TAR
Sentenza 11 maggio 2023
Sentenza 11 maggio 2023
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Improcedibile
Sentenza 9 marzo 2026
Improcedibile
Sentenza 9 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 09/03/2026, n. 1840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1840 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09897/2023 REG.RIC.
Pubblicato il 09/03/2026
N. 01840 /2026 REG.PROV.COLL. N. 09897/2023 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9897 del 2023, proposto da
UC IT, rappresentata e difesa dall'avvocato Angelo Vantaggiato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
Comune di Nardò, non costituito in giudizio
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sezione staccata di Lecce (Sezione Prima) n. 614/2023
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa; N. 09897/2023 REG.RIC.
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore nella udienza smaltimento del giorno 11 febbraio 2026 il Pres. Claudio
Contessa e uditi per le parti gli avvocati Viste le conclusioni delle parti come in atti.;
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe la signora IT ha chiesto la riforma della sentenza del
TAR della Puglia – Sezione staccata di Lecce n. 624/2023 che ha respinto il ricorso da lei proposto avverso l'ordinanza del Comune di Nardò (LE) n. 442 del 22 ottobre
2018 con cui è stata ordinata la rimozione di un modulo abitativo dalla stessa installato alla via Pescara di quel Comune.
Con atto in data 22 dicembre 2025 il Difensore dell'appellante ha rappresentato che, nelle more del giudizio, la sua assistita ha perduto l'interesse alla sua ulteriore coltivazione.
Il Collegio non può che prendere atto di quanto rappresentato e dichiarare l'improcedibilità dell'appello.
Nulla deve essere disposto in relazione alle spese di lite, stante la mancata costituzione in giudizio del Comune appellato.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati: N. 09897/2023 REG.RIC.
Claudio Contessa, Presidente, Estensore
Raffaello Sestini, Consigliere
Giovanni Sabbato, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Giorgio Manca, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 09/03/2026
N. 01840 /2026 REG.PROV.COLL. N. 09897/2023 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9897 del 2023, proposto da
UC IT, rappresentata e difesa dall'avvocato Angelo Vantaggiato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
Comune di Nardò, non costituito in giudizio
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sezione staccata di Lecce (Sezione Prima) n. 614/2023
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa; N. 09897/2023 REG.RIC.
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore nella udienza smaltimento del giorno 11 febbraio 2026 il Pres. Claudio
Contessa e uditi per le parti gli avvocati Viste le conclusioni delle parti come in atti.;
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe la signora IT ha chiesto la riforma della sentenza del
TAR della Puglia – Sezione staccata di Lecce n. 624/2023 che ha respinto il ricorso da lei proposto avverso l'ordinanza del Comune di Nardò (LE) n. 442 del 22 ottobre
2018 con cui è stata ordinata la rimozione di un modulo abitativo dalla stessa installato alla via Pescara di quel Comune.
Con atto in data 22 dicembre 2025 il Difensore dell'appellante ha rappresentato che, nelle more del giudizio, la sua assistita ha perduto l'interesse alla sua ulteriore coltivazione.
Il Collegio non può che prendere atto di quanto rappresentato e dichiarare l'improcedibilità dell'appello.
Nulla deve essere disposto in relazione alle spese di lite, stante la mancata costituzione in giudizio del Comune appellato.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati: N. 09897/2023 REG.RIC.
Claudio Contessa, Presidente, Estensore
Raffaello Sestini, Consigliere
Giovanni Sabbato, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Giorgio Manca, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
IL SEGRETARIO