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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Como, sez. II, sentenza 14/01/2026, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Como |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 19/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COMO Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SPERA DAMIANO, Presidente
IN CO, EL
PIROLA ANDREA FRANCESCO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 481/2024 depositato il 12/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Rappresentante_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 Srl In Liquidazione Cessata Dall'1/12/2022 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_2 - CF_Rappresentante_2
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Como
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9K03LH00386/2024 IRES-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9K03LH00386/2024 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9K03LH00386/2024 IRAP 2016
- sul ricorso in riassunzione n. 242/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Rappresentante_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D01F303909/2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D01F303909/2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D01F303909/2024 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 323/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con un primo ricorso Ricorrente_2 impugnava innanzi alla CGT di Milano l'avviso di accertamento n. T9D01F303909/2024 notificato dall'Agenzia Entrate di Milano a fronte di altro avviso di accertamento n
T9K03LH00386/2024 notificato alla società Ricorrente_3 srl di cui Ricorrente_2 era socia al 90% unitamente al padre Ricorrente_1 titolare del restante 10%, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
a) decadenza dall'azione accertatrice;
b) accertamento societario definitivo antecedente logico giuridico dell'accertamento soci;
c) assenza di gestione sociale dei soci;
d) assolvimento dell'onere della prova in capo alla socia e) annullabilità dell'avviso di accertyamento per difetto di motivazione e mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell'amministrazione finanziaria e per omesso contraddittorio;
f) illegittimità delle sanzioni applicate per omessa dichiarazione.
Con sentenza n 1773/2025 la CGT di Milano dichiarava la propria incompetenza in favore di questa CGT.
La contribuente, oltre ad impugnare tale decisione innanzi alla CGT di secondo grado Lombardia, riassumeva il giudizio innanzi a questa CGT (rg n 481/2024).
Con ulteriore ricorso innanzi a questa CGT (RG 24272025) Ricorrente_2 e Ricorrente_1 in proprio, e nella loro qualità di ex soci di Ricorrente_3 S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (ormai cancellata dal registro imprese dal 1.12.2022), hanno impugnato l'avviso di accertamento n. T9K03LH00386/2024 per il periodo d'imposta 2016, lamentandone l'illegittimità per i seguenti motivi:
a) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2495 c.c. e dell'art. 36 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 per non aver percepito alcunché dal bilancio finale di liquidazione;
b) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 39 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - Errata determinazione del reddito di impresa poichè sono stati riscontrati errori metodologici e di calcolo nella determinazione dei ricavi sia con riferimento al conteggio relativo alle fatture emesse sia con riferimento alle somme non giustificate presenti sul conto corrente della società;
c) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 109 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - Ulteriori costi deducibili poichè l'Ufficio non ha considerato, rispetto a quelli già riconosciuti, gli ulteriori costi (soprattutto di elettricità
e telefonia);
d) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - Riconoscimento dell'Iva poichè le stesse fatture dei costi devono poi essere prese in considerazione anche per il riconoscimento dell'Iva in detrazione;
e) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2, dell'art. 5 e dell'art. 8 del d. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 -
Nullità e/o annullamento dell'atto di irrogazione di sanzioni poichè l'estinzione della società per cancellazione dal Registro delle Imprese determina l'intrasmissibilità della sanzione che non può essere chiesta all'ex socio o al liquidatore;
f) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 del d. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 con riferimento all'art. 6, comma 1, del d. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 e violazione e/o falsa applicazione dell'art. 7 comma 1, del d. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 per erronea quantificazione delle sanzioni e del cumulo giuridico.
Si è costituita in entrambi i giudizi l'Agenzia Entrate contestando il fondamento dei ricorsi di cui ha chiesto il rigetto.
I ricorsi sono stati riuniti per connessione soggettiva e oggettiva parziale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi sono fondati e pertanto vanno accolti.
E' assorbente di ogni altro rilievo la circostanza che Ricorrente_2 ed il padre Ricorrente_1 nulla hanno riscosso a seguito della liquidazione della società Ricorrente_3 s.r.l. in capo alla quale è maturato il debito d'imposta e le sanzioni.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità sul punto è chiara nel senso che: «In tema di riscossione, l'atto impositivo intestato a società di persone o di capitali estinta è valido ed efficace, anche se notificato agli ex soci collettivamente ed impersonalmente nell'ultimo domicilio della società (analogamente a quanto previsto dall'art. 65, comma 4, del D.P.R. n. 600 del 1973 in caso di morte del debitore) o singolarmente a taluno di essi, non essendo necessaria l'emissione di specifici atti intestati e diretti ai medesimi, giacché l'estinzione determina un peculiare fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale i soci subentrano nelle medesime obbligazioni inadempiute della società, rispondendone illimitatamente o nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione, a seconda che, "pendente societate", fossero illimitatamente o limitatamente responsabili per i debiti sociali (Cass. Civ 09/01/2024, n. 753; Cass. civ. sez. trib., 24/06/2024, n. 17404).
Ciò posto, essendo la società cancellata dal registro delle imprese a responsabilità limitata e non avendo gli ex soci percepito alcunché dal bilancio finale di liquidazione, nessun credito verso la società può essere azionato nei loro confronti.
Conseguentemente risultano illegittime le pretese dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Como
e di Milano contenute negli avvisi impugnati.
Le spese di lite seguono la soccombenza di legge e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Como - Sezione 2, così provvede:
accoglie i ricorsi riuniti;
condanna gli Uffici costituiti, in solido, a rifondere in favore dei ricorrenti, in solido, le spese processuali, che liquida in Euro 750,00 per esborsi ed in Euro 6000,00 per onorario di avvocato, oltre I.V.A., Cpa, spese forfettarie nella misura del 15%, da liquidarsi in favore dell'Avvocato Difensore_1, antistatario ex. art. 93 C.P.C.
Como, 15 dicembre 2025
Il Giudice EL Il Presidente Dott. Marco Mancini
Dott. Damiano Spera
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COMO Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SPERA DAMIANO, Presidente
IN CO, EL
PIROLA ANDREA FRANCESCO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 481/2024 depositato il 12/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Rappresentante_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 Srl In Liquidazione Cessata Dall'1/12/2022 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_2 - CF_Rappresentante_2
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Como
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9K03LH00386/2024 IRES-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9K03LH00386/2024 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9K03LH00386/2024 IRAP 2016
- sul ricorso in riassunzione n. 242/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Rappresentante_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D01F303909/2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D01F303909/2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D01F303909/2024 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 323/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con un primo ricorso Ricorrente_2 impugnava innanzi alla CGT di Milano l'avviso di accertamento n. T9D01F303909/2024 notificato dall'Agenzia Entrate di Milano a fronte di altro avviso di accertamento n
T9K03LH00386/2024 notificato alla società Ricorrente_3 srl di cui Ricorrente_2 era socia al 90% unitamente al padre Ricorrente_1 titolare del restante 10%, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
a) decadenza dall'azione accertatrice;
b) accertamento societario definitivo antecedente logico giuridico dell'accertamento soci;
c) assenza di gestione sociale dei soci;
d) assolvimento dell'onere della prova in capo alla socia e) annullabilità dell'avviso di accertyamento per difetto di motivazione e mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell'amministrazione finanziaria e per omesso contraddittorio;
f) illegittimità delle sanzioni applicate per omessa dichiarazione.
Con sentenza n 1773/2025 la CGT di Milano dichiarava la propria incompetenza in favore di questa CGT.
La contribuente, oltre ad impugnare tale decisione innanzi alla CGT di secondo grado Lombardia, riassumeva il giudizio innanzi a questa CGT (rg n 481/2024).
Con ulteriore ricorso innanzi a questa CGT (RG 24272025) Ricorrente_2 e Ricorrente_1 in proprio, e nella loro qualità di ex soci di Ricorrente_3 S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (ormai cancellata dal registro imprese dal 1.12.2022), hanno impugnato l'avviso di accertamento n. T9K03LH00386/2024 per il periodo d'imposta 2016, lamentandone l'illegittimità per i seguenti motivi:
a) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2495 c.c. e dell'art. 36 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 per non aver percepito alcunché dal bilancio finale di liquidazione;
b) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 39 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - Errata determinazione del reddito di impresa poichè sono stati riscontrati errori metodologici e di calcolo nella determinazione dei ricavi sia con riferimento al conteggio relativo alle fatture emesse sia con riferimento alle somme non giustificate presenti sul conto corrente della società;
c) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 109 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - Ulteriori costi deducibili poichè l'Ufficio non ha considerato, rispetto a quelli già riconosciuti, gli ulteriori costi (soprattutto di elettricità
e telefonia);
d) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - Riconoscimento dell'Iva poichè le stesse fatture dei costi devono poi essere prese in considerazione anche per il riconoscimento dell'Iva in detrazione;
e) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2, dell'art. 5 e dell'art. 8 del d. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 -
Nullità e/o annullamento dell'atto di irrogazione di sanzioni poichè l'estinzione della società per cancellazione dal Registro delle Imprese determina l'intrasmissibilità della sanzione che non può essere chiesta all'ex socio o al liquidatore;
f) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 del d. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 con riferimento all'art. 6, comma 1, del d. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 e violazione e/o falsa applicazione dell'art. 7 comma 1, del d. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 per erronea quantificazione delle sanzioni e del cumulo giuridico.
Si è costituita in entrambi i giudizi l'Agenzia Entrate contestando il fondamento dei ricorsi di cui ha chiesto il rigetto.
I ricorsi sono stati riuniti per connessione soggettiva e oggettiva parziale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi sono fondati e pertanto vanno accolti.
E' assorbente di ogni altro rilievo la circostanza che Ricorrente_2 ed il padre Ricorrente_1 nulla hanno riscosso a seguito della liquidazione della società Ricorrente_3 s.r.l. in capo alla quale è maturato il debito d'imposta e le sanzioni.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità sul punto è chiara nel senso che: «In tema di riscossione, l'atto impositivo intestato a società di persone o di capitali estinta è valido ed efficace, anche se notificato agli ex soci collettivamente ed impersonalmente nell'ultimo domicilio della società (analogamente a quanto previsto dall'art. 65, comma 4, del D.P.R. n. 600 del 1973 in caso di morte del debitore) o singolarmente a taluno di essi, non essendo necessaria l'emissione di specifici atti intestati e diretti ai medesimi, giacché l'estinzione determina un peculiare fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale i soci subentrano nelle medesime obbligazioni inadempiute della società, rispondendone illimitatamente o nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione, a seconda che, "pendente societate", fossero illimitatamente o limitatamente responsabili per i debiti sociali (Cass. Civ 09/01/2024, n. 753; Cass. civ. sez. trib., 24/06/2024, n. 17404).
Ciò posto, essendo la società cancellata dal registro delle imprese a responsabilità limitata e non avendo gli ex soci percepito alcunché dal bilancio finale di liquidazione, nessun credito verso la società può essere azionato nei loro confronti.
Conseguentemente risultano illegittime le pretese dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Como
e di Milano contenute negli avvisi impugnati.
Le spese di lite seguono la soccombenza di legge e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Como - Sezione 2, così provvede:
accoglie i ricorsi riuniti;
condanna gli Uffici costituiti, in solido, a rifondere in favore dei ricorrenti, in solido, le spese processuali, che liquida in Euro 750,00 per esborsi ed in Euro 6000,00 per onorario di avvocato, oltre I.V.A., Cpa, spese forfettarie nella misura del 15%, da liquidarsi in favore dell'Avvocato Difensore_1, antistatario ex. art. 93 C.P.C.
Como, 15 dicembre 2025
Il Giudice EL Il Presidente Dott. Marco Mancini
Dott. Damiano Spera