Sentenza 20 novembre 2001
Massime • 1
Non è impugnabile con richiesta di riesame ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen. l'esecuzione di rilievi dattiloscopici e fotografici eseguiti dalla polizia giudiziaria sulla persona dell'indagato, in seguito all'applicazione di misura cautelare, in quanto essi costituiscono mera attività di polizia amministrativa e/o penitenziaria, prevista dagli artt. 23 e 26 del D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, e non provvedimenti restrittivi della libertà personale. (In applicazione di tale principio la Corte ha confermato il provvedimento che aveva ritenuto inammissibile la istanza di cancellazione e distruzione di rilievi dattiloscopici e fotografici eseguiti su persona sottoposta a misura restrittiva degli arresti domiciliari).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/11/2001, n. 8895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8895 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MORELLI FRANCESCO - Presidente - del 20/11/2001
1. Dott. ESPOSITO ANTONIO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. FANTACCHIOTTI MARIO - Consigliere - N. 5253
3. Dott. DANZA DONATO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. FENU LUIGI - Consigliere - N. 26912/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AM EL
avverso l'ordinanza del 29/05/2001 emessa dal Tribunale del riesame di Potenza;
Visti gli atti, l'ordinanza denunziata ed il ricorso;
Udita in C.C. la relazione fatta dal Consigliere Dr. Antonio Esposito;
Udito il P.M. in persona del P.G. Dr. Mario Iannelli che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore avv. Morlino del Foro di Potenza che ha chiesto l'accoglimento del ricorso
OSSERVA
MA LE ha proposto al Tribunale del riesame di Potenza impugnazione avverso il provvedimento adottato in data 10/04/2001 dal G.I.P. di quel Tribunale che rigettava l'istanza tesa ad ottenere l'annullamento dei rilievi effettuati dalla P.G. in occasione dell'esecuzione dell'ordinanza applicativa della misura degli arresti domiciliari emessa il 24/10/2000 nei confronti di esso MA. Il Tribunale - rilevata "la singolarità del proposto gravame (del quale non si rinvenivano precedenti in materia) che investiva direttamente ed immediatamente non un provvedimento, ma un'attività di carattere materiale non direttamente riconducibile alle statuizioni contenute nella suindicata ordinanza" - dichiarava, con provvedimento del 29/05/2001, inammissibile l'istanza. Ricorre per Cassazione il difensore del MA eccependo la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e) per manifesta illogicità della motivazione nonché apparenza della motivazione. Deduce il ricorrente che non poteva revocarsi in dubbio che i rilievi effettuati dalla polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 349 c.p.p., erano conseguenza dell'ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa il 24/10/2000 nei confronti del MA. Da tale provvedimento giurisdizionale traeva, infatti, causa il relativo potere di polizia esercitato, non potendo in proposito ipotizzarsi - così come sembrava aver opinato il Tribunale di Potenza - una separazione tra l'uno e l'altro, essendo gli stessi, in verità, in stretto rapporto di dipendenza logica e causale.
Rileva ancora il ricorrente che, contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice, doveva affermarsi la diretta riconducibilità alle statuizioni contenute nella suindicata ordinanza di ciò che dallo stesso Giudice era definito come mera "attività di carattere materiale", attività che, in altri termini, mai sarebbe stata posta in essere in difetto di un provvedimento giurisdizionale restrittivo della libertà personale, come quello emesso nei confronti del MA e successivamente annullato dallo stesso Tribunale del riesame.
Detto annullamento avrebbe dovuto comportare, secondo una logica naturale, prima ancora che giuridica, l'annullamento di tutti quegli atti posti in essere in virtù di un ordine del Giudice valutato come assolutamente illegittimo.
Contrariamente, quindi, a quanto sostenuto dal Tribunale di Potenza nella decisione avversata, era evidente come anche il trattamento dei dati personali da parte della polizia giudiziaria atteneva alla libertà personale dell'individuo, soprattutto quando detto trattamento era stato effettuato in virtù di un ordine del Giudice annullato in sede di riesame e, quindi, in modo non giustificato. In subordine - e sempre contestando in punto di diritto del Giudice del riesame - il ricorrente solleva una nuova questione di legittimità costituzionale degli artt. 309 e 310 c.p.p., nella parte in cui non prevedono, questa volta in maniera esplicita, la doverosità del ripristino dello "status libertatis" di chi sia stato ingiustamente sottoposto a misura restrittiva della libertà personale, anche per quanto concerne la cancellazione e/o distruzione dei dati relativi alla persona fisica raccolti dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 349 c.p.p.. Tanto esposto, chiede il ricorrente l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
Il ricorso è infondato.
Correttamente il Tribunale del riesame ha inquadrato nell'ambito delle attività di carattere materiale non riconducibili a statuizioni contenute nell'ordinanza applicativa della misura cautelare, (nella specie: arresti domiciliari), i rilievi dattiloscopici e fotografici eseguiti dalla P.G. sull'indagato in occasione della esecuzione della misura restrittiva. I rilievi in questione costituiscono, invero, una mera attività di polizia amministrativa e/o penitenziaria che discende, tra l'altro, da una espressa disposizione di legge e precisamente dagli art. 23 e 26 dell'ord. pen. (D.P.R. 306/2000 n. 230 secondo i quali a) "la direzione cura che il detenuto, all'atto del suo ingresso dalla libertà, sia sottoposto a perquisizione personale e al rilievo delle impronte digitali".
b) "l'intestazione della cartella personale del detenuto è corredata dei dati anagrafici, delle impronte digitali, della fotografia e di ogni altro mezzo necessario per la precisa identificazione della persona". Trattasi, pertanto, di una attività di ordine materiale che consegue doverosamente - per i fini sopra indicati - alla esecuzione del provvedimento coercitivo prescindendo completamente dalle statuizioni in esso contenute. A nulla rileva, poi, che, nella specie, si verta in tema di imputato agli arresti domiciliari dovendosi lo stesso considerare in stato di custodia cautelare in carcere ai sensi dell'art. 284 c.p.p.. Esattamente, quindi, il Tribunale ha ritenuto che i rilievi personali compiuti dalla polizia sull'indagato sottoposto a misura restrittiva non rientrano nel novero dei provvedimenti suscettibili di impugnazione ex artt. 309 e segg. c.p.p., sicché non è deducibile, nella sede dei procedimenti cautelari, qualsiasi questione che comunque attenga all'attività di acquisizione dei rilievi dattiloscopici e fotografici, così come non è ovviamente deducibile la circostanza che la misura cautelare personale sia stata successivamente annullata. Una siffatta circostanza, come la relativa richiesta di cancellazione e/o distruzione dei rilievi in questione - infondatamente ed irritualmente proposta nel procedimento "de libertade" - potranno essere eventualmente dedotte in sede amministrativa. Le suindicate argomentazioni rendono manifestamente infondata la sollevata questione di illegittimità costituzionale degli artt. 309 e 310 c.p.p.. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Suprema Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 novembre 2001. Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2002