Art. 14.
I professori universitari di ruolo, attualmente in servizio presso la anzidetta Facolta' di medicina veterinaria, sono iscritti nei ruoli del personale insegnante delle Universita' statali secondo la loro anzianita' di nomina.
I professori stessi sono assegnati a cattedra della stessa disciplina o di disciplina affine presso le Facolta' di medicina veterinaria, in soprannumero rispetto ai posti stabiliti nei rispettivi organici, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, su proposta della Facolta' interessata e con il consenso dei professori.
Qualora l'assegnazione sia proposta in rapporto a disciplina affine a quella professata, dovra' essere altresi' sentito il parere della prima Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.
I posti in soprannumero di cui al comma secondo del presente articolo dovranno essere riassorbiti qualora i professori ad essi assegnati vengano trasferiti ad altra sede.
Qualora non intervenga proposta di assegnazione del professore ad altra Facolta', il professore stesso e' collocato nella posizione di disponibilita', ai sensi delle disposizioni concernenti gli impiegati civili dello Stato, di cui all'art. 72 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 .
I professori universitari di ruolo, attualmente in servizio presso la anzidetta Facolta' di medicina veterinaria, sono iscritti nei ruoli del personale insegnante delle Universita' statali secondo la loro anzianita' di nomina.
I professori stessi sono assegnati a cattedra della stessa disciplina o di disciplina affine presso le Facolta' di medicina veterinaria, in soprannumero rispetto ai posti stabiliti nei rispettivi organici, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, su proposta della Facolta' interessata e con il consenso dei professori.
Qualora l'assegnazione sia proposta in rapporto a disciplina affine a quella professata, dovra' essere altresi' sentito il parere della prima Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.
I posti in soprannumero di cui al comma secondo del presente articolo dovranno essere riassorbiti qualora i professori ad essi assegnati vengano trasferiti ad altra sede.
Qualora non intervenga proposta di assegnazione del professore ad altra Facolta', il professore stesso e' collocato nella posizione di disponibilita', ai sensi delle disposizioni concernenti gli impiegati civili dello Stato, di cui all'art. 72 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 .