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Sentenza 11 ottobre 2025
Sentenza 11 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 11/10/2025, n. 3479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3479 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona del dott. Alessandro Auletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 9635/2022, tra
P. IVA: in persona del l.r.p.t. sig. Parte_1 P.IVA_1
(C.F.: ) Controparte_1 C.F._1 rappresentata e difesa – come da procura in atti – dall'avv. PAOLO GRANATO (C.F.:
con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo PEC indicato in C.F._2 atti;
ATTORE
e
(C.F. ) Controparte_2 C.F._3 rappresentato e difeso – come da procura in atti – dall'avv. ANTONIO ACUNZO (C.F.:
con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo PEC indicato in C.F._4 atti;
CONVENUTO nonché nei confronti di
P. IVA: in persona Controparte_3 P.IVA_2 del l.r.p.t.
TERZO CHIAMATO IN CAUSA - CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato la Parte_1 in persona del l.r.p.t. ha convenuto in giudizio e
[...] Controparte_2 in persona del l.r.p.t. dinnanzi al Controparte_3
Tribunale di Napoli Nord per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“A) accertare e dichiarare l'avvenuta evizione totale ex art. 1483 del c.c; in subordine, accertare e dichiarare il grave inadempimento del convenuto venditore e, per l'effetto, dichiarare la risoluzione del contratto di compravendita dell'autovettura Mercedes – Benz classe A, di colore grigio, tg. GE639WW – telaio W1K1770101N232543, intercorso tra l'attore(acquirente) e il convenuto (venditore); B) per l'effetto dell'art. 1479 del c.c., sia in caso di evizione che di risoluzione, condannare il convenuto
alla restituzione della somma di € 27.000,00 (ventisettemila / Controparte_2
00) oltre interessi legali a partire dalla diffida, all'attore / acquirente sig. CP_1
; condannare il convenuto sig. , anche al risarcimento
[...] Controparte_2 in favore dell'attore dei danni subiti e consequenziali alla nullità o alla risoluzione del contratto di compravendita, così come specificati in premessa ai capi C) ed E). Il tutto ricompreso nel valore rientrante nei limiti di € 52.000,00, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione all'avvocato anticipatario”.
2. Premette in fatto che: I) in data 16.3.2022 acquistava l'autovettura Mercedes Benz classe A, di colore grigio, tg. GE639WW al prezzo di euro 27.000,00 dal sig. ed in pari data pagava il corrispettivo tramite bonifico;
II) Controparte_2 eseguiva lavori di verniciatura alla carrozzeria spendendo ulteriori euro 1.000,00; III) in data 11.4.2022 l'autovettura era sottoposta a sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. a seguito di controlli effettuati dalla Polizia di Stato;
IV) con raccomandata del 2.5.2022 il convenuto era diffidato alla restituzione di quanto versato per l'acquisto della suddetta autovettura euro 27.000,00 nonché per l'ulteriore esborso di euro 1.000,00 per la verniciatura, oltre spese.
3. Parte attrice assume la riconducibilità della fattispecie alla disciplina ex art. 1483 c.c. sull'evizione totale che rimanda all'art. 1479 c.c. per il risarcimento del danno. Ha formulato di conseguenza le suddette domande.
4. In data 25.1.2023 si è costituito in giudizio il sig. Controparte_2 contestando in fatto e diritto le avverse pretese ed esperiva la chiamata in causa della in persona del l.r.p.t. formulando le Controparte_3 conclusioni appresso riportate:
“a) In via preliminare: fissare una nuova udienza per consentire la chiamata in causa del terzo a norma dell'art. 269 c.p.c. ovvero della società Controparte_3 in persona del legale rappresentante p.t. P. Iva con
[...] P.IVA_2 sede legale ala Via Brescia n. 2, 28100 Novara (NO) dalla quale il convenuto ha acquistato l'autovettura oggetto del presente giudizio per poi rivenderla all'attore, come dalla premessa del presente atto e come risultante dalla documentazione in atti. b) Nel merito, in via principale, rigettare l'avversa domanda in quanto inammissibile, improcedibile, infondata in fatto ed in diritto;
c) nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, dichiarare il terzo, società in persona del l.r.p.t. con sede Controparte_3 legale ala Via Brescia n. 2, 28100 Novara (NO) - P. Iva - responsabile P.IVA_2 della eventuale evizione e/o risoluzione del contratto di compravendita e, per l'effetto, condannare quest'ultima alla restituzione della somma richiesta da parte attrice, al risarcimento dei danni subiti e consequenziali ed a tutte le conseguenze ed ai relativi effetti economici e non del giudizio de quo manlevando il convenuto da qualsivoglia effetto del giudizio;
d) con vittoria di spese ed onorari di causa da attribuire al sottoscritto procuratore”.
5. Parte convenuta premette, in punto di fatto, che: I) in data 8.2.2022 acquistava dalla n persona del l.r.p.t. (NACAR) Controparte_3 l'autovettura de qua al prezzo di euro 22.500,00 ed effettuava accertamenti prima di venderla a terzi;
II) il 16.3.2022 vendeva l'autoveicolo alla società attrice;
III) in data 11.4.2022 l'autovettura era sottoposta a sequestro presso la sede operativa della società attrice in quanto “oggetto di riciclaggio a seguito di appropriazione indebita, come da denuncia/querela presentata presso l'Ufficio di Polizia di Frontiera area Fiumicino in data 5 febbraio 2022”; IV) sentito il 19.4.2022 dall'autorità giudiziaria, sporgeva querela orale avendo acquistato l'autovettura dalla società CP_3 evidenziando che in data antecedente all'acquisto (effettuato l'8.2.2022) era già stata sporta denunzia querela (il 5.2.2022).
6. In punto di diritto deduce: a) l'infondatezza della domanda attorea riguardante l'evizione e la risoluzione contrattuale per grave inadempimento del convenuto. Sul punto argomenta – rispetto all'evizione totale – che la norma è applicabile solo nel caso in cui la cosa compravenduta sia oggetto di confisca in sede penale e non anche nel caso in cui essa sia oggetto di sequestro. In relazione alla domanda risolutoria, osserva l'inapplicabilità dell'art. 1479 c.c. poiché al momento della compravendita l'auto risultava di proprietà del venditore.
7. A seguito della autorizzazione alla chiamata in causa del terzo (rimasto contumace), sono stati assegnati i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
8. Con provvedimento del 20.2.2024, il GI ha rinviato la causa per la p.c., ritenendo di non accogliere le istanze istruttorie formulate.
9. La domanda va rigettata per quanto si va a dire.
10. Per quanto emerso nel presente giudizio, va in primo luogo evidenziato che la disciplina della evizione totale non è appropriatamente invocata.
11. La giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito che “le norme che disciplinano l'evizione totale sono applicabili soltanto nel caso in cui la cosa compravenduta sia oggetto di confisca in sede penale, come misura comportante l'acquisto della proprietà della cosa stessa da parte dello Stato e lo spossessamento del compratore, e non anche nel caso in cui essa sia oggetto di sequestro, costituendo tale provvedimento semplice minaccia di evizione, destinata a concretizzarsi soltanto quando sopravvenga il definitivo provvedimento di confisca” (Cass. n. 877/2011).
Effettivamente, è lo stesso attore a riconoscere la “non definitività” del vincolo impresso sul bene con il sequestro, trattandosi di misura meramente strumentale ad una (solo eventuale) confisca, laddove afferma che “non vi è dubbio che il bene venduto non sia nella disponibilità dell'acquirente in quanto sottoposto a sequestro poiché di provenienza furtiva e, anche qualora non venga confiscato o restituito al legittimo proprietario, l'attore non potrà goderne per lungo tempo e lo riavrà indietro notevolmente deprezzato”; nel fare questa affermazione, si ammette che è mancato l'acquisto (che si compie solo con la confisca) e che il bene potrebbe, in ipotesi, anche tornare nella disponibilità dell'odierno attore.
12. Fermo restando quanto sopra (e cioè che non vi è stata, tecnicamente, alcuna evizione), non appare invocabile la disciplina della risoluzione per inadempimento, nella peculiare connotazione che la stessa riceve, nel contesto della disciplina della compravendita, alla stregua della previsione dell'art. 1489 c.c. Difatti, per costante assunto pretorio, “la domanda di risarcimento del danno, al pari della domanda di riduzione del prezzo per evizione parziale, di un contratto di compravendita immobiliare è connessa ai presupposti di fatto e diritto previsti dalla legge per l'affermazione della responsabilità del venditore la cui prova non può che ricadere in capo al compratore” (v. ad es. Corte App. Napoli n. 3204/2022).
Dalla cronistoria degli eventi, come desumibile dagli scritti di parte (che sul punto appaiono convergenti), la denuncia riguardante il bene in questione è di poco anteriore all'acquisto che, della stessa, fu fatto da parte del convenuto;
ne consegue: a) che questi non poteva conoscere la circostanza, non essendovi alcun “segno esteriore” della stessa, come eventuali gravami iscritti nei pubblici registri e ciò pur richiedendosi una diligenza “qualificata”, data l'attività svolta (altrimenti detto: anche svolgendo dei controlli nulla sarebbe emerso); b) che, anche a voler diversamente ritenere, la prova del dolo o della colpa rispetto alla conoscenza di questa circostanza doveva essere fornita dal compratore.
Nel caso specifico, tale prova non è stata fornita;
inoltre, non sono emersi elementi documentali atti a dimostrare o far ritenere in via presuntiva il contrario;
per ragioni sostanzialmente similari, non sono emersi profili consentanei all'affermazione della responsabilità del terzo chiamato in causa sotto l'aspetto di cui qui si tratta.
D'altro canto, anche il richiamo alla disciplina generale della risoluzione per inadempimento non appare risolutivo, siccome – per quanto qui accertato – il venditore eseguì la prestazione contrattuale che gli competeva (trasferire la proprietà del bene al compratore).
13. La domanda di nullità è del pari infondata, in quanto, per ciò che è emerso nel giudizio (anche tenuto conto delle lacunose richieste istruttorie di parte attrice, tenuto conto di quanto ritenuto con ordinanza del 20.2.2024, che qui si intenda integralmente richiamata, per quanto di interesse), non risulta provato il carattere illecito dell'oggetto del contratto né sono stati forniti elementi idonei al relativo accertamento incidenter tantum nella presente sede.
14. Le spese seguono la soccombenza a sono quindi poste a carico di parte attrice (e a vantaggio della sola parte vittoriosa costituitasi).
Letto il d.m. n. 55 del 2014 e ss.mm., nonché le allegate tabelle, tenuto conto dello scaglione di riferimento e dell'attività effettivamente compiuta, applicata la riduzione del 40% sul dovuto, alla stregua di quanto previsto dall'art. 4, comma 1, d.m. cit., le stesse sono liquidate in complessivi euro 3.486,00.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al RG n. 9635/2022, dichiarata la contumacia della società Controparte_4
così provvede:
[...]
a) RIGETTA la domanda;
b) AN parte attrice alla refusione delle spese nei confronti del sig.
, spese quantificate in complessivi euro 3.486,00, Controparte_2 oltre rimborso delle s.g. nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. ANTONIO ACUNZO, dichiaratosi anticipatario.
Aversa, 11.10.2025
Il Giudice dott. Alessandro Auletta
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona del dott. Alessandro Auletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 9635/2022, tra
P. IVA: in persona del l.r.p.t. sig. Parte_1 P.IVA_1
(C.F.: ) Controparte_1 C.F._1 rappresentata e difesa – come da procura in atti – dall'avv. PAOLO GRANATO (C.F.:
con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo PEC indicato in C.F._2 atti;
ATTORE
e
(C.F. ) Controparte_2 C.F._3 rappresentato e difeso – come da procura in atti – dall'avv. ANTONIO ACUNZO (C.F.:
con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo PEC indicato in C.F._4 atti;
CONVENUTO nonché nei confronti di
P. IVA: in persona Controparte_3 P.IVA_2 del l.r.p.t.
TERZO CHIAMATO IN CAUSA - CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato la Parte_1 in persona del l.r.p.t. ha convenuto in giudizio e
[...] Controparte_2 in persona del l.r.p.t. dinnanzi al Controparte_3
Tribunale di Napoli Nord per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“A) accertare e dichiarare l'avvenuta evizione totale ex art. 1483 del c.c; in subordine, accertare e dichiarare il grave inadempimento del convenuto venditore e, per l'effetto, dichiarare la risoluzione del contratto di compravendita dell'autovettura Mercedes – Benz classe A, di colore grigio, tg. GE639WW – telaio W1K1770101N232543, intercorso tra l'attore(acquirente) e il convenuto (venditore); B) per l'effetto dell'art. 1479 del c.c., sia in caso di evizione che di risoluzione, condannare il convenuto
alla restituzione della somma di € 27.000,00 (ventisettemila / Controparte_2
00) oltre interessi legali a partire dalla diffida, all'attore / acquirente sig. CP_1
; condannare il convenuto sig. , anche al risarcimento
[...] Controparte_2 in favore dell'attore dei danni subiti e consequenziali alla nullità o alla risoluzione del contratto di compravendita, così come specificati in premessa ai capi C) ed E). Il tutto ricompreso nel valore rientrante nei limiti di € 52.000,00, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione all'avvocato anticipatario”.
2. Premette in fatto che: I) in data 16.3.2022 acquistava l'autovettura Mercedes Benz classe A, di colore grigio, tg. GE639WW al prezzo di euro 27.000,00 dal sig. ed in pari data pagava il corrispettivo tramite bonifico;
II) Controparte_2 eseguiva lavori di verniciatura alla carrozzeria spendendo ulteriori euro 1.000,00; III) in data 11.4.2022 l'autovettura era sottoposta a sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. a seguito di controlli effettuati dalla Polizia di Stato;
IV) con raccomandata del 2.5.2022 il convenuto era diffidato alla restituzione di quanto versato per l'acquisto della suddetta autovettura euro 27.000,00 nonché per l'ulteriore esborso di euro 1.000,00 per la verniciatura, oltre spese.
3. Parte attrice assume la riconducibilità della fattispecie alla disciplina ex art. 1483 c.c. sull'evizione totale che rimanda all'art. 1479 c.c. per il risarcimento del danno. Ha formulato di conseguenza le suddette domande.
4. In data 25.1.2023 si è costituito in giudizio il sig. Controparte_2 contestando in fatto e diritto le avverse pretese ed esperiva la chiamata in causa della in persona del l.r.p.t. formulando le Controparte_3 conclusioni appresso riportate:
“a) In via preliminare: fissare una nuova udienza per consentire la chiamata in causa del terzo a norma dell'art. 269 c.p.c. ovvero della società Controparte_3 in persona del legale rappresentante p.t. P. Iva con
[...] P.IVA_2 sede legale ala Via Brescia n. 2, 28100 Novara (NO) dalla quale il convenuto ha acquistato l'autovettura oggetto del presente giudizio per poi rivenderla all'attore, come dalla premessa del presente atto e come risultante dalla documentazione in atti. b) Nel merito, in via principale, rigettare l'avversa domanda in quanto inammissibile, improcedibile, infondata in fatto ed in diritto;
c) nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, dichiarare il terzo, società in persona del l.r.p.t. con sede Controparte_3 legale ala Via Brescia n. 2, 28100 Novara (NO) - P. Iva - responsabile P.IVA_2 della eventuale evizione e/o risoluzione del contratto di compravendita e, per l'effetto, condannare quest'ultima alla restituzione della somma richiesta da parte attrice, al risarcimento dei danni subiti e consequenziali ed a tutte le conseguenze ed ai relativi effetti economici e non del giudizio de quo manlevando il convenuto da qualsivoglia effetto del giudizio;
d) con vittoria di spese ed onorari di causa da attribuire al sottoscritto procuratore”.
5. Parte convenuta premette, in punto di fatto, che: I) in data 8.2.2022 acquistava dalla n persona del l.r.p.t. (NACAR) Controparte_3 l'autovettura de qua al prezzo di euro 22.500,00 ed effettuava accertamenti prima di venderla a terzi;
II) il 16.3.2022 vendeva l'autoveicolo alla società attrice;
III) in data 11.4.2022 l'autovettura era sottoposta a sequestro presso la sede operativa della società attrice in quanto “oggetto di riciclaggio a seguito di appropriazione indebita, come da denuncia/querela presentata presso l'Ufficio di Polizia di Frontiera area Fiumicino in data 5 febbraio 2022”; IV) sentito il 19.4.2022 dall'autorità giudiziaria, sporgeva querela orale avendo acquistato l'autovettura dalla società CP_3 evidenziando che in data antecedente all'acquisto (effettuato l'8.2.2022) era già stata sporta denunzia querela (il 5.2.2022).
6. In punto di diritto deduce: a) l'infondatezza della domanda attorea riguardante l'evizione e la risoluzione contrattuale per grave inadempimento del convenuto. Sul punto argomenta – rispetto all'evizione totale – che la norma è applicabile solo nel caso in cui la cosa compravenduta sia oggetto di confisca in sede penale e non anche nel caso in cui essa sia oggetto di sequestro. In relazione alla domanda risolutoria, osserva l'inapplicabilità dell'art. 1479 c.c. poiché al momento della compravendita l'auto risultava di proprietà del venditore.
7. A seguito della autorizzazione alla chiamata in causa del terzo (rimasto contumace), sono stati assegnati i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
8. Con provvedimento del 20.2.2024, il GI ha rinviato la causa per la p.c., ritenendo di non accogliere le istanze istruttorie formulate.
9. La domanda va rigettata per quanto si va a dire.
10. Per quanto emerso nel presente giudizio, va in primo luogo evidenziato che la disciplina della evizione totale non è appropriatamente invocata.
11. La giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito che “le norme che disciplinano l'evizione totale sono applicabili soltanto nel caso in cui la cosa compravenduta sia oggetto di confisca in sede penale, come misura comportante l'acquisto della proprietà della cosa stessa da parte dello Stato e lo spossessamento del compratore, e non anche nel caso in cui essa sia oggetto di sequestro, costituendo tale provvedimento semplice minaccia di evizione, destinata a concretizzarsi soltanto quando sopravvenga il definitivo provvedimento di confisca” (Cass. n. 877/2011).
Effettivamente, è lo stesso attore a riconoscere la “non definitività” del vincolo impresso sul bene con il sequestro, trattandosi di misura meramente strumentale ad una (solo eventuale) confisca, laddove afferma che “non vi è dubbio che il bene venduto non sia nella disponibilità dell'acquirente in quanto sottoposto a sequestro poiché di provenienza furtiva e, anche qualora non venga confiscato o restituito al legittimo proprietario, l'attore non potrà goderne per lungo tempo e lo riavrà indietro notevolmente deprezzato”; nel fare questa affermazione, si ammette che è mancato l'acquisto (che si compie solo con la confisca) e che il bene potrebbe, in ipotesi, anche tornare nella disponibilità dell'odierno attore.
12. Fermo restando quanto sopra (e cioè che non vi è stata, tecnicamente, alcuna evizione), non appare invocabile la disciplina della risoluzione per inadempimento, nella peculiare connotazione che la stessa riceve, nel contesto della disciplina della compravendita, alla stregua della previsione dell'art. 1489 c.c. Difatti, per costante assunto pretorio, “la domanda di risarcimento del danno, al pari della domanda di riduzione del prezzo per evizione parziale, di un contratto di compravendita immobiliare è connessa ai presupposti di fatto e diritto previsti dalla legge per l'affermazione della responsabilità del venditore la cui prova non può che ricadere in capo al compratore” (v. ad es. Corte App. Napoli n. 3204/2022).
Dalla cronistoria degli eventi, come desumibile dagli scritti di parte (che sul punto appaiono convergenti), la denuncia riguardante il bene in questione è di poco anteriore all'acquisto che, della stessa, fu fatto da parte del convenuto;
ne consegue: a) che questi non poteva conoscere la circostanza, non essendovi alcun “segno esteriore” della stessa, come eventuali gravami iscritti nei pubblici registri e ciò pur richiedendosi una diligenza “qualificata”, data l'attività svolta (altrimenti detto: anche svolgendo dei controlli nulla sarebbe emerso); b) che, anche a voler diversamente ritenere, la prova del dolo o della colpa rispetto alla conoscenza di questa circostanza doveva essere fornita dal compratore.
Nel caso specifico, tale prova non è stata fornita;
inoltre, non sono emersi elementi documentali atti a dimostrare o far ritenere in via presuntiva il contrario;
per ragioni sostanzialmente similari, non sono emersi profili consentanei all'affermazione della responsabilità del terzo chiamato in causa sotto l'aspetto di cui qui si tratta.
D'altro canto, anche il richiamo alla disciplina generale della risoluzione per inadempimento non appare risolutivo, siccome – per quanto qui accertato – il venditore eseguì la prestazione contrattuale che gli competeva (trasferire la proprietà del bene al compratore).
13. La domanda di nullità è del pari infondata, in quanto, per ciò che è emerso nel giudizio (anche tenuto conto delle lacunose richieste istruttorie di parte attrice, tenuto conto di quanto ritenuto con ordinanza del 20.2.2024, che qui si intenda integralmente richiamata, per quanto di interesse), non risulta provato il carattere illecito dell'oggetto del contratto né sono stati forniti elementi idonei al relativo accertamento incidenter tantum nella presente sede.
14. Le spese seguono la soccombenza a sono quindi poste a carico di parte attrice (e a vantaggio della sola parte vittoriosa costituitasi).
Letto il d.m. n. 55 del 2014 e ss.mm., nonché le allegate tabelle, tenuto conto dello scaglione di riferimento e dell'attività effettivamente compiuta, applicata la riduzione del 40% sul dovuto, alla stregua di quanto previsto dall'art. 4, comma 1, d.m. cit., le stesse sono liquidate in complessivi euro 3.486,00.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al RG n. 9635/2022, dichiarata la contumacia della società Controparte_4
così provvede:
[...]
a) RIGETTA la domanda;
b) AN parte attrice alla refusione delle spese nei confronti del sig.
, spese quantificate in complessivi euro 3.486,00, Controparte_2 oltre rimborso delle s.g. nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. ANTONIO ACUNZO, dichiaratosi anticipatario.
Aversa, 11.10.2025
Il Giudice dott. Alessandro Auletta