e reale spazio residuo per l'esercizio della ristorazione con l'apposizione di tavoli per la consumazione dei pasti da parte dei clienti. Nel contempo nella aerofoto allegata al capitolo “R1.O7 Lo stato del progetto” e descritta/perimetrata un'area circostante il chiosco de quo, descritta e definita cartograficamente un area esterna, ben maggiore, definita “dedicata al ristoro” ricomprendente il chiosco e numerosi altre attività e servizi. Cio in coerenza con i contenuti della “DENUNCIA SULLA TASSA
DEI RIFIUTI (UTENZE non DOMESTICHE) del 2016 della Ricorrente (all. 4 Doc. prodotti dal Comune di
Siniscola) che indica – per come evidenziato dal Resistente – un'area di mq. 800 soltanto destinata a
“Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie” di unarea di complessivi mq. 800 di cui al mappale
484 1e 2.
Rileva, dimostrazione di ciò, infine, che la stessa Ricorrente, per sua stessa ammissione abbia sintomaticamene - ma peraltro, del tutto correttamente, ancorché senza ottenere seguito - richiesto in
7.10.2019 al Comune di Siniscola la “ridefinizione del calcolo dei mq relativi al pagamento della TARSU a partire dal 2016” per tutte le attività e servizi svolti. E non abbia assolto all'onere di fornire per le annualità di riferimento 2019-2020, l'impiego a fini TARSU di una differente, più ridotta, superficie rispetto a quelladenunciata ab initio nel 2016.
Ricorrono tuttavia giuste ragioni per compensarsi integralmemnte le spese di lite, in ragione del comportamente affatto collaborativo del Comune, nel non dar seguito – nemmeno in sede processuale - alla richiesta della contibuente/ricorrente di procedere di conserva al ricalcolo delle aree da assoggettarsi a imposizione.
P.Q.M.
Il UD rigetta il Ricorso proposto e compensa integralmente tra le Parti le spese di lite.
Nuoro
Il Presidente relatore
Dott. Paolo Giuseppe Pilia
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NUORO Sezione 1, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 16:30 con la seguente composizione collegiale:
PILIA PAOLO GIUSEPPE, Presidente e Relatore
DI ET ANGELO, UD
LAFORGIA MARCO, UD
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 114/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Siniscola - Via Roma 125 08029 Siniscola NU
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 009-1162-2024 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 009-1162-2024 TARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: conclusioni, per la Parte ricorrente – nel Ricorso introduttivo del 19.5.2025 - : <<… Affinché l'Ill.ma Commissione Tributaria Provinciale adita Voglia, contrariis rejectis, 1) In via principale, previa sospensione ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 art. 47, annullare l'avviso di accertamento n.009/1162/2024 (Cod. Contratt. Nr 523315) per TARI, periodo d'imposta 2019-2020, notificato in data 20.03.2025 per TARI, periodo d'imposta 2019-2020 e, per l'effetto, condannare il resistente alla restituzione delle somme eventualmente riscosse in pendenza di giudizio, con ogni e ulteriore provvedimento anche di merito ritenuto necessario;
2) In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari.>>.
conclusioni, per la Parte resistente – nell'atto di Costituzione in giudizio del 6.10.2025 - <<…rigettare il ricorso presentato dalla Ricorrente_1 SRL, in persona dell'amministratore, per le ragioni esposte in narrativa, con vittoria di spese>>
all'udienza del 3.12.2025
Ricorrente: Il difensore di parte ricorrente insiste con le richieste formulate negli scritti allegati agli atti.
Precisa che l'area ristorante è ben inferiore a quella indicata nell'avviso di accertamento, come certificato anche dalla Guardia di Finanza nella sua relazione.
Resistente: L'ufficio non comparso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo Ricorso del 19.5.2025, la società Ricorrente_1 SRL, con sede in Siniscola
, partita iva P.IVA_1, in persona del legale rappresentante pro-tempore Sig.ra Nominativo_1 nata a [...] il Data_1 , c.f. CF_1 , rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1 , c.f. CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Nuoro, Indirizzo_1, telefax Fax_1, pec. Email_1, agendo in contraddittorio con il Comune di Siniscola ha impugnato l'Avviso di accertamento n.009/1162/2024 (Cod. Contratt. Nr 523315), notificato in data
20.03.2025, per TARI periodo d'imposta 2019-2020, relativamente all'immobile sito in Comune di Siniscola
Località SILITTA – Capo Comino, assumendo in “FATTO – In data 20.03.2025, La Sig.ra Nominativo_1, in qualità di rappresentate legale della ditta Ricorrente_1 SRL con sede in Siniscola località RA e VO … riceveva la notifica da parte dell'odierno resistente dell'avviso di accertamento n.009/1162/2024 (Cod. Contratt. Nr 523315) per TARI, periodo d'imposta 2019-2020, (doc.1) relativamente all'area demaniale concessa in concessione in favore della ditta indicata, sita in località SILITTA. CAPO L'accertamento qui impugnato riguardava il mancato versamento della TASSA RIFIUTI per il periodo
2019/2020 per un importo contestato per l'anno 2019 di € 5.369,00 da pagare entro 60 giorni e per l'anno
2020 l'importo di € 5.353,00 sempre da pagare entro 60 giorni dalla notifica. L'importo veniva determinato sulla base della classificazione delle aree in concessione distinti in Area Campeggi e stabilimenti balneari di mq 500,00 e Area ristoranti, trattorie, Osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie per mq 800,00….”, deduce altresì che “L'atto summenzionato è palesemente illegittimo per violazione di legge e per difetto di motivazione
… per i seguenti motivi di DIRITTO Illegittimità dell'atto di accertamento per calcolo errato ed erronea individuazione dell'area sottoposta a tassazione. Carenza assoluta di Motivazione La lettura dell'atto di accertamento, rivela un evidente e macroscopico errore in cui incorre il Comune di Siniscola, nella considerazione dell'area sottoposta a tassazione. Non certamente per quanto riguarda l'area ove sorge lo stabilimento balneare, che evidentemente si tratta di una parte del litorale individuata in 500 mq, ma sicuramente per l'area adibita a ristorante, considerata per 800 mq, dimensione sulla quale il Comune di Siniscola, calcola e applica la tassa su rifiuti. Non può che trattarsi di un macroscopico errore. In Provincia di Nuoro, ma forse nell'intera Regione Sardegna, non esiste un ristorante di tali dimensioni, ancor meno è ipotizzabile che lo stesso si trovi davanti al mare (!) in località Capo Comino. Davanti a tale richiesta, sin da subito, negli anni passati, la Sig.ra Nominativo_1 nella sua qualità indicata, aveva provveduto a richiedere un ricalcolo dei mq sottoponibili a tassazione, non corrispondendo al vero che il Chiosco -bar davanti alla spiaggia avesse una dimensione di 800 mq adibiti alla ristorazione. La richiesta è stata protocollata sin dal 07.10.2019 in relazione alle annualità precedenti a quelle oggi contestate (doc.2) Nonostante la richiesta di ricalcolo il Comune di Siniscola è rimasto inattivo, senza nemmeno eseguire un sopralluogo ne verificare le planimetrie in Suo possesso, venendo meno, immotivatamente, alle richieste della Sig.ra Nominativo_1, per poi emetter l'atto di accertamento oggi impugnato. Nello stesso anno 2019 la Società Ricorrente_1 RL, riceveva la visita ispettiva della Guardia di Finanza- Sezione Operativa Navale di Arbatax per accertamenti fiscali relativi al periodo dal 2014 al 2018, aventi ad oggetto proprio le Autorizzazioni Amministrative necessarie e il pagamento dei tributi locali. La Sig.ra Nominativo_1 presentava la documentazione richiesta a partire dalla Concessione Marittima rilasciata dal Comune di Siniscola il 24.03.2016 n.436, con determina n. 36/2016 (doc.3) che prevedeva l'installazione di una struttura bar punto ristoro, docce, servizi igienici ed aree noleggio ombrelloni sdraio e lettini. Specificava inoltre la Sig.ra Nominativo_1, di non poter depositare la copia dei pagamenti dei tributi locali in quanto in atto una contestazione degli stessi. Con Processo Verbale di Constatazione
n.98/NU118 del 29/10/2019 (doc.4) la Guarda di Finanza Sezione Operativa navale di Arbatax attestavano che la controllata “è risultata aggiudicataria della CDM S26 ubicata in agro Capo Comino, località costiera del Comune di Siniscola.” E precisava: “ Come anzidetto, l'area in concessione attribuita alla società controllata è la Società_3 la stessa è di una superficie complessiva mq 1.512 cosi costituiti: mq 800 di area comunale per la realizzazione di un chiosco tipo B di mt 6,54X7,75 e un blocco servizi igienici di mt 6,14X2,28
(per un totale di mq 64,46) area di mq 735,54 asservente detti servizi. Mq 212 di area per la realizzazione di passerelle di accesso alla spiaggia. Mq 500 per area ombreggio spiaggia -posa ombrelloni sdraio e lettini. L'attività da esercitarsi in concessione, sita in località capo Nominativo_2 è costituita da :bar punto di ristoro, docce e servizi igienici ed aree noleggio ombrelloni sdraio e lettini. Le aree in concessione sono distinte catastalmente: al foglio 64 mappale 1 e 2 e foglio 64 svil. Z mappale 61 del catasto terreni del Comune di
Siniscola” Nel medesimo atto procedeva, quindi, la Guardia di Finanza a calcolare la tassa rifiuti dovuta suddividendo le aree, secondo il seguente metodo e nel seguente modo: Mq 500 stabilimenti balneari Mq 736 Stabilimenti balneari Mq 65 ristorante pizzeria e trattoria. Così calcolava la tassa dovuta con le tariffe rispettive per le aree individuate. Il totale calcolato annuo dalla Guardia Di Finanza era pari a circa € 2.100,00. Non si vede motivo alcuno per discostarsi dall'accertamento compiuto dalla Guardia di Finanza che sconfessa la richiesta del Comune di Siniscola che intende applicare la tassa rifiuti sull'intera superficie di mq 800 considerandoli ristorante! Il tutto senza che il Comune fornisca la minima motivazione e senza aver mai dato seguito alla richiesta della Sig.ra Nominativo_1, del 07.10.2019, di procedere al ricalcolo della superficie utile alla tassazione. L'evidenza della illogicità della pretesa avanzata dal Comune di Siniscola non lascia dubbi, sia per questioni di esperienza comune, (nessuno conosce un ristorante di tali dimensioni) sia per la collocazione fisica ( si tratterebbe di un capannone al pari di quelli esistenti nelle zone industriali). Oltretutto un ristorante del genere potrebbe contenere circa 3.000 coperti, per soddisfare le richieste dei quali servirebbe una quantità di personale di servizio e una cucina di dimensioni certamente superiori a circa 21 mq. La struttura esistente, come realizzata secondo le norme e la concessione, pertanto, non potrebbe mai soddisfare una quantità tale di persone. E' evidente l'illogicità e irrazionalità della pretesa azionata. Il fatto che più rammarica
è la rigidità della posizione assunta dal Comune di Siniscola che non ha voluto sentire ragioni nonostante le innumerevoli richieste di procedere al ricalcolo della tassa a partire sin dal 2019 e di procedere ad un sopralluogo per verificare il reale stato delle cose, nonostante l'evidente e irreale applicazione della tassa. Eppure la lettura della stessa Determinazione n.36 del 24.04.2016 appare essere chiara e libera da interpretazioni (pag.3 Determina 36/16): “CHE la Società Ricorrente_1 S.r.l. con sede legale in Loc. RA e VO s.n.c. - Indirizzo_2 Siniscola (NU) P.l. P.IVA_1 è risultata aggiudicataria della C. D.M. mista denominata S26 ubicata in località capo Nominativo_2 di Siniscola aventi le seguenti caratteristiche offerte in sede di gara: CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA S26 - P.U.L - Superficie complessiva mq. 1.512,00 costituita da mq 500,00 per area ombreggio, mq 800,00 per realizzazione 5 chiosco tipologia B e servizi igienici e mq. 212,00 per passerelle di accesso alla spiaggia. Attività da esercitarsi in concessione:
Bar, Punto di Ristoro, Docce e Servizi Igienici, Area noleggio ombrelloni, sdraio e lettini. L'area è costituita da: • mq. 500,00 di litorale da destinarsi alla realizzazione di area per ombreggio;
• mq. 64,46 di area di proprietà comunale per la realizzazione di chiosco avente tipologia B di dimensioni m. 6,54x7,75 ed un blocco da adibirsi a Servizi igienici di dimensioni mt. 6,14x2,28; • mq. 212,00 di area di proprietà comunale per la realizzazione di passerelle per l'acceso alla spiaggia;
• mq. 735,54 di area di proprietà comunale;
così come riportato nelle planimetrie allegate alla presente determinazione ed in conformità al P.U.L. L'area è distinta in Catasto di Nuoro: • al Foglio_Map_1 area di proprietà del Comune di Siniscola. E ancora: “ART. 1 E' concesso alla Società Ricorrente_1 S.r.l., con sede legale in Loc. RA e VO s.n.c. - Indirizzo_2 Siniscola (NU) P.I. P.IVA_1, rappresentata da Nominativo_1 nata a [...], il Data_1, CF CF_1, residente a [...], Loc. RA e VO, s.n.c. - 08029 (NU), di occupare una superficie di proprietà del Comune di Siniscola pari a mq. 1512,00 così costituiti: • mq. 64,46 occupati da impianti di facile rimozione;
• mq. 1.235,54 di area scoperta;
• mq.212,00 di area scoperta per posa in opera di passerelle di accesso alla spiaggia;
sita in Loc. Capo Comino di Siniscola, come da planimetrie che si allegano alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, per la realizzazione di un Bar, Punto di Ristoro e Servizi Igienici, Area noleggio ombrelloni, sdraio e lettini e passerelle di accesso alla spiaggia”. A questo deve aggiungersi il Parere rilasciato in data 23.07.2015 dal Servizio di Valutazione Ambientale- Direzione Generale dell'Ambiente Regione Sardegna (Prot. N. 16312) (doc.5) che si riporta in stralcio: “l'intervento prevede la realizzazione di un chiosco dotato di cucina e bar, area coperta per i tavoli, bagni e docce da realizzare su pedane rialzate (paletti infissi al suolo) di circa l30 mq e posizionamento di una pedana direttamente sul substrato di 130mq su un'area di concessione di 800mq”. La lettura indica chiaramente che l'intera area in concessione è pari ad 800 mq all'interno della quale è inserita la struttura chiosco bar. Come per altro facilmente leggibile dalla relazione tecnica illustrativa presentata al Comune di Siniscola per la realizzazione della struttura a firma dell'Arch. Nominativo_3 e dall'allegata planimetria (doc.6 ) Non vi è alcun dubbio circa l'erroneità dell'atto di accertamento che oltretutto è privo di motivazione. Il Comune non motiva nell'atto di accertamento in merito al criterio utilizzato né il metodo concettualmente utilizzando per applicare la tassa su 800 mq, nonostante le continue richieste della ricorrente di procedere ad un ricalcolo e conseguentemente ad un sopralluogo. Si deve segnalare infine che a quanto a conoscenza di questa difesa, il Comune di Siniscola non applica il medesimo ragionamento riservato alla Ricorrente_1 RL , agli altri esercizi della zona che invece corrispondono la tassa secondo la visione proposta dalla Guardia di Finanza. A titolo di esempio si produce l'avviso di pagamento di altra attività, installata nella stessa zona , dal quale si evince che la TARI viene applicata per quanto riguarda l'area ristorante su una superficie di 60mq mentre i restanti 444 mq in concessione sono considerati stabilimento balneare. (doc. 7). Tale dato non appare congruo né attinente ai principi di esercizio della funzione di pubblica amministrazione che deve essere improntata ai requisiti di imparzialità e lealtà per garantirne il buon andamento. In ultimo deve anche rilevarsi che il punto ristoro indicato denominato Capo Est della ricorrente, il 23.04.2024 è stato vittima di un attacco incendiario ed è andato distrutto. (doc.8). …”. Allega documentazione.
Con atto di Costituzione in giudizio del 6.10.2025, il Comune di Siniscola, in persona del Funzionario Responsabile, dottor Difensore_2 , nominato con delibera di Giunta numero 107 del 17.7.2025, elettivamente domiciliato presso la Casa Comunale, codice fiscale P.IVA_3 , indirizzo di posta elettronica certificata Email_2, ha inteso controdedurre assumendo la “… 1- LEGITTIMITÀ DELLA TASSAZIONE. Infondate si rivelano le argomentazioni contenute nel ricorso introduttivo relative a presunti errori di calcolo delle superfici tassabili. L'avviso gravato recava l'imposizione di 500 metri quadri concernenti lo stabilimento balneare e 800 metri quadrati relativamente al ristorante. A dire della ricorrente, la superficie di quest'ultimo sarebbe dovuta essere tassata solamente per metri quandri 64,46, sì come indicato nel processo verbale di constatazione numero 98/NU118 redatto il 29.10.2019 dalla Guardia di Finanza (allegato 3). Tuttavia, occorre precisare che i militari prendevano in esame l'estensione indicata nella concessione demaniale per la realizzazione del chiosco, non considerando l'area utilizzata per i tavolini del punto ristoro. In ogni caso, non dev'essere sottaciuto che nella sezione conclusiva del processo verbale summenzionato si evidenziava come restasse “…impregiudicata la facoltà dell'Amministrazione finanziaria di eseguire altre indagini e di formulare, eventualmente, ulteriori rilievi in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi…”. Orbene, l'Ente impositore calcolava il tributo riferendosi all'intera superficie di 800 metri quadri adibita a ristorante;
dato peraltro espressamente indicato nella denuncia presentata dall'azienda al Comune di Siniscola, protocollo 11315 del 27.6.2016 (allegato 4).
“. Allega documentazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Ricorso proposto e infondato e da rigettarsi per quanto di seguito.
Il UD, preso atto delle allegazioni anche documentali intese farsi dalla entrambe le Parti, in applicazione del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. (per cui “Il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita”), non può esimersi da ritenere ai fini della decisione le due circostanze fattuali addotte dal Comune resistente a supporto dell'avversata imposizione, quali, una, quella per cui: ”… l'Ente impositore calcolava il tributo riferendosi all'intera superficie di 800 metri quadri adibita a ristorante;
dato peraltro espressamente indicato nella denuncia presentata dall'azienda al Comune di Siniscola, protocollo 11315 del 27.6.2016 (allegato 4).”, e ancora con riferimento al processo verbale di constatazione numero 98/NU118 redatto il 29.10.2019 dalla Guardia di Finanza (allegato 3”) – che ad avviso della Ricorrente comproverebbe, in una con illegittimità dell'avversato Avviso di accertamento che l'area adibita effettivamente a “ristorante” sia in buona sostanza “sovrapponibile” e coincidente con quella di mq. 64,46 “ …occupati da impianti di facile rimozione” -; e, l'altra, quella per cui “…Tuttavia, occorre precisare che i militari prendevano in esame l'estensione indicata nella concessione demaniale per la realizzazione del chiosco, non considerando l'area utilizzata per i tavolini del punto ristoro”, non hanno costituito oggetto di specifica contraddizione in causa da parte della Ricorrente che ha ritenuto di non prendere posizione in ordine a tanto.
A questo riguardo rileva, quanto all'esito dell'attività dell'Guardia di Finanza, che la stessa si sia risolta – per quanto è dato evincersi dal “Processo verbale della attività compiute” il 18.10.2024 2019 in località La Caletta, presso gli uffici della Tenenza della Guardia di Finanza di Siniscola” - in una verifica/acquisitiva di documentazione, e non di un sopralluogo in situ, oltremodo utile ai nostri fini. Considerato, altresì, che, in particolare, dalla (v.di doc. prodotti dalla Ricorrente) Relazione a firma dell'arch. Nominativo_3 , indirizzata al “COMUNE DI SINISCOLA PROVINCIA DI NUORO” riguardante i “LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE PREVISTE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' TURISTICO-RICREATIVE E DI SERVIZI COMPLEMENTARI ALLA BALNEAZIONE IN LOC. CAPO COMINO NELLE AREE INDIVIDUATE DAL P.U. L. CONCESSIONE S/26 AMBITO CAPO COMINO-BERCHIDA”, emerge chiaramente che il chiosco o “Punto di Ristoro”, di fatto “ospita” la cucina per la ristorazione, il bar e i servizi igienici dotati di antibagno/spogliatoio per il personale” e non dispone di nessun vero e reale spazio residuo per l'esercizio della ristorazione con l'apposizione di tavoli per la consumazione dei pasti da parte dei clienti. Nel contempo nella aerofoto allegata al capitolo “R1.O7 Lo stato del progetto” e descritta/perimetrata un'area circostante il chiosco de quo, descritta e definita cartograficamente un area esterna, ben maggiore, definita “dedicata al ristoro” ricomprendente il chiosco e numerosi altre attività e servizi. Cio in coerenza con i contenuti della “DENUNCIA SULLA TASSA
DEI RIFIUTI (UTENZE non DOMESTICHE) del 2016 della Ricorrente (all. 4 Doc. prodotti dal Comune di
Siniscola) che indica – per come evidenziato dal Resistente – un'area di mq. 800 soltanto destinata a
“Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie” di unarea di complessivi mq. 800 di cui al mappale
484 1e 2.
Rileva, dimostrazione di ciò, infine, che la stessa Ricorrente, per sua stessa ammissione abbia sintomaticamene - ma peraltro, del tutto correttamente, ancorché senza ottenere seguito - richiesto in
7.10.2019 al Comune di Siniscola la “ridefinizione del calcolo dei mq relativi al pagamento della TARSU a partire dal 2016” per tutte le attività e servizi svolti. E non abbia assolto all'onere di fornire per le annualità di riferimento 2019-2020, l'impiego a fini TARSU di una differente, più ridotta, superficie rispetto a quelladenunciata ab initio nel 2016.
Ricorrono tuttavia giuste ragioni per compensarsi integralmemnte le spese di lite, in ragione del comportamente affatto collaborativo del Comune, nel non dar seguito – nemmeno in sede processuale - alla richiesta della contibuente/ricorrente di procedere di conserva al ricalcolo delle aree da assoggettarsi a imposizione.
P.Q.M.
Il UD rigetta il Ricorso proposto e compensa integralmente tra le Parti le spese di lite.
Nuoro
Il Presidente relatore
Dott. Paolo Giuseppe Pilia