Sentenza 24 marzo 2022
Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. III Centrale di Appello, sentenza 20/04/2026, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sentenza 68/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO composta dai seguenti magistrati:
AM MA Presidente e relatore Paola Briguori Consigliere Oriella Martorana Consigliere Antonio Palazzo Consigliere Marco Fratini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio d’appello pensionistico, iscritto al n. 60780 del registro di segreteria, proposto dal:
xx nato a [...] xx, C.F. xx, ivi residente, via xx. rappresentato e difeso dall’Avv. Paolo Bonaiuti, C.F. [...], pec paolobonaiuti@ordineavvocatiroma.org fax 06.3700620 unitamente e disgiuntamente all’Avv. Susanna Chiabotto, C.F. [...],
pec susannachiabotto@ordineawocatiroma.org fax 06.3700620 ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, via Riccardo Grazioli Lante n. 16, giusta procura a margine del ricorso di primo grado valida anche per il grado di appello;
-appellante-
contro INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - in persona del legale rappresentante pro-tempore, corrente in Roma, via Ciro il Grande 21 - 00144 e ivi domiciliato, nonché elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura Regionale INPS, Avv. Raffaele Tedone e Avv. Ilaria De Leonardis, in Bari, via Putignani 108 – 70126;
-appellatoavverso la sentenza n. 244/2022 della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Puglia, depositata il 24.03.2022 non notificata, emessa sul ricorso iscritto al n. 36478 del registro di segreteria proposto da xx avverso l’atto n. LE012014809043.
VISTO l’atto di appello;
VISTI gli atti e i documenti di causa;
PRESO ATTO che all’udienza del 15 aprile 2026, svolta con l'assistenza il segretario, dr.ssa Alessia Spirito, risulta assente parte appellante e non costituito parte appellata INPS.
Ritenuto in
FATTO
1. Ricorso in primo grado di xx.
Il sig. xxo, ex appartenente alla Polizia penitenziaria, cessato dal servizio per inabilità a qualsiasi proficuo lavoro con ricorso del 7.10.2014 ha evocato in giudizio l'INPS per ivi sentir accertare e dichiarare il proprio diritto alla riliquidazione della pensione in godimento con corretta applicazione e attribuzione:
a) dell'art. 54 DPR 1092/1973;
b) del beneficio di cui all'art. 3, comma 7 del d.lgs. n. 165/1997;
c) del beneficio dei sei scatti di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 con correlata maggiorazione del 18%;
d) della indennità integrativa speciale in quota A, calcolata sull'intero importo della IIS e cioè al 100% della IIS in rapporto all'aliquota maturata a tale data -31/12/1992, 31/12/1994,31/12/1995, con decorrenza del relativo trattamento economico ed effettivo pagamento dello stesso sin dalla data di cessazione dal servizio e con corresponsione dei relativi arretrati, maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria come per legge, dalla data di maturazione sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese.
2.Sentenza n. 244/2022 della Corte dei conti per la regione Puglia.
Con sentenza n. 244/2022 la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Puglia in composizione monocratica in esito a tale ricorso:
1. lo accoglieva parzialmente in relazione al primo capo di domanda e, per l'effetto dichiarava il diritto di parte ricorrente:
• alla riliquidazione della pensione con l'applicazione, sulle quote calcolate con il sistema retributivo, dell'aliquota annua del 2,44%,
a partire dall' 1.1.2022;
• a conseguire gli arretrati a partire da tale data, costituiti dalle differenze dei ratei pregressi, maggiorati, a decorrere dalla scadenza dei singoli ratei, degli interessi legali e nei limiti dell'eventuale maggior importo differenziale, della rivalutazione monetaria, calcolata anno per anno secondo gli indici ISTAT;
2. rigettava il ricorso, in relazione ai rimanenti capi della domanda, tesi all'accertamento del diritto alla riliquidazione della pensione in godimento con corretta applicazione e attribuzione del benefìcio:
• dell'art. 3, comma 7 del d.lgs. n. 165/1997;
• dei sei scatti di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 con correlata maggiorazione del 18%;
• della indennità integrativa speciale in quota A, calcolata sull'intero importo della IIS e cioè al 100% della IIS in rapporto all'aliquota maturata a tale data 31/12/1992, 31/12/1994 e 31/12/1995.
Con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite nei confronti dell'INPS, liquidate nell'importo omnicomprensivo di € 1.000,00.
3. Atto di appello del sig. xx.
Avverso la sentenza n. 244/2022 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Puglia in composizione monocratica depositata il 24.3.2022, presentava appello xx avverso i capi della citata sentenza di rigetto del ricorso e di condanna alle spese per i seguenti motivi:
1) Violazione per mancata e/o errata applicazione del beneficio previsto dall'art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 30 aprile 1997, mancanza di motivazione e/o motivazione apparente e/o contraddittoria. Vizio nei presupposti.
Circa l'applicazione del cd. "moltiplicatore" previsto e disciplinato dalla L 165/1997, si contesta l'interpretazione e la ricostruzione offerta dal Primo Giudice atteso che, per gli stessi motivi di cui al punto che precede, l'applicazione del cd. moltiplicatore della base pensionabile di cui all'art. 3, co. 7 del decreto legislativo n. 165 del 1997, vale, con le medesime modalità, per tutte le Forze di Polizia, a ordinamento militare e non, posta la sostanziale equiparazione ai fini pensionistici ordinario e privilegiato. Infatti, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d.l. n. 387/1987, convertito nella legge n. 472/1987, "al personale della Polizia di Stato continuano ad applicarsi, ai fini dell'acquisizione del diritto al trattamento di pensione privilegiata, le norme previste per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare".
La norma in questione, quindi, se fa riferimento all'acquisizione del trattamento pensionistico e non alla sua misura o alle modalità di calcolo è giocoforza ritenere che il riferimento sia al rinvio dinamico al trattamento di pensione che seppur privilegiata presuppone, pur sempre, un inquadramento ministeriale a tutti gli effetti da "militare"; indi l'applicabilità delle disposizioni inerenti il Personale militare tout court anche a coloro che prestano servizio nella Pubblica Sicurezza e/o nella Polizia Penitenziaria.
2) Violazione per mancata e/o errata applicazione del beneficio dei sei scatti ex art. 4 della L 165/1997 con correlativa maggiorazione del 18%,
mancanza di motivazione e/o motivazione apparente e/o contraddittoria.
Vizio nei presupposti.
Rispetto alla domanda di corretta applicazione e attribuzione del beneficio dei sei scatti di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 con correlativa maggiorazione del 18%, la Sezione territoriale ha succintamente ritenuto che "sulla specifica questione è appena il caso di evidenziare che l’unanime giurisprudenza contabile ha affermato il principio secondo cui la maggiorazione del 18% essendo consentita solo per quegli emolumenti rientranti espressamente nella base pensionabile, non può essere applicata al beneficio di cui al suindicato art. 4 della L.
n 165/1997;".
Rispetto al tema sottoposto alla sua attenzione il primo giudice ha fornito una risposta quantomeno incompleta, essendosi soffermato esclusivamente sulla maggiorazione del 18% e non avendo per nulla affrontato la questione della applicazione e attribuzione del beneficio in parola, posto che la maggiorazione del 18% rappresentava e rappresenta solo una parte della domanda.
3) Violazione per mancata, falsa ed errata applicazione dell'art. 99 del DPR 1092/1973, dell'art. 13, D. Lgs. 503/1992 in combinato disposto con l'art. 15 della L. 724/1994, dell'art. I commi 13 e 20 e dell'art. 2 della L. 335/1995, mancanza di motivazione e/o motivazione apparente e/o contraddittoria. Vizio nei presupposti.
Trattasi, nel caso di specie, di pensione calcolata con il vecchio criterio retributivo, per cui il ricorrente ha evidenziato, dolendosene, in special modo per quanto afferente alla quota A, e solo per tale quota, che non risulta calcolata correttamente la indennità integrativa speciale.
La domanda del ricorrente verte. non sulla mancata erogazione della indennità integrativa speciale, ma sulla correttezza della sua misura, tenendo presente che detta indennità integrativa speciale non ammette alcuna decurtazione essendo pacifico che la stessa, prima della "Legge Dini" - la Legge 335/1995, era assegno accessorio per adeguare al costo della vita quanto percepito sia a titolo retributivo che titolo pensionistico.
4) Violazione per mancata, falsa ed errata applicazione dell'art. 31 comma 3 del c.g.c.
Ai sensi dell'art. 31, comma 3 del c.g.c., "il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, quando vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, ovvero quando definisce il giudizio decidendo soltanto questioni pregiudiziali o preliminari."
Secondo la Suprema Corte non è possibile la condanna alle spese di lite in caso di accoglimento parziale della domanda. Infatti, la Cassazione Sezioni Unite 31 ottobre 2022 n. 32061 su soccombenza reciproca e parziale e condanna alle spese di lite, conclude nel senso di escludere la possibilità di condannare l'attore alle spese di lite in caso di accoglimento solo parziale (anche molto parziale) della domanda.
4. Richieste dell’appellante xx Pertanto, l’appellante xx chiede a questa Sezione centrale di appello di:
• accogliere l’appello per i motivi dedotti;
• e per l'effetto riconoscere il diritto vantato dall'odierno appellante in prime cure o in subordine rimettere gli atti al primo giudice ai sensi dell'art. 170, quarto comma del codice di giustizia contabile;
• riformare la sentenza in punto di regolamentazione delle spese processuali ovvero del punto relativo alla condanna alle spese con compensazione delle spese del giudizio di primo grado o, comunque, con riduzione significativa del relativo importo.
5. All’udienza del 21 gennaio 2026, il Presidente, sentito il Collegio, rilevata l’assenza di parte appellante disponeva il rinvio ex art. 196 c.g.c.
del giudizio all’udienza del 15 aprile 2026.
6. All’odierna udienza il Presidente prendeva atto, di nuovo, dell’assenza di parte appellante.
La causa veniva quindi trattenuta in decisione.
DIRITTO
L’appello va dichiarato improcedibile.
1.Va anzitutto dichiarata la contumacia dell’I.N.P.S. in quanto risulta non costituito nel presente grado di giudizio.
2. Come esposto in narrativa, la trattazione orale del presente giudizio era stata fissata per l’udienza del 21 gennaio 2026.
Constatata l’assenza dell’appellante, veniva disposto il rinvio della discussione della causa all’udienza del 15 aprile 2026, ai sensi dell’art.
196 c.g.c.
All’odierna udienza, veniva di nuovo constatata l’assenza di parte appellante.
Al riguardo, il Collegio evidenzia che l’art.196 c.g.c. prevede che:
“se l'appellante non compare all'udienza di discussione il collegio rinvia la causa ad una successiva udienza della quale la segreteria dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio”.
Pertanto, in applicazione di tale norma, il Collegio dichiara l’improcedibilità del giudizio n. G 60780. Nulla per le spese, stante la contumacia dell’I.N.P.S. e la natura in rito della presente pronuncia.
P.Q.M.
la Corte dei conti - Terza Sezione giurisdizionale centrale d’appello, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, ai sensi dell’art. 196 c.g.c DICHIARA L’IMPROCEDIBILITÀ DELL’APPELLO G 60780 e, per l’effetto, conferma l’appellata sentenza n. 244/2022 della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Puglia, in composizione monocratica depositata il 24.03.2022. Nulla per le spese.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 15 aprile 2026.
Il Presidente e estensore
AM MA
f.to digitalmente Depositato in Segreteria il 20/04/2026 Il Dirigente f.to digitalmente
DECRETO
Il Collegio, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’articolo 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196,
DISPONE
che a cura della Segreteria sia apposta l’annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.
IL PRESIDENTE
AM MA
f.to digitalmente Depositato in Segreteria il 20/04/2026 Il Dirigente f.to digitalmente In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell’articolo 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.
Roma, 20/04/2026 Il Dirigente f.to digitalmente