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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIV, sentenza 26/02/2026, n. 3393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3393 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3393/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 24, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
AMURA MARCELLO, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17729/2025 depositato il 21/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da cognome Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SI - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259021877523000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3145/2026 depositato il
19/02/2026
Richieste delle parti: come da scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 ha proposto ricorso contro l'intimazione di pagamento n. 07120259021877523000, che ha ricevuto il 24 luglio 2025 a mezzo raccomandata, relativa a un presunto omesso pagamento IRPEF per l'anno d'imposta 2011, per un importo complessivo pari a € 1.820,85.
Ha precisato che l'intimazione richiamava una cartella di pagamento n. 07120140423159990000 che l'Agenzia delle Entrate sosteneva essere stata notificata in data 12 gennaio 2015, qualificata come atto presupposto.
Nel ricorso, la contribuente ha sostenuto che il diritto alla riscossione fosse ormai prescritto, facendo riferimento al termine ordinario decennale previsto dall'art. 2946 c.c.
Ha affermato che il primo atto ricevuto in relazione alla pretesa tributaria fosse proprio l'intimazione del 2025, cioè oltre dieci anni dopo l'anno d'imposta interessato, e quindi in palese violazione dei termini. Ha evidenziato che tale lasso di tempo l'aveva posta nell'impossibilità di reperire documentazione utile e di esercitare adeguatamente il proprio diritto di difesa.
Ha invocato inoltre un orientamento della Cassazione (ord. n. 18152/2024), secondo cui la prescrizione può essere fatta valere anche impugnando atti successivi alla cartella, sebbene la stessa risulti non opposta.
La ricorrente ha inoltre denunciato vizi del procedimento di riscossione, sostenendo di non aver mai ricevuto alcun atto prodromico e lamentando l'assenza di una notifica regolare e completa della cartella sottesa all'intimazione. Ha richiamato giurisprudenza di merito e di legittimità secondo cui la mancanza della prova documentale della notifica determina la nullità dell'atto successivo. Ha quindi chiesto l'annullamento dell'intimazione e di ogni atto collegato, la dichiarazione di prescrizione del credito, la sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato e la condanna dell'Agenzia al pagamento delle spese di giudizio.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Napoli si è costituita in giudizio contestando integralmente il ricorso. Ha ricostruito i fatti affermando che l'intimazione impugnata deriva dalla cartella di pagamento n.
07120140423159990, emessa a seguito del controllo automatizzato ex art. 36-bis del DPR 600/1973 e regolarmente notificata il 12 gennaio 2015, come risultava dalla relata di notifica prodotta in giudizio.
Ha precisato che la cartella conteneva due ruoli riferiti all'anno d'imposta 2011: uno relativo ad IRAP di
€ 300,16 e uno relativo ad IRPEF di € 1.376,52, con interessi e sanzioni.
In via preliminare, l'Agenzia ha eccepito la tardività del ricorso, richiamando gli artt. 19 e 21 del d.lgs.
546/1992, sostenendo che la contribuente avrebbe dovuto impugnare la cartella nei termini di legge dopo la sua notifica del 2015, mentre ogni contestazione successiva sarebbe inammissibile. Ha richiamato consolidata giurisprudenza della Cassazione secondo cui l'intimazione di pagamento non costituisce un nuovo atto impositivo, ma un atto successivo a una cartella ormai definitiva, impugnabile solo per vizi propri e non per contestare la pretesa originaria.
Quanto alla prescrizione, l'Ufficio ha affermato che la contribuente aveva applicato un termine errato, poiché, in materia di imposte dirette e IVA, si applica la prescrizione decennale, non quella quinquennale. Ha inoltre evidenziato che il termine decennale andava calcolato tenendo conto della sospensione Covid-19, che, ai sensi del D.L. 18/2020, art. 68, e del d.lgs. 159/2015, aveva esteso di 542 giorni il periodo utile per la riscossione. Ha dunque spiegato che la prescrizione sarebbe maturata l'8 luglio 2026, non il 13 gennaio
2025. Poiché l'intimazione era stata notificata il 9 luglio 2025, la pretesa erariale non era affatto prescritta.
L'Agenzia ha inoltre ritenuto infondate le doglianze relative al periculum in mora e al fumus boni juris, sostenendo che la contribuente non avesse fornito documentazione idonea e che la contestazione fosse giuridicamente priva di fondamento. Ha dunque chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per tardività o, in subordine, il suo rigetto nel merito con condanna alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è solo parzialmente fondato e va, pertanto, accolto per quanto di ragione.
Invero ADER ha ritualmente depositato documentazione comprovante la notifica dell'atto presupposto
(cartella di pagamento), da ciò derivando l'infondatezza del rilievo di invalidità derivata nonché di maturazione del termine di prescrizione decennale dell'imposta.
Va, invece, accolta l'eccezione di maturazione del termine di prescrizione per le somme richieste a titolo di sanzioni e di interessi anteriori al quinquennio dalla notifica dell'intimazione; va fatta, infatti, applicazione dei principi affermati dalla Suprema Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, con l'Ordinanza del 27 febbraio
2024 n. 5220, cui è sufficiente fare rinvio.
La parziale reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli così provvede:
5) accoglie il ricorso nei limiti di cui in parte motiva e per l'effetto dichiara la prescrizione delle somme richieste a titolo di sanzioni e di interessi anteriori al quinquennio dalla notifica dell'atto (intimazione), quali emergenti dall'atto impugnato (intimazione di pagamento n. 07120259021877523000);
6) compensa le spese di lite.
Così deciso in NAPOLI, lì 18 febbraio 2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
(dott. Marcello Amura)
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 24, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
AMURA MARCELLO, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17729/2025 depositato il 21/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da cognome Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SI - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259021877523000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3145/2026 depositato il
19/02/2026
Richieste delle parti: come da scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 ha proposto ricorso contro l'intimazione di pagamento n. 07120259021877523000, che ha ricevuto il 24 luglio 2025 a mezzo raccomandata, relativa a un presunto omesso pagamento IRPEF per l'anno d'imposta 2011, per un importo complessivo pari a € 1.820,85.
Ha precisato che l'intimazione richiamava una cartella di pagamento n. 07120140423159990000 che l'Agenzia delle Entrate sosteneva essere stata notificata in data 12 gennaio 2015, qualificata come atto presupposto.
Nel ricorso, la contribuente ha sostenuto che il diritto alla riscossione fosse ormai prescritto, facendo riferimento al termine ordinario decennale previsto dall'art. 2946 c.c.
Ha affermato che il primo atto ricevuto in relazione alla pretesa tributaria fosse proprio l'intimazione del 2025, cioè oltre dieci anni dopo l'anno d'imposta interessato, e quindi in palese violazione dei termini. Ha evidenziato che tale lasso di tempo l'aveva posta nell'impossibilità di reperire documentazione utile e di esercitare adeguatamente il proprio diritto di difesa.
Ha invocato inoltre un orientamento della Cassazione (ord. n. 18152/2024), secondo cui la prescrizione può essere fatta valere anche impugnando atti successivi alla cartella, sebbene la stessa risulti non opposta.
La ricorrente ha inoltre denunciato vizi del procedimento di riscossione, sostenendo di non aver mai ricevuto alcun atto prodromico e lamentando l'assenza di una notifica regolare e completa della cartella sottesa all'intimazione. Ha richiamato giurisprudenza di merito e di legittimità secondo cui la mancanza della prova documentale della notifica determina la nullità dell'atto successivo. Ha quindi chiesto l'annullamento dell'intimazione e di ogni atto collegato, la dichiarazione di prescrizione del credito, la sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato e la condanna dell'Agenzia al pagamento delle spese di giudizio.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Napoli si è costituita in giudizio contestando integralmente il ricorso. Ha ricostruito i fatti affermando che l'intimazione impugnata deriva dalla cartella di pagamento n.
07120140423159990, emessa a seguito del controllo automatizzato ex art. 36-bis del DPR 600/1973 e regolarmente notificata il 12 gennaio 2015, come risultava dalla relata di notifica prodotta in giudizio.
Ha precisato che la cartella conteneva due ruoli riferiti all'anno d'imposta 2011: uno relativo ad IRAP di
€ 300,16 e uno relativo ad IRPEF di € 1.376,52, con interessi e sanzioni.
In via preliminare, l'Agenzia ha eccepito la tardività del ricorso, richiamando gli artt. 19 e 21 del d.lgs.
546/1992, sostenendo che la contribuente avrebbe dovuto impugnare la cartella nei termini di legge dopo la sua notifica del 2015, mentre ogni contestazione successiva sarebbe inammissibile. Ha richiamato consolidata giurisprudenza della Cassazione secondo cui l'intimazione di pagamento non costituisce un nuovo atto impositivo, ma un atto successivo a una cartella ormai definitiva, impugnabile solo per vizi propri e non per contestare la pretesa originaria.
Quanto alla prescrizione, l'Ufficio ha affermato che la contribuente aveva applicato un termine errato, poiché, in materia di imposte dirette e IVA, si applica la prescrizione decennale, non quella quinquennale. Ha inoltre evidenziato che il termine decennale andava calcolato tenendo conto della sospensione Covid-19, che, ai sensi del D.L. 18/2020, art. 68, e del d.lgs. 159/2015, aveva esteso di 542 giorni il periodo utile per la riscossione. Ha dunque spiegato che la prescrizione sarebbe maturata l'8 luglio 2026, non il 13 gennaio
2025. Poiché l'intimazione era stata notificata il 9 luglio 2025, la pretesa erariale non era affatto prescritta.
L'Agenzia ha inoltre ritenuto infondate le doglianze relative al periculum in mora e al fumus boni juris, sostenendo che la contribuente non avesse fornito documentazione idonea e che la contestazione fosse giuridicamente priva di fondamento. Ha dunque chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per tardività o, in subordine, il suo rigetto nel merito con condanna alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è solo parzialmente fondato e va, pertanto, accolto per quanto di ragione.
Invero ADER ha ritualmente depositato documentazione comprovante la notifica dell'atto presupposto
(cartella di pagamento), da ciò derivando l'infondatezza del rilievo di invalidità derivata nonché di maturazione del termine di prescrizione decennale dell'imposta.
Va, invece, accolta l'eccezione di maturazione del termine di prescrizione per le somme richieste a titolo di sanzioni e di interessi anteriori al quinquennio dalla notifica dell'intimazione; va fatta, infatti, applicazione dei principi affermati dalla Suprema Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, con l'Ordinanza del 27 febbraio
2024 n. 5220, cui è sufficiente fare rinvio.
La parziale reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli così provvede:
5) accoglie il ricorso nei limiti di cui in parte motiva e per l'effetto dichiara la prescrizione delle somme richieste a titolo di sanzioni e di interessi anteriori al quinquennio dalla notifica dell'atto (intimazione), quali emergenti dall'atto impugnato (intimazione di pagamento n. 07120259021877523000);
6) compensa le spese di lite.
Così deciso in NAPOLI, lì 18 febbraio 2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
(dott. Marcello Amura)