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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/12/2025, n. 2721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2721 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RO
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa IA CI Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 8796/2025 RG, introdotta da
(RO (RM), 06/10/1969), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. BOMBARDINI IRMA;
(RO (RM), 26/07/1966), con il patrocinio dell'avv. CP_1
BOMBARDINI IRMA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 07/03/1998 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
1) I figli vivranno nella casa familiare unitamente alla madre;
2) La casa familiare sita in via Francesco Paolo Bonifacio 201 in Roma
interno B3 (ed. B int. B3 , contraddisti al fg. 290 numero 1607 CP_2
sub 33-34, categ. A/7 cl 5) viene assegnata alla moglie con tutto quanto in essa contenuto;
il marito se ne allontanerà entro e non oltre 6 mesi dalla data del deposito del ricorso avendo necessità di reperire un'altra idonea abitazione;
3) Il marito si impegna a trasferire entro e non oltre il 30.11.2025 alla moglie la piena proprietà dell'immobile sito in via Francesco Paolo
Bonifacio 201 interno B3 (ed. B int. B3 Piano S1-T-1, contraddisti al fg. 290
numero 1607 sub 33-34, categ. A/7 cl 5), senza il pagamento di alcun corrispettivo da parte della sig.ra Parte_1
4) Il marito si impegna a contribuire alle spese di manutenzione ordinarie e straordinarie necessarie a mantenere efficiente l'abitazione sita in via Francesco Paolo Bonifacio 201 in Roma interno B3 nella misura di €
1000,00 (mille/00) all'anno. La moglie si impegna, ove possibile a comunicare al sig. con congruo anticipo, le spese e a dimostrarne la CP_1
necessità, tale importo verrà versato dal sig. tramite bonifico bancario CP_1
in favore della sig.ra entro e non oltre 10 giorni dalla richiesta;
Parte_1
5) Il marito si impegna, entro non oltre il giorno 1.03.2026, ad estinguere integralmente il mutuo residuo pari ad € 18.000,00 relativo all'immobile sito in via Luigi Crocco n. 26- 28 Roma;
6) Il sig. corrisponderà a titolo di mantenimento della sig.ra CP_1
l'importo di € 650,00 (seicentocinquanta/00) mensili e a titolo di Parte_1
contributo al mantenimento dei figli, la somma mensile di euro 800,00 (€
400,00 per ciascun figlio), somme che saranno versate alla moglie anticipatamente entro il giorno 10 di ogni mese a decorrere dal 10 agosto
2025 e saranno annualmente rivalutate in base agli indici Istat. E' inteso che l'obbligo del pagamento degli importi previsti in favore dei soli figli cesserà
al raggiungimento della rispettiva indipendenza economica -pro quota-;
7) Il marito pagherà nella misura del 100% le spese relative agli studi universitari e/o di specializzazione dei figli, incluse tasse universitarie,
materiale didattico, affitti o residenze universitarie e ogni altra spesa connessa alla formazione accademica e professionale la cui frequenza dovrà
sempre essere condivisa e concordata tra i coniugi. Il pagamento avverrà
tramite bonifico bancario direttamente all'Università e/o istituto o, in accordi con la sig.ra in favore della medesima. Parte_1
8) Per le ulteriori spese riguardanti i figli, i coniugi intendono approvare e disciplinare le stesse come indicato nel protocollo del Tribunale
ordinario di Roma del 17 dicembre 2014, da intendersi integralmente richiamato e trascritto nel presente atto.
VOGLIA ALTRESI' PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI
ULTERIORI PATTUIZIONI
9) Il marito si impegna ad acquistare alla moglie un'autovettura per il trasporto di persone e cose personali entro e non oltre l'anno 2026;
10) La moglie, attualmente comproprietaria di una Mustang 280 del
1966 tg ZB111BE si impegna a trasferirne la sua quota di proprietà al marito entro non oltre l'anno 2026; 11) Il marito si impegna a contribuire alle spese relative al contratto di lavoro attualmente in essere con la sig.ra , colf, Parte_2
sostenendo il 100% dell'importo mensile dovuto per il servizio, oltre al pagamento dei contributi. Resta inteso che tale contributo da parte del sig.
cesserà previo accordo tra i coniugi. CP_1
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta a recepire le condizioni proposte dalle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto un ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 8796/2025 R.G.V.G., così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(RO (RM), 06/10/1969) e (RO (RM), CP_1
26/07/1966) relativamente al matrimonio contratto in AR BI in data 07/03/1998, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune
di AR BI al n. 3, Parte II, Serie A, Anno 1998, alle condizioni congiuntamente indicate dalle parti e trascritte in motivazione, ferma la valenza negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito. Roma, 25/11/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa IA CI
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RO
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa IA CI Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 8796/2025 RG, introdotta da
(RO (RM), 06/10/1969), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. BOMBARDINI IRMA;
(RO (RM), 26/07/1966), con il patrocinio dell'avv. CP_1
BOMBARDINI IRMA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 07/03/1998 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
1) I figli vivranno nella casa familiare unitamente alla madre;
2) La casa familiare sita in via Francesco Paolo Bonifacio 201 in Roma
interno B3 (ed. B int. B3 , contraddisti al fg. 290 numero 1607 CP_2
sub 33-34, categ. A/7 cl 5) viene assegnata alla moglie con tutto quanto in essa contenuto;
il marito se ne allontanerà entro e non oltre 6 mesi dalla data del deposito del ricorso avendo necessità di reperire un'altra idonea abitazione;
3) Il marito si impegna a trasferire entro e non oltre il 30.11.2025 alla moglie la piena proprietà dell'immobile sito in via Francesco Paolo
Bonifacio 201 interno B3 (ed. B int. B3 Piano S1-T-1, contraddisti al fg. 290
numero 1607 sub 33-34, categ. A/7 cl 5), senza il pagamento di alcun corrispettivo da parte della sig.ra Parte_1
4) Il marito si impegna a contribuire alle spese di manutenzione ordinarie e straordinarie necessarie a mantenere efficiente l'abitazione sita in via Francesco Paolo Bonifacio 201 in Roma interno B3 nella misura di €
1000,00 (mille/00) all'anno. La moglie si impegna, ove possibile a comunicare al sig. con congruo anticipo, le spese e a dimostrarne la CP_1
necessità, tale importo verrà versato dal sig. tramite bonifico bancario CP_1
in favore della sig.ra entro e non oltre 10 giorni dalla richiesta;
Parte_1
5) Il marito si impegna, entro non oltre il giorno 1.03.2026, ad estinguere integralmente il mutuo residuo pari ad € 18.000,00 relativo all'immobile sito in via Luigi Crocco n. 26- 28 Roma;
6) Il sig. corrisponderà a titolo di mantenimento della sig.ra CP_1
l'importo di € 650,00 (seicentocinquanta/00) mensili e a titolo di Parte_1
contributo al mantenimento dei figli, la somma mensile di euro 800,00 (€
400,00 per ciascun figlio), somme che saranno versate alla moglie anticipatamente entro il giorno 10 di ogni mese a decorrere dal 10 agosto
2025 e saranno annualmente rivalutate in base agli indici Istat. E' inteso che l'obbligo del pagamento degli importi previsti in favore dei soli figli cesserà
al raggiungimento della rispettiva indipendenza economica -pro quota-;
7) Il marito pagherà nella misura del 100% le spese relative agli studi universitari e/o di specializzazione dei figli, incluse tasse universitarie,
materiale didattico, affitti o residenze universitarie e ogni altra spesa connessa alla formazione accademica e professionale la cui frequenza dovrà
sempre essere condivisa e concordata tra i coniugi. Il pagamento avverrà
tramite bonifico bancario direttamente all'Università e/o istituto o, in accordi con la sig.ra in favore della medesima. Parte_1
8) Per le ulteriori spese riguardanti i figli, i coniugi intendono approvare e disciplinare le stesse come indicato nel protocollo del Tribunale
ordinario di Roma del 17 dicembre 2014, da intendersi integralmente richiamato e trascritto nel presente atto.
VOGLIA ALTRESI' PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI
ULTERIORI PATTUIZIONI
9) Il marito si impegna ad acquistare alla moglie un'autovettura per il trasporto di persone e cose personali entro e non oltre l'anno 2026;
10) La moglie, attualmente comproprietaria di una Mustang 280 del
1966 tg ZB111BE si impegna a trasferirne la sua quota di proprietà al marito entro non oltre l'anno 2026; 11) Il marito si impegna a contribuire alle spese relative al contratto di lavoro attualmente in essere con la sig.ra , colf, Parte_2
sostenendo il 100% dell'importo mensile dovuto per il servizio, oltre al pagamento dei contributi. Resta inteso che tale contributo da parte del sig.
cesserà previo accordo tra i coniugi. CP_1
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta a recepire le condizioni proposte dalle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto un ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 8796/2025 R.G.V.G., così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(RO (RM), 06/10/1969) e (RO (RM), CP_1
26/07/1966) relativamente al matrimonio contratto in AR BI in data 07/03/1998, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune
di AR BI al n. 3, Parte II, Serie A, Anno 1998, alle condizioni congiuntamente indicate dalle parti e trascritte in motivazione, ferma la valenza negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito. Roma, 25/11/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa IA CI
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi