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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 2699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2699 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2699/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 2, riunita in udienza il 07/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
BARONE GIOVANNI, Giudice monocratico in data 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18568/2024 depositato il 13/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 231047 IMU 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 11376/2025 depositato il
14/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: annullamento dell'atto impugnato;
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso con vittoria di spese;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1 ha proposto ricorso contro il Comune di Roma Capitale per l'annullamento dell'avviso di accertamento in rettifica numero 231047 del 2024 annualità 2021 notificato in data 17.9.2024 a mezzo raccomandata, per insufficiente o tardivo versamento dell'imposta per l'immobile di Indirizzo_1
, 00165 Roma, dati cat. 1, classe 3, rendita 2.935,46; per un totale di imposta IMU dovuta pari a euro 1.840,54 di cui (seconda) rata IMU versata pari a euro 921,00 pertanto risulta un insufficiente versamento di euro 919,54 (prima rata IMU 2021) più sanzione del 30% e interessi di euro 345,06, per un importo totale da versare pari a euro 1.264,60;
La contribuente impugna l'atto per i seguenti motivi:
L'immobile in oggetto corrisponde al luogo dove viene svolta l'attività lavorativa, trattasi di negozio e annesso laboratorio di produzione e vendita di dolciumi. L'anno a cui fa riferimento la contestazione riguarda il periodo relativo all'emergenza epidemiologica “COVID-19”. Pertanto, grazie agli aiuti statali, era stato erogato un contributo a fondo perduto al fine di sostenere i soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabili nel territorio dello Stato, che svolgevano attività d'impresa, arte o professione. Nella fattispecie l'esenzione per la prima rata IMU 2021 (art.1, comma 599, legge n. 178/2020) per l'emergenza epidemiologica da Covid-19 riguarda, tra gli altri, (art.
6- sexies del D.L. n. 41/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 69/2021) gli immobili posseduti dai soggetti passivi per i quali ricorrono le condizioni per beneficiare del contributo a fondo perduto, riportate nell'art.1, commi da 1 a 4 del D.L. n. 41/2021, nel caso specifico l'esenzione si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori.
Roma Capitale si è costituita in giudizio presentando controdeduzioni a proposito dell'esenzione dal pagamento IMU per la prima rata 2021 per i destinatari del contributo a fondo perduto disposto dall'art. 1, commi 1- 4 dello stesso decreto Sostegni, ovvero i soggetti passivi titolari di partita IVA prima del 21 marzo
2021 svolgenti attività d'impresa, arte o professione.
Nel caso in esame la sig.ra Ricorrente_1 dichiara di svolgere la professione di laboratorio di produzione e vendita dolciumi nel locale accertato e sito in Roma in Indirizzo_1, sostenendo che l'assenza del pagamento della prima rata IMU 2021 non è derivato dalla asserita omissione attuata dal contribuente, bensì dalla legittima applicazione dell'esenzione prevista dalla normativa di legge.
Le esenzioni legate al Quadro temporaneo degli aiuti di Stato che hanno interessato l'IMU durante il periodo dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, incluse quelle che risultano da una serie di provvedimenti, tra cui l'art.
6-sexies del D. L. 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. decreto sostegni), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, sono soggette ad obbligo dichiarativo.
In data 8 giugno 2021, il Ministero delle Finanze, in risposta ad una FAQ e mediante le istruzioni per la compilazione della dichiarazione IMU 2021, ha fornito chiarimenti in merito alla dichiarazione IMU nel caso di esenzione da covid, precisando che i soggetti esonerati dal versamento dell'imposta municipale propria nel corso del 2021 in base ai vari decreti connessi all'emergenza COVID-19 sono obbligati a presentare la dichiarazione. Pertanto, ha specificato il MEF, i soggetti passivi, devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno barrando la casella "Esenzione", e controparte non ha effettuato tale adempimento.
Pare opportuno evidenziare che la dichiarazione deve essere presentata rigorosamente nei termini e senza forme di sanatoria, deve essere adeguatamente compilata mediante indicazione degli estremi catastali degli immobili coinvolti comprensivi di formula di esenzione che permetta di capire, inequivocabilmente, che trattasi di un fabbricato interessato da esenzione. Pertanto, il mancato corretto adempimento dell'obbligo dichiarativo determina in via generale, per tutti i casi in cui è previsto detto onere, la decadenza dal beneficio stabilito dalle norme (cfr. ordinanza Corte di Cassazione, Sez. VI, del 21 dicembre 2022, n. 37385). L'ufficio chiede rigetto con vittoria di spese.
All'odierna udienza la Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso in quanto infondato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come esattamente osservato da parte resistente, le esenzioni legate al periodo dell'emergenza COVID 19, incluse quelle che risultano da una serie di provvedimenti, tra cui l'art.
6-sexies del D. L. 22 marzo 2021, n.
41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, erano soggette ad obbligo dichiarativo, secondo quanto previsto dal MEF.
Art. 6 sexies del decreto sostegni: esenzione dal versamento della prima rata dell'imposta municipale propria
In vigore dal 22/05/2021: in considerazione del perdurare degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da
COVID-19, per l'anno 2021 non e' dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo
1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili posseduti dai soggetti passivi per i quali ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1, commi da 1 a 4, del presente decreto.
Appare evidente che l'esenzione non è assoluta, generalizzata ed a pioggia, ma necessita di un accertamento caso per caso della ricorrenza delle suddette condizioni, che andavano attestate appunto tramite apposita dichiarazione IMU relativa ai singoli immobili destinati all'attività produttiva. Ciò in quanto la mera omissione di pagamento non avrebbe consentito all'Ente pubblico la verifica della sussistenza delle previste condizioni.
Non risulta che la ricorrente abbia presentato la dichiarazione IMU finalizzata all'esenzione, dichiarazione necessaria come ribadito anche dal comunicato stampa del 27/04/2022 n. 35 - Agenzia delle Entrate - Ufficio
Stampa in tema di "aiuti di Stato erogati alle imprese durante l'emergenza Covid-19. Pronte le regole e l'autodichiarazione da inviare entro il 30 giugno 2022". Nè risulta infine che in sede contenziosa la ricorrente abbia dimostrato di trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 1, commi da 1 a 4, del suddetto decreto.
Il regime delle spese deve seguire la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 400,00 oltre oneri di legge se dovuti. Roma, 7 novembre 2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
( dott. Giovanni BARONE )
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 2, riunita in udienza il 07/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
BARONE GIOVANNI, Giudice monocratico in data 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18568/2024 depositato il 13/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 231047 IMU 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 11376/2025 depositato il
14/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: annullamento dell'atto impugnato;
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso con vittoria di spese;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1 ha proposto ricorso contro il Comune di Roma Capitale per l'annullamento dell'avviso di accertamento in rettifica numero 231047 del 2024 annualità 2021 notificato in data 17.9.2024 a mezzo raccomandata, per insufficiente o tardivo versamento dell'imposta per l'immobile di Indirizzo_1
, 00165 Roma, dati cat. 1, classe 3, rendita 2.935,46; per un totale di imposta IMU dovuta pari a euro 1.840,54 di cui (seconda) rata IMU versata pari a euro 921,00 pertanto risulta un insufficiente versamento di euro 919,54 (prima rata IMU 2021) più sanzione del 30% e interessi di euro 345,06, per un importo totale da versare pari a euro 1.264,60;
La contribuente impugna l'atto per i seguenti motivi:
L'immobile in oggetto corrisponde al luogo dove viene svolta l'attività lavorativa, trattasi di negozio e annesso laboratorio di produzione e vendita di dolciumi. L'anno a cui fa riferimento la contestazione riguarda il periodo relativo all'emergenza epidemiologica “COVID-19”. Pertanto, grazie agli aiuti statali, era stato erogato un contributo a fondo perduto al fine di sostenere i soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabili nel territorio dello Stato, che svolgevano attività d'impresa, arte o professione. Nella fattispecie l'esenzione per la prima rata IMU 2021 (art.1, comma 599, legge n. 178/2020) per l'emergenza epidemiologica da Covid-19 riguarda, tra gli altri, (art.
6- sexies del D.L. n. 41/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 69/2021) gli immobili posseduti dai soggetti passivi per i quali ricorrono le condizioni per beneficiare del contributo a fondo perduto, riportate nell'art.1, commi da 1 a 4 del D.L. n. 41/2021, nel caso specifico l'esenzione si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori.
Roma Capitale si è costituita in giudizio presentando controdeduzioni a proposito dell'esenzione dal pagamento IMU per la prima rata 2021 per i destinatari del contributo a fondo perduto disposto dall'art. 1, commi 1- 4 dello stesso decreto Sostegni, ovvero i soggetti passivi titolari di partita IVA prima del 21 marzo
2021 svolgenti attività d'impresa, arte o professione.
Nel caso in esame la sig.ra Ricorrente_1 dichiara di svolgere la professione di laboratorio di produzione e vendita dolciumi nel locale accertato e sito in Roma in Indirizzo_1, sostenendo che l'assenza del pagamento della prima rata IMU 2021 non è derivato dalla asserita omissione attuata dal contribuente, bensì dalla legittima applicazione dell'esenzione prevista dalla normativa di legge.
Le esenzioni legate al Quadro temporaneo degli aiuti di Stato che hanno interessato l'IMU durante il periodo dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, incluse quelle che risultano da una serie di provvedimenti, tra cui l'art.
6-sexies del D. L. 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. decreto sostegni), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, sono soggette ad obbligo dichiarativo.
In data 8 giugno 2021, il Ministero delle Finanze, in risposta ad una FAQ e mediante le istruzioni per la compilazione della dichiarazione IMU 2021, ha fornito chiarimenti in merito alla dichiarazione IMU nel caso di esenzione da covid, precisando che i soggetti esonerati dal versamento dell'imposta municipale propria nel corso del 2021 in base ai vari decreti connessi all'emergenza COVID-19 sono obbligati a presentare la dichiarazione. Pertanto, ha specificato il MEF, i soggetti passivi, devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno barrando la casella "Esenzione", e controparte non ha effettuato tale adempimento.
Pare opportuno evidenziare che la dichiarazione deve essere presentata rigorosamente nei termini e senza forme di sanatoria, deve essere adeguatamente compilata mediante indicazione degli estremi catastali degli immobili coinvolti comprensivi di formula di esenzione che permetta di capire, inequivocabilmente, che trattasi di un fabbricato interessato da esenzione. Pertanto, il mancato corretto adempimento dell'obbligo dichiarativo determina in via generale, per tutti i casi in cui è previsto detto onere, la decadenza dal beneficio stabilito dalle norme (cfr. ordinanza Corte di Cassazione, Sez. VI, del 21 dicembre 2022, n. 37385). L'ufficio chiede rigetto con vittoria di spese.
All'odierna udienza la Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso in quanto infondato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come esattamente osservato da parte resistente, le esenzioni legate al periodo dell'emergenza COVID 19, incluse quelle che risultano da una serie di provvedimenti, tra cui l'art.
6-sexies del D. L. 22 marzo 2021, n.
41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, erano soggette ad obbligo dichiarativo, secondo quanto previsto dal MEF.
Art. 6 sexies del decreto sostegni: esenzione dal versamento della prima rata dell'imposta municipale propria
In vigore dal 22/05/2021: in considerazione del perdurare degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da
COVID-19, per l'anno 2021 non e' dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo
1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili posseduti dai soggetti passivi per i quali ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1, commi da 1 a 4, del presente decreto.
Appare evidente che l'esenzione non è assoluta, generalizzata ed a pioggia, ma necessita di un accertamento caso per caso della ricorrenza delle suddette condizioni, che andavano attestate appunto tramite apposita dichiarazione IMU relativa ai singoli immobili destinati all'attività produttiva. Ciò in quanto la mera omissione di pagamento non avrebbe consentito all'Ente pubblico la verifica della sussistenza delle previste condizioni.
Non risulta che la ricorrente abbia presentato la dichiarazione IMU finalizzata all'esenzione, dichiarazione necessaria come ribadito anche dal comunicato stampa del 27/04/2022 n. 35 - Agenzia delle Entrate - Ufficio
Stampa in tema di "aiuti di Stato erogati alle imprese durante l'emergenza Covid-19. Pronte le regole e l'autodichiarazione da inviare entro il 30 giugno 2022". Nè risulta infine che in sede contenziosa la ricorrente abbia dimostrato di trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 1, commi da 1 a 4, del suddetto decreto.
Il regime delle spese deve seguire la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 400,00 oltre oneri di legge se dovuti. Roma, 7 novembre 2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
( dott. Giovanni BARONE )