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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 03/09/2025, n. 3634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3634 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16541/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Prima Civile –
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Michela Fugaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 16541/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi civile, promossa con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo da:
(C.F.: ), in persona Parte_1 P.IVA_1 dl legale rappresentante pro tempore rag. con sede Parte_2 in , piazza Scarpetta n.1, rappresentato e difeso, Parte_1 giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'avv. Mauro Ballerini ed elettivamente domiciliato presso lo studio in Brescia, viale della Stazione n.37
opponente contro
(P.I.: ), in persona del legale CP_1 P.IVA_2 rappresentante amministratore unico arch. , con sede CP_2 in Brescia, Via Antonio Callegari n.10, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dagli avv.ti Gloria Vello e Michela Gosio del Foro di Brescia, elettivamente domiciliato presso lo studio in Montichiari (BS) in Via Mantova n.38
opposto
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – prestazione d'opera.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da rispettivi fogli di p.c. depositati nel fascicolo telematico per l'udienza del 20.06.2022. Le conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza. - 2 -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In via preliminare va premesso che, in ossequio a quanto previsto dalla legge, la sentenza sarà redatta in modo sintetico (v. Art. 16-bis, comma 9-octies, decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221) “gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica” (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1. lett. a), n.
2-ter), D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132). Pertanto, la presente sentenza verrà redatta secondo i canoni dettati dall'art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla L. 69/2009, e cioè limitandosi alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, locuzione quest'ultima interpretata come estrinsecazione dell'iter logico giuridico seguito per addivenire alla decisione, che può prescindere dal dar conto di tutte le questioni prospettate dalle parti ove non costituiscano premesse logicamente e giuridicamente necessarie.
***
Con atto di citazione in opposizione, ritualmente notificato, iscritto a ruolo in data 20.11.2019, il si opponeva Parte_1 al decreto ingiuntivo n.5354 ing.- 13737/2019 R.G., emesso dal Tribunale di Brescia il 29.10.2019, con il quale era condannato a corrispondere a la somma di € 6.185,17 in conto capitale, CP_1 oltre gli interessi di legge dal dovuto al saldo, oltre € 65,00 per spese di autentica notarile, oltre alle spese di procedimento, a titolo di onorari e prestazioni professionali, liquidate in 750,00, oltre rimborso forf. e oneri di legge. Il Comune opponente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: ”dichiarare nullo e/o inefficace e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo 29.10.19 n. 5354 emesso dal Tribunale di Brescia su istanza di nei confronti del CP_1 Parte_1 ; dare atto che il è pronto a
[...] Parte_1 pagare a l'importo lordo di € 5.073,93 a fronte della CP_1 presentazione di fattura elettronica di pari importo. Ritenere e dichiarare infondata qualunque ulteriore pretesa fatta valere da
[...] nei confronti del Comune di . Con vittoria di CP_1 Parte_1 spese e di onorari”. L'amministrazione, riconosceva solo parzialmente il credito, ma eccepiva l'insussistenza dell'ulteriore somma credito, in quanto non previamente concordata e/o non eseguita nei termini richiesti per le indagini diagnostiche affidate alla società opposta, finalizzate ad accertare l'idoneità strutturale del ponte della Selva. Si costituiva ritualmente in giudizio contestando la CP_1 domanda attorea e concludendo come segue: “in via principale, respingere l'opposizione in quanto inammissibile e/o improponibile e comunque infondata in fatto e in diritto;
confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto n. 5354 – 13737/2019 D.I. / R.g. Tribunale di Brescia), e per l'effetto condannarsi il
[...] [...]
, in persona del sindaco p.t., al pagamento in favore Controparte_3 di in persona del leg. rap. p.t., della somma di euro CP_1 6.250,17, oltre interessi ex d.lgs. 231/02, nonché della somma liquidata a titolo di spese (euro 145,50) e compensi della procedura monitoria (euro 750,00 da maggiorarsi per rimborso forfettario, c.p.a., iva) oltre interessi legali dalla debenza al saldo;
in subordine, nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare il , in persona del suo Parte_1 legale rappresentante p.t., al pagamento di euro 6.250,17, oltre interessi ex d.lgs. 231/02, nonché delle somme liquidate a titolo di spese (euro 145,50) e compensi della procedura monitoria (euro 750,00 da maggiorarsi per rimborso forfettario, c.p.a., iva) oltre interessi legali dalla debenza al saldo;
in via di ulteriore subordine, nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannarsi l'opponente al pagamento, a titolo di compenso per l'opera professionale prestata da a quella Controparte_4 somma che verrà ritenuta di Giustizia da questo giudicante, oltre interessi di mora dal dovuto al saldo. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, sia del procedimento monitorio, che di opposizione.” La società opponente sosteneva di avere adempiuto correttamente a quanto richiesto dal nel rispetto di quanto concordato, oltre Pt_1 ad avere eseguito ulteriori lavori aggiuntivi, resisi necessari in corso d'opera e comunicati e approvati dall'amministrazione. Il procedimento era assegnato al Giudice Dott. Sabbadini, udienza di prima comparizione del 05 marzo 2020, poi rinviata al 17 dicembre 2020 con la modalità di trattazione scritta, considerato il periodo di emergenza Covid 19. I procuratori di parte opposta insistevano per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, e chiedevano la concessione dei termini per le memorie ex art 183 sesto comma cpc. Il giudice, con ordinanza del 24.02.2021, autorizzava la provvisoria esecuzione non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione e delegava la trattazione del procedimento la gop Michela Fugaro. Erano concessi i termini per il deposito di memorie ex art 183 sesto comma cpc;
all'udienza a trattazione scritta del 14.06.2021, fissata per la discussione sui mezzi istruttori il giudice ammetteva con ordinanza e fissava per le prove orali l'udienza del 08.10.2021. In detta udienza, erano sentiti i soli testi di parte opposta, in quanto parte opponente riteneva di non dover formulare istanze istruttorie. Chiusa la fase istruttoria, la causa era rinviata all'udienza a trattazione scritta del 20.06.2022, per la precisazione delle conclusioni;
depositati dai procuratori delle parti i rispettivi fogli di precisazione delle conclusioni, la causa era trattenuta a decisione, con concessione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche, che i procuratori delle parti provvedevano a depositare.
**** - 4 -
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione non è fondata e, quindi, si conferma il decreto ingiuntivo opposto. Con l'opposizione al decreto ingiuntivo, il Parte_1
riconosce di dovere alla società la somma di €
[...] CP_1 5.073,93, a fronte della presentazione di fattura elettronica di pari importo, e afferma di non dovere l'ulteriore importo di euro 810,00 oltre accessori di legge, riferito alle voci sub 6b e 6c della tabella 9/04/2019 (doc. 7 del fascicolo attoreo), ascrivibile a opere extra capitolato, rispetto il documento “Riqualificazione ponte della Selva in loc. San Michele”, posto a base di gara. In fatto, la documentazione versata conferma quanto segue. Con Determinazione n. 69/R.G. del 12.03.2019, il Comune di affidava il servizio di svolgimento di indagini Parte_1 diagnostiche del ponte della Selva, alla società opposta, accettando la sa offerta per l'importo di euro 3.999,00 oltre Iva e Cassa professionale: “corrispondente ad importo lordo da impegnarsi di euro 5.073,93”. Oltre alle prestazioni indicate in gara d'appalto, parte opposta afferma che la Direzione Lavori, nella persona dell'Ingegner in data 27.03.2019, affidava a ulteriori attività di Per_1 CP_1 indagine da effettuare rispetto a quanto stabilito nel capitolato d'appalto, nella consapevolezza del “costo leggermente superiore” (cfr. mail 27.03.2019) rispetto a quanto previsto inizialmente, e quindi richiedendo il nulla osta dell'amministrazione committente. Nell'email si legge: “in relazione alle prove in sito, sono stati effettuati piccoli cambiamenti sul numero e tipo di prove da eseguirsi, visto anche il sopralluogo della scorsa settimana”. Le attività di indagine venivano eseguite nei giorni 2 e 3 aprile 2019, alla presenza dell'ing. Per_1
Trattandosi di un servizio da “da computarsi a misura” (punto 4 del «Foglio Patti e Condizioni) con e-mail del 10.04.2019, CP_1 trasmetteva al responsabile Area Tecnica del Comune un prospetto indicante l'elenco di tutte le prove eseguite, comprensivo delle ulteriori affidate, ed il consuntivo economico (con applicazione della medesima scontistica offerta in sede di gara) pari ad Euro 6.185,17. Il responsabile dell'Area Tecnica del Comune di , Parte_1 geom. confermava con mail del 15.04.2019: “come da CP_5 accordi presi verranno liquidate le prove effettuate e certificate sulla base dei risultati che verranno trasmessi in base ai prezzi unitari offerti in sede di gara”. Il Report di prova, oggetto della gara di aggiudicazione, sviluppato secondo le ulteriori richieste di cui alla email inviata dall'ing. avallata dal Responsabile Unico del Procedimento, geom. Per_1 era consegnato il 19.04.2019; seguiva, in data 16.08.2019, Per_1
l'emissione da parte di di fattura elettronica per il CP_1 complessivo importo lordo di euro 6.185,17 Il Comune rigettava la fattura e non provvedeva Parte_1 al suo pagamento così motivando, con mail 22/08/2019: “l'importo eccede l'impegno assunto con determinazione del Responsabile - 5 -
Area tecnica n.69 r.g. assunta in data 12.03.2019 entro l'importo lordo di € 5.073,93”. L'opponente ha confermato che l'esecuzione delle opere extra capitolato di cui sub 6b e 6c corrisponde alla richiesta svolta dalla Direzione Lavori dell'amministrazione comunale, in persona dell'ing. con mail 27.03.2019; quindi, accogliendo la richiesta del Per_1 Direttore dei lavori, dalle prove documentali è emerso che CP_1 aveva aggiornato ragguagliava il geom. , referente per CP_5 l'Amministrazione, circa il costo stimato delle opere extra capitolato ed era stata autorizzato, di fatto, a procedere (cfr docc. 11 e 12). Alla luce dei fatti documentati e non contestati, la pretesa di CP_1 si ritiene legittima, anche in base a quanto previsto al «Foglio
[...] patti e condizioni» che prevede che i lavori vengano computati a misura. Il documento prevede al punto 16 che i prezzi da applicarsi per l'esecuzione di eventuali opere aggiuntive avrebbero dovuto allinearsi a quelli di cui al Tariffario delle opere edili della Provincia di Brescia, in mancanza di tali voci in contraddittorio con la D.L., salvo l'applicazione, in entrambi i casi, del ribasso contrattuale offerto in sede di gara. Il contratto, come evidenziato dalla difesa di parte opposta, prevede che per eventuali opere aggiuntive, sia sufficiente soltanto il contraddittorio con la Direzione dei lavori che, nel caso di specie, aveva direttamente ordinato le prestazioni aggiuntive ad CP_1 Sul punto (qualifica di Direttore dei lavori in capo all'ing e Per_1 autenticità dei documenti offerti in comunicazione dall'ingiungente, compresi i doc. 4,4A e 4B allegati), l'opponente non ha presentato alcuna prova contraria e, pertanto, le circostanze addotte dall'ingiungente debbono ritenersi riconosciute. Circa le opere extracapitolato eseguite da il ha, CP_1 Pt_1 sin dal primo atto di costituzione, riconosciuto di dover pagare alla società opposta l'importo lordo di € 5.073,93 (€ netto di € 3.999,00 + accessori), e ha contestato di dover pagare la differenza di € 1.111.24 (6.185,17 – 5.073,93) risultante dal decreto ingiuntivo. La differenza è pacificamente imputata alle voci 6b e 6c della tabella di 9 aprile 2019, voci che secondo CP_1 CP_1 sostanzierebbero la pretesa di pagamento dell'importo netto di € 810,00 individuate come “3 h. x 2 persone” e “3 h. x 2 attrezzatura” connesse alla “prova di carico”. Questo giudice ritiene che sia stato provato, sia attraverso le risultanze testimoniali che documentalmente, che le opere extracapitolato sono state effettivamente eseguite dalla CP_1 nella misura e modalità da questa indicata;
le mail allegate dimostrano che l'amministrazione comunale fosse a conoscenza della opportunità, se non necessità, delle prestazioni extracapitolato, insistendo per il secondo sopralluogo del 20/03/2019 e richiedendo, in seguito, adattamenti e ampliamenti della prova di carico preventivata. I testi escussi, l'ing. ed il geom. Testimone_1 Testimone_2 sono i tecnici che hanno eseguito la prova di carico e le attività aggiuntive della prova di carico (voce n. 6); hanno confermato che attività ha comportato un impegno di 6 ore e 23 minuti, anziché l'ora - 6 -
e 40 minuti inizialmente prevista;
i documenti allegati (doc.5b del fascicolo monitorio) provano che comunicava a CP_1 consuntivo anche una maggiorazione per il proprio personale tecnico e per l'uso dell'attrezzatura. Il teste ing. che, all'epoca dei fatti rivestiva la qualifica di Tes_1 direttore lavori, ha confermato di aver personalmente redatto il report di cui al doc. 1A e 1B di parte opposta e ha confermato, altresì, la rispondenza all'opera concretamente prestata per il Comune di
, opere effettuate nei tempi e modi descritti. Parte_1 Il teste geom. riconosceva i documenti 1A e 1B e ne Tes_2 confermava la corrispondenza al vero, avendo personalmente eseguito le prove tecniche. Di contro, il Comune di non ha contestato Parte_1 adeguatamente d'aver goduto delle prestazioni elencate dalla società opposta, comprese le ulteriori, rispetto a quelle inizialmente richieste;
non sono stati allegati dall'opponente documenti che contestino le maggiorazioni o che non le accettino. In merito alla determinazione di quanto dovuto a per CP_1 l'attività eseguita in favore del la società opposta ha Pt_1 esposto nel dettaglio sia le attività eseguite, che le tariffe applicate. Queste ultime appaiono assolutamente congrue e nel rispetto di quanto richiesto;
anche in questo caso, sono state contestate genericamente dall'amministrazione comunale che si è limitata a riportare esclusivamente quanto stabilito dalla richiesta originaria delle indagini diagnostiche. Ci si riporta, sul punto, alle tabelle esposte nella comparsa conclusionale della società opposta, ritenendole esaustive e corrette, soprattutto circa le prove di carico contestate. Spetta dunque a l'importo complessivo di € 4.874,58, dato CP_1 dalla somma di € 1.578,04 per le voci 2, 3 e 4 (con aumento di € 206,55 rispetto al preventivo del 8.03.2019) + € 1.388,02 per le voci 1, 5, 7 e 8 (immutato rispetto al preventivo del 8.03.2019) + € 1.908,52 per la voce 6 (con aumento di € 669,22 rispetto al preventivo del 8.03.2019), per un totale di € 6.185,17, come da decreto ingiuntivo opposto.
* * * * In punto di regolamentazione delle spese, nel caso che ci occupa, in considerazione della soccombenza del opponente e Pt_1 dell'attività processuale, le spese del giudizio sono liquidate a carico dell'opponente, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 5/2014 e succ. mod. nel valore minimo in € 2.430,00, oltre € 145,50 per spese esenti ex art. 15 d.p.r. 633/72, oltre al 15% spese generali ed oneri di legge, come richiesto nella nota spese depositata dai procuratori di parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. conferma il decreto ingiuntivo opposto n.5354 ing.- 13737/2019 R.G., emesso dal Tribunale di Brescia il 29.10.2019, e condanna il a corrispondere a in Parte_1 CP_1 - 7 -
persona del legale rappresentante, la somma di € 6.185,17 in conto capitale, oltre gli interessi di legge dal dovuto al saldo, oltre € 65,00 per spese di autentica notarile, oltre alle spese di procedimento, a titolo di onorari e prestazioni professionali, liquidati in € 750,00, oltre rimborso forfettario e oneri di legge;
2. per l'effetto, condanna il al Parte_1 pagamento a favore di in persona del legale CP_1 rappresentante, delle spese di lite del presente giudizio di opposizione, liquidate in € 2.430,00, oltre € 145,50 per spese esenti ex art. 15 d.p.r. 633/72, oltre al 15% spese generali ed oneri di legge. Brescia, 31 agosto 2025
Il Giudice g.o.p
Michela Fugaro
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale e depositato in via telematica.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Prima Civile –
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Michela Fugaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 16541/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi civile, promossa con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo da:
(C.F.: ), in persona Parte_1 P.IVA_1 dl legale rappresentante pro tempore rag. con sede Parte_2 in , piazza Scarpetta n.1, rappresentato e difeso, Parte_1 giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'avv. Mauro Ballerini ed elettivamente domiciliato presso lo studio in Brescia, viale della Stazione n.37
opponente contro
(P.I.: ), in persona del legale CP_1 P.IVA_2 rappresentante amministratore unico arch. , con sede CP_2 in Brescia, Via Antonio Callegari n.10, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dagli avv.ti Gloria Vello e Michela Gosio del Foro di Brescia, elettivamente domiciliato presso lo studio in Montichiari (BS) in Via Mantova n.38
opposto
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – prestazione d'opera.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da rispettivi fogli di p.c. depositati nel fascicolo telematico per l'udienza del 20.06.2022. Le conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza. - 2 -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In via preliminare va premesso che, in ossequio a quanto previsto dalla legge, la sentenza sarà redatta in modo sintetico (v. Art. 16-bis, comma 9-octies, decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221) “gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica” (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1. lett. a), n.
2-ter), D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132). Pertanto, la presente sentenza verrà redatta secondo i canoni dettati dall'art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla L. 69/2009, e cioè limitandosi alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, locuzione quest'ultima interpretata come estrinsecazione dell'iter logico giuridico seguito per addivenire alla decisione, che può prescindere dal dar conto di tutte le questioni prospettate dalle parti ove non costituiscano premesse logicamente e giuridicamente necessarie.
***
Con atto di citazione in opposizione, ritualmente notificato, iscritto a ruolo in data 20.11.2019, il si opponeva Parte_1 al decreto ingiuntivo n.5354 ing.- 13737/2019 R.G., emesso dal Tribunale di Brescia il 29.10.2019, con il quale era condannato a corrispondere a la somma di € 6.185,17 in conto capitale, CP_1 oltre gli interessi di legge dal dovuto al saldo, oltre € 65,00 per spese di autentica notarile, oltre alle spese di procedimento, a titolo di onorari e prestazioni professionali, liquidate in 750,00, oltre rimborso forf. e oneri di legge. Il Comune opponente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: ”dichiarare nullo e/o inefficace e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo 29.10.19 n. 5354 emesso dal Tribunale di Brescia su istanza di nei confronti del CP_1 Parte_1 ; dare atto che il è pronto a
[...] Parte_1 pagare a l'importo lordo di € 5.073,93 a fronte della CP_1 presentazione di fattura elettronica di pari importo. Ritenere e dichiarare infondata qualunque ulteriore pretesa fatta valere da
[...] nei confronti del Comune di . Con vittoria di CP_1 Parte_1 spese e di onorari”. L'amministrazione, riconosceva solo parzialmente il credito, ma eccepiva l'insussistenza dell'ulteriore somma credito, in quanto non previamente concordata e/o non eseguita nei termini richiesti per le indagini diagnostiche affidate alla società opposta, finalizzate ad accertare l'idoneità strutturale del ponte della Selva. Si costituiva ritualmente in giudizio contestando la CP_1 domanda attorea e concludendo come segue: “in via principale, respingere l'opposizione in quanto inammissibile e/o improponibile e comunque infondata in fatto e in diritto;
confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto n. 5354 – 13737/2019 D.I. / R.g. Tribunale di Brescia), e per l'effetto condannarsi il
[...] [...]
, in persona del sindaco p.t., al pagamento in favore Controparte_3 di in persona del leg. rap. p.t., della somma di euro CP_1 6.250,17, oltre interessi ex d.lgs. 231/02, nonché della somma liquidata a titolo di spese (euro 145,50) e compensi della procedura monitoria (euro 750,00 da maggiorarsi per rimborso forfettario, c.p.a., iva) oltre interessi legali dalla debenza al saldo;
in subordine, nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare il , in persona del suo Parte_1 legale rappresentante p.t., al pagamento di euro 6.250,17, oltre interessi ex d.lgs. 231/02, nonché delle somme liquidate a titolo di spese (euro 145,50) e compensi della procedura monitoria (euro 750,00 da maggiorarsi per rimborso forfettario, c.p.a., iva) oltre interessi legali dalla debenza al saldo;
in via di ulteriore subordine, nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannarsi l'opponente al pagamento, a titolo di compenso per l'opera professionale prestata da a quella Controparte_4 somma che verrà ritenuta di Giustizia da questo giudicante, oltre interessi di mora dal dovuto al saldo. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, sia del procedimento monitorio, che di opposizione.” La società opponente sosteneva di avere adempiuto correttamente a quanto richiesto dal nel rispetto di quanto concordato, oltre Pt_1 ad avere eseguito ulteriori lavori aggiuntivi, resisi necessari in corso d'opera e comunicati e approvati dall'amministrazione. Il procedimento era assegnato al Giudice Dott. Sabbadini, udienza di prima comparizione del 05 marzo 2020, poi rinviata al 17 dicembre 2020 con la modalità di trattazione scritta, considerato il periodo di emergenza Covid 19. I procuratori di parte opposta insistevano per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, e chiedevano la concessione dei termini per le memorie ex art 183 sesto comma cpc. Il giudice, con ordinanza del 24.02.2021, autorizzava la provvisoria esecuzione non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione e delegava la trattazione del procedimento la gop Michela Fugaro. Erano concessi i termini per il deposito di memorie ex art 183 sesto comma cpc;
all'udienza a trattazione scritta del 14.06.2021, fissata per la discussione sui mezzi istruttori il giudice ammetteva con ordinanza e fissava per le prove orali l'udienza del 08.10.2021. In detta udienza, erano sentiti i soli testi di parte opposta, in quanto parte opponente riteneva di non dover formulare istanze istruttorie. Chiusa la fase istruttoria, la causa era rinviata all'udienza a trattazione scritta del 20.06.2022, per la precisazione delle conclusioni;
depositati dai procuratori delle parti i rispettivi fogli di precisazione delle conclusioni, la causa era trattenuta a decisione, con concessione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche, che i procuratori delle parti provvedevano a depositare.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione non è fondata e, quindi, si conferma il decreto ingiuntivo opposto. Con l'opposizione al decreto ingiuntivo, il Parte_1
riconosce di dovere alla società la somma di €
[...] CP_1 5.073,93, a fronte della presentazione di fattura elettronica di pari importo, e afferma di non dovere l'ulteriore importo di euro 810,00 oltre accessori di legge, riferito alle voci sub 6b e 6c della tabella 9/04/2019 (doc. 7 del fascicolo attoreo), ascrivibile a opere extra capitolato, rispetto il documento “Riqualificazione ponte della Selva in loc. San Michele”, posto a base di gara. In fatto, la documentazione versata conferma quanto segue. Con Determinazione n. 69/R.G. del 12.03.2019, il Comune di affidava il servizio di svolgimento di indagini Parte_1 diagnostiche del ponte della Selva, alla società opposta, accettando la sa offerta per l'importo di euro 3.999,00 oltre Iva e Cassa professionale: “corrispondente ad importo lordo da impegnarsi di euro 5.073,93”. Oltre alle prestazioni indicate in gara d'appalto, parte opposta afferma che la Direzione Lavori, nella persona dell'Ingegner in data 27.03.2019, affidava a ulteriori attività di Per_1 CP_1 indagine da effettuare rispetto a quanto stabilito nel capitolato d'appalto, nella consapevolezza del “costo leggermente superiore” (cfr. mail 27.03.2019) rispetto a quanto previsto inizialmente, e quindi richiedendo il nulla osta dell'amministrazione committente. Nell'email si legge: “in relazione alle prove in sito, sono stati effettuati piccoli cambiamenti sul numero e tipo di prove da eseguirsi, visto anche il sopralluogo della scorsa settimana”. Le attività di indagine venivano eseguite nei giorni 2 e 3 aprile 2019, alla presenza dell'ing. Per_1
Trattandosi di un servizio da “da computarsi a misura” (punto 4 del «Foglio Patti e Condizioni) con e-mail del 10.04.2019, CP_1 trasmetteva al responsabile Area Tecnica del Comune un prospetto indicante l'elenco di tutte le prove eseguite, comprensivo delle ulteriori affidate, ed il consuntivo economico (con applicazione della medesima scontistica offerta in sede di gara) pari ad Euro 6.185,17. Il responsabile dell'Area Tecnica del Comune di , Parte_1 geom. confermava con mail del 15.04.2019: “come da CP_5 accordi presi verranno liquidate le prove effettuate e certificate sulla base dei risultati che verranno trasmessi in base ai prezzi unitari offerti in sede di gara”. Il Report di prova, oggetto della gara di aggiudicazione, sviluppato secondo le ulteriori richieste di cui alla email inviata dall'ing. avallata dal Responsabile Unico del Procedimento, geom. Per_1 era consegnato il 19.04.2019; seguiva, in data 16.08.2019, Per_1
l'emissione da parte di di fattura elettronica per il CP_1 complessivo importo lordo di euro 6.185,17 Il Comune rigettava la fattura e non provvedeva Parte_1 al suo pagamento così motivando, con mail 22/08/2019: “l'importo eccede l'impegno assunto con determinazione del Responsabile - 5 -
Area tecnica n.69 r.g. assunta in data 12.03.2019 entro l'importo lordo di € 5.073,93”. L'opponente ha confermato che l'esecuzione delle opere extra capitolato di cui sub 6b e 6c corrisponde alla richiesta svolta dalla Direzione Lavori dell'amministrazione comunale, in persona dell'ing. con mail 27.03.2019; quindi, accogliendo la richiesta del Per_1 Direttore dei lavori, dalle prove documentali è emerso che CP_1 aveva aggiornato ragguagliava il geom. , referente per CP_5 l'Amministrazione, circa il costo stimato delle opere extra capitolato ed era stata autorizzato, di fatto, a procedere (cfr docc. 11 e 12). Alla luce dei fatti documentati e non contestati, la pretesa di CP_1 si ritiene legittima, anche in base a quanto previsto al «Foglio
[...] patti e condizioni» che prevede che i lavori vengano computati a misura. Il documento prevede al punto 16 che i prezzi da applicarsi per l'esecuzione di eventuali opere aggiuntive avrebbero dovuto allinearsi a quelli di cui al Tariffario delle opere edili della Provincia di Brescia, in mancanza di tali voci in contraddittorio con la D.L., salvo l'applicazione, in entrambi i casi, del ribasso contrattuale offerto in sede di gara. Il contratto, come evidenziato dalla difesa di parte opposta, prevede che per eventuali opere aggiuntive, sia sufficiente soltanto il contraddittorio con la Direzione dei lavori che, nel caso di specie, aveva direttamente ordinato le prestazioni aggiuntive ad CP_1 Sul punto (qualifica di Direttore dei lavori in capo all'ing e Per_1 autenticità dei documenti offerti in comunicazione dall'ingiungente, compresi i doc. 4,4A e 4B allegati), l'opponente non ha presentato alcuna prova contraria e, pertanto, le circostanze addotte dall'ingiungente debbono ritenersi riconosciute. Circa le opere extracapitolato eseguite da il ha, CP_1 Pt_1 sin dal primo atto di costituzione, riconosciuto di dover pagare alla società opposta l'importo lordo di € 5.073,93 (€ netto di € 3.999,00 + accessori), e ha contestato di dover pagare la differenza di € 1.111.24 (6.185,17 – 5.073,93) risultante dal decreto ingiuntivo. La differenza è pacificamente imputata alle voci 6b e 6c della tabella di 9 aprile 2019, voci che secondo CP_1 CP_1 sostanzierebbero la pretesa di pagamento dell'importo netto di € 810,00 individuate come “3 h. x 2 persone” e “3 h. x 2 attrezzatura” connesse alla “prova di carico”. Questo giudice ritiene che sia stato provato, sia attraverso le risultanze testimoniali che documentalmente, che le opere extracapitolato sono state effettivamente eseguite dalla CP_1 nella misura e modalità da questa indicata;
le mail allegate dimostrano che l'amministrazione comunale fosse a conoscenza della opportunità, se non necessità, delle prestazioni extracapitolato, insistendo per il secondo sopralluogo del 20/03/2019 e richiedendo, in seguito, adattamenti e ampliamenti della prova di carico preventivata. I testi escussi, l'ing. ed il geom. Testimone_1 Testimone_2 sono i tecnici che hanno eseguito la prova di carico e le attività aggiuntive della prova di carico (voce n. 6); hanno confermato che attività ha comportato un impegno di 6 ore e 23 minuti, anziché l'ora - 6 -
e 40 minuti inizialmente prevista;
i documenti allegati (doc.5b del fascicolo monitorio) provano che comunicava a CP_1 consuntivo anche una maggiorazione per il proprio personale tecnico e per l'uso dell'attrezzatura. Il teste ing. che, all'epoca dei fatti rivestiva la qualifica di Tes_1 direttore lavori, ha confermato di aver personalmente redatto il report di cui al doc. 1A e 1B di parte opposta e ha confermato, altresì, la rispondenza all'opera concretamente prestata per il Comune di
, opere effettuate nei tempi e modi descritti. Parte_1 Il teste geom. riconosceva i documenti 1A e 1B e ne Tes_2 confermava la corrispondenza al vero, avendo personalmente eseguito le prove tecniche. Di contro, il Comune di non ha contestato Parte_1 adeguatamente d'aver goduto delle prestazioni elencate dalla società opposta, comprese le ulteriori, rispetto a quelle inizialmente richieste;
non sono stati allegati dall'opponente documenti che contestino le maggiorazioni o che non le accettino. In merito alla determinazione di quanto dovuto a per CP_1 l'attività eseguita in favore del la società opposta ha Pt_1 esposto nel dettaglio sia le attività eseguite, che le tariffe applicate. Queste ultime appaiono assolutamente congrue e nel rispetto di quanto richiesto;
anche in questo caso, sono state contestate genericamente dall'amministrazione comunale che si è limitata a riportare esclusivamente quanto stabilito dalla richiesta originaria delle indagini diagnostiche. Ci si riporta, sul punto, alle tabelle esposte nella comparsa conclusionale della società opposta, ritenendole esaustive e corrette, soprattutto circa le prove di carico contestate. Spetta dunque a l'importo complessivo di € 4.874,58, dato CP_1 dalla somma di € 1.578,04 per le voci 2, 3 e 4 (con aumento di € 206,55 rispetto al preventivo del 8.03.2019) + € 1.388,02 per le voci 1, 5, 7 e 8 (immutato rispetto al preventivo del 8.03.2019) + € 1.908,52 per la voce 6 (con aumento di € 669,22 rispetto al preventivo del 8.03.2019), per un totale di € 6.185,17, come da decreto ingiuntivo opposto.
* * * * In punto di regolamentazione delle spese, nel caso che ci occupa, in considerazione della soccombenza del opponente e Pt_1 dell'attività processuale, le spese del giudizio sono liquidate a carico dell'opponente, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 5/2014 e succ. mod. nel valore minimo in € 2.430,00, oltre € 145,50 per spese esenti ex art. 15 d.p.r. 633/72, oltre al 15% spese generali ed oneri di legge, come richiesto nella nota spese depositata dai procuratori di parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. conferma il decreto ingiuntivo opposto n.5354 ing.- 13737/2019 R.G., emesso dal Tribunale di Brescia il 29.10.2019, e condanna il a corrispondere a in Parte_1 CP_1 - 7 -
persona del legale rappresentante, la somma di € 6.185,17 in conto capitale, oltre gli interessi di legge dal dovuto al saldo, oltre € 65,00 per spese di autentica notarile, oltre alle spese di procedimento, a titolo di onorari e prestazioni professionali, liquidati in € 750,00, oltre rimborso forfettario e oneri di legge;
2. per l'effetto, condanna il al Parte_1 pagamento a favore di in persona del legale CP_1 rappresentante, delle spese di lite del presente giudizio di opposizione, liquidate in € 2.430,00, oltre € 145,50 per spese esenti ex art. 15 d.p.r. 633/72, oltre al 15% spese generali ed oneri di legge. Brescia, 31 agosto 2025
Il Giudice g.o.p
Michela Fugaro
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale e depositato in via telematica.