Ordinanza collegiale 27 febbraio 2025
Ordinanza collegiale 10 ottobre 2025
Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 27/04/2026, n. 7662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7662 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07662/2026 REG.PROV.COLL.
N. 10703/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10703 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Ida Laudisa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, piazza Cavour, 139;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa sospensione,
del decreto del Ministero dell'Interno del 08.06.2020 e notificato il 14.09.2020, con cui è stata respinta l'istanza di concessione di cittadinanza italiana -OMISSIS-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 10 aprile 2026 la dott.ssa RA Vallefuoco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT
1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha impugnato il decreto, notificato in data 8.06.2020, con cui il Ministero dell’Interno ha rigetto la domanda di concessione della cittadinanza italiana (-OMISSIS-) presentata dal ricorrente medesimo in data 8.10.2016. A fondamento del diniego veniva posto quanto emerso dall’attività informativa esperita e, segnatamente, la sussistenza di elementi a carico del ricorrente che “ non consentono di escludere possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica e che tale motivo risulta ostativo alla concessione della cittadinanza ”, elementi questi che hanno condotto al rigetto delle istanze omettendo anche il preavviso di diniego ex art. 10- bis legge n. 241/1990 essendo i dinieghi supportati da dati di carattere “riservato”.
Avvero il predetto atto il ricorrete ha articolato il seguente motivo di diritto:
Violazione e falsa applicazione di legge (art. 8 Cedu, art. 41 Carta di Nizza, articoli 3, 23, 97 e 113 Cost., artt. 2, 3, 6, 7, 8, 10 bis L.241/90, art.9 L. 91/92) ed eccesso di potere (inadeguatezza del l’istruttoria e motivazione - mancato bilanciamento – irragionevolezza – violazione delle garanzie procedimentali).
L’Amministrazione non avrebbe adeguatamente valutato le condizioni di vita, familiari e sociali, del richiedente, essendo esso ormai compiutamente integrato nel tessuto socio-economico nazionale. Il provvedimento sarebbe, altresì, affetto da un grave vizio di motivazione, in quanto l’Amministrazione avrebbe operato un mero rinvio alla documentazione dalla quale emergerebbero i presunti motivi inerenti alla sicurezza emersi sul conto del ricorrente, senza tuttavia allegare detti documenti e senza neanche indicare esplicitamente, nel corpo della motivazione, tali elementi ostativi. Inoltre l’Amministrazione avrebbe omesso il preavviso di rigetto, rinviando alle medesime ragioni criptiche censurate dalla parte ricorrente.
2. L’Amministrazione intimata, ritualmente costituitasi, in ottemperanza alla ordinanza collegiale istruttoria n. -OMISSIS- l’Amministrazione ha depositato, in busta chiusa e sigillata, la documentazione riservata posta a fondamento dei provvedimenti impugnati, della quale ha potuto prendere visione il difensore del ricorrente.
3. All’udienza straordinaria per lo smaltimento dell’arretrato del 10 aprile 2026, in vista della quale il ricorrente ha depositato memoria difensiva, la causa è stata trattenuta per la decisione.
TT
1. Il ricorso è infondato.
2. Preliminarmente è opportuno evidenziare che, ai sensi dell'articolo 9 comma 1 lettera f) della legge n. 91 del 1992, la cittadinanza italiana " può " essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.
L'utilizzo dell'espressione evidenziata sta ad indicare che la residenza nel territorio per il periodo minimo indicato è solo un presupposto per proporre la domanda a cui segue " una valutazione ampiamente discrezionale sulle ragioni che inducono lo straniero a chiedere la nazionalità italiana e delle sue possibilità di rispettare i doveri che derivano dall'appartenenza alla comunità nazionale " (cfr., tra le tante, Consiglio di Stato sez. III, 23/07/2018 n. 4447).
Il conferimento dello status civitatis , cui è collegata una capacità giuridica speciale, si traduce in un apprezzamento di opportunità sulla base di un complesso di circostanze, atte a dimostrare l'integrazione del richiedente nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta (Consiglio di Stato sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913; n. 52 del 10 gennaio 2011; Tar Lazio, sez. II quater, n. 3547 del 18 aprile 2012).
L'interesse pubblico sotteso al provvedimento di concessione della particolare capacità giuridica, connessa allo status di cittadino, impone che si valutino, anche sotto il profilo indiziario, le prospettive di ottimale inserimento del soggetto interessato nel contesto sociale del Paese ospitante (Tar Lazio, sez. II quater, n. 5565 del 4 giugno 2013), atteso che, lungi dal costituire per il richiedente una sorta di diritto che il Paese deve necessariamente e automaticamente riconoscergli ove riscontri la sussistenza di determinati requisiti e l'assenza di fattori ostativi, rappresenta il frutto di una meticolosa ponderazione di ogni elemento utile al fine di valutare la sussistenza di un concreto interesse pubblico ad accogliere stabilmente all'interno dello Stato comunità un nuovo componente e dell'attitudine dello stesso ad assumersene anche tutti i doveri ed oneri.
In altri termini, il provvedimento di concessione della cittadinanza in esame “ è atto squisitamente discrezionale di ‘alta amministrazione’, condizionato all'esistenza di un interesse pubblico che con lo stesso atto si intende raggiungere e da uno ‘ status illesae dignitatis’ (morale e civile) di colui che lo richiede ” (Consiglio di Stato, sez. III, 07/01/2022, n. 104).
Pertanto, l’anzidetta valutazione discrezionale può essere sindacata in questa sede nei ristretti ambiti del controllo estrinseco e formale; il sindacato del giudice, infatti, non si estende al merito della valutazione compiuta dall'Amministrazione, non potendo dunque spingersi al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell'esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole (cfr., ex multis , Consiglio di Stato sez. III, 16 novembre 2020, n. 7036; nonché, TAR Lazio, sez. V bis, n. 2944/2022 su prospettive e limiti dell’applicazione del principio di proporzionalità in tale materia).
3. Tanto premesso, nel caso di specie il Ministero resistente ha motivato il diniego della concessione di cittadinanza rappresentando che, dall’attività informativa esperita, sono emersi sul conto del ricorrente elementi che “ non consentono di escludere possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica e che tale motivo risulta ostativo alla concessione della cittadinanza ”.
In particolare, a seguito dell’istruttoria disposta ed espletata in corso di causa, l’Amministrazione ha riferito che il predetto è emerso in ambito investigativo, poiché segnalato quale simpatizzante di un movimento integralista in cui è attivo nel proselitismo e propaganda in qualità di figura apicale nell’ambito della comunità pakistana del capoluogo campano. Frequenta, inoltre connazionali attestati sulle medesime posizioni ideologiche.
Sulla base di detta informativa, il Ministero resistente, sulla scorta di un’attività valutativa sostanzialmente “vincolata” agli accertamenti degli organismi preposti ai servizi di sicurezza dello Stato, ha ritenuto preminente l’esigenza di salvaguardia della sicurezza nazionale rispetto all’interesse del richiedente all’acquisto della cittadinanza italiana.
Come chiarito in giurisprudenza (cfr., T.A.R. Lazio, Roma sez. I ter, 11 febbraio 2022, n.1683; idem, sez. V bis 27 ottobre 2022 n. 13911), invero, l’interesse manifestato per attività del tipo di quelle descritte appare significativo di una mancata adesione ai valori espressi dalla comunità nazionale ed un impegno nelle controversie dottrinali, in ambito religioso, del paese d’origine, che non depongono per una concreta ed effettiva naturalizzazione ed integrazione nel paese di cui si chiede lo status . Come è stato di recente efficacemente evidenziato “ allorquando il diniego opposto dall’Amministrazione trovi fondamento in comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica, si giustifica l’anticipazione della soglia di prevenzione e di tutela del preminente interesse alla sicurezza dello Stato, onde assicurare una tutela avanzata nel campo del contrasto di attività che attentino all’integrità della Repubblica.” ((Cons. Stato, sez. III, 19 settembre 2022, n. 8084).
3.1. Ciò posto, quanto al profilo di censura riguardante l’asserito vizio di motivazione, giova ribadire che il provvedimento di concessione della cittadinanza italiana è connotato da amplissima discrezionalità, informata anche a criteri di precauzione di profilo oggettivo (Cons. St., sez. III, 11 maggio 2016, n. 1874) e di cautela (Cons. St., sez. III, 29 marzo 2019, n. 2102; 6 settembre 2018, n. 5262).
A fronte degli importanti interessi della comunità nazionale coinvolti nel procedimento, l’interesse del cittadino di altro Stato a conseguire la cittadinanza italiana è inevitabilmente recessivo e sottoposto a severa verifica istruttoria, affidata non solo alle autorità locali di pubblica sicurezza (il Prefetto e il Questore), ma anche agli organismi specificamente preposti ai servizi di sicurezza dello Stato, che nella presente fattispecie hanno evidenziato - con modalità compatibili con la riservatezza (pure consentita perché dovuta a esigenze di sicurezza nazionale: si pensi alla tutela delle fonti di informazione) e dunque non soggette ai pieni canoni di trasparenza che debbono caratterizzare l’attività amministrativa ordinaria - possibili criticità (Cons. St., sez. II, 31 agosto 2020, n. 5326; 5679/2021, 6720/2021; 8084/2022 e n. 11538/2022 Tar Lazio, Sez. V bis n. 17081/2022; 16084/2022;15986/2022; n. 15985/2022; 15944/2022 n. 13911/2022 e 11806/2022).
La sicurezza della Repubblica è, infatti, interesse di rango certamente superiore rispetto all'interesse di uno straniero ad ottenere la cittadinanza italiana ed il riconoscimento della cittadinanza, per sua natura tendenzialmente irrevocabile, presuppone che " nessun dubbio, nessuna ombra di inaffidabilità del richiedente sussista, anche con valutazione prognostica per il futuro, circa la piena adesione ai valori costituzionali su cui Repubblica Italiana si fonda " (così Cons. Stato, Sez. III, 14 febbraio 2017 n. 657; cfr. 5236/2020 e 8039/2021).
A tal riguardo la Corte Costituzionale ha affermato che la rilevanza dell'interesse della sicurezza dello Stato-comunità alla propria integrità ed alla propria indipendenza trova espressione nell'art. 52 della Costituzione (Corte Costituzionale n. 24 del 2014).
3.2. Conseguentemente l’obbligo di motivazione del diniego si presta ad essere adeguatamente calibrato in funzione, anche, della delicatezza degli interessi coinvolti, che potrebbero ricevere pregiudizio già per effetto di un indiscriminato ed incontrollato palesamento dei fatti accertati dall’Amministrazione e degli strumenti istruttori utilizzati. Pertanto, è legittimo un assolvimento “attenuato” dell’obbligo esplicativo delle ragioni del provvedimento, da parte dell’Amministrazione, quando una più ampia disclosure , già nel contesto del provvedimento medesimo, dei dati e delle informazioni in possesso dell’Amministrazione potrebbe costituire, come nella specie, un attentato alla segretezza connaturata allo svolgimento di investigazioni particolarmente penetranti ed in ambiti estremamente rischiosi (Cons. St., sez. III, 29 marzo 2019, n. 2102; n. 8133/2020; 3886 e 3896/2021, 5679/2021, 6720/2021 e 8084/2022; TAR Lazio, sez. V bis, n. 11806/2022).
A tal riguardo, invero, la giurisprudenza ha più volte rilevato che gli accertamenti sulla sicurezza pubblica sono naturalmente riservati, sicché quando non sono posti a base di misure limitative della libertà o di altri diritti costituzionalmente garantiti, ma danno luogo alla formulazione di una valutazione riferibile al potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini – come nel caso in esame in cui si controverte sul diniego all’adozione di un provvedimento ampliativo consistente nella concessione del massimo status quale la cittadinanza -, ben possono essere esternati con formule sintetiche che, piuttosto che configurarsi meramente apodittiche, hanno l'obiettivo di evitare il disvelamento di notizie che potrebbero compromettere anche solo attività di " intelligence " in corso e le connesse esigenze di salvaguardia della incolumità di coloro che hanno effettuato le indagini (Cons. Stato, sez. III, sentenza n. 5262 del 6 settembre 2018; n. 3206 del 29 maggio 2018).
Sul punto, pertanto, si è ritenuto che, in presenza della classifica di riservatezza sugli atti istruttori, correttamente l’Amministrazione omette di indicarne il contenuto, di modo che il richiamo ob relationem può soddisfare le condizioni di adeguatezza della motivazione, mentre l’esercizio dei diritti di difesa resta soddisfatto dall’eventuale ostensione in giudizio, su espressa disposizione dell’Autorità giudicante, con le cautele previste per la tutela dei documenti classificati, che nel caso di specie ha avuto luogo (cfr. Cons. Stato, sez. III, nn. 8084/2022; 6720/2021; sez. VI, n. 1173/09, n. 7637/09; T.A.R. Lazio, II Quater, n. 9293/14, n. 604/13, n. 3158/12, n. 14015/11).
3.3. È appena il caso di osservare che la rilevanza ostativa di tali elementi non richiede l'accertamento di responsabilità penali, né la sussistenza di provvedimenti restrittivi adottati dall'autorità di pubblica sicurezza, essendo sufficiente – nella logica preventiva che connota la materia – la mera esistenza di sospetti fondati su elementi concreti. Trattandosi dell'esercizio di valutazioni di matrice squisitamente discrezionale, ai fini del cui compimento viene in rilievo l'interesse superiore dell'ordinamento a non attribuire lo status di cittadino a chi non offra piene garanzie di rispettare i valori fondamentali sui quali si fonda la comunità statuale, anche elementi meramente indiziari sono idonei a legittimare una conclusione di incompatibilità del riconoscimento con il superiore interesse alla sicurezza dello Stato.
La valutazione del Ministero dell'Interno è avvenuta sulla base di accertamenti il cui esito, in termini di prognosi di idoneità allo stabile inserimento nella comunità nazionale con il conferimento della cittadinanza, rientra negli apprezzamenti di merito non sindacabili dinanzi al giudice amministrativo, anche considerato che il riconoscimento della cittadinanza, per sua natura irrevocabile (salvi i casi di revoca normativamente previsti), si fonda su determinazioni che rappresentano un'esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (Cons. Stato, Sez. III, 7 gennaio 2022, n. 104; 8084/2022 e n. 11538/2022).
Quanto, poi, all’attendibilità delle valutazioni operate dall’Amministrazione, si deve evidenziare che si tratta di notizie pervenute dagli organismi preposti ai servizi di sicurezza dello Stato, quindi, di fonte ufficiale, raccolte e vagliate da detti organismi pubblici nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali, sulla cui attendibilità non è dato ragionevolmente dubitare.
Né la natura di alta amministrazione del provvedimento gravato consente a questo giudice di sostituire valutazioni di merito, riservate all'Autorità amministrativa preposta, con altre, attesi i vincoli al sindacato giurisdizionale in questa materia.
4. Anche il secondo motivo – con cui si censura l'omissione del preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990 – è infondato.
La giurisprudenza ha chiarito che, qualora il diniego sia destinato ad essere supportato da dati di carattere riservato, che potrebbero, se conosciuti, pregiudicare la sicurezza nazionale e che, in quanto tali, sono sottratti all'accesso, non è configurabile la violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990. La ratio di tale disposizione, infatti, presuppone che l'interessato sia messo in condizione di conoscere in modo dettagliato gli elementi che giustificano l'adozione del futuro provvedimento negativo, il che non è possibile quando tali elementi sono coperti da classifica di riservatezza (cfr. T.A.R. Lazio, Sez. I, 28 marzo 2013, n. 4271).
In ogni caso, anche a voler ritenere sussistente una violazione formale dell'art. 10-bis, la stessa non potrebbe condurre all'annullamento del provvedimento impugnato.
Invero, l’omessa comunicazione del preavviso di diniego può essere giustificata alla luce del fatto che l’emanando provvedimento era destinato ad essere supportato da elementi di carattere “riservato”, rispetto ai quali non avrebbe potuto comunque essere consentito l’accesso.
Peraltro, la consolidata e condivisibile giurisprudenza ha ritenuto infondata la censura riferita alla violazione dell’art. 10-bis della legge 241/1990 «in ragione del carattere secretato delle informazioni a carico dell’interessato, che non avrebbe comunque consentito l’ostensione, come prevede l’art. 2, comma 1, lett. d) del decreto del Ministero dell’Interno n. 415/1998» (T.A.R. Lazio, Sezione I ter, n. 11801/2019) ed ha altresì spiegato «che, qualora il diniego sia destinato ad essere supportato da dati di carattere “riservato” (che potrebbero, se conosciuti, pregiudicare la sicurezza nazionale: e che, in quanto tali, sono addirittura sottratti all’accesso), non è – del pari – ipotizzabile la violazione della norma posta dall’art. 10 bis della legge n. 241/90: la cui “ratio” presuppone che l’interessato sia messo in condizione di conoscere in modo dettagliato gli elementi che giustificano l’adozione del futuro provvedimento negativo» (T.A.R. Lazio, sez. II quater, n. 4271/2013).
In altri termini, in ragione del carattere secretato di tali informazioni, non è nella specie ragionevolmente concepibile un contraddittorio procedimentale, pena la frustrazione delle elementari esigenze di riservatezza e di segretezza che concernono l’attività informativa degli organi di sicurezza della Repubblica e il punto di equilibrio tra la tutela dell’interesse pubblico alla sicurezza dello Stato e la garanzia del diritto di difesa viene assicurato mediante l’eventuale ostensione, in giudizio, con le modalità adeguate, degli atti su cui si fonda il diniego ( ostensione nel caso di specie avvenuta).
5. Non può, in definitiva, essere ravvisato alcun vizio nell’operato del Ministero dell'Interno, che si è basato sulle indagini condotte dagli organismi preposti ai servizi di sicurezza dello Stato ed ha prestato fede alla loro provenienza istituzionale (cfr. Cons. Stato sez. III, 28 novembre 2011 n. 6289 e 8 ottobre 2021, n. 6720) né sarebbe stata opportuna l’esternazione di maggiori dettagli.
6. Alla luce di tutte le considerazioni sinora esposte, il diniego impugnato è adeguatamente motivato e scevro dalle censure prospettate, con conseguente rigetto del ricorso proposto.
7. Le spese possono essere compensate, tenuto conto di tutte le circostanze.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Orazio IL, Presidente
RA Vallefuoco, Primo Referendario, Estensore
Andrea Gana, Referendario
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| RA Vallefuoco | Orazio IL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.