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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIX, sentenza 09/02/2026, n. 2154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2154 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2154/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 19, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
PRISCO EMILIO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10844/2025 depositato il 09/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1Id Italia Srl -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via R. Bracco 20 80133 Napoli NA
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi 31 80142 Napoli NA
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250032193855000 IRPEF-ALIQUOTE 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1652/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti: come da scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto con ricorso proposto contro l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle
Entrate Riscossione. La ricorrente si è ritualmente costituita in giudizio.
L'Agenzia delle Entrate si è a sua volta costituita con controdeduzioni.
L' l'Agenzia delle Entrate Riscossione è rimasta contumace. Il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato a questa XIX sezione.
Il presidente di sezione ha nominato il giudice indicato in epigrafe e ha fissato per la trattazione l'udienza del 26/1/26; la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione e nei termini di legge null'altro è stato depositato.
All'udienza odierna il Giudice si è riservato la decisione, che ha assunto all'esito della deliberazione in camera di consiglio pronunziando la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente impugna la cartella di pagamento di cui in epigrafe, emessa ex art. 36 bis DPR 600/73, deducendo l'omessa notifica dell'avviso di accertamento sotteso, il difetto di motivazione dell'atto, la decadenza dalla pretesa, la mancanza del contraddittorio preventivo e la mancata indicazione del criterio di calcolo degli interessi.
L'Agenzia delle Entrate controdeduce che l'atto è adeguatamente motivato e che la comunicazione di irregolarità è stata ritualmente notificata;
quindi, chiede rigettarsi l'eccezione di decadenza.
Il ricorso è infondato.
Invero, va respinta la doglianza che attiene all'omessa notifica dell'avviso di accertamento, atteso che la cartella è stata emessa all'esito di un controllo automatizzato ex art. 36 bis DPR 600/73 e dopo la notifica della comunicazione di irregolarità effettuata a mezzo pec in data 16/7/24.
Va rigettata, altresì, l'eccezione relativa al difetto di motivazione dell'atto. Infatti, l'articolo 7, comma 1, dello Statuto dei diritti del contribuente, secondo il quale “gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi”: infatti, riferisce l'obbligo di motivazione solo agli atti dell'Amministrazione 6 Finanziaria e non opera invece in riferimento all'attività dell'ente della riscossione, espressamente richiamati, invero, dal secondo comma del medesimo articolo 7 a conferma della diversità di atti, di soggetti e di normativa applicabile. Ciò non toglie che, sulla base del principio generale dettato dall'articolo 7, comma 1, della legge 212/2000, la motivazione costituisca elemento imprescindibile di tutti gli atti amministrativi e tributari, assolvendo per questi ultimi all'esigenza (dettata dal principio di legalità e dalla garanzia costituzionale del diritto di difesa) di portare a conoscenza del contribuente i fatti costitutivi sui quali si fonda la pretesa, al fine di consentire al destinatario dell'atto di verificare la correttezza o meno dell'attività accertativa ed eventualmente di sindacare l'illegittimo esercizio del potere esercitato innanzi al giudice competente (cfr. Cassazione, sentenza n. 11176/2014).
Tale principio generale vale anche per le cartelle di pagamento che, laddove costituiscano anche atti impositivi, devono essere motivate già in sede di redazione del ruolo da parte dell'ente impositore, affinché le relative indicazioni possano poi confluire nella correlata cartella, in relazione ai presupposti di fatto e di diritto che hanno originato la pretesa tributaria (cfr. Cassazione, ordinanza 2023/2014). In sostanza, sebbene in via generale la cartella esattoriale che non segua uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente, ma costituisca il primo ed unico atto con il quale l'ente impositore esercita la pretesa tributaria, debba essere motivata alla stregua di un atto propriamente impositivo, tale obbligo di motivazione deve essere differenziato a seconda del contenuto prescritto per ciascuno tipo di atto impositivo (cfr Cassazione sent. n. 3948/2011). In particolare, con riferimento alle cartelle di pagamento, devono distinguersi gli atti di liquidazione d'imposta da quelli con i quali viene determinata una pretesa ulteriore da parte dell'Amministrazione Finanziaria. In entrambi i casi, l'obbligo di motivazione assolve alla funzione generale di garantire finalità conoscitive e di difesa del contribuente, ma ha contenuto diverso. Quando, infatti, con la cartella di pagamento si rettificano i risultati della dichiarazione, la stessa cartella diventa estrinsecazione di una pretesa ulteriore e, configurando l'esercizio di una vera e propria potestà impositiva riconducibile all'ordinaria attività accertatrice, deve essere debitamente motivata al pari di un avviso di accertamento (ex articoli 42, comma 2, Dpr 600/1973 e 56, comma 1, Dpr 600/1973), ossia deve contenere tutte le indicazioni idonee a consentire al contribuente di apprestare un'efficace difesa (Cassazione, pronunce 11176/2014, 14376/2013 e 28056/2009). Diversamente, per le attività di controllo con rilievo solo cartolare (articoli 36-bis, Dpr 600/1973 e 54-bis, Dpr 633/1972), ovvero qualora vengano richiesti interessi e sovrattasse per ritardato od omesso pagamento, l'obbligo di motivazione si sovrappone alla dichiarazione del contribuente, nel senso che l'Ufficio procede alla liquidazione dell'imposta sulla base dei dati forniti dallo stesso contribuente o rinvenibili negli archivi dell'anagrafe tributaria. In tali ipotesi, quindi, il contribuente si trova già dall'origine nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l'effetto che l'onere di motivazione può considerarsi assolto dall'ufficio impositore mediante il mero richiamo alla dichiarazione dei redditi (Cassazione ordinanza n. 5371 del 2 marzo 2017; pronunce nn. 8137/2012, 10033/2011, 8 26671/2009). Sicché, nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata emessa in seguito a liquidazione effettuata in base alle dichiarazioni rese dal contribuente ai sensi degli artt. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis del
d.P.R. n. 633 del 1972, l'obbligo di motivazione può essere assolto mediante il mero richiamo a tali dichiarazioni perché, essendo il contribuente già a conoscenza delle medesime, non è necessario che siano indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa. (Cass. Civ. ordinanza 21804/17). Nel caso di specie, quindi, deve ritenersi che la cartella di pagamento sia adeguatamente motivata, essendo stata emessa sulla base della dichiarazione del ricorrente e indicando la causale,
l'Ente creditore, il numero del ruolo e la data in cui è stato reso esecutivo, il periodo di riferimento, le somme dovute nonché le modalità e i termini di pagamento.
Infondata è anche l'eccezione di decadenza. Invero, l'art. 25 DPR 602/73 dispone che “il concessionario notifica la cartella di pagamento, al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede , a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell'unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la dichiarazione è presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600…”: nel caso di specie la dichiarazione dei redditi è stata presentata nell'anno 2022, per cui deve ritenersi tempestiva la notifica della cartella avvenuta il 12/3/25.
Priva di pregio è anche la doglianza che attiene alla mancanza del contraddittorio preventivo.
Invero, l'art.
6-bis, legge 212/2000, introdotto dal d.lgs. 219/2023, rappresenta un punto cardine della riforma dello Statuto, con il quale si adegua la protezione dei diritti fondamentali dei contribuenti agli standard di tutela internazionali e unionali. Per principio del contraddittorio deve intendersi il diritto del soggetto amministrato di essere sentito prima della adozione di un atto che incida sfavorevolmente sulla sua sfera giuridica. Il comma 1, quindi, stabilisce il principio che tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo;
tuttavia, l'art. 6 bis cpv.) dispone che “non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione”. Pertanto, trattandosi di una cartella emessa all'esito di un controllo automatizzato, deve escludersi che sussistesse un obbligo di contraddittorio preventivo.
Va respinta, infine, la censura relativa all'omessa indicazione del criterio di calcolo degli interessi. Al riguardo, la Cassazione ha osservato che, qualora la cartella di pagamento richieda al contribuente interessi “mai prima determinati e pretesi” dall'ente impositore, essa ha natura di atto impositivo in senso sostanziale, con la conseguenza che è necessaria una motivazione completa quanto all'individuazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche su cui si fonda la pretesa, con onere per l'Agente della riscossione di esternare gli elementi essenziali della pretesa che consentano al contribuente di verificarne la legittimità ed eventualmente di impugnarla. In questo senso, la motivazione dovrà assumere i caratteri della sufficienza, congruità e intelligibilità, dovendo esternare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche alla base della ripresa, la tipologia di interessi applicati – attraverso l'indicazione della norma tributaria di riferimento o comunque del criterio normativo idoneo a giustificarlo – l'imposta con riferimento alla quale sono calcolati gli interessi nonché la loro data di decorrenza. Secondo le Sezioni Unite non è invece necessaria l'indicazione del saggio di interesse applicato – non rilevandosi tale obbligo dalla normativa di riferimento – come pure non è necessaria l'esplicitazione delle modalità di calcolo che hanno condotto alla quantificazione del debito da interessi del contribuente, ove sia possibile ricorrere a mere operazioni matematiche. Diversamente, nel caso in cui la cartella segua un atto prodromico nel quale sono già stati computati gli interessi per ritardato pagamento, la stessa cartella ha (soltanto) la funzione di avviare la fase della riscossione coattiva, senza che possa assumere la natura di atto impositivo. Pertanto, la motivazione non richiede alcun onere aggiuntivo all'Agente della riscossione, oltre all'indicazione dell'atto impositivo già notificato al contribuente che contiene le adeguate informazioni con riferimento alla quantificazione degli interessi (Cass. SS.UU. 22281/22). Ebbene, nel caso di specie la cartella impugnata fa seguito alla notifica di una comunicazione di irregolarità nella quale gli interessi erano già computati, per cui non sussiste alcun ulteriore obbligo motivazionale.
Alla soccombenza segue la condanna alle spese, che si regolano come da dispositivo
P.Q.M.
Respinge il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate che liquida in euro 350,00, oltre accessori di legge se dovuti e spese generali ella misura del
15%
Così deliberato in Napoli, in data 26 gennaio 2026
Il giudice monocratico
IO PR
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 19, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
PRISCO EMILIO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10844/2025 depositato il 09/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1Id Italia Srl -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via R. Bracco 20 80133 Napoli NA
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi 31 80142 Napoli NA
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250032193855000 IRPEF-ALIQUOTE 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1652/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti: come da scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto con ricorso proposto contro l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle
Entrate Riscossione. La ricorrente si è ritualmente costituita in giudizio.
L'Agenzia delle Entrate si è a sua volta costituita con controdeduzioni.
L' l'Agenzia delle Entrate Riscossione è rimasta contumace. Il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato a questa XIX sezione.
Il presidente di sezione ha nominato il giudice indicato in epigrafe e ha fissato per la trattazione l'udienza del 26/1/26; la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione e nei termini di legge null'altro è stato depositato.
All'udienza odierna il Giudice si è riservato la decisione, che ha assunto all'esito della deliberazione in camera di consiglio pronunziando la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente impugna la cartella di pagamento di cui in epigrafe, emessa ex art. 36 bis DPR 600/73, deducendo l'omessa notifica dell'avviso di accertamento sotteso, il difetto di motivazione dell'atto, la decadenza dalla pretesa, la mancanza del contraddittorio preventivo e la mancata indicazione del criterio di calcolo degli interessi.
L'Agenzia delle Entrate controdeduce che l'atto è adeguatamente motivato e che la comunicazione di irregolarità è stata ritualmente notificata;
quindi, chiede rigettarsi l'eccezione di decadenza.
Il ricorso è infondato.
Invero, va respinta la doglianza che attiene all'omessa notifica dell'avviso di accertamento, atteso che la cartella è stata emessa all'esito di un controllo automatizzato ex art. 36 bis DPR 600/73 e dopo la notifica della comunicazione di irregolarità effettuata a mezzo pec in data 16/7/24.
Va rigettata, altresì, l'eccezione relativa al difetto di motivazione dell'atto. Infatti, l'articolo 7, comma 1, dello Statuto dei diritti del contribuente, secondo il quale “gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi”: infatti, riferisce l'obbligo di motivazione solo agli atti dell'Amministrazione 6 Finanziaria e non opera invece in riferimento all'attività dell'ente della riscossione, espressamente richiamati, invero, dal secondo comma del medesimo articolo 7 a conferma della diversità di atti, di soggetti e di normativa applicabile. Ciò non toglie che, sulla base del principio generale dettato dall'articolo 7, comma 1, della legge 212/2000, la motivazione costituisca elemento imprescindibile di tutti gli atti amministrativi e tributari, assolvendo per questi ultimi all'esigenza (dettata dal principio di legalità e dalla garanzia costituzionale del diritto di difesa) di portare a conoscenza del contribuente i fatti costitutivi sui quali si fonda la pretesa, al fine di consentire al destinatario dell'atto di verificare la correttezza o meno dell'attività accertativa ed eventualmente di sindacare l'illegittimo esercizio del potere esercitato innanzi al giudice competente (cfr. Cassazione, sentenza n. 11176/2014).
Tale principio generale vale anche per le cartelle di pagamento che, laddove costituiscano anche atti impositivi, devono essere motivate già in sede di redazione del ruolo da parte dell'ente impositore, affinché le relative indicazioni possano poi confluire nella correlata cartella, in relazione ai presupposti di fatto e di diritto che hanno originato la pretesa tributaria (cfr. Cassazione, ordinanza 2023/2014). In sostanza, sebbene in via generale la cartella esattoriale che non segua uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente, ma costituisca il primo ed unico atto con il quale l'ente impositore esercita la pretesa tributaria, debba essere motivata alla stregua di un atto propriamente impositivo, tale obbligo di motivazione deve essere differenziato a seconda del contenuto prescritto per ciascuno tipo di atto impositivo (cfr Cassazione sent. n. 3948/2011). In particolare, con riferimento alle cartelle di pagamento, devono distinguersi gli atti di liquidazione d'imposta da quelli con i quali viene determinata una pretesa ulteriore da parte dell'Amministrazione Finanziaria. In entrambi i casi, l'obbligo di motivazione assolve alla funzione generale di garantire finalità conoscitive e di difesa del contribuente, ma ha contenuto diverso. Quando, infatti, con la cartella di pagamento si rettificano i risultati della dichiarazione, la stessa cartella diventa estrinsecazione di una pretesa ulteriore e, configurando l'esercizio di una vera e propria potestà impositiva riconducibile all'ordinaria attività accertatrice, deve essere debitamente motivata al pari di un avviso di accertamento (ex articoli 42, comma 2, Dpr 600/1973 e 56, comma 1, Dpr 600/1973), ossia deve contenere tutte le indicazioni idonee a consentire al contribuente di apprestare un'efficace difesa (Cassazione, pronunce 11176/2014, 14376/2013 e 28056/2009). Diversamente, per le attività di controllo con rilievo solo cartolare (articoli 36-bis, Dpr 600/1973 e 54-bis, Dpr 633/1972), ovvero qualora vengano richiesti interessi e sovrattasse per ritardato od omesso pagamento, l'obbligo di motivazione si sovrappone alla dichiarazione del contribuente, nel senso che l'Ufficio procede alla liquidazione dell'imposta sulla base dei dati forniti dallo stesso contribuente o rinvenibili negli archivi dell'anagrafe tributaria. In tali ipotesi, quindi, il contribuente si trova già dall'origine nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l'effetto che l'onere di motivazione può considerarsi assolto dall'ufficio impositore mediante il mero richiamo alla dichiarazione dei redditi (Cassazione ordinanza n. 5371 del 2 marzo 2017; pronunce nn. 8137/2012, 10033/2011, 8 26671/2009). Sicché, nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata emessa in seguito a liquidazione effettuata in base alle dichiarazioni rese dal contribuente ai sensi degli artt. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis del
d.P.R. n. 633 del 1972, l'obbligo di motivazione può essere assolto mediante il mero richiamo a tali dichiarazioni perché, essendo il contribuente già a conoscenza delle medesime, non è necessario che siano indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa. (Cass. Civ. ordinanza 21804/17). Nel caso di specie, quindi, deve ritenersi che la cartella di pagamento sia adeguatamente motivata, essendo stata emessa sulla base della dichiarazione del ricorrente e indicando la causale,
l'Ente creditore, il numero del ruolo e la data in cui è stato reso esecutivo, il periodo di riferimento, le somme dovute nonché le modalità e i termini di pagamento.
Infondata è anche l'eccezione di decadenza. Invero, l'art. 25 DPR 602/73 dispone che “il concessionario notifica la cartella di pagamento, al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede , a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell'unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la dichiarazione è presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600…”: nel caso di specie la dichiarazione dei redditi è stata presentata nell'anno 2022, per cui deve ritenersi tempestiva la notifica della cartella avvenuta il 12/3/25.
Priva di pregio è anche la doglianza che attiene alla mancanza del contraddittorio preventivo.
Invero, l'art.
6-bis, legge 212/2000, introdotto dal d.lgs. 219/2023, rappresenta un punto cardine della riforma dello Statuto, con il quale si adegua la protezione dei diritti fondamentali dei contribuenti agli standard di tutela internazionali e unionali. Per principio del contraddittorio deve intendersi il diritto del soggetto amministrato di essere sentito prima della adozione di un atto che incida sfavorevolmente sulla sua sfera giuridica. Il comma 1, quindi, stabilisce il principio che tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo;
tuttavia, l'art. 6 bis cpv.) dispone che “non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione”. Pertanto, trattandosi di una cartella emessa all'esito di un controllo automatizzato, deve escludersi che sussistesse un obbligo di contraddittorio preventivo.
Va respinta, infine, la censura relativa all'omessa indicazione del criterio di calcolo degli interessi. Al riguardo, la Cassazione ha osservato che, qualora la cartella di pagamento richieda al contribuente interessi “mai prima determinati e pretesi” dall'ente impositore, essa ha natura di atto impositivo in senso sostanziale, con la conseguenza che è necessaria una motivazione completa quanto all'individuazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche su cui si fonda la pretesa, con onere per l'Agente della riscossione di esternare gli elementi essenziali della pretesa che consentano al contribuente di verificarne la legittimità ed eventualmente di impugnarla. In questo senso, la motivazione dovrà assumere i caratteri della sufficienza, congruità e intelligibilità, dovendo esternare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche alla base della ripresa, la tipologia di interessi applicati – attraverso l'indicazione della norma tributaria di riferimento o comunque del criterio normativo idoneo a giustificarlo – l'imposta con riferimento alla quale sono calcolati gli interessi nonché la loro data di decorrenza. Secondo le Sezioni Unite non è invece necessaria l'indicazione del saggio di interesse applicato – non rilevandosi tale obbligo dalla normativa di riferimento – come pure non è necessaria l'esplicitazione delle modalità di calcolo che hanno condotto alla quantificazione del debito da interessi del contribuente, ove sia possibile ricorrere a mere operazioni matematiche. Diversamente, nel caso in cui la cartella segua un atto prodromico nel quale sono già stati computati gli interessi per ritardato pagamento, la stessa cartella ha (soltanto) la funzione di avviare la fase della riscossione coattiva, senza che possa assumere la natura di atto impositivo. Pertanto, la motivazione non richiede alcun onere aggiuntivo all'Agente della riscossione, oltre all'indicazione dell'atto impositivo già notificato al contribuente che contiene le adeguate informazioni con riferimento alla quantificazione degli interessi (Cass. SS.UU. 22281/22). Ebbene, nel caso di specie la cartella impugnata fa seguito alla notifica di una comunicazione di irregolarità nella quale gli interessi erano già computati, per cui non sussiste alcun ulteriore obbligo motivazionale.
Alla soccombenza segue la condanna alle spese, che si regolano come da dispositivo
P.Q.M.
Respinge il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate che liquida in euro 350,00, oltre accessori di legge se dovuti e spese generali ella misura del
15%
Così deliberato in Napoli, in data 26 gennaio 2026
Il giudice monocratico
IO PR