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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. XI, sentenza 23/02/2026, n. 720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 720 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 720/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 11, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
CUSANI FLAVIO, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3328/2025 depositato il 22/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Dragoni - Via Roma Snc 81010 Dragoni CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Pubblialifana Srl - 91004750617
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 85 IMU 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 506/2026 depositato il 18/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento del ricorso
Resistente: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame parte ricorrente faceva opposizione all'avviso di accertamento indicato in epigrafe ed avente ad oggetto l'omesso versamento della IMU del Comune di Dragoni , oltre sanzioni ed accessori, deducendo a motivi: 1) l'omessa indicazione che essa contribuente rispondeva quale chiamata all'eredità della de cuius Nominativo_1, deceduta in data 25.05.2019; 2) l'insussistenza del presupposto impositivo atteso che essa ricorrente non aveva accettato l'eredità della de cuius, per cui non rispondeva dei debiti ereditari;
3) il difetto di notifica, di sottoscrizione e di motivazione dell'atto impugnato.
Si costituiva in giudizio la PubbliAlifana s.r.l., quale concessionaria per la gestione, l'accertamento e riscossione anche coattiva delle entrate del Comune di Dragoni, la quale preliminarmente evidenziava che con provvedimento di rettifica del 02/07/2025, trasmesso alla ricorrente in data
09/07/2025, la concessionaria aveva provveduto a rettificare l'accertamento impugnato, unitamente agli avvisi notificati agli altri eredi anche per le annualità successive, poiché per mero errore materiale in fase di stampa degli stessi, non è stato richiamato il campo relativo all'intestatario degli immobili: "IN
RIFERIMENTO AGLI IMMOBILI INTESTATI A PAGLIARO Nominativo_2 (C.F. CF_1) DECEDUTA IN DATA 25/05/2019 E IN MANCANZA DELLA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE".
Deduceva che con l'atto impugnato essa concessionaria della riscossione aveva accertato e sanzionato la condotta omissiva degli eredi legittimi nel versamento della IMU per gli immobili intestati alla de cuius quando era ancora in vita. Rilevava che non sussisteva alcun vizio di notifica agli intestatari in quanto gli accertamenti sanzionano l'omesso versamento dell'IMU degli eredi per gli anni successivi al decesso della proprietaria degli immobili e che l'obbligo di pagare l'Imposta non coincide con la presentazione della dichiarazione di successione, che non vi era stata, così come non vi era stata alcuna rinuncia all'eredità, ragion per cui, in mancanza di prova diverse quote di eredità, tutti i chiamati all'eredità ne rispondevano. Evidenziava che la notifica agli eredi impersonalmente, entro un anno dal decesso e presso l'ultimo domicilio andava fatta per i debiti del de cuius che si trasferiscono agli eredi senza sanzioni, e dunque se fosse stato accertato l'omesso versamento dell'IMU per gli anni pregressi, fattispecie chiaramente diversa da quella accertata, riferita ad annualità successiva al decesso della de cuius. Riguardo alla motivazione dell'atto impugnato, la resistente deduceva che secondo la Suprema
Corte, l'atto risulta correttamente motivato quando viene data la possibilità al destinatario dello stesso di aver piena contezza della pretesa tributaria, al fine di poter esercitare il suo diritto di difesa e che quandi è bastevole che l'Amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestarne efficacemente l'an" e il "quantum debeatur" (cfr. Cass. ord. n. 5509/2024).
All'esito dell'udienza, la Corte decideva il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato e va pertanto rigettato. Riguardo al primo motivo di opposizione risulta che alla ricorrente è stato notificato il provvedimento di rettifica dell'avviso di accertamento, per cui non vi è dubbio alcuno che la ricorrente è destinataria dell'atto impositivo quale chiamata all'eredità legittima della
Nominativo_1 deceduta in data 25.05.2019. Il fatto che essa ricorrente non abbia fatto la dichiarazione di successione , nè abbia accettato l'eredità della de cuius, nel sistema fiscale vigente, non la rende non responsabile del pagamento dell'imposta, a meno che non dimostri di aver rinunciato all'eredità, atteso che l'ente impositore non può attendere i dieci anni previsti per accettare o rinunciare all'eredità.
Riguardo ai motivi di impugnazione formali, l'atto risulta validamente notificato alla ricorrente, che impugnandolo ha anche sanato eventuali vizi della notifica, giusto il disposto degli artt. 160 e 156 comma
3 c.p.c.,
L'atto è stato sottoscritto con il sistema automatico informatizzato come previsto dalla legge e la motivazione appare sufficiente, tanto è vero che la ricorrente si è difesa in modo completo.
Consideraro l'errore materiale che inficiava in origine l'atto impugnato, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 11, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
CUSANI FLAVIO, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3328/2025 depositato il 22/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Dragoni - Via Roma Snc 81010 Dragoni CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Pubblialifana Srl - 91004750617
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 85 IMU 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 506/2026 depositato il 18/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento del ricorso
Resistente: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame parte ricorrente faceva opposizione all'avviso di accertamento indicato in epigrafe ed avente ad oggetto l'omesso versamento della IMU del Comune di Dragoni , oltre sanzioni ed accessori, deducendo a motivi: 1) l'omessa indicazione che essa contribuente rispondeva quale chiamata all'eredità della de cuius Nominativo_1, deceduta in data 25.05.2019; 2) l'insussistenza del presupposto impositivo atteso che essa ricorrente non aveva accettato l'eredità della de cuius, per cui non rispondeva dei debiti ereditari;
3) il difetto di notifica, di sottoscrizione e di motivazione dell'atto impugnato.
Si costituiva in giudizio la PubbliAlifana s.r.l., quale concessionaria per la gestione, l'accertamento e riscossione anche coattiva delle entrate del Comune di Dragoni, la quale preliminarmente evidenziava che con provvedimento di rettifica del 02/07/2025, trasmesso alla ricorrente in data
09/07/2025, la concessionaria aveva provveduto a rettificare l'accertamento impugnato, unitamente agli avvisi notificati agli altri eredi anche per le annualità successive, poiché per mero errore materiale in fase di stampa degli stessi, non è stato richiamato il campo relativo all'intestatario degli immobili: "IN
RIFERIMENTO AGLI IMMOBILI INTESTATI A PAGLIARO Nominativo_2 (C.F. CF_1) DECEDUTA IN DATA 25/05/2019 E IN MANCANZA DELLA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE".
Deduceva che con l'atto impugnato essa concessionaria della riscossione aveva accertato e sanzionato la condotta omissiva degli eredi legittimi nel versamento della IMU per gli immobili intestati alla de cuius quando era ancora in vita. Rilevava che non sussisteva alcun vizio di notifica agli intestatari in quanto gli accertamenti sanzionano l'omesso versamento dell'IMU degli eredi per gli anni successivi al decesso della proprietaria degli immobili e che l'obbligo di pagare l'Imposta non coincide con la presentazione della dichiarazione di successione, che non vi era stata, così come non vi era stata alcuna rinuncia all'eredità, ragion per cui, in mancanza di prova diverse quote di eredità, tutti i chiamati all'eredità ne rispondevano. Evidenziava che la notifica agli eredi impersonalmente, entro un anno dal decesso e presso l'ultimo domicilio andava fatta per i debiti del de cuius che si trasferiscono agli eredi senza sanzioni, e dunque se fosse stato accertato l'omesso versamento dell'IMU per gli anni pregressi, fattispecie chiaramente diversa da quella accertata, riferita ad annualità successiva al decesso della de cuius. Riguardo alla motivazione dell'atto impugnato, la resistente deduceva che secondo la Suprema
Corte, l'atto risulta correttamente motivato quando viene data la possibilità al destinatario dello stesso di aver piena contezza della pretesa tributaria, al fine di poter esercitare il suo diritto di difesa e che quandi è bastevole che l'Amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestarne efficacemente l'an" e il "quantum debeatur" (cfr. Cass. ord. n. 5509/2024).
All'esito dell'udienza, la Corte decideva il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato e va pertanto rigettato. Riguardo al primo motivo di opposizione risulta che alla ricorrente è stato notificato il provvedimento di rettifica dell'avviso di accertamento, per cui non vi è dubbio alcuno che la ricorrente è destinataria dell'atto impositivo quale chiamata all'eredità legittima della
Nominativo_1 deceduta in data 25.05.2019. Il fatto che essa ricorrente non abbia fatto la dichiarazione di successione , nè abbia accettato l'eredità della de cuius, nel sistema fiscale vigente, non la rende non responsabile del pagamento dell'imposta, a meno che non dimostri di aver rinunciato all'eredità, atteso che l'ente impositore non può attendere i dieci anni previsti per accettare o rinunciare all'eredità.
Riguardo ai motivi di impugnazione formali, l'atto risulta validamente notificato alla ricorrente, che impugnandolo ha anche sanato eventuali vizi della notifica, giusto il disposto degli artt. 160 e 156 comma
3 c.p.c.,
L'atto è stato sottoscritto con il sistema automatico informatizzato come previsto dalla legge e la motivazione appare sufficiente, tanto è vero che la ricorrente si è difesa in modo completo.
Consideraro l'errore materiale che inficiava in origine l'atto impugnato, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese compensate.