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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/12/2025, n. 12747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12747 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa ALFONSINA BELLINI, all'udienza del 11.12..2025 ha pronunciato la seguente sentenza
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N.30239 R.G. 2023 promossa da:
rappresentata e difesa dagli avv. PIER LUIGI PA, Parte_1
NO SA , MA PA giusta delega in atti con elezione di domicilio in indirizzo telematico
Contro
rappresentata e difesa dall' avv. SILVIA Controparte_1
MORINI giusta delega in atti, con elezione di domicilio in indirizzo telematico
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. RG 30239/2023, conveniva in giudizio la Parte_1
chiedendo al giudice adito di accogliere Controparte_1 le seguenti conclusioni:
1)Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere inquadrata nel livello III del CCNL Terziario Confcommercio (o, in subordine, nel IV livello) per il periodo dal 21.06.2022 al 30.04.2023 (o dalle diverse date che dovessero risultare di giustizia), con orario di lavoro pari a 34 ore settimanali (o col diverso orario che dovesse risultare di giustizia),
e per l'effetto:
2) Condannare la in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, al pagamento in favore della sig.ra della somma di € Parte_1 7.834,48 (o della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia), a titolo di differenze retributive maturate dal 21.06.2022 al 30.04.2023, per i titoli dedotti nel ricorso e risultanti dal relativo conteggio, notificato unitamente al presente atto .
Con determinazione del danno derivante dalla svalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c., dal maturare dei crediti al soddisfo ed interessi sempre con decorrenza dal sorgere dei crediti, da calcolarsi sulle somme rivalutate.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite oltre i.v.a. e c.p.a.
Esponeva la ricorrente di aver lavorato alle dipendenze della convenuta dal 21.6.2022 al 30.4.2023 , senza soluzione di continuità, presso il Supermercato Conad sito in Roma via Tiburtina 126 a Tivoli;
che il rapporto era stato formalizzato come contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, prorogato più volte, con orario part time di 30 ore settimanali e inquadramento al V livello CCNL Terziario Confcommercio;
che, nonostante fosse inquadrata come “ commessa di banco “ , in realtà aveva svolto mansioni di “ addetta alla preparazione del sushi “ , mansioni rientranti nel III livello ccnl cit.; che si era occupata della eviscerazione , sfilettatura e pulitura del pesce;
della cottura del riso nella vaporiera;
di tagliare i vari ingredienti, creare i rolls di sushi e di sashimi da riporre nelle vaschette, di compilare le schede di produzione, delle pulizie, delle temperature dei frigoriferi, del Ph del riso e della tracciabilità dei prodotti;
che settimanalmente compilava il modulo per gli ordini.
Quanto all' orario di lavoro, la ricorrente deduceva di aver sempre lavorato 34 ore settimanali e, in particolare, di aver lavorato dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 14 e dalle 9 alle 16 nelle giornate di venerdì e sabato .
Tanto premesso in fatto rivendicava l' inquadramento al III livello, o, in via subordinata, al IV livello e le corrispondenti differenze retributive quantificate nella somma complessiva di € 7.834,8 di cui :
• € 5.003,02 a titolo di differenze paga giornaliera;
• € 711,86 a titolo di ratei di tredicesima;
• € 1.293,23 titolo di ratei di quattordicesima;
• € 117,11 a titolo di festività;
• € 1.226,60 a titolo di ferie non godute;
• € 243,52 a titolo di permessi non goduti;
• € 38,54 a titolo di una tantum gennaio 2023;
• € 28,91 a titolo di una tantum marzo 2023;
• € 150 a titolo di una tantum decreto aiuti ter.
Tanto premesso in fatto, in punto di diritto argomentava in merito alle differenze retributive ed al diritto al superiore inquadramento.
Si costituiva in giudizio la società convenuta contestando quanto ex adverso dedotto sia in merito all'orario di lavoro che alle mansioni espletate.
Deduceva che la ricorrente al momento dell' assunzione non aveva alcuna esperienza nel settore;
che aveva lavorato secondo le direttive impartite dal suo superiore;
che la sig.ra superiore della ricorrente (in quanto Parte_2 responsabile del reparto sushi e sashimi del punto vendita Conad di Tivoli come di altri) , almeno 3 volte a settimana, provvedeva alla compilazione delle schede di produzione e del modulo per l'ordinazione della merce, oltre che al controllo delle temperature dei frigoriferi, del ph del riso e della tracciabilità dei prodotti.
Tanto premesso, contestava la domanda ed i conteggi e chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni:
A) Rigettare le domande tutte proposte dalla sig.ra nei confronti della Parte_1
poiché del tutto infondate in fatto ed in diritto;
Controparte_1
B) Con Vittoria di spese e competenze di lite, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge.
Il giudice, ammessa la prova ed escussi i testi citati, alla odierna udienza, all' esito del deposito di note autorizzate, decideva con sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei limiti di seguito specificati e per le ragioni di seguito esposte da ritenersi assorbenti di ogni altra questione.
Osserva il giudice che nel caso in esame non sono in contestazione la esistenza di un rapporto di lavoro subordinato fra le parti né la sua durata.
La parte ricorrente ha contestato l' inquadramento e l' orario di lavoro. In base ai principi generali in tema di onere della prova , chi agisce in giudizio deve dare la prova dei fatti costitutivi della domanda mentre è onere della parte convenuta dare la prova di eventuali fatti estintivi o modificativi della domanda.
Ebbene, nel caso in esame, tenuto conto delle risultanze istruttorie, deve ritenersi che la parte ricorrente abbia dato la prova dei fatti costitutivi della domanda.
Ed, infatti, i testi hanno concordemente riferito in linea con quanto prospettato nell' atto introduttivo del giudizio.
In particolare, il teste ha dichiarato :” ho lavorato per Testimone_1 la convenuta d a ottobre 2020 a maggio 2023 in qualità di responsabile del reparto pescheria. AD Ho un giudizio attualmente pendente nei confronti della società, per ragioni economiche;
in tale giudizio la ricorrente è stata indicata come teste;
per tale giudizio non so ancora andato davanti al giudice. AD Preciso che sono stato licenziato per ragioni disciplinari a maggio 2023 e non ho impugnato il licenziamento. AD Ho conosciuto in quel periodo la ricorrente che era addetta al nel senso che vi era un reparto Sushi dove si facevano le confezioni per la Pt_3 vendita al dettaglio. AD Il compito della ricorrente era quello di prendere il salmone congelato, sfilettarlo, bolliva il riso e componeva le confezioni che poi esponeva nell' apposito banco per la vendita al dettaglio. AD Io lavoravo dalle 7 alle 14 per tre giorni a settimana;
gli altri giorni dalle 7 alle 14 e dalle 16 alle 20,30. AD Si lavorava sei giorni su sette. AD La ric.te lavorava per quattro giorni dalle 9 alle 14, dal lunedì al giovedi;
mentre venerdì e sabato dalle 9 alle 16; riposava la domenica. AD Ho visto la ric.te lavorare in quel reparto per un periodo che non so indicare. AD La ric.te spesso lavorava da sola;
ogni tanto vi era una responsabile , tale di cui non ricordo il cognome;
ricordo che però veniva ogni tanto . AD Per_1
La responsabile generalmente si occupava di ordinare i prodotti. L' ho vista forse solo per un mese AD La ric.te non rispettava la pausa pranzo perché era sola in quel reparto;
anzi, generalmente, ad ora pranzo, vi era la clientela che veniva a consumare e lei era impegnata. AD Io lavoravo al reparto pescheria;
il reparto pescheria e quello del sushi distavano due metri “ .
La teste ha dichiarato :” AD Ho lavorato per la convenuta Testimone_2 da dicembre 2022 ad aprile 2023 in qualità di barista;
non ho giudizi pendenti. AD Il reparto bar era separato dal reparto sushi dalla panetteria;
entrambi i reparti utilizzavano la stessa cella frigorifera. Indifferente. AD La ric.te a gennaio 2023 sicuramente lavorava;
non so se fosse già presente quando io iniziai. ADr La ric.te lavorava al reparto sushi insieme ad un' altra ragazza tale che però è stata Per_1 presente solo due o tre volte. So che era la responsabile del reparto sushi ed Per_1 io l' ho vista che si occupava degli ordini. Preciso che io potevo vedere ciò che veniva fatto al quel reparto solo quando mi capitava di passare davanti a quel reparto. ADr Mi captiva di passare davanti al reparto sushi 4 o 5 volte al giorno, durante il mio orario di lavoro. AD quando io passavo vedevo la ric.te che preparava il riso o tagliava il pesce o faceva le confezioni che poi venivano esposte al pubblico per la vendita. AD Io lavoravo su turni: o dalle 7 alle 21 con 2 ore di pausa;
6- 13 o 12 alle 20,30 per sei giorni a settimana. AD Al reparto sushi si lavorava dalle 9 alle 14 ; mentre il venerdì ed il sabato dalle 9 alle 16; vedevo che gli addetti al reparto sushi non osservavano la pausa pranzo. AD io ho lavorato fino al 30 aprile 2023; la rico.te ha lavorato anche il 1 maggio 2023 perché io sono passata al CONAD con mia madre e l'ho vista;
erano circa le 12.”
La teste ha dichiarato “ Lavoro per la convenuta dal Testimone_3
2017 come addetta al box informazioni;
non ho giudizi pendenti. Indifferente. AD Io e la ric.te abbiamo lavorato insieme per un periodo pari a circa 6 o 9 mesi;
era tra il 2022 ed il 2023; la ricorrente lavorava nell'angolo SUSHI;
in particolare preparava le vaschette che venivano poi messe nel banco frigo a libero servizio. AD Io lavoro part time ( 30 ore ) dalle 8 alle 13 per sei giorni a settimana. AD La ricorrente osservava un orario uguale al mio;
anche la ricorrente lavorava 30 ore settimanali. AD Ricordo c he una volta la ricorrente si è tagliata ed io l' ho soccorsa;
ricordo che andò in ospedale al Pronto Soccorso ed è rimasta assente per diversi giorni. AD Preciso che al reparto lavorava la sig.ra che era Pt_3 Persona_2 la responsabile dell' angolo;
ricordo che veniva tre o quattro giorni a Pt_3 settimana;
ma non so essere più precisa sulla sua presenza;
a quel reparto lavoravano solo la ricorrente e la responsabile. AD La sig.ra era la Parte_2 responsabile anche presso un altro punto vendita;
pertanto, quando non era Pt_3 presente in supermercato, solo la ricorrente era addetta a quell' angolo. AD La faceva gli ordini e si occupava delle schede di tracciabilità dei prodotti Parte_2
. AD La ricorrente si occupava solo dell' assemblaggio degli ingredienti , tagliava i vari ingredienti, cuoceva il riso . AD Preciso che il pesce non era fresco ma surgelato ed arrivava già pulito e sfilettato “ .
La teste ha dichiarato :” Lavoro al supermercato Conad Testimone_4 addetta al box informazioni;
lavoro lì dal 2018; non ho giudizi pendenti;
indifferente. ADr Conosco la ric.te perché ha lavorato in quel supermercato tra il 2022 ed il 2023 ed era addetta all' angolo A quel reparto lavorava solo la ricorrente;
vi era Pt_3 poi la responsabile si.gra che si occupava di amministrazione, Persona_3 nel senso che faceva gli ordini e le schede sulla tracciabilità del prodotto e controllava il lavoro della ricorrente. AD La responsabile era presente di media due o tre volte a settimana;
si tratteneva di media per un paio di ore . AD Io sono full time e lavoro dalle 7 alle 14,30 per sei giorni a settimana. AD la ricorrente lavorava dalle 8 alle 13 per sei giorni a settimana. AD La ric.te si occupava della preparazione del sushi e del poke, quindi cuoceva il riso, tagliava gli ingredienti, li assemblava ponendoli nella vaschette che venivano riposte nell' apposito frigo. AD Il pesce era surgelato ed arrivava già pulito e sfilettato;
doveva essere solo porzionato “ .
Esaminando quanto riferito dai testi, come sopra riportato, emerge che la ricorrente , nel corso del rapporto , si era occupata di bollire il riso, preparare le verdure e confezionare il pesce , ponendo, poi, le confezioni nell' apposito banco per la vendita al dettaglio. Ciò è stato riferito da tutti i testi concordemente.
Tutti i testi hanno del pari riferito che la responsabile del reparto, tale , Per_1 era presente solo alcuni giorni a settimana ma si occupava degli ordini e delle schede di tracciabilità dei prodotti .
Sulla base di tali risultanze, deve ritenersi non adeguato l' inquadramento della ricorrente al V livello del ccnl applicato dalla convenuta, atteso che è emerso che la ricorrente spesso lavorava da sola, considerata l' assenza della responsabile che ricopriva tale ruolo anche presso un altro punto vendita , per cui non era presente tutti i giorni e per tutto il giorno ( V. quanto riferito dai testi , Tes_2 Tes_3
e ) . Tes_5
Al V livello appartengono “ ….i lavoratori che eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico pratiche, comunque conseguite”; a titolo esemplificativo è ricompreso l' aiutante commesso.
A III livello appartengono “ i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita …”. I profili rientranti in tale livello sono si seguenti: “macellaio specializzato provetto: è il lavoratore con specifiche ed adeguate capacità professionali acquisite mediante approfondita preparazione teorico e tecnico-pratica che, in autonomia operativa, nell'ambito delle mansioni assegnate, esegue con perizia tutte le seguenti fasi di lavoro: taglio anatomico… altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione” I testi hanno confermato che la ricorrente si occupava della preparazione del riso e delle confezioni che poi venivano messe nel banco ove era posto il sushi;
i testi hanno altresì confermato che la responsabile del reparto non era presente tutti i giorni.
Da tale circostanza deve desumersi che la ricorrente , con autonomia, eseguiva tutte le operazioni connesse alle varie fasi del lavoro.
Va , quindi, riconosciuto il diritto della ricorrente ad essere inquadrata nel III livello CCNL per il periodo dal 21.6.2022 al 30.4.2023.
Quanto all' orario di lavoro, le dichiarazione dei testi non sono state tra loro concordanti. Infatti, i testi e hanno confermato quanto dedotto Tes_1 Tes_2 dalla ricorrente nel ricorso.
Il teste ha riferito che la ricorrente lavorava 30 ore settimanali mentre Tes_3 la teste ha riferito un orario diverso da quello indicato in ricorso. Tes_5
Sulla base di tali elementi, non può dirsi raggiunta la piena prova dell' orario indicato in ricorso;
pertanto, la domanda per differenze retributive in rapporto al diverso e superiore inquadramento, va parametrata al numero di 30 ore settimanali.
Da ciò consegue che la somma dovuta a titolo di differenze retributive è pari a € 4414,42; sulla base dello stesso parametro delle 30 ore settimanali vanno rideterminate le altre voci indicate in ricorso, quali 13ma, 14ma, festività, ferie e permessi non goduti, una tantum e tfr.
Alla ricorrente, pertanto, dovrà essere corrisposta la somma complessiva di € 6912,77; oltre accessori come per legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Ogni altra istanza respinta , accerta il diritto della ricorrente ad essere inquadrata nel III livello CCNL per il periodo dal 21.6.2022 al 30.4.2023; condanna la convenuta al pagamento in favore della ricorrente, della somma complessiva di € 6912,77; oltre accessori come per legge.
Condanna altresì la convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida complessivamente in € 3490,00; oltre iva e cpa. Roma 11.12.2025 LA GIUDICE
Dott.ssa Alfonsina Bellini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa ALFONSINA BELLINI, all'udienza del 11.12..2025 ha pronunciato la seguente sentenza
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N.30239 R.G. 2023 promossa da:
rappresentata e difesa dagli avv. PIER LUIGI PA, Parte_1
NO SA , MA PA giusta delega in atti con elezione di domicilio in indirizzo telematico
Contro
rappresentata e difesa dall' avv. SILVIA Controparte_1
MORINI giusta delega in atti, con elezione di domicilio in indirizzo telematico
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. RG 30239/2023, conveniva in giudizio la Parte_1
chiedendo al giudice adito di accogliere Controparte_1 le seguenti conclusioni:
1)Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere inquadrata nel livello III del CCNL Terziario Confcommercio (o, in subordine, nel IV livello) per il periodo dal 21.06.2022 al 30.04.2023 (o dalle diverse date che dovessero risultare di giustizia), con orario di lavoro pari a 34 ore settimanali (o col diverso orario che dovesse risultare di giustizia),
e per l'effetto:
2) Condannare la in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, al pagamento in favore della sig.ra della somma di € Parte_1 7.834,48 (o della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia), a titolo di differenze retributive maturate dal 21.06.2022 al 30.04.2023, per i titoli dedotti nel ricorso e risultanti dal relativo conteggio, notificato unitamente al presente atto .
Con determinazione del danno derivante dalla svalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c., dal maturare dei crediti al soddisfo ed interessi sempre con decorrenza dal sorgere dei crediti, da calcolarsi sulle somme rivalutate.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite oltre i.v.a. e c.p.a.
Esponeva la ricorrente di aver lavorato alle dipendenze della convenuta dal 21.6.2022 al 30.4.2023 , senza soluzione di continuità, presso il Supermercato Conad sito in Roma via Tiburtina 126 a Tivoli;
che il rapporto era stato formalizzato come contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, prorogato più volte, con orario part time di 30 ore settimanali e inquadramento al V livello CCNL Terziario Confcommercio;
che, nonostante fosse inquadrata come “ commessa di banco “ , in realtà aveva svolto mansioni di “ addetta alla preparazione del sushi “ , mansioni rientranti nel III livello ccnl cit.; che si era occupata della eviscerazione , sfilettatura e pulitura del pesce;
della cottura del riso nella vaporiera;
di tagliare i vari ingredienti, creare i rolls di sushi e di sashimi da riporre nelle vaschette, di compilare le schede di produzione, delle pulizie, delle temperature dei frigoriferi, del Ph del riso e della tracciabilità dei prodotti;
che settimanalmente compilava il modulo per gli ordini.
Quanto all' orario di lavoro, la ricorrente deduceva di aver sempre lavorato 34 ore settimanali e, in particolare, di aver lavorato dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 14 e dalle 9 alle 16 nelle giornate di venerdì e sabato .
Tanto premesso in fatto rivendicava l' inquadramento al III livello, o, in via subordinata, al IV livello e le corrispondenti differenze retributive quantificate nella somma complessiva di € 7.834,8 di cui :
• € 5.003,02 a titolo di differenze paga giornaliera;
• € 711,86 a titolo di ratei di tredicesima;
• € 1.293,23 titolo di ratei di quattordicesima;
• € 117,11 a titolo di festività;
• € 1.226,60 a titolo di ferie non godute;
• € 243,52 a titolo di permessi non goduti;
• € 38,54 a titolo di una tantum gennaio 2023;
• € 28,91 a titolo di una tantum marzo 2023;
• € 150 a titolo di una tantum decreto aiuti ter.
Tanto premesso in fatto, in punto di diritto argomentava in merito alle differenze retributive ed al diritto al superiore inquadramento.
Si costituiva in giudizio la società convenuta contestando quanto ex adverso dedotto sia in merito all'orario di lavoro che alle mansioni espletate.
Deduceva che la ricorrente al momento dell' assunzione non aveva alcuna esperienza nel settore;
che aveva lavorato secondo le direttive impartite dal suo superiore;
che la sig.ra superiore della ricorrente (in quanto Parte_2 responsabile del reparto sushi e sashimi del punto vendita Conad di Tivoli come di altri) , almeno 3 volte a settimana, provvedeva alla compilazione delle schede di produzione e del modulo per l'ordinazione della merce, oltre che al controllo delle temperature dei frigoriferi, del ph del riso e della tracciabilità dei prodotti.
Tanto premesso, contestava la domanda ed i conteggi e chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni:
A) Rigettare le domande tutte proposte dalla sig.ra nei confronti della Parte_1
poiché del tutto infondate in fatto ed in diritto;
Controparte_1
B) Con Vittoria di spese e competenze di lite, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge.
Il giudice, ammessa la prova ed escussi i testi citati, alla odierna udienza, all' esito del deposito di note autorizzate, decideva con sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei limiti di seguito specificati e per le ragioni di seguito esposte da ritenersi assorbenti di ogni altra questione.
Osserva il giudice che nel caso in esame non sono in contestazione la esistenza di un rapporto di lavoro subordinato fra le parti né la sua durata.
La parte ricorrente ha contestato l' inquadramento e l' orario di lavoro. In base ai principi generali in tema di onere della prova , chi agisce in giudizio deve dare la prova dei fatti costitutivi della domanda mentre è onere della parte convenuta dare la prova di eventuali fatti estintivi o modificativi della domanda.
Ebbene, nel caso in esame, tenuto conto delle risultanze istruttorie, deve ritenersi che la parte ricorrente abbia dato la prova dei fatti costitutivi della domanda.
Ed, infatti, i testi hanno concordemente riferito in linea con quanto prospettato nell' atto introduttivo del giudizio.
In particolare, il teste ha dichiarato :” ho lavorato per Testimone_1 la convenuta d a ottobre 2020 a maggio 2023 in qualità di responsabile del reparto pescheria. AD Ho un giudizio attualmente pendente nei confronti della società, per ragioni economiche;
in tale giudizio la ricorrente è stata indicata come teste;
per tale giudizio non so ancora andato davanti al giudice. AD Preciso che sono stato licenziato per ragioni disciplinari a maggio 2023 e non ho impugnato il licenziamento. AD Ho conosciuto in quel periodo la ricorrente che era addetta al nel senso che vi era un reparto Sushi dove si facevano le confezioni per la Pt_3 vendita al dettaglio. AD Il compito della ricorrente era quello di prendere il salmone congelato, sfilettarlo, bolliva il riso e componeva le confezioni che poi esponeva nell' apposito banco per la vendita al dettaglio. AD Io lavoravo dalle 7 alle 14 per tre giorni a settimana;
gli altri giorni dalle 7 alle 14 e dalle 16 alle 20,30. AD Si lavorava sei giorni su sette. AD La ric.te lavorava per quattro giorni dalle 9 alle 14, dal lunedì al giovedi;
mentre venerdì e sabato dalle 9 alle 16; riposava la domenica. AD Ho visto la ric.te lavorare in quel reparto per un periodo che non so indicare. AD La ric.te spesso lavorava da sola;
ogni tanto vi era una responsabile , tale di cui non ricordo il cognome;
ricordo che però veniva ogni tanto . AD Per_1
La responsabile generalmente si occupava di ordinare i prodotti. L' ho vista forse solo per un mese AD La ric.te non rispettava la pausa pranzo perché era sola in quel reparto;
anzi, generalmente, ad ora pranzo, vi era la clientela che veniva a consumare e lei era impegnata. AD Io lavoravo al reparto pescheria;
il reparto pescheria e quello del sushi distavano due metri “ .
La teste ha dichiarato :” AD Ho lavorato per la convenuta Testimone_2 da dicembre 2022 ad aprile 2023 in qualità di barista;
non ho giudizi pendenti. AD Il reparto bar era separato dal reparto sushi dalla panetteria;
entrambi i reparti utilizzavano la stessa cella frigorifera. Indifferente. AD La ric.te a gennaio 2023 sicuramente lavorava;
non so se fosse già presente quando io iniziai. ADr La ric.te lavorava al reparto sushi insieme ad un' altra ragazza tale che però è stata Per_1 presente solo due o tre volte. So che era la responsabile del reparto sushi ed Per_1 io l' ho vista che si occupava degli ordini. Preciso che io potevo vedere ciò che veniva fatto al quel reparto solo quando mi capitava di passare davanti a quel reparto. ADr Mi captiva di passare davanti al reparto sushi 4 o 5 volte al giorno, durante il mio orario di lavoro. AD quando io passavo vedevo la ric.te che preparava il riso o tagliava il pesce o faceva le confezioni che poi venivano esposte al pubblico per la vendita. AD Io lavoravo su turni: o dalle 7 alle 21 con 2 ore di pausa;
6- 13 o 12 alle 20,30 per sei giorni a settimana. AD Al reparto sushi si lavorava dalle 9 alle 14 ; mentre il venerdì ed il sabato dalle 9 alle 16; vedevo che gli addetti al reparto sushi non osservavano la pausa pranzo. AD io ho lavorato fino al 30 aprile 2023; la rico.te ha lavorato anche il 1 maggio 2023 perché io sono passata al CONAD con mia madre e l'ho vista;
erano circa le 12.”
La teste ha dichiarato “ Lavoro per la convenuta dal Testimone_3
2017 come addetta al box informazioni;
non ho giudizi pendenti. Indifferente. AD Io e la ric.te abbiamo lavorato insieme per un periodo pari a circa 6 o 9 mesi;
era tra il 2022 ed il 2023; la ricorrente lavorava nell'angolo SUSHI;
in particolare preparava le vaschette che venivano poi messe nel banco frigo a libero servizio. AD Io lavoro part time ( 30 ore ) dalle 8 alle 13 per sei giorni a settimana. AD La ricorrente osservava un orario uguale al mio;
anche la ricorrente lavorava 30 ore settimanali. AD Ricordo c he una volta la ricorrente si è tagliata ed io l' ho soccorsa;
ricordo che andò in ospedale al Pronto Soccorso ed è rimasta assente per diversi giorni. AD Preciso che al reparto lavorava la sig.ra che era Pt_3 Persona_2 la responsabile dell' angolo;
ricordo che veniva tre o quattro giorni a Pt_3 settimana;
ma non so essere più precisa sulla sua presenza;
a quel reparto lavoravano solo la ricorrente e la responsabile. AD La sig.ra era la Parte_2 responsabile anche presso un altro punto vendita;
pertanto, quando non era Pt_3 presente in supermercato, solo la ricorrente era addetta a quell' angolo. AD La faceva gli ordini e si occupava delle schede di tracciabilità dei prodotti Parte_2
. AD La ricorrente si occupava solo dell' assemblaggio degli ingredienti , tagliava i vari ingredienti, cuoceva il riso . AD Preciso che il pesce non era fresco ma surgelato ed arrivava già pulito e sfilettato “ .
La teste ha dichiarato :” Lavoro al supermercato Conad Testimone_4 addetta al box informazioni;
lavoro lì dal 2018; non ho giudizi pendenti;
indifferente. ADr Conosco la ric.te perché ha lavorato in quel supermercato tra il 2022 ed il 2023 ed era addetta all' angolo A quel reparto lavorava solo la ricorrente;
vi era Pt_3 poi la responsabile si.gra che si occupava di amministrazione, Persona_3 nel senso che faceva gli ordini e le schede sulla tracciabilità del prodotto e controllava il lavoro della ricorrente. AD La responsabile era presente di media due o tre volte a settimana;
si tratteneva di media per un paio di ore . AD Io sono full time e lavoro dalle 7 alle 14,30 per sei giorni a settimana. AD la ricorrente lavorava dalle 8 alle 13 per sei giorni a settimana. AD La ric.te si occupava della preparazione del sushi e del poke, quindi cuoceva il riso, tagliava gli ingredienti, li assemblava ponendoli nella vaschette che venivano riposte nell' apposito frigo. AD Il pesce era surgelato ed arrivava già pulito e sfilettato;
doveva essere solo porzionato “ .
Esaminando quanto riferito dai testi, come sopra riportato, emerge che la ricorrente , nel corso del rapporto , si era occupata di bollire il riso, preparare le verdure e confezionare il pesce , ponendo, poi, le confezioni nell' apposito banco per la vendita al dettaglio. Ciò è stato riferito da tutti i testi concordemente.
Tutti i testi hanno del pari riferito che la responsabile del reparto, tale , Per_1 era presente solo alcuni giorni a settimana ma si occupava degli ordini e delle schede di tracciabilità dei prodotti .
Sulla base di tali risultanze, deve ritenersi non adeguato l' inquadramento della ricorrente al V livello del ccnl applicato dalla convenuta, atteso che è emerso che la ricorrente spesso lavorava da sola, considerata l' assenza della responsabile che ricopriva tale ruolo anche presso un altro punto vendita , per cui non era presente tutti i giorni e per tutto il giorno ( V. quanto riferito dai testi , Tes_2 Tes_3
e ) . Tes_5
Al V livello appartengono “ ….i lavoratori che eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico pratiche, comunque conseguite”; a titolo esemplificativo è ricompreso l' aiutante commesso.
A III livello appartengono “ i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita …”. I profili rientranti in tale livello sono si seguenti: “macellaio specializzato provetto: è il lavoratore con specifiche ed adeguate capacità professionali acquisite mediante approfondita preparazione teorico e tecnico-pratica che, in autonomia operativa, nell'ambito delle mansioni assegnate, esegue con perizia tutte le seguenti fasi di lavoro: taglio anatomico… altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione” I testi hanno confermato che la ricorrente si occupava della preparazione del riso e delle confezioni che poi venivano messe nel banco ove era posto il sushi;
i testi hanno altresì confermato che la responsabile del reparto non era presente tutti i giorni.
Da tale circostanza deve desumersi che la ricorrente , con autonomia, eseguiva tutte le operazioni connesse alle varie fasi del lavoro.
Va , quindi, riconosciuto il diritto della ricorrente ad essere inquadrata nel III livello CCNL per il periodo dal 21.6.2022 al 30.4.2023.
Quanto all' orario di lavoro, le dichiarazione dei testi non sono state tra loro concordanti. Infatti, i testi e hanno confermato quanto dedotto Tes_1 Tes_2 dalla ricorrente nel ricorso.
Il teste ha riferito che la ricorrente lavorava 30 ore settimanali mentre Tes_3 la teste ha riferito un orario diverso da quello indicato in ricorso. Tes_5
Sulla base di tali elementi, non può dirsi raggiunta la piena prova dell' orario indicato in ricorso;
pertanto, la domanda per differenze retributive in rapporto al diverso e superiore inquadramento, va parametrata al numero di 30 ore settimanali.
Da ciò consegue che la somma dovuta a titolo di differenze retributive è pari a € 4414,42; sulla base dello stesso parametro delle 30 ore settimanali vanno rideterminate le altre voci indicate in ricorso, quali 13ma, 14ma, festività, ferie e permessi non goduti, una tantum e tfr.
Alla ricorrente, pertanto, dovrà essere corrisposta la somma complessiva di € 6912,77; oltre accessori come per legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Ogni altra istanza respinta , accerta il diritto della ricorrente ad essere inquadrata nel III livello CCNL per il periodo dal 21.6.2022 al 30.4.2023; condanna la convenuta al pagamento in favore della ricorrente, della somma complessiva di € 6912,77; oltre accessori come per legge.
Condanna altresì la convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida complessivamente in € 3490,00; oltre iva e cpa. Roma 11.12.2025 LA GIUDICE
Dott.ssa Alfonsina Bellini