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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 07/11/2025, n. 892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 892 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE LAMEZIA TERME in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Concetta Pezzimenti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 710 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(C.F./P.I. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Matteo Castioni,
AN SA e IN Lo PI, giusta procura alle liti in atti;
Appellante
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._1 dall'avv. Francesco Castiglione, giusta procura alle liti in atti;
Appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1655/2022 emessa dal Giudice di Pace di
Lamezia Terme il 15.12.2022 e depositata in data 19.12.2022.
CONCLUSIONI: come da note scritte autorizzate per l'udienza del 4.11.2025, in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio, Parte_2 dinanzi al Giudice di Pace di Lamezia Terme, la , in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, affinché, accertata la responsabilità della convenuta compagnia aerea in ordine alla cancellazione del volo EJU2866 del 1.04.2022 per la tratta
– Milano Malpensa, la stessa fosse condannata al risarcimento di tutti i danni Parte_3 patrimoniali e non patrimoniali subiti da essa attrice. Domandava, in particolare: - il rimborso dei biglietti di andata e ritorno (per la cifra, rispettivamente, di euro 49,48 ed euro 87,96); - la compensazione pecuniaria di cui al Reg. CE n. 261/2004 di euro 250,00; il rimborso delle spese per il soggiorno, non fruito, in albergo per euro 107,00; il risarcimento del danno morale pari ad euro 505,56.
Si costituiva la , in persona del legale rappresentante p.t., la Controparte_2
Pagina 1 di 9 quale chiedeva il rigetto della domanda risarcitoria avanzata dalla controparte;
deduceva, in particolare, l'infondatezza dell'avversa pretesa assumendo l'assenza di ogni responsabilità per la cancellazione del volo in questione in quanto dovuta a cause di forza maggiore e di carattere eccezionale non evitabili dal vettore convenuto (avverse condizioni metereologiche), nonchè il rispetto della normativa comunitaria in materia.
La compagnia aerea rappresentava altresì di avere effettuato, in seguito alla cancellazione del volo, il rimborso del prezzo del biglietto in favore dell'attrice e contestava comunque i danni dalla stessa lamentati, chiedendo il rigetto della domanda attorea.
Con sentenza n. 1655/2022 emessa il 15.12.2022 e depositata il 19.12.2015 il Giudice di Pace adito accoglieva parzialmente la domanda e, disattendendo la richiesta di risarcimento del danno morale, condannava la compagnia aerea convenuta al pagamento in favore dell'attrice della complessiva somma di euro 494,44,00 a titolo di rimborso biglietti, compensazione pecuniaria e spese di albergo, nonchè alle spese di giudizio.
Avverso tale sentenza proponeva appello la deducendo Controparte_2
l'erroneità della pronuncia impugnata per avere il Giudice a quo condannato la convenuta al rimborso dei biglietti, per una cifra, peraltro, superiore al loro costo, laddove tale rimborso era stato già effettuato prima dell'instaurazione del giudizio;
per avere riconosciuto il diritto al rimborso delle spese del soggiorno, non fruito, in albergo a Milano, in quanto non provate e ben potendo la passeggera partire il mattino seguente e godere comunque del soggiorno prenotato posto che il volo di ritorno non era stato cancellato;
per avere condannato la convenuta al pagamento della spese di lite nonostante che il rigetto di alcune domande avanzate dall'attrice avessero configurato una soccombenza reciproca.
La società appellante, precisato di prestare acquiescenza al capo della sentenza che aveva riconosciuto il diritto alla compensazione pecuniaria, chiedeva, pertanto, la riforma della sentenza appellata con il rigetto della domanda in relazione al rimborso dei biglietti (in quanto già avvenuto) e alle spese di albergo (in quanto non provate e, in ogni caso, non dovute), con liquidazione a proprio favore delle spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Resisteva allo spiegato gravame , la quale, preso atto dell'acquiescenza Parte_2 parziale alla sentenza impugnata nel capo afferente la compensazione pecuniaria, assumeva l'infondatezza del gravame, chiedendone il rigetto con vittoria delle spese di lite del grado di appello.
Pagina 2 di 9 La causa, una volta acquisito il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado, senza espletamento di alcuna attività istruttoria, concessi i termini per lo scambio di scritti conclusivi, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 4.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Come noto, il Regolamento CE n. 261/04 (art. 5-7) prevede che il passeggero di un volo che sia stato cancellato ha diritto ad una compensazione pecuniaria che viene corrisposta senza bisogno di una prova specifica del danno, sull'assunto che il fatto stesso della cancellazione gli abbia causato disagi quali, a titolo meramente esemplificativo, la perdita di tempo, la necessità di riorganizzare la vacanza, gli impegni di lavoro o il rientro a casa.
Ai sensi dell'art. 12 del predetto Regolamento CE 261/04 il passeggero ha, poi, diritto ad un risarcimento supplementare laddove dimostri di aver subito un pregiudizio ulteriore a causa della cancellazione del volo. La citata disposizione recita, infatti, “il presente regolamento lascia impregiudicati i diritti del passeggero ad un risarcimento supplementare. Il risarcimento concesso ai sensi del presente regolamento” – ovvero la compensazione pecuniaria di cui all'art. 7 – “può essere detratto da detto risarcimento”.
E' chiaro, quindi, che la compensazione pecuniaria di cui all'art. 7 è una forma di risarcimento forfettario che la medesima disposizione quantifica in a) 250 euro per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1500 chilometri;
b) 400 euro per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 chilometri e per tutte le altre tratte comprese tra 1500 e
3500 chilometri;
c) 600 euro per le tratte aeree che non rientrano nelle lettere a) o b).
Il danno supplementare è, poi, il pregiudizio ulteriore che sia derivato dalla cancellazione e che può consistere sia in un danno patrimoniale (danno emergente e lucro cessante) sia in un danno non patrimoniale (danno all'integrità psico-fisica, danno morale e danno esistenziale).
In altri termini, il comune viaggiatore – che ha diritto alla compensazione pecuniaria per il fatto stesso della cancellazione del suo volo – può ottenere un risarcimento supplementare se riesce a dimostrare, a mezzo di documenti e/o prova testimoniale di aver subito un danno supplementare sia in termini di spese vive (fatture, ricevute, scontrini ecc.) o di mancato guadagno (perdita della giornata lavorativa), sia in termini di pregiudizio psico-fisico.
Per quel che rileva nell'odierno giudizio, poi, in caso di cancellazione del volo il passeggero ha facoltà di scelta tra il diritto al rimborso, entro 7 giorni, del prezzo pieno del biglietto e l'imbarco su un volo alternativo (art. 8 Reg. CE 261/04).
Pagina 3 di 9 1.1 Ebbene, venendo al caso che ci occupa, come anticipato, l'odierno appellante ha espressamente prestato acquiescenza al capo della sentenza di primo grado che, riconoscendo il diritto alla compensazione pecuniaria ex art. 7 del citato Regolamento, aveva condannato la convenuta in primo grado al pagamento in favore della di euro 250,00. Pt_2
Ogni altra argomentazione in merito alla compensazione pecuniaria è, pertanto, superflua.
1.2 Parte appellante si duole, invece, della condanna al rimborso del costo dei biglietti in ragione del fatto che vi aveva già provveduto, ancora prima della notifica dell'atto di citazione in primo grado, e di averne dato prova con la documentazione allegata alla comparsa di costituzione, in assenza di contestazioni da parte dell'attrice in primo grado.
La doglianza non può essere accolta.
In proposito, si rileva che ad un attento esame delle schermate allegate al fascicolo della convenuta in primo grado, verosimilmente estratte da applicativi o programmi informatici della compagnia aerea, si rinviene, in effetti il riferimento alla richiesta di rimborso di un passeggero (cfr. schermata n. 6, nell'ordine di allegazione, in cui si legge “Customer requisted cash refund”, trad. “il cliente ha richiesto un rimborso in contanti”) e la menzione di
“reversing entry” (trad. “voci di storno”, cfr. schermata n. 3) e, tuttavia, le stesse schermate non appaiono di agevole comprensione, recando una lunga serie di stringhe recanti, in modo ripetuto, gli importi (coincidenti con il costo dei biglietti) di euro 33,36 e 44,48, talvolta preceduti dal segno – (meno) ma anche importi diversi come la cifra “15.99” proprio a fianco alle voci “reversing entry” che, nel complesso, non consentono di individuare se, per quale esatta somma e in favore di quale passeggero (dei 4 nominativi prenotati) è stata disposta la restituzione.
Solo nell'ultima schermata si legge la frase flight already refunded for all pax” (trad. CP_2
“Volo Easyjet già rimborsato per tutti i passeggeri”) ma, per come è dato comprendere, trattasi di informazioni inserite nel programma dagli stessi dipendenti della compagnia aerea che, nel gestire le prenotazioni o le pratiche di reclamo aperte, danno conto di come la pratica
(“case”) nel caso di specie è stata “closed” e, cioè, chiusa.
Le informazioni contenute nelle schermate in commento, quindi, non forniscono una prova di immediata intellegibilità dell'avvenuta disposizione di rimborso dei biglietti e, trattandosi
(della copia analogica) di documento (digitale) di formazione unilaterale, nemmeno del verosimile esito positivo della transazione, potendo la compagnia aerea a ciò agevolmente
Pagina 4 di 9 supplire con una ricevuta di bonifico o altro documento attestante l'accredito delle somme sulla carta che era stata utilizzata per il pagamento dei biglietti.
Quanto al rilievo secondo cui, non avendo l'attrice in primo grado contestato l'avvenuto rimborso, la relativa circostanza avrebbe dovuto ritenersi pacifica, il Tribunale rileva che la domanda di rimborso contenuta nell'atto di citazione, preceduta da almeno due richieste stragiudiziali, contiene in sé la negazione di aver ricevuto il rimborso del prezzo prima dell'introduzione del giudizio e che tale negazione è stata ribadita nella comparsa di costituzione in appello.
Pertanto, poiché incombeva sulla compagnia aerea la prova di aver già effettuato il rimborso dei biglietti o, quanto meno, adoperarsi con puntuali allegazioni assertive volte a rendere intellegibili le schermate prodotte, l'incertezza o l'ambiguità della detta prova non possono risolversi in danno della parte che non era tenuta, sul punto, ad alcun onere probatorio.
Diversamente, deve essere accolta la doglianza afferente l'errata quantificazione dell'importo dovuto a titolo di rimborso dei biglietti, essendo provato documentalmente, oltre che non contestato, che il prezzo pagato complessivamente per i viaggi di andata e ritorno ammontava ad euro 77,84 (33,36 + 44,48) e non ad euro 137,44 come ritenuto dal Giudice a quo.
Sul punto, pertanto, la sentenza impugnata deve essere riformata e, per l'effetto, disporsi che la compagnia aerea convenuta in primo grado è tenuta, per il rimborso dei biglietti, al pagamento della minor somma di euro 77,84.
1.3 Venendo al secondo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata per aver erroneamente il Giudice a quo riconosciuto il diritto al risarcimento dei costi sostenuti per la prenotazione di un soggiorno presso un albergo in Milano. Nella prospettazione della compagnia aerea: 1) non sarebbe provato l'esborso delle relative somme da parte della;
Pt_2
2) sarebbe stata una scelta dell'attrice quella di non fruire del detto soggiorno, potendo la stessa partire per Milano la mattina successiva e rientrare con il volo di ritorno che era stato regolarmente effettuato;
3) il rapporto contrattuale intercorso tra le parti aveva ad oggetto esclusivamente una prestazione di trasporto aereo e non un pacchetto turistico.
La doglianza è priva di pregio e deve essere rigettata.
Diversamente da quanto lamentato da parte appellante, è allegato in atti lo scontrino rilasciato dall'Hotel Gamma di Milano per l'importo complessivo di euro 214,00 quale corrispettivo di due camere matrimoniali. La prenotazione risulta essere stata effettuata a nome di
[...]
ma, trattandosi di uno dei 4 passeggeri a nome dei quali erano stati prenotati i voli Per_1
Pagina 5 di 9 per cui è causa (oltre a , e l'attrice in primo Persona_1 CP_3 CP_4 grado ), è assolutamente plausibile quanto spiegato dall'appellata e, cioè, Parte_2 che una camera fosse stata prenotata per i Sigg.ri e e l'altra per Persona_1 CP_3
i Sigg.ri e . Parte_2 CP_4
E', quindi, verosimile che la abbia sostenuto la spesa (quanto meno) della camera in cui Pt_2 avrebbe dovuto pernottare, al di là del dato formale dell'intestazione della fattura a nome di uno solo degli ospiti.
Non giova alle difese dell'appellante, poi, il rilievo che la mancata fruizione del soggiorno per la notte del 1.04.2022 sarebbe stata frutto di una libera scelta della passeggera che, non essendo cancellato il volo di ritorno (del 4.04.2022), ben avrebbe potuto partire per Milano la mattina seguente (2.04.2022).
Ebbene, in disparte la mancata prova circa l'offerta, da parte della compagnia aerea, di un volo alternativo per la mattina seguente (per come, peraltro, previsto dal Regolamento sopra citato), il Tribunale osserva che la prestazione alberghiera prenotata per il 1.04.2022 (cfr. fattura allegata al fascicolo di parte attrice in primo grado ove si indica il periodo di permanenza dal 1.04.22 al 2.04.22) non era, evidentemente, più fruibile anche raggiungendo
Milano la mattina seguente né è verosimile che l'importo già speso per la notte del 1.04.2022 avrebbe potuto essere imputata dall'Hotel Gamma al pagamento di un pernotto per la notte successiva (nemmeno prenotata, da come si legge) solo perché la era impossibilitata a Pt_2 raggiungere Milano la sera del 1.04.22.
E' chiaro, invero, che una volta trascorsa la notte del 1.04.2022 il pagamento anticipato per la prenotazione della camera non era più ripetibile dalla , nella cui sfera patrimoniale si è, Pt_2 quindi, materializzata la relativa perdita.
Né può valere l'argomento che l'attrice in primo grado fosse legata alla compagnia aerea da un rapporto di mero trasporto aereo e non di pacchetto turistico.
Invero, ove fosse necessario l'inserimento di una prestazione alberghiera nei contratti di trasporto conclusi dai passeggeri con le compagnie aeree, perderebbe completamento senso la disciplina sul risarcimento supplementare di cui all'art. 12 del Reg. CE 261/04.
In proposito, sia la giurisprudenza europea (Corte di Giustizia Europea del 13 ottobre 2011, causa C-83/10) che quella nazionale (Corte di Cassazione Civile, sez. VI, n. 4962/2019) hanno ritenuto che i pregiudizi derivanti dal ritardo nell'arrivo a destinazione – ma il medesimo principio vale per il caso della cancellazione che ricorre della specie – siano
Pagina 6 di 9 risarcibili in via equitativa ove idonei ad incidere su diritti costituzionalmente garantiti (quale, ad esempio, l'autodeterminazione delle scelte della propria vita).
Peraltro, il medesimo orientamento giurisprudenziale è chiaro nello stabilire che tali danni sono risarcibili solo ove siano provati in concreto, in conformità al principio di diritto ricorrente e ormai consolidato tra le pronunce della Suprema Corte (Corte di Cassazione, Sez.
Un., 11/11/2008, nn. 26972, 26973, 26974, 26975) per cui il pregiudizio dedotto necessita di una “specifica allegazione e prova da parte del danneggiato”.
Grava, infatti, su quest'ultimo l'onere di allegare e provare adeguatamente la sussistenza di specifiche circostanze di fatto ulteriori e diverse da quelle ordinariamente discendenti dalla fattispecie dedotta in giudizio (che, nel caso che ci occupa, è il “volo cancellato”) e, dunque, specifiche e peculiari al caso concreto. In difetto di risultanze probatorie, obiettivamente emerse nel dibattito processuale, e tali da superare le conseguenze "comuni" del danno (al cui ristoro è volta la compensazione pecuniaria di cui all'art. 7 del Regolamento citato), il giudice non può operare alcuna liquidazione aggiuntiva a titolo di risarcimento.
Ebbene, nel caso di specie, per come detto, vi è prova documentale in atti del pagamento per la prenotazione di un pernottamento per la notte del 1.04.2022, non più fruibile a causa della cancellazione del volo previsto per le ore 21.20 di quella stessa sera.
Per quanto detto sopra, la prenotazione alberghiera a nome di uno degli altri tre passeggeri
(oltre alla ) non esclude la assoluta verosimiglianza del fatto che la spesa di (almeno) Pt_2 una camera matrimoniale (delle due prenotate) sia stata sostenuta proprio dall'attrice in primo grado.
Pertanto, deve ritenersi assolto l'onere della prova sulla stessa gravante con riguardo al pregiudizio ulteriore e diverso, rispetto alla cancellazione in sé del volo, di non aver potuto fruire di un soggiorno già pagato nella città di arrivo.
1.4 Venendo, infine, all'ultimo motivo di appello ovvero quello vertente sulla regolamentazione delle spese di lite in primo grado, il Tribunale evidenzia che, di fatto, l'unico capo della domanda attorea non accolto dal Giudice a quo, è stato quello afferente al danno morale, quantificato nella somma di circa 500,00 euro ovvero intorno al 50% del valore complessivo della domanda.
Ebbene, avuto riguardo all'esito del giudizio, diversamente da quanto divisato da parte appellante, non possono ritenersi integrati nella specie i presupposti della compensazione totale delle spese di lite del primo grado di giudizio in quanto il principio della soccombenza
Pagina 7 di 9 (nella specie, reciproca secondo l'interpretazione datane dalla Suprema Corte, cfr. Cassazione
Sezioni Unite 31 ottobre 2022 n. 32061), in base agli stessi arresti giurisprudenziali citati dall'appellante, è ispirato a quello di causalità “per il quale non è esente da onere delle spese la parte che col suo comportamento abbia provocato la necessità del processo, prescindendosi dalle ragioni - di merito o processuali - che l'abbiano determinata” (cfr. Cass.
n. 19456/2008 e Cass. n. 20335/2004 nonché Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6722 del 10/12/1988 secondo cui “ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio”).
Nel caso che ci occupa, non può porsi in discussione che sia stata proprio la compagnia aerea a rendere necessaria l'instaurazione del giudizio, non avendo spontaneamente ottemperato alla richiesta stragiudiziale di rimborso dei biglietti (come detto sopra, non vi è prova della relativa circostanza), compensazione pecuniaria e risarcimento degli ulteriori danni che la aveva formulato con pec del 14.07.2022. Ciò, per di più, ove si consideri che la stessa Pt_2 compagnia ha, poi, prestato acquiescenza al capo della sentenza di condanna al pagamento della compensazione pecuniaria.
Ne consegue che non è censurabile la decisione discrezionale del Giudice a quo di porre a carico della convenuta le spese del processo, potendo al più compensarle, nel caso di specie, soltanto parzialmente.
A questo proposito e prima di pronunciarsi nel dettaglio sulle spese del primo grado, appare utile al Tribunale ricordare che il Giudice dell'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo d'impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata è tenuto a provvedere anche d'ufficio ad un nuovo regolamento di dette spese, quale conseguenza della decisione di merito adottata, ed alla stregua dell'esito finale della lite, atteso che, in base al principio fissato dall'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (cfr.
Cassazione civile , sez. lav., 23 agosto 2003, n. 12413; Cassazione civile , sez. I, 2 luglio
2003, n. 10405).
Sempre in caso di riforma totale o parziale della sentenza di primo grado, è poi costante nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione del principio secondo l'onere delle spese va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e
Pagina 8 di 9 globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 c.p.c., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado perché la sentenza di primo grado è stata riformata e quindi si dovevano liquidare e rideterminare le spese di entrambi i gradi (così di recente Cass. 22 febbraio 2016, n. 3438; Cass. 18 marzo
2014, n. 6259; nel medesimo senso si vedano, tra le tante, Cass. 30 ottobre 2013, n. 8718;
Cass. 14 ottobre 2013, n. 23226; Cass. 30 agosto 2010, n. 18337; Cass. 22 dicembre 2009, n.
26985; Cass. 11 giugno 2008, n. 15483).
Ebbene, alla luce di tutte le considerazioni appena svolte, tenuto conto dell'accoglimento parziale della domanda in primo grado e del minimo accoglimento dell'appello, le spese del doppio grado di giudizio devono essere poste a carico di Parte_1 per il 70%, dovendo essere compensate per il residuo (causa di valore pari ad euro 1.000,00, compensi liquidati nei medi per tutte le fasi processuali, esclusa la fase istruttoria in appello in quanto non svoltasi).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, in persona del giudice monocratico
Dott.ssa Pezzimenti Maria Concetta, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- accoglie in minima parte l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna al pagamento della somma di euro 434,84 (77,84 Parte_1
+ 250,00 + 107,00) a titolo di rimborso dei biglietti, compensazione pecuniaria e rimborso spese alberghiere;
- condanna parte appellata alla restituzione, in favore dell'appellante, di quanto eventualmente da questa versato in esubero in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali dalla data del pagamento sino al soddisfo;
- condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Parte_2
del 70 % delle spese di lite del doppio grado di giudizio che liquida, in detta
[...] percentuale per il primo grado, in euro 242,20 e, in detta percentuale per il secondo grado, in euro 323,40 oltre spese generali, Iva e CPA come per legge, compensando per il resto.
Lamezia Terme, lì 7.11.2025.
Il Giudice
D.ssa Maria Concetta Pezzimenti
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE LAMEZIA TERME in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Concetta Pezzimenti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 710 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(C.F./P.I. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Matteo Castioni,
AN SA e IN Lo PI, giusta procura alle liti in atti;
Appellante
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._1 dall'avv. Francesco Castiglione, giusta procura alle liti in atti;
Appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1655/2022 emessa dal Giudice di Pace di
Lamezia Terme il 15.12.2022 e depositata in data 19.12.2022.
CONCLUSIONI: come da note scritte autorizzate per l'udienza del 4.11.2025, in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio, Parte_2 dinanzi al Giudice di Pace di Lamezia Terme, la , in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, affinché, accertata la responsabilità della convenuta compagnia aerea in ordine alla cancellazione del volo EJU2866 del 1.04.2022 per la tratta
– Milano Malpensa, la stessa fosse condannata al risarcimento di tutti i danni Parte_3 patrimoniali e non patrimoniali subiti da essa attrice. Domandava, in particolare: - il rimborso dei biglietti di andata e ritorno (per la cifra, rispettivamente, di euro 49,48 ed euro 87,96); - la compensazione pecuniaria di cui al Reg. CE n. 261/2004 di euro 250,00; il rimborso delle spese per il soggiorno, non fruito, in albergo per euro 107,00; il risarcimento del danno morale pari ad euro 505,56.
Si costituiva la , in persona del legale rappresentante p.t., la Controparte_2
Pagina 1 di 9 quale chiedeva il rigetto della domanda risarcitoria avanzata dalla controparte;
deduceva, in particolare, l'infondatezza dell'avversa pretesa assumendo l'assenza di ogni responsabilità per la cancellazione del volo in questione in quanto dovuta a cause di forza maggiore e di carattere eccezionale non evitabili dal vettore convenuto (avverse condizioni metereologiche), nonchè il rispetto della normativa comunitaria in materia.
La compagnia aerea rappresentava altresì di avere effettuato, in seguito alla cancellazione del volo, il rimborso del prezzo del biglietto in favore dell'attrice e contestava comunque i danni dalla stessa lamentati, chiedendo il rigetto della domanda attorea.
Con sentenza n. 1655/2022 emessa il 15.12.2022 e depositata il 19.12.2015 il Giudice di Pace adito accoglieva parzialmente la domanda e, disattendendo la richiesta di risarcimento del danno morale, condannava la compagnia aerea convenuta al pagamento in favore dell'attrice della complessiva somma di euro 494,44,00 a titolo di rimborso biglietti, compensazione pecuniaria e spese di albergo, nonchè alle spese di giudizio.
Avverso tale sentenza proponeva appello la deducendo Controparte_2
l'erroneità della pronuncia impugnata per avere il Giudice a quo condannato la convenuta al rimborso dei biglietti, per una cifra, peraltro, superiore al loro costo, laddove tale rimborso era stato già effettuato prima dell'instaurazione del giudizio;
per avere riconosciuto il diritto al rimborso delle spese del soggiorno, non fruito, in albergo a Milano, in quanto non provate e ben potendo la passeggera partire il mattino seguente e godere comunque del soggiorno prenotato posto che il volo di ritorno non era stato cancellato;
per avere condannato la convenuta al pagamento della spese di lite nonostante che il rigetto di alcune domande avanzate dall'attrice avessero configurato una soccombenza reciproca.
La società appellante, precisato di prestare acquiescenza al capo della sentenza che aveva riconosciuto il diritto alla compensazione pecuniaria, chiedeva, pertanto, la riforma della sentenza appellata con il rigetto della domanda in relazione al rimborso dei biglietti (in quanto già avvenuto) e alle spese di albergo (in quanto non provate e, in ogni caso, non dovute), con liquidazione a proprio favore delle spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Resisteva allo spiegato gravame , la quale, preso atto dell'acquiescenza Parte_2 parziale alla sentenza impugnata nel capo afferente la compensazione pecuniaria, assumeva l'infondatezza del gravame, chiedendone il rigetto con vittoria delle spese di lite del grado di appello.
Pagina 2 di 9 La causa, una volta acquisito il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado, senza espletamento di alcuna attività istruttoria, concessi i termini per lo scambio di scritti conclusivi, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 4.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Come noto, il Regolamento CE n. 261/04 (art. 5-7) prevede che il passeggero di un volo che sia stato cancellato ha diritto ad una compensazione pecuniaria che viene corrisposta senza bisogno di una prova specifica del danno, sull'assunto che il fatto stesso della cancellazione gli abbia causato disagi quali, a titolo meramente esemplificativo, la perdita di tempo, la necessità di riorganizzare la vacanza, gli impegni di lavoro o il rientro a casa.
Ai sensi dell'art. 12 del predetto Regolamento CE 261/04 il passeggero ha, poi, diritto ad un risarcimento supplementare laddove dimostri di aver subito un pregiudizio ulteriore a causa della cancellazione del volo. La citata disposizione recita, infatti, “il presente regolamento lascia impregiudicati i diritti del passeggero ad un risarcimento supplementare. Il risarcimento concesso ai sensi del presente regolamento” – ovvero la compensazione pecuniaria di cui all'art. 7 – “può essere detratto da detto risarcimento”.
E' chiaro, quindi, che la compensazione pecuniaria di cui all'art. 7 è una forma di risarcimento forfettario che la medesima disposizione quantifica in a) 250 euro per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1500 chilometri;
b) 400 euro per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 chilometri e per tutte le altre tratte comprese tra 1500 e
3500 chilometri;
c) 600 euro per le tratte aeree che non rientrano nelle lettere a) o b).
Il danno supplementare è, poi, il pregiudizio ulteriore che sia derivato dalla cancellazione e che può consistere sia in un danno patrimoniale (danno emergente e lucro cessante) sia in un danno non patrimoniale (danno all'integrità psico-fisica, danno morale e danno esistenziale).
In altri termini, il comune viaggiatore – che ha diritto alla compensazione pecuniaria per il fatto stesso della cancellazione del suo volo – può ottenere un risarcimento supplementare se riesce a dimostrare, a mezzo di documenti e/o prova testimoniale di aver subito un danno supplementare sia in termini di spese vive (fatture, ricevute, scontrini ecc.) o di mancato guadagno (perdita della giornata lavorativa), sia in termini di pregiudizio psico-fisico.
Per quel che rileva nell'odierno giudizio, poi, in caso di cancellazione del volo il passeggero ha facoltà di scelta tra il diritto al rimborso, entro 7 giorni, del prezzo pieno del biglietto e l'imbarco su un volo alternativo (art. 8 Reg. CE 261/04).
Pagina 3 di 9 1.1 Ebbene, venendo al caso che ci occupa, come anticipato, l'odierno appellante ha espressamente prestato acquiescenza al capo della sentenza di primo grado che, riconoscendo il diritto alla compensazione pecuniaria ex art. 7 del citato Regolamento, aveva condannato la convenuta in primo grado al pagamento in favore della di euro 250,00. Pt_2
Ogni altra argomentazione in merito alla compensazione pecuniaria è, pertanto, superflua.
1.2 Parte appellante si duole, invece, della condanna al rimborso del costo dei biglietti in ragione del fatto che vi aveva già provveduto, ancora prima della notifica dell'atto di citazione in primo grado, e di averne dato prova con la documentazione allegata alla comparsa di costituzione, in assenza di contestazioni da parte dell'attrice in primo grado.
La doglianza non può essere accolta.
In proposito, si rileva che ad un attento esame delle schermate allegate al fascicolo della convenuta in primo grado, verosimilmente estratte da applicativi o programmi informatici della compagnia aerea, si rinviene, in effetti il riferimento alla richiesta di rimborso di un passeggero (cfr. schermata n. 6, nell'ordine di allegazione, in cui si legge “Customer requisted cash refund”, trad. “il cliente ha richiesto un rimborso in contanti”) e la menzione di
“reversing entry” (trad. “voci di storno”, cfr. schermata n. 3) e, tuttavia, le stesse schermate non appaiono di agevole comprensione, recando una lunga serie di stringhe recanti, in modo ripetuto, gli importi (coincidenti con il costo dei biglietti) di euro 33,36 e 44,48, talvolta preceduti dal segno – (meno) ma anche importi diversi come la cifra “15.99” proprio a fianco alle voci “reversing entry” che, nel complesso, non consentono di individuare se, per quale esatta somma e in favore di quale passeggero (dei 4 nominativi prenotati) è stata disposta la restituzione.
Solo nell'ultima schermata si legge la frase flight already refunded for all pax” (trad. CP_2
“Volo Easyjet già rimborsato per tutti i passeggeri”) ma, per come è dato comprendere, trattasi di informazioni inserite nel programma dagli stessi dipendenti della compagnia aerea che, nel gestire le prenotazioni o le pratiche di reclamo aperte, danno conto di come la pratica
(“case”) nel caso di specie è stata “closed” e, cioè, chiusa.
Le informazioni contenute nelle schermate in commento, quindi, non forniscono una prova di immediata intellegibilità dell'avvenuta disposizione di rimborso dei biglietti e, trattandosi
(della copia analogica) di documento (digitale) di formazione unilaterale, nemmeno del verosimile esito positivo della transazione, potendo la compagnia aerea a ciò agevolmente
Pagina 4 di 9 supplire con una ricevuta di bonifico o altro documento attestante l'accredito delle somme sulla carta che era stata utilizzata per il pagamento dei biglietti.
Quanto al rilievo secondo cui, non avendo l'attrice in primo grado contestato l'avvenuto rimborso, la relativa circostanza avrebbe dovuto ritenersi pacifica, il Tribunale rileva che la domanda di rimborso contenuta nell'atto di citazione, preceduta da almeno due richieste stragiudiziali, contiene in sé la negazione di aver ricevuto il rimborso del prezzo prima dell'introduzione del giudizio e che tale negazione è stata ribadita nella comparsa di costituzione in appello.
Pertanto, poiché incombeva sulla compagnia aerea la prova di aver già effettuato il rimborso dei biglietti o, quanto meno, adoperarsi con puntuali allegazioni assertive volte a rendere intellegibili le schermate prodotte, l'incertezza o l'ambiguità della detta prova non possono risolversi in danno della parte che non era tenuta, sul punto, ad alcun onere probatorio.
Diversamente, deve essere accolta la doglianza afferente l'errata quantificazione dell'importo dovuto a titolo di rimborso dei biglietti, essendo provato documentalmente, oltre che non contestato, che il prezzo pagato complessivamente per i viaggi di andata e ritorno ammontava ad euro 77,84 (33,36 + 44,48) e non ad euro 137,44 come ritenuto dal Giudice a quo.
Sul punto, pertanto, la sentenza impugnata deve essere riformata e, per l'effetto, disporsi che la compagnia aerea convenuta in primo grado è tenuta, per il rimborso dei biglietti, al pagamento della minor somma di euro 77,84.
1.3 Venendo al secondo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata per aver erroneamente il Giudice a quo riconosciuto il diritto al risarcimento dei costi sostenuti per la prenotazione di un soggiorno presso un albergo in Milano. Nella prospettazione della compagnia aerea: 1) non sarebbe provato l'esborso delle relative somme da parte della;
Pt_2
2) sarebbe stata una scelta dell'attrice quella di non fruire del detto soggiorno, potendo la stessa partire per Milano la mattina successiva e rientrare con il volo di ritorno che era stato regolarmente effettuato;
3) il rapporto contrattuale intercorso tra le parti aveva ad oggetto esclusivamente una prestazione di trasporto aereo e non un pacchetto turistico.
La doglianza è priva di pregio e deve essere rigettata.
Diversamente da quanto lamentato da parte appellante, è allegato in atti lo scontrino rilasciato dall'Hotel Gamma di Milano per l'importo complessivo di euro 214,00 quale corrispettivo di due camere matrimoniali. La prenotazione risulta essere stata effettuata a nome di
[...]
ma, trattandosi di uno dei 4 passeggeri a nome dei quali erano stati prenotati i voli Per_1
Pagina 5 di 9 per cui è causa (oltre a , e l'attrice in primo Persona_1 CP_3 CP_4 grado ), è assolutamente plausibile quanto spiegato dall'appellata e, cioè, Parte_2 che una camera fosse stata prenotata per i Sigg.ri e e l'altra per Persona_1 CP_3
i Sigg.ri e . Parte_2 CP_4
E', quindi, verosimile che la abbia sostenuto la spesa (quanto meno) della camera in cui Pt_2 avrebbe dovuto pernottare, al di là del dato formale dell'intestazione della fattura a nome di uno solo degli ospiti.
Non giova alle difese dell'appellante, poi, il rilievo che la mancata fruizione del soggiorno per la notte del 1.04.2022 sarebbe stata frutto di una libera scelta della passeggera che, non essendo cancellato il volo di ritorno (del 4.04.2022), ben avrebbe potuto partire per Milano la mattina seguente (2.04.2022).
Ebbene, in disparte la mancata prova circa l'offerta, da parte della compagnia aerea, di un volo alternativo per la mattina seguente (per come, peraltro, previsto dal Regolamento sopra citato), il Tribunale osserva che la prestazione alberghiera prenotata per il 1.04.2022 (cfr. fattura allegata al fascicolo di parte attrice in primo grado ove si indica il periodo di permanenza dal 1.04.22 al 2.04.22) non era, evidentemente, più fruibile anche raggiungendo
Milano la mattina seguente né è verosimile che l'importo già speso per la notte del 1.04.2022 avrebbe potuto essere imputata dall'Hotel Gamma al pagamento di un pernotto per la notte successiva (nemmeno prenotata, da come si legge) solo perché la era impossibilitata a Pt_2 raggiungere Milano la sera del 1.04.22.
E' chiaro, invero, che una volta trascorsa la notte del 1.04.2022 il pagamento anticipato per la prenotazione della camera non era più ripetibile dalla , nella cui sfera patrimoniale si è, Pt_2 quindi, materializzata la relativa perdita.
Né può valere l'argomento che l'attrice in primo grado fosse legata alla compagnia aerea da un rapporto di mero trasporto aereo e non di pacchetto turistico.
Invero, ove fosse necessario l'inserimento di una prestazione alberghiera nei contratti di trasporto conclusi dai passeggeri con le compagnie aeree, perderebbe completamento senso la disciplina sul risarcimento supplementare di cui all'art. 12 del Reg. CE 261/04.
In proposito, sia la giurisprudenza europea (Corte di Giustizia Europea del 13 ottobre 2011, causa C-83/10) che quella nazionale (Corte di Cassazione Civile, sez. VI, n. 4962/2019) hanno ritenuto che i pregiudizi derivanti dal ritardo nell'arrivo a destinazione – ma il medesimo principio vale per il caso della cancellazione che ricorre della specie – siano
Pagina 6 di 9 risarcibili in via equitativa ove idonei ad incidere su diritti costituzionalmente garantiti (quale, ad esempio, l'autodeterminazione delle scelte della propria vita).
Peraltro, il medesimo orientamento giurisprudenziale è chiaro nello stabilire che tali danni sono risarcibili solo ove siano provati in concreto, in conformità al principio di diritto ricorrente e ormai consolidato tra le pronunce della Suprema Corte (Corte di Cassazione, Sez.
Un., 11/11/2008, nn. 26972, 26973, 26974, 26975) per cui il pregiudizio dedotto necessita di una “specifica allegazione e prova da parte del danneggiato”.
Grava, infatti, su quest'ultimo l'onere di allegare e provare adeguatamente la sussistenza di specifiche circostanze di fatto ulteriori e diverse da quelle ordinariamente discendenti dalla fattispecie dedotta in giudizio (che, nel caso che ci occupa, è il “volo cancellato”) e, dunque, specifiche e peculiari al caso concreto. In difetto di risultanze probatorie, obiettivamente emerse nel dibattito processuale, e tali da superare le conseguenze "comuni" del danno (al cui ristoro è volta la compensazione pecuniaria di cui all'art. 7 del Regolamento citato), il giudice non può operare alcuna liquidazione aggiuntiva a titolo di risarcimento.
Ebbene, nel caso di specie, per come detto, vi è prova documentale in atti del pagamento per la prenotazione di un pernottamento per la notte del 1.04.2022, non più fruibile a causa della cancellazione del volo previsto per le ore 21.20 di quella stessa sera.
Per quanto detto sopra, la prenotazione alberghiera a nome di uno degli altri tre passeggeri
(oltre alla ) non esclude la assoluta verosimiglianza del fatto che la spesa di (almeno) Pt_2 una camera matrimoniale (delle due prenotate) sia stata sostenuta proprio dall'attrice in primo grado.
Pertanto, deve ritenersi assolto l'onere della prova sulla stessa gravante con riguardo al pregiudizio ulteriore e diverso, rispetto alla cancellazione in sé del volo, di non aver potuto fruire di un soggiorno già pagato nella città di arrivo.
1.4 Venendo, infine, all'ultimo motivo di appello ovvero quello vertente sulla regolamentazione delle spese di lite in primo grado, il Tribunale evidenzia che, di fatto, l'unico capo della domanda attorea non accolto dal Giudice a quo, è stato quello afferente al danno morale, quantificato nella somma di circa 500,00 euro ovvero intorno al 50% del valore complessivo della domanda.
Ebbene, avuto riguardo all'esito del giudizio, diversamente da quanto divisato da parte appellante, non possono ritenersi integrati nella specie i presupposti della compensazione totale delle spese di lite del primo grado di giudizio in quanto il principio della soccombenza
Pagina 7 di 9 (nella specie, reciproca secondo l'interpretazione datane dalla Suprema Corte, cfr. Cassazione
Sezioni Unite 31 ottobre 2022 n. 32061), in base agli stessi arresti giurisprudenziali citati dall'appellante, è ispirato a quello di causalità “per il quale non è esente da onere delle spese la parte che col suo comportamento abbia provocato la necessità del processo, prescindendosi dalle ragioni - di merito o processuali - che l'abbiano determinata” (cfr. Cass.
n. 19456/2008 e Cass. n. 20335/2004 nonché Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6722 del 10/12/1988 secondo cui “ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio”).
Nel caso che ci occupa, non può porsi in discussione che sia stata proprio la compagnia aerea a rendere necessaria l'instaurazione del giudizio, non avendo spontaneamente ottemperato alla richiesta stragiudiziale di rimborso dei biglietti (come detto sopra, non vi è prova della relativa circostanza), compensazione pecuniaria e risarcimento degli ulteriori danni che la aveva formulato con pec del 14.07.2022. Ciò, per di più, ove si consideri che la stessa Pt_2 compagnia ha, poi, prestato acquiescenza al capo della sentenza di condanna al pagamento della compensazione pecuniaria.
Ne consegue che non è censurabile la decisione discrezionale del Giudice a quo di porre a carico della convenuta le spese del processo, potendo al più compensarle, nel caso di specie, soltanto parzialmente.
A questo proposito e prima di pronunciarsi nel dettaglio sulle spese del primo grado, appare utile al Tribunale ricordare che il Giudice dell'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo d'impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata è tenuto a provvedere anche d'ufficio ad un nuovo regolamento di dette spese, quale conseguenza della decisione di merito adottata, ed alla stregua dell'esito finale della lite, atteso che, in base al principio fissato dall'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (cfr.
Cassazione civile , sez. lav., 23 agosto 2003, n. 12413; Cassazione civile , sez. I, 2 luglio
2003, n. 10405).
Sempre in caso di riforma totale o parziale della sentenza di primo grado, è poi costante nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione del principio secondo l'onere delle spese va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e
Pagina 8 di 9 globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 c.p.c., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado perché la sentenza di primo grado è stata riformata e quindi si dovevano liquidare e rideterminare le spese di entrambi i gradi (così di recente Cass. 22 febbraio 2016, n. 3438; Cass. 18 marzo
2014, n. 6259; nel medesimo senso si vedano, tra le tante, Cass. 30 ottobre 2013, n. 8718;
Cass. 14 ottobre 2013, n. 23226; Cass. 30 agosto 2010, n. 18337; Cass. 22 dicembre 2009, n.
26985; Cass. 11 giugno 2008, n. 15483).
Ebbene, alla luce di tutte le considerazioni appena svolte, tenuto conto dell'accoglimento parziale della domanda in primo grado e del minimo accoglimento dell'appello, le spese del doppio grado di giudizio devono essere poste a carico di Parte_1 per il 70%, dovendo essere compensate per il residuo (causa di valore pari ad euro 1.000,00, compensi liquidati nei medi per tutte le fasi processuali, esclusa la fase istruttoria in appello in quanto non svoltasi).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, in persona del giudice monocratico
Dott.ssa Pezzimenti Maria Concetta, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- accoglie in minima parte l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna al pagamento della somma di euro 434,84 (77,84 Parte_1
+ 250,00 + 107,00) a titolo di rimborso dei biglietti, compensazione pecuniaria e rimborso spese alberghiere;
- condanna parte appellata alla restituzione, in favore dell'appellante, di quanto eventualmente da questa versato in esubero in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali dalla data del pagamento sino al soddisfo;
- condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Parte_2
del 70 % delle spese di lite del doppio grado di giudizio che liquida, in detta
[...] percentuale per il primo grado, in euro 242,20 e, in detta percentuale per il secondo grado, in euro 323,40 oltre spese generali, Iva e CPA come per legge, compensando per il resto.
Lamezia Terme, lì 7.11.2025.
Il Giudice
D.ssa Maria Concetta Pezzimenti
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