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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 20/11/2025, n. 4185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4185 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 5440/2025
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, in esito all'udienza del 14 novembre 2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 5440/2025 R.G. promosso da
, (C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
(CT) il 17.12.1970 e residente a [...], e Parte_2
, (C.F. , nato a [...] il [...] e residente a [...],
[...] C.F._2 in via Ancipa n. 30, entrambi elettivamente domiciliati in Catania, in via Cosenza n. 6, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Magro che li rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTI contro
Controparte_1
, (C.F. ), in persona dell'Assessore pro tempore, rappresentato e
[...] P.IVA_1 difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, presso i cui uffici, in
Catania, via Vecchia Ognina n. 149, è domiciliato;
RESISTENTE
pagina 1 di 22 OGGETTO: reiterazione di contratti a tempo determinato;
risarcimento del danno c.d. comunitario;
indennità professionale ex art. 11 del CCIR del 27 aprile 2001 e successivi contratti integrativi
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5 giugno 2025, i ricorrenti hanno esposto di essere lavoratori forestali inseriti nella Graduatoria Unica ex art. 12 L.R. n. 5/2014, Distretti n. 1 e n. 2, annualmente assunti dall'Assessorato resistente tramite la stipula di contratti a tempo determinato.
Hanno precisato che dalla documentazione prodotta in giudizio emergono un'anzianità di iscrizione e turni annuali ininterrotti di avviamento al lavoro alle dipendenze dell'Amministrazione resistente da oltre un ventennio, con una progressione legata alla permanenza in graduatoria comportante il passaggio al contingente dei lavoratori con garanzia occupazionale di 101/151 giornate ai sensi dell'art. 48 L.R. n. 16/96.
Hanno dichiarato di aver svolto la propria attività lavorativa in favore dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente, nei mesi e giorni indicati nelle buste paga versate in atti.
Hanno aggiunto che il ricorrente aveva inutilmente presentato, in Parte_1 data 5 giugno 2023 e tramite l'O.S. di Catania, apposita istanza volta al CP_2 riconoscimento dell'indennità professionale di cui all'art. 11 Contratto Integrativo Regionale di Lavoro del 2001, senza tuttavia ricevere in merito alcun riscontro.
Ed ancora, hanno asserito di aver contestato - mediante separati atti stragiudiziali –
l'illegittima reiterazione dei plurimi contratti a termine stipulati, richiamando - per suffragare la propria pretesa - la Direttiva 1999/70/CE attuata a livello nazionale con il D.Lgs. n.
368/2001 e con il D.Lgs. n. 81/2015, il quale ha stabilito che, qualora il rapporto di lavoro superi – per effetto della successione di contratti a termine volti all'espletamento di mansioni equivalenti – i 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, lo stesso si considera a tempo indeterminato, a prescindere dai periodi di interruzione intercorrenti tra un contratto e l'altro.
Hanno, invero, ribadito come, nel pubblico impiego, il contratto a tempo indeterminato costituisca la regola, mentre quello a termine sia solo volto a “rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale”, nonché come l'abusivo pagina 2 di 22 utilizzo dello stesso sia fonte di danno derivante dalla perdita di chance (assunzione mediante concorso nel pubblico impiego o costituzione di un rapporto di lavoro privatistico a tempo indeterminato): da qui la richiesta di risarcimento del c.d. danno comunitario.
Inoltre, hanno dedotto di aver svolto mansioni non difformi da quelle poste in essere dagli operai assunti con contratto a tempo indeterminato, escludendo il carattere stagionale delle attività svolte, non dirette a soddisfare esigenze meramente transitorie e/o legate all'andamento climatico.
Hanno, altresì, domandato l'accertamento del proprio diritto al conseguimento dell'indennità professionale ex art. 11 del CCIR del 27 aprile 2001, sottolineando come le graduatorie di cui alla L.R. n. 16/96 ricomprendano, lungi da qualsivoglia discriminazione, sia i lavoratori precari sia quelli a tempo indeterminato, nonché come la legislazione regionale sul tema non faccia alcuna distinzione e come l'art. 49 C.C.N.L. 2002, 2006 e 2010 si limiti a classificare gli operai in base alle capacità professionali e non alla durata del rapporto lavorativo.
Ed ancora, hanno lamentato il fatto che, in violazione della clausola 4 dell'Accordo
Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, l'art. 11 Contratto Integrativo Regionale di
Lavoro del 27 dicembre 2000 ha introdotto un'indennità professionale mensile - legata all'anzianità di inserimento nelle fasce per operai a tempo indeterminato per ogni anno maturato sino ad un massimo di sedici anni - dall'importo pari a £ 7.500, poi divenuto € 4,00 sì come previsto dall'art. 4 della contrattazione integrativa regionale del 2017, con decorrenza a far data dall'1 gennaio 2018.
Hanno richiamato, inoltre, l'art. 6 D.Lgs. n. 368/01 (espressamente rubricato
“Principio di non discriminazione”), secondo cui “al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato spettano le ferie e la gratifica natalizia o la tredicesima mensilità, il trattamento di fine rapporto e ogni altro trattamento in atto nell'impresa per i lavoratori a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva (…) sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine”.
Quanto ai criteri di calcolo dell'incremento retributivo de quo, hanno riportato quanto statuito dalla Corte d'Appello di Catania nella sentenza n. 150/2020: “[...] non può che tenersi conto degli stessi presupposti previsti per gli OTI dalla contrattazione regionale, la
pagina 3 di 22 quale fa riferimento (non all'anzianità di servizio, ma) alla “anzianità di inserimento nelle fasce”, ossia agli anni di permanenza nella graduatoria di appartenenza. Sicché l'indennità mensile di €. 3,87 (€. 4,00 dal 2018 n.d.r.) va riconosciuta per ogni anno di permanenza nelle graduatorie, per un massimo di 16 anni [...]”.
Tanto premesso, i ricorrenti hanno, quindi, chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:
“a) Ritenere e dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa, la nullità/illegittimità/inefficacia del termine apposto al contratto stipulato tra gli odierni ricorrenti e l'Assessorato resistente, per abusiva reiterazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato, essendo stato violato il limite massimo di durata previsto dalla legge nazionale;
b) per l'effetto, condannare l' Controparte_3
in persona dell'Assessore pro tempore,
[...] al pagamento in favore di ciascuno degli odierni ricorrenti, di una indennità risarcitoria pari
a ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, come disposto dall'art. 36, del d.lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art.
12, comma 1, del d.l. 16 settembre 2024, n. 131, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 2024, n. 166, ovvero nella diversa misura, maggiore o minore, che l'Ill.mo Giudice adito accerterà in corso di giudizio, anche mediante CTU contabile, in ogni caso oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione e fino all'effettivo soddisfo;
c) Ritenere e dichiarare che i ricorrenti sono iscritti nelle graduatorie dei lavoratori forestali ex LR 16/96 e ss.mod. e annualmente avviati dall'Amministrazione resistente con contratti a tempo determinato quantomeno dal 2001; d)
Ritenere e dichiarare che, in ragione di tale attività i ricorrenti hanno diritto al riconoscimento della “indennità professionale” prevista dall'art. 11 CIRL 2001 (per come integrato e modificato dal successivo art. 4 CIRL 2017) a partire dal primo anno di avviamento, e, per l'effetto e) Condannare l' resistente in persona dell'Assessore CP_1 pro tempore al pagamento in favore dei ricorrenti dei seguenti importi: Parte_1
€. 1.851,15; €. 1.198,77 pari all'importo della indennità
[...] Parte_2 professionale maturata entro il periodo prescrizionale e non corrisposta o quell'altra maggiore o minore somma che dovesse risultare nel corso del procedimento oltre ad interessi
e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
f) Condannare l' resistente in CP_1 persona dell'Assessore pro tempore al pagamento in favore dei ricorrenti della indennità
pagina 4 di 22 professionale per ciascun periodo di lavoro a partire dall'anno 2025 e sino alla fine della carriera lavorativa salvo modifiche dell'istituto contrattuale”, instando per la rifusione delle spese di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario.
Con memoria difensiva depositata in data 3 novembre 2025, si è costituito in giudizio l' contestando la Controparte_1 fondatezza del ricorso e spiegando ampie difese volte al rigetto dello stesso.
Innanzitutto, ha evidenziato come i lavoratori forestali siano a conoscenza delle ragioni obiettive legittimanti la stipula di plurimi contratti a tempo determinato, essendo tenuti a sottoscrivere una “comunicazione di assunzione” con la quale attestano di conoscere le mansioni da espletare, la disciplina normativa da applicarsi, nonché il trattamento giuridico ed economico previsto dal C.C.N.L. e dal C.I.R.L. di settore.
Dopo aver ritenuto inammissibile la domanda volta al risarcimento del danno comunitario in quanto troppo generica, parte resistente ha richiamato l'indirizzo espresso dalla Commissione Europea – Direzione generale per l'Occupazione, gli affari sociali e l'inclusione (EMPL), che ha archiviato la procedura di infrazione avviata nei confronti dell'Italia con riguardo ai rapporti a termine in questione e secondo cui i contratti stipulati annualmente per un numero limitato di mesi, tra l'altro ben specifici, “non possono essere considerati successivi ai sensi dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, anche se rinnovati ogni anno con gli stessi lavoratori”, bensì autonomi, intercorrendo solitamente tra gli uni e gli altri un lasso temporale superiore a sessanta giorni.
Per corroborare la propria tesi, ha, dunque, fatto proprie le conclusioni a cui è giunta la Commissione Europea, la quale ha rilevato l'omessa violazione della normativa euro- unionale, oltreché l'assenza di abusi derivanti dalla reiterazione dei contratti a termine de quibus, reiterazione giustificata da ragioni di politica sociale e, soprattutto, dalla natura stagionale e temporanea dei rapporti di lavoro oggetto di causa, non idonei a soddisfare le esigenze ordinarie e permanenti dell'Amministrazione caratterizzate da continuità e stabilità nel tempo.
Ha, altresì, sostenuto la mancata inosservanza della clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, la quale statuisce: “i lavoratori a tempo determinato, a parità di attività lavorative, non possono essere trattati in modo meno favorevole ai lavoratori a tempo indeterminato, a meno che non sussistano ragioni obiettive. Le
pagina 5 di 22 disposizioni per l'applicazione di questa clausola saranno definite dagli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali”.
Al riguardo, ha invero dichiarato che la norma regionale di riferimento, emanata con l'intervento dei sindacati maggiormente rappresentativi, ha considerato proprio le peculiarità
e le differenze delle due figure professionali in questione, onde evitare qualsivoglia discriminazione nei confronti degli operai forestali assunti a tempo determinato, ricordando come – una volta raggiunta la massima fascia occupazionale di 151 giornate lavorative annue
– sia altresì prevista, in favore di questi ultimi, la stabilizzazione.
Ed ancora, in merito alla successiva clausola 5 del predetto Accordo Quadro - concernente le misure di prevenzione degli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti a tempo determinato - parte resistente ha aggiunto che la norma è volta a sanzionare, mediante il riconoscimento del c.d. danno comunitario, quegli Stati membri che ricorrono sconsideratamente ed immotivatamente all'uso dei contratti a termine, uso che – nel caso di specie – è legittimo in quanto trova il suo fondamento nella L.R. n. 16/96, “senza che possa essere invocata la tutela comunitaria”.
Da ultimo, nel caso di accertata sussistenza del danno comunitario, ne ha domandato l'estinzione per decadenza - in quanto violati gli artt. 28 D.Lgs. n. 81/2015 e 32 L. n.
183/2010 - nonché per prescrizione quinquennale maturata in assenza di atti interruttivi della stessa, oltre ad aver rilevato carenza di prova circa la quantificazione del danno lamentato.
Ciò posto in ordine alla domanda di risarcimento del danno comunitario, l'Assessorato resistente ha poi dedotto, con riguardo all'indennità professionale ex art. 11 del CCIR del 27 aprile 2001, che essa spetta esclusivamente ai lavoratori assunti a tempo indeterminato e che, in ogni caso, il credito anelato dai ricorrenti è prescritto in quanto riferito a rapporti intercorsi prima del quinquennio precedente l'introduzione del ricorso, in assenza di valido atto di messa in mora.
Tanto premesso, ha formulato le seguenti conclusioni: “– in via principale, dichiarare
l'avverso ricorso inammissibile e, comunque, inammissibili le avverse domande;
nel merito, dichiararlo infondato, per le ragioni esposte in narrativa;
- in via subordinata, in relazione alla avversa domanda “B” (risarcimento da reiterazione contratti a termine) dichiarare, per il periodo in cui è maturata, la decadenza di ogni diritto azionato da controparte e la prescrizione quinquennale del relativo credito;
in ogni caso, l'infondatezza della richiesta
pagina 6 di 22 di risarcimento, quantomeno sotto il profilo probatorio, in ordine al quantum debeatur;
in ulteriore subordine, determinarne l'importo in misura minima sulla base dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (avuto riguardo alla voce "minimo retributivo" indicata in busta paga), facendo una media tra la somma di tutte le voci "minimo retributivo" di ogni busta paga e dividendo poi il risultato per il numero dei mesi effettivamente lavorati, trattandosi di OTD;
o in quella ritenuta di giustizia;
in ogni caso, con riferimento alla richiesta accessoria, dichiarare il divieto di cumulo tra rivalutazione monetaria ed interessi legali;
- sempre in via subordinata, in relazione all'avversa domanda “A” (di riconoscimento e liquidazione dell'indennità professionale di anzianità), dichiararne l'infondatezza sull'an e/o la maturata prescrizione del diritto, quantomeno per il periodo antecedente il quinquennio dall'introduzione del ricorso”, instando per la rifusione delle spese e dei compensi.
In esito all'udienza del 14 novembre 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito del deposito di note delle parti ricorrenti, la causa – istruita documentalmente - viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
Occorre, in primis, esaminare la domanda dei ricorrenti finalizzata al riconoscimento del risarcimento del c.d. danno comunitario.
Al riguardo può, invero, richiamarsi quanto già ritenuto in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio, alle cui condivisibili motivazioni, per la notevole analogia delle questioni proposte e della situazione processuale, può farsi riferimento ex art. 118 disp. att.
c.p.c. recependole anche nella loro chiarezza espositiva come in seguito riportato in modo quasi testuale (cfr. sentenza n. 3844/2025, emessa in data 27.10.2025 nel proc. n. 614/2025
R.G. – est. dott. M. Fiorentino).
«I rapporti a tempo determinato allegati in ricorso sono stati stipulati in forza della legislazione regionale siciliana, tra cui gli artt. 46, 48 e 45 ter della l. 16/1996, che regola in modo dettagliato la formazione delle graduatorie e dei contingenti ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato e determinato.
L'art. 53 della l. 16/1996, in particolare, prevede che, formulata la graduatoria unica
(comprendente nell'ordine i lavoratori a tempo indeterminato, i centocinquantunisti e i centunisti, secondo la posizione da ciascuno ricoperta nella graduatoria di appartenenza) “L'
pagina 7 di 22 avviamento al lavoro avviene secondo le disposizioni della presente legge e, per quanto non previsto, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, nel rispetto dell'ordine di graduatoria”.
Il D.L. 7/70, convertito in l. proprio dalla richiamata l. 83/1970, all'art. 12, peraltro, riconosce espressamente che “A richiesta del lavoratore interessato, la sezione rilascia la certificazione relativa al numero delle giornate effettuate nell'anno e risultanti dagli atti di ufficio”.
Nel caso di specie, parte ricorrente non deduce specifiche violazioni di legge che attengano alla citata legge regionale, soffermandosi perlopiù sulla mancanza di forma scritta dei rapporti e sul superamento del limite dei 36 mesi, e dunque sulla violazione della disciplina nazionale di derivazione comunitaria dei rapporti a tempo determinato.
Come si desume dal prospetto del ricorso, i rapporti di lavoro sono stati stipulati in specifici momenti dell'anno (tendenzialmente da giugno a novembre), per periodi ben circoscritti (di regola e salvo eccezioni, all'incirca dai 40 ai 100 o poco più; per un dettaglio analitico, si rimanda comunque al prospetto contenuto nel ricorso).
Cessato il periodo di servizio (ad es. novembre), il successivo rapporto veniva stipulato sempre a distanza di oltre 60 giorni, e quasi sempre oltre i 4-5 mesi circa dalla detta cessazione (ad es. giugno o luglio).
Ciò posto, va osservato quanto segue.
Deve, innanzitutto, rimarcarsi la peculiarità dei rapporti di lavoro oggetto di causa, destinatari di una legislazione regionale specifica, volta a fare fronte non solo alle esigenze occupazionali stabili (attraverso le assunzioni a tempo indeterminato), ma anche a quelle legate ad esigenze temporanee o stagionali (graduatorie lavoratori a tempo determinato, per determinati periodi ed entro specifici limiti dei contingenti), tramite procedure di avviamento diverse da quelle tipiche del lavoro privato o pubblico, in quanto presuppongono la formazione di specifiche graduatorie, su domanda degli interessati.
Dagli stessi periodi di servizio allegati si evince come i rapporti posti in essere da parte ricorrente siano stati limitati a specifici momenti di ciascun anno, e dunque abbiano soddisfatto esigenze stagionali.
Tra gli uni e gli altri periodi di lavoro sono corsi diversi mesi.
A fronte di tale situazione, non appare possibile, in punto di fatto, ravvisare un'effettiva reiterazione o successione di contratti a termine, trattandosi, a ben vedere, di pagina 8 di 22 rapporti autonomi, separati da un notevole stacco temporale, stipulati per esigenze temporanee e stagionali, per ciascun anno.
La fattispecie in scrutinio, dunque, esula dall'ambito di applicazione della direttiva comunitaria, come sembra desumersi anche dall'indirizzo di recente espresso dalla
Commissione europea, di cui ha dato conto l'Amministrazione convenuta, senza che siano sorte contestazioni specifiche in merito.
In particolare, come riferito dalla difesa Erariale, la Commissione Europea ha attivato la procedura di archiviazione dell'infrazione relativa ai lavoratori forestali della
[...]
, rilevando che nel caso “i contratti a tempo determinato stipulati solo per un CP_1 numero limitato di mesi all'anno non possono essere considerati successivi. In assenza di prove del fatto che la non applicabilità dei limiti all'utilizzo dei contratti a tempo determinato per attività stagionali comporti nella pratica un ricorso abusivo a una successione di contratti a tempo determinato, la Commissione ritiene che non vi siano motivi sufficienti per adottare ulteriori misure procedurali al riguardo. Nella stessa ottica, le risposte al parere motivato hanno confermato che l'assunzione di lavoratori a tempo determinato da parte delle aziende agricole e forestali è limitata a mesi specifici ogni anno. Per la regione Sicilia, ciò deriva in particolare dalla legge regionale 6 aprile 1996, n. 16. Dato che vi sono intervalli di diversi mesi tra i contratti o i rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi in tale settore, la Commissione ritiene che tali contratti o rapporti non possano essere qualificati come "successivi" ai sensi dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, anche se rinnovati ogni anno con gli stessi lavoratori”.
Tali conclusioni non sono inficiate dal filone giurisprudenziale di legittimità richiamato in ricorso e costituito dalle pronunce n. 2992 del 01/02/2024 e n. 4075 del
14/02/2024, con le quali la Suprema Corte ha espresso il seguente principio di diritto: “la tutela del lavoratore precario nell'ambito del lavoro pubblico contrattualizzato, come sancita nella sentenza n. 5072/2016 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione - e, in particolare, l'esonero dall'onere probatorio del danno e del nesso causale nella misura e nei limiti di cui all'art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010 - non vengono meno nel caso in cui i contratti di lavoro a termine siano nulli per mancanza di forma scritta ai sensi degli artt. 16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923, in quanto in mancanza di forma scritta si realizza anche la violazione delle norme sulla specificazione della causale o di certezza dell'assetto
pagina 9 di 22 temporale del lavoro a termine che sono funzionali, nel diritto interno, all'esigenza antiabusiva di cui all'art. 5 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/79/CE”.
Invero, il tema su cui era chiamata a pronunziarsi la Suprema Corte era diverso da quello odierno, e non direttamente riguardante la questione della natura dei contratti a termine degli operatori forestali, né tantomeno della natura stagionale dei relativi rapporti di lavoro, essendo stata rimessa alla Corte, sul presupposto non contestato dell'avvenuta illecita reiterazione dei contratti a termine, la questione se la nullità totale del rapporto per mancanza di forma scritta potesse o meno escludere l'applicazione delle tutele di derivazione comunitaria.
Nel caso in esame, invece, già in punto di fatto, non si rileva una fattispecie abusiva di reiterazione dei contratti, posto che si è di fronte ad una pluralità di rapporti autonomi nel tempo, per periodi specifici e ben circoscritti, per la soddisfazione di esigenze stagionali o cicliche, che non danno luogo al fenomeno della successione di contratti a tempo determinato attratto dalla disciplina comunitaria.
La mancanza di forma scritta dei singoli contratti, anche ove sussista (cfr. modello di assunzione prodotto dalla difesa pubblica), non toglie che trattasi di rapporti instaurati nel rispetto dei limiti previsti dalla legge speciale, in aderenza alle procedure che, a monte, presuppongono l'iscrizione, a domanda dell'interessato, in apposite graduatorie per lo svolgimento di determinate giornate di servizio, con un numero massimo di giornate lavorative.
Di regola, la chiamata avviene tramite il canale dei Centri per l'impiego, la pubblicazione di appositi avvisi oppure l'invio di comunicazioni specifiche.
Ciascun iscritto alle graduatorie, pertanto, è in grado di sapere di poter essere destinatario, anno per anno, di rapporti a tempo determinato, per lo svolgimento di mansioni riguardanti il settore forestale, per un numero massimo di giornate per ciascun anno, e dunque per esigenze stagionali.
Il sistema regolato dalla legge regionale, inoltre, consente al lavoratore di sapere, quando chiamato, di essere destinatario di un rapporto a termine, il cui periodo massimo è già predeterminato in base alla categoria di appartenenza.
Fermo restando che parte ricorrente non ha specificamente argomentato sulle modalità attraverso cui avveniva la chiamata al servizio, va comunque osservato che, nel caso pagina 10 di 22 di specie, l'eventuale nullità del rapporto, per difetto di forma scritta, non è bastevole per il riconoscimento del risarcimento del danno, potendosi escludere, nella specie, che sussista una reiterazione illecita di rapporti a termine ovvero la mancanza di conoscenza della causale della natura determinata del rapporto, presupposta dalla legge regionale 16/96 e dalla stessa procedura di chiamata (v. anche artt. 46, 53, 56, leg. Reg. cit.).
È pertanto evidente che la causale del termine è già espressa a livello legislativo e la stessa partecipazione del lavoratore alle graduatorie non può non essere effettuata nella piena consapevolezza di tale ragione.
Non appaiono dunque minate quelle esigenze di certezza che sono sottese, in sede di normazione ordinaria (v. d.lgs. 368/2001 e ss.), all'onere di specificazione del termine, trattandosi di previsione insita alla stessa procedura per l'iscrizione nelle graduatorie.
Procedura che appare complessa ed a formazione successiva, presupponendo, innanzitutto, l'atto scritto della domanda di iscrizione, l'ulteriore atto scritto della graduatoria, e poi, come atto finale, la chiamata, tramite i canali istituzionali.
Già sulla base di tali considerazioni, pertanto, il ricorso non appare fondato, non ravvisandosi il fenomeno della reiterazione illecita di contratti a termine, e dunque i presupposti per il riconoscimento del chiesto risarcimento del danno, potendosi peraltro escludere che l'essere destinataria di offerte lavorative, anno per anno, per quanto stagionali, nel rispetto dei criteri previsti dalla legge regionale, abbia potuto generare un danno a carico della parte ricorrente.
Trattasi, invero, di opportunità lavorative concepite, sin dall'inizio, come temporanee, la cui maturazione può peraltro dare luogo a benefici di tipo previdenziale.
Tanto premesso, per completezza, deve evidenziarsi quanto segue.
Per espressa previsione, la deroga prevista dagli artt. 5, comma 4 ter, del d.lgs. n. 368 del 2001 e 21, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2015 al divieto di superamento del limite massimo di trentasei mesi di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato, è applicabile, anche nel settore dell'agricoltura, quando tali contratti riguardino attività di carattere stagionale: sul punto, si veda la Corte di Cassazione n. 25395/2024 - in ordine al contenzioso dei lavoratori ESA – secondo cui “dall'esame della disciplina dettata in tema di contratti a termine - artt. 5 e 10, D. Lgs. n. 368/2001; 19, 21 e 29, D. Lgs. n. 81/2015 – emerge che, nonostante le modifiche via via apportate alla disciplina dei contratti a tempo determinato,
pagina 11 di 22 il concetto di attività stagionale deve essere inteso in senso rigoroso e quindi comprensivo delle sole "situazioni aziendali collegate ad attività stagionali in senso stretto, ossia ad attività preordinate ed organizzate per un espletamento temporaneo (limitato ad una stagione)".
L'art. 21 c. 2 del D.lgs 81/2015 dispone che “Le disposizioni di cui al presente comma non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi. Fino all'adozione del decreto di cui al secondo periodo continuano a trovare applicazione le disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525”.
A tale riguardo, la Suprema Corte, con la pronuncia n. 25395/2024, ha avuto modo di precisare che “l'elenco delle attività stagionali di cui al d.P.R. n. 1525/1963 è da considerarsi tassativo e non suscettibile di interpretazione analogica ma che tale vincolo si riflette anche sulla contrattazione collettiva di cui, la quale deve, a propria volta, elencare in modo specifico le attività caratterizzate da stagionalità”.
Orbene, come peraltro dedotto ed allegato nei ricorsi, il contratto di lavoro della parte ricorrente è regolato dal CCNL degli Addetti al Lavori di Sistemazione Idraulico-Forestale e
Idraulico-Agraria il quale all'art. 46 bis dopo aver premesso che “Il D.Lgs. 81/2015 ha affidato alla contrattazione collettiva l'individuazione delle attività stagionali e delle modalità e dei limiti di utilizzo del contratto a tempo determinato, nella consapevolezza che la stessa sia la sede propria per favorire quegli elementi di flessibilità organizzativa necessari alla gestione della ciclicità delle attività” ha espressamente previsto che “In aggiunta alle attività di cui al DPR 7/10/1963 n. 1525, il contratto a termine per lo svolgimento di attività stagionali potrà essere stipulato, per le attività di cui all'Allegato N.
Tali attività devono: • Avere caratteristiche del tutto peculiari del settore in cui opera
l'impresa; • Essere concentrate in periodi dell'anno e finalizzate a rispondere ad una intensificazione della domanda per ragioni collegate ad esigenze cicliche e alle variazioni climatiche. Le definizioni di cui al presente articolo sono riferite a quanto previsto dagli articoli 19, comma 2, articolo 21, comma 2 e articolo 23, comma 2, lettera c), del Dlgs.
81/2015”.
Il predetto Allegato N “a titolo esemplificativo e non esaustivo” individua una serie pagina 12 di 22 di attività ritenute aventi il carattere di stagionalità tra le quali, in particolare, figurano: “1)
Attività di prevenzione degli incendi mediante l'efficientamento dei viali parafuoco;
3)
Attività di manutenzione del soprassuolo forestale, finalizzato alla conservazione e tutela del patrimonio naturale esistente e della biodiversità, e alla rinaturalizzazione delle essenze autoctone del territorio;
5) Attività stagionali di potatura e ripulitura delle aiuole, degli alberi e delle erbe infestanti annuali di giardini pubblici comunali o di giardini privati aperti al pubblico che rivestano particolare interesse sotto il profilo paesaggistico ed ambientale;
7)
Attività di Interventi di spegnimento di incendi boschivi;
11) Attività per la Coltivazione di piante da frutto appartenenti a varietà tipiche;
13) Attività di cura, pulizia e scerbatura meccanica e manuale di parchi, siti archeologici, siti di importanza comunitaria (SIC), delle zone speciali di conservazione (ZSC) e delle zone di protezione speciali (ZP); 14) Attività stagionali per la prevenzione degli incendi, mediante la ripulitura delle aree archeologiche e delle aree perimetrali dei siti;
” mansioni quest'ultime del tutto sussumibili alle qualifiche di “addetto squadra pronto intervento”; “operatore antincendio”;
“vedetta qualificata”; “addetto mezzi tecnici”; “motoseghista”; “bracciante agricolo”
“vivaista” e simili.
Sono, queste, tutte mansioni disimpegnate dai vari lavoratori forestali, tra cui l'odierno, in virtù dei contratti di lavoro stagionali alle dipendenze dell'
[...]
. Controparte_1
A tale riguardo, come già evidenziato, la legge regionale n. 16/96 e ss. modif. CP_1 rappresenta la cornice normativa in forza della quale la Regione esercita in modo sistematico e continuativo attività di prevenzione e lotta contro gli incendi dei boschi e della vegetazione, avvalendosi di contingenti di operai a tempo determinato ai quali viene attribuita una garanzia occupazionale di centouno o centocinquantuno giornate annue ai fini previdenziali (art. 46 comma 2°).
Ora, se è pur vero che gli operai a tempo determinato forestali sono assunti con rapporto di lavoro a tempo determinato con avviamenti annuali programmati e che l'attività dagli stessi prestata non può ritenersi eccezionale in quanto legata ad un'ampia attività annuale di pianificazione per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva per la difesa della vegetazione, non è possibile tuttavia aprioristicamente affermare l'incompatibilità ontologica tra le rilevate esigenze stabili e durature della P.A. e pagina 13 di 22 il connotato di stagionalità della prestazione destinata a soddisfarle.
Deve, anzi, ritenersi che le esigenze del patrimonio boschivo interessate dagli interventi dei lavoratori a termine ben possono coesistere e conciliarsi con una prestazione di carattere stagionale che peraltro è intrinseca alla ratio della garanza occupazionale che deve essere assicurata per legge soltanto in determinati periodi dell'anno, dovendo ritenersi pertanto compatibile con le finalità della direttiva comunitaria il reclutamento di lavoratori a termine collegato alla variabilità delle condizioni climatiche che costituisce uno dei connotati tipici della stagionalità dell'impiego.
Conferma tali conclusioni, da ultimo, la recente norma di interpretazione autentica dell'art. 11. L. 203/2024, secondo cui “L'articolo 21, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, si interpreta nel senso che rientrano nelle attività stagionali, oltre a quelle indicate dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963,
n. 1525, le attività organizzate per fare fronte a intensificazioni dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno, nonché a esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall'impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, ivi compresi quelli già sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria, ai sensi dell'articolo 51 del citato decreto legislativo n. 81 del 2015”.
Ne discende pertanto che, trovando tutti i contratti di lavoro intercorsi tra le parti la loro causa nella natura stagionale dell'attività, la loro reiterazione nel tempo – quantunque superiore ai trentasei mesi – deve ritenersi in ogni modo legittima e non abusiva e, in ogni modo, non costituente causa di alcun danno risarcibile».
Orbene, alla luce di quanto sopra minuziosamente delineato, nel caso a mano non appare meritevole di accoglimento la domanda delle parti ricorrenti volta all'accertamento del diritto al risarcimento del c.d. danno comunitario.
Passando all'esame della pretesa attorea afferente all'indennità professionale ex art. 11 del CCIR del 27 aprile 2001, deve ritenersi precluso in questo giudizio, per attività lavorativa non ancora espletata dai ricorrenti, l'esame della richiesta di riconoscimento del beneficio de quo “per ciascun periodo di lavoro a partire dall'anno 2025 e sino alla fine della carriera lavorativa”.
pagina 14 di 22 Nel resto, la domanda è fondata e va, pertanto, accolta per quanto di ragione.
I ricorrenti, sostanzialmente, si dolgono che l'amministrazione datrice di lavoro non abbia loro riconosciuto le maggiorazioni di cui all'art. 11 del CCIR 1998-2001, che riconosce agli operai a tempo indeterminato un'indennità professionale legata all'anzianità di inserimento da corrispondersi mensilmente per ogni anno maturato fino ad un massimo di 16 anni, tenuto conto degli anni di occupazione presso l'amministrazione forestale e delle giornate annualmente espletate da ciascun lavoratore.
Sul tema, può richiamarsi quanto già ritenuto dalla Corte di Appello di Catania nella sentenza n. 150/2020 del 27.02.2020 – come già recepita in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio – relativa ad analoga fattispecie e le cui argomentazioni sono di seguito riportate ex art. 118, disp, att. c.p.c. (nello stesso senso, cfr. altresì sentenze del Tribunale di
Catania, sez. lav., n. 2365/2020 emessa in data 7.7.2020 nel proc. n. 11787/2017 R.G. – est. dott.ssa L. Renda – n. 3007/2020 emessa in data 22.9.2020 nel proc. n. 12825/2017 R.G. – est. dott.ssa P. Mirenda – e n. 4670/2020 emessa in data 11.12.2020 nel proc. n. 6590/2015
R.G. – est. dott.ssa R. Nicosia).
«Osserva il Collegio che la Corte di Cassazione, già con riferimento all'ipotesi di realizzazione, da parte degli enti locali, di progetti di pubblica utilità avvalendosi, mediante la stipula di contratti di diritto privato, di lavoratori LSU, ai sensi della legge regionale siciliana n. 85/1995 (essa pure caratterizzata da esigenze di politica sociale/occupazionale, come nel caso dei rapporti di lavoro instaurati nel settore cd. forestale secondo il sistema delineato dalla legge regionale siciliana n. 16/1996), ha affermato l'applicabilità della disciplina dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE, laddove in concreto il rapporto presenti le caratteristiche di un ordinario rapporto di lavoro subordinato, ai suddetti fini non essendo sufficiente la qualificazione formale del rapporto, come operata da parte del legislatore regionale, bensì rilevando che il lavoratore risulti effettivamente inserito nell'organizzazione pubblicistica e sia adibito ad un servizio rientrante nei fini istituzionali della Amministrazione, in difetto di alcun programma specifico di inserimento, formazione o riqualificazione (cfr. Cass. n. 25673 del 2017).
Come infatti ripetutamente affermato dalla Corte di Giustizia UE, la diversità di condizioni d'impiego dei lavoratori a termine rispetto a quelle riservate all'assunto a tempo indeterminato "comparabile", può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di
pagina 15 di 22 differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa
C177/14, Regojo Dans, punto 55 tra le altre); mentre parte appellante ha invece per lo più fatto leva su circostanze che prescindono dalle caratteristiche intrinseche delle mansioni e delle funzioni esercitate, avendo insistito sulla stagionalità dei rapporti, nonché sulle modalità di reclutamento del personale e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare, ossia sulle ragioni oggettive che legittimano il ricorso al contratto a tempo determinato (e che rilevano ai sensi della clausola 5 dell'Accordo Quadro), da non confondere, però, con le ragioni richiamate nella clausola 4, che attengono, invece, alle condizioni di lavoro che contraddistinguono i due tipi di rapporto in comparazione (cfr. Cass. n. 23869/2016 in tema di personale scolastico).
Ciò premesso, fermo restando che - per come oggetto di doglianza - nessuna violazione del principio di discriminazione può ipotizzarsi tra gli odierni appellati e gli impiegati a tempo indeterminato addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria, trattandosi di categorie tra loro non comparabili, per diversità di qualifiche e mansioni/funzioni esercitate, viceversa, non trova idonea giustificazione la diversità di trattamento economico, in ragione dell'anzianità di inserimento nei relativi elenchi, tra gli operai a tempo determinato addetti al servizio antincendio, quali gli appellati, e gli operai a tempo indeterminato addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria utilizzati dalla stessa amministrazione forestale (cui l'art. 11 del contratto collettivo integrativo regionale del 27.4.2001 riserva l'indennità professionale legata all'anzianità di inserimento nelle fasce), non essendo riscontrabile - ma neppure prospettata-come evidenziato dal tribunale, alcuna differenza qualitativa ("ontologica") tra le prestazioni rese da entrambe le categorie in favore dell'amministrazione forestale regionale.
Si evidenzi al riguardo, anzitutto, che entrambe le categorie di operai forestali risultano disciplinate dalla legge regionale siciliana n. 16 del 1996, titolo III (Delle prestazioni lavorative nel settore forestale e degli addetti alla difesa dei boschi dagli incendi), rispettivamente agli artt. 46 e 47 la prima (contingente operai a tempo indeterminato) e all'art. 56 la seconda (lavoratori impegnati nei servizi antincendio); detta ultima norma, in particolare, dispone che per le esigenze di difesa e conservazione del patrimonio boschivo e delle aree protette dagli incendi, l'Amministrazione forestale si
pagina 16 di 22 avvale, in ciascun distretto, di contingenti di operai (distinti in addetti alle squadre di pronto intervento;
addetti alla guida delle autobotti e dei mezzi tecnici speciali per il trasporto delle squadre di pronto intervento;
addetti alle torrette di avvistamento ed alle sale operative) ai quali viene attribuita una garanzia di fascia occupazionale per centouno giornate lavorative ai fini previdenziali;
inoltre, al comma 2, prevede che “Gli operai addetti alle attività antincendio sono assunti con rapporto di lavoro a tempo determinato con avviamenti programmati, di norma, dal 15 maggio e dal 15 giugno di ciascun anno”.
La successiva legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, di integrazione e modifica della legge n. 16/1996, ha tra l'altro istituito, con l'art. 45 ter, l'elenco speciale regionale dei lavoratori forestali, articolato su base provinciale. La legge regionale 28.1.2014 n. 5, ha poi inteso unificare alle dipendenze di un unico ramo dell'amministrazione regionale tutti i lavoratori già iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 45-ter della l. regionale n. 16 del
1996, sia quelli impiegati nel servizio di antincendio boschivo, che quelli addetti alla manutenzione del patrimonio forestale, introducendo un sistema di avviamento unico, al fine di "migliorare l'efficienza del lavoro attraverso la riorganizzazione delle risorse umane del settore forestale", con l'accorpamento delle graduatorie distrettuali del personale impiegato nell'attività di prevenzione e lotta degli incendi boschivi e della vegetazione - transitato alle dipendenze del dipartimento regionale delle foreste - con gli elenchi speciali su base regionale dei lavoratori forestali addetti al mantenimento del patrimonio forestale (“il personale impiegato nel servizio di antincendio boschivo di cui all'elenco speciale dei lavoratori forestali di cui all'articolo 45–ter della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche e integrazioni e di cui all'articolo 44 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14,
è inserito in un'unica graduatoria distrettuale congiuntamente a tutti gli altri lavoratori forestali di cui all'articolo 45–ter della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche e integrazioni, nei relativi contingenti di appartenenza e con i criteri previsti dall'articolo 49 della legge regionale n. 16/1996.
Gli addetti al servizio antincendio boschivo sono individuati prioritariamente in coloro che svolgevano già detta funzione, previo accertamento dell'idoneità specifica nella mansione”).
L'art. 47, comma 5, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, ha quindi soppresso la previsione del trasferimento al Controparte_4
pagina 17 di 22 (già della titolarità dei rapporti di lavoro con il Controparte_5 personale impiegato nel servizio di antincendio boschivo, tuttavia al contempo mantenendo le graduatorie uniche distrettuali di tutti i lavoratori forestali (cfr. C. Cost. ordinanza n.
73/2016).
Da quanto sopra evidenziato emerge quindi chiaramente che gli operai addetti al servizio antincendio, oltre a essere per certo adibiti ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'Amministrazione forestale, con pieno inserimento nella relativa organizzazione pubblicistica, svolgono mansioni che non sono qualitativamente diverse da quelle degli operai a tempo indeterminato addetti al mantenimento del patrimonio forestale
e sono soggetti ad una disciplina unitaria, non solo legislativa, ma anche contrattual- collettiva, rappresentata, in virtù del combinato disposto di cui all'art. 45 ter e 49 l.
n.16/1996, dal contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico - forestale, in quanto recepito dalla (cfr. Cass. n. 31386/2019 da ultimo) CP_1
e dalle stesse norme della contrattazione collettiva integrativa regionale.
Orbene, l'art. 11 del contratto regionale di lavoro per gli operai addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale della regione Sicilia del 27.4.2001 (integrativo del CCNL
16.7.1998) in atti, prevede, in favore degli operai a tempo indeterminato, alla lettera c), una
“indennità professionale da corrispondersi mensilmente, legata all'anzianità di inserimento nelle fasce OTI pari a £.
7.500 per ogni anno maturato e sino ad un massimo di 16 anni”.
Detta norma, nella parte in cui limita l'applicazione del beneficio in questione ai lavoratori assunti a tempo indeterminato, stabilisce un'evidente e non giustificata discriminazione ai danni degli operai assunti con contratto a termine;
e in virtù dell'efficacia diretta della clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 70/1999, ben può fondare la pretesa di lavoratori impegnati con rapporti a termine di beneficiare delle maggiorazioni retributive riconosciute ai corrispondenti lavoratori a tempo indeterminato.
Va poi precisato che, ai fini del calcolo di tali incrementi di retribuzione legati all'anzianità, non può che tenersi conto degli stessi presupposti previsti per gli OTI dalla contrattazione regionale, la quale fa riferimento (non all'anzianità di servizio, ma) alla
“anzianità di inserimento nelle fasce”, ossia agli anni di permanenza nella graduatoria di appartenenza. Sicché l'indennità mensile di €. 3,87 va riconosciuta per ogni anno di permanenza nelle graduatorie, per un massimo di 16 anni» (cfr. sentenza della Corte di pagina 18 di 22 Appello di Catania n. 150/2020 del 27.2.2020).
Ne discende che l'invocato art. 11 dell'accordo integrativo regionale del 27 aprile 2001
- nella parte in cui limita l'applicazione dell'indennità professionale ai lavoratori assunti a tempo indeterminato - stabilisce un'evidente e non giustificata discriminazione ai danni degli operai assunti con contratto a termine che annualmente contribuiscono, anche in ragione dell'esperienza accumulata, al raggiungimento degli obiettivi dell'amministrazione.
I principi espressi dalla Corte d'Appello con riguardo all'art. 11 del contratto integrativo del 2001 sono validi anche con riguardo all'art. 4 del contratto integrativo del 2018 che prevede l'indennità professionale pari a 4 euro mensili per ogni anno di servizio maturato fino ad un massimo di sedici anni per i soli lavoratori a tempo indeterminato.
Al riguardo nella sentenza n. 4803/2023 di questo Ufficio si legge: rimarcato, come evidenziato dalla Corte di Appello di Catania, che, ai fini del calcolo di tali incrementi di retribuzione legati all'anzianità, non può che tenersi conto degli stessi presupposti previsti per gli OTI dalla contrattazione regionale la quale fa riferimento (non all'anzianità di servizio, ma) alla “anzianità di inserimento nelle fasce”, ossia agli anni di permanenza nella graduatoria di appartenenza;
ne discende che l'indennità mensile va riconosciuta per ogni anno di permanenza nelle graduatorie, per un massimo di 16 anni.
Deve poi precisarsi che essa è divenuta pari ad € 4,00 solo a decorrere (non già da gennaio del 2018, ma) dal settembre del 2018, data di decorrenza giuridica ed economica del CIRL siccome indicata nella deliberazione della Giunta regionale n. 387 del 19 ottobre 2018 di approvazione del CIRL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria pubblicata (unitamente al CIRL) nella Gazzetta Ufficiale della
[...]
n. 55 del 21 dicembre 2018; fino ad agosto del 2018 essa era pari ad € 3,873…>>. CP_1
Con riguardo alla eccezione di prescrizione dei crediti sollevata da parte resistente, può̀ essere riportata l'argomentazione che la Corte d'Appello ha formulato nel giudizio prima citato: “va premesso in termini generali che [...] se l'anzianità di per sé, in quanto mero presupposto di fatto di specifici diritti, è insuscettibile di un'autonoma prescrizione, si prescrivono invece i diritti, a contenuto patrimoniale, che su di essa si fondano. Ne consegue
- avverte la Cassazione - che il diritto alla progressione economica sia pur prescritto con riferimento ad un dato scatto di anzianità, non preclude il conseguimento degli scatti successivi che "debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente e cioè come se
pagina 19 di 22 quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto".
Ciò premesso sul piano generale e avuto riguardo alla fattispecie in esame, il ricorrente ha limitato espressamente la propria pretesa “al pagamento alla Parte_1 indennità maturata e non corrisposta [...] dal 06/06/2018 [...]”, tenuto conto del valido atto di diffida e messa in mora del 5 giugno 2023, avente efficacia interruttiva del termine di prescrizione quinquennale (cfr. doc. n. 6a“Arcodia Atto messa in mora” contenuto nel doc.
“Arcodia documenti da 1 a 7” allegato al ricorso depositato in data 05.06.2025).
Sulla base delle superiori argomentazioni, al ricorrente, in relazione all'attività lavorativa svolta a tempo determinato tra il 6 giugno 2018 ed il 31 dicembre 2024, siccome comprovata dai cedolini versati in atti (cfr. doc. n. 5 “ 2018-2024” contenuto Parte_3 nel doc. “Arcodia documenti da 1 a 7” allegato al ricorso), spetta l'indennità professionale di cui agli articoli 11 del CCIR del 27 aprile 2001 e 4 del CCIR del 2018.
Essa va calcolata rapportando l'indennità mensile in questione alle giornate espletate dal ricorrente nel periodo compreso tra il 6 giugno 2018 ed il 31 dicembre 2024 (come risultante dalle buste paga in atti), individuando l'indennità giornaliera mediante suddivisione dell'importo mensile di € 61,92 (da giugno 2018 ad agosto 2018) e di € 64,00 (a decorrere dal mese di settembre 2018 in poi), per il numero convenzionale di 26 giornate e, dunque, moltiplicando il quoziente ottenuto per le giornate complessivamente svolte nell'indicato arco temporale.
Il numero di giornate lavorative annue costituisce, infatti, la misura dell'impegno lavorativo degli operai forestali a tempo determinato.
Facendo applicazione dei suddetti criteri, parte ricorrente ha, dunque, diritto alla somma complessiva di € 1.858,39 (id est: € 2,38 x 62 giorni lavorati da giugno 2018 ad agosto 2018; € 2,46 x 39 giorni lavorati a settembre ed ottobre 2018; € 2,46 x 101 giorni lavorati nel 2019; € 2,46 x 101 giorni lavorati nel 2020; € 2,46 x 101 giorni lavorati nel 2021;
€ 2,46 x 101 giorni lavorati nel 2022; € 2,46 x 101 giorni lavorati nel 2023; € 2,46 x 151 giorni lavorati nel 2024), a fronte dell'importo di € 1.851,15 indicato in ricorso e nella tabella ad esso annessa (cfr. doc. n. 14 “Arcodia conteggi” allegato al ricorso).
In merito al ricorrente – il quale ha limitato la propria domanda al Parte_2
“quinquennio precedente il deposito del presente ricorso” - va ritenuta prescritta ogni pagina 20 di 22 pretesa retributiva riferita ai rapporti intercorsi prima del quinquennio precedente la notifica del ricorso introduttivo avvenuta il 13 giugno 2025, e dunque prima del 13 giugno 2020.
A questi, in relazione all'attività lavorativa svolta a tempo determinato tra il 13 giugno
2020 ed il 31 ottobre 2024, siccome comprovata dai cedolini versati in atti (cfr. doc. n.
5“ buste paga” inserito nel doc. “ documenti da 1 a 7” allegato al Parte_2 Parte_2 ricorso), spetta l'indennità professionale di cui agli articoli 11 del CCIR del 27 aprile 2001 e
4 del CCIR del 2018.
Essa va calcolata rapportando l'indennità mensile in questione alle giornate espletate dal ricorrente nel periodo compreso tra il 13 giugno 2020 ed il 31 ottobre 2024 (come risultante dalle buste paga in atti), individuando l'indennità giornaliera mediante suddivisione dell'importo mensile di € 64,00 (a decorrere da giugno 2020) per il numero convenzionale di 26 giornate e, dunque, moltiplicando il quoziente ottenuto per le giornate complessivamente svolte nell'indicato arco temporale.
Il numero di giornate lavorative annue costituisce, infatti, la misura dell'impegno lavorativo degli operai forestali a tempo determinato.
Facendo applicazione dei suddetti criteri, parte ricorrente ha, dunque, diritto alla somma complessiva di € 1.235,67 (id est: € 2,46 x 101 giorni lavorati nel 2020; € 2,46 x 100 giorni lavorati nel 2021; € 2,46 x 100 giorni lavorati nel 2022; € 2,46 x 101 giorni lavorati nel 2023;
€ 2,46 x 100 giorni lavorati nel 2024), a fronte dell'importo di € 1.198,77 indicato in ricorso e nella relazione di consulenza tecnica ad esso allegata (cfr. doc. n. 14 “Pulvirenti Relazione tecnica e conteggi” allegato al ricorso).
Alla stregua delle superiori considerazioni, l'Amministrazione resistente deve essere condannata a corrispondere in favore dei ricorrenti i detti importi, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione, come per legge.
Il ricorso proposto è, dunque, solo parzialmente fondato e, accolta la domanda relativa al riconoscimento della indennità professionale - da calcolarsi secondo i criteri e nei limiti sopra indicati - deve essere per il resto rigettato.
Il parziale accoglimento delle domande formulate giustifica la compensazione di metà delle spese di lite. La restante quota viene liquidata come da dispositivo tenuto conto della natura e del valore della controversia, con applicazione dei minimi tariffari tenuto conto del carattere seriale della controversia, delle modalità di trattazione della causa e della brevità
pagina 21 di 22 del giudizio. Di esse va concessa la richiesta distrazione in favore del procuratore antistatario.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da Parte_1
e da con ricorso depositato in data 5 giugno 2025 nei confronti
[...] Parte_2 della , uditi i Controparte_6 procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- in parziale accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di Parte_1
e di a percepire, in relazione ai periodi di lavoro intercorsi Parte_2 rispettivamente dal 6 giugno 2018 al 31 dicembre 2024 e dal 13 giugno 2020 al 31 ottobre 2024, l'indennità professionale prevista dagli articoli 11 CIRL 24 luglio 2001
e 4 del CIRL 2018 per i lavoratori a tempo indeterminato, calcolata secondo i criteri di cui alla parte motiva;
- condanna, per l'effetto, parte resistente al pagamento in favore di Parte_1
e di delle conseguenti differenze rispettivamente pari ad €
[...] Parte_2
1.858,39 e ad € 1.235,67, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria, dal dì del dovuto al soddisfo;
- rigetta nel resto il ricorso;
- condanna la parte resistente al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese di lite che liquida in € 514,75 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali e che distrae in favore del procuratore antistatario.
Catania, 20 novembre 2025 Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Concetta Ruggeri)
pagina 22 di 22
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, in esito all'udienza del 14 novembre 2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 5440/2025 R.G. promosso da
, (C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
(CT) il 17.12.1970 e residente a [...], e Parte_2
, (C.F. , nato a [...] il [...] e residente a [...],
[...] C.F._2 in via Ancipa n. 30, entrambi elettivamente domiciliati in Catania, in via Cosenza n. 6, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Magro che li rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTI contro
Controparte_1
, (C.F. ), in persona dell'Assessore pro tempore, rappresentato e
[...] P.IVA_1 difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, presso i cui uffici, in
Catania, via Vecchia Ognina n. 149, è domiciliato;
RESISTENTE
pagina 1 di 22 OGGETTO: reiterazione di contratti a tempo determinato;
risarcimento del danno c.d. comunitario;
indennità professionale ex art. 11 del CCIR del 27 aprile 2001 e successivi contratti integrativi
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5 giugno 2025, i ricorrenti hanno esposto di essere lavoratori forestali inseriti nella Graduatoria Unica ex art. 12 L.R. n. 5/2014, Distretti n. 1 e n. 2, annualmente assunti dall'Assessorato resistente tramite la stipula di contratti a tempo determinato.
Hanno precisato che dalla documentazione prodotta in giudizio emergono un'anzianità di iscrizione e turni annuali ininterrotti di avviamento al lavoro alle dipendenze dell'Amministrazione resistente da oltre un ventennio, con una progressione legata alla permanenza in graduatoria comportante il passaggio al contingente dei lavoratori con garanzia occupazionale di 101/151 giornate ai sensi dell'art. 48 L.R. n. 16/96.
Hanno dichiarato di aver svolto la propria attività lavorativa in favore dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente, nei mesi e giorni indicati nelle buste paga versate in atti.
Hanno aggiunto che il ricorrente aveva inutilmente presentato, in Parte_1 data 5 giugno 2023 e tramite l'O.S. di Catania, apposita istanza volta al CP_2 riconoscimento dell'indennità professionale di cui all'art. 11 Contratto Integrativo Regionale di Lavoro del 2001, senza tuttavia ricevere in merito alcun riscontro.
Ed ancora, hanno asserito di aver contestato - mediante separati atti stragiudiziali –
l'illegittima reiterazione dei plurimi contratti a termine stipulati, richiamando - per suffragare la propria pretesa - la Direttiva 1999/70/CE attuata a livello nazionale con il D.Lgs. n.
368/2001 e con il D.Lgs. n. 81/2015, il quale ha stabilito che, qualora il rapporto di lavoro superi – per effetto della successione di contratti a termine volti all'espletamento di mansioni equivalenti – i 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, lo stesso si considera a tempo indeterminato, a prescindere dai periodi di interruzione intercorrenti tra un contratto e l'altro.
Hanno, invero, ribadito come, nel pubblico impiego, il contratto a tempo indeterminato costituisca la regola, mentre quello a termine sia solo volto a “rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale”, nonché come l'abusivo pagina 2 di 22 utilizzo dello stesso sia fonte di danno derivante dalla perdita di chance (assunzione mediante concorso nel pubblico impiego o costituzione di un rapporto di lavoro privatistico a tempo indeterminato): da qui la richiesta di risarcimento del c.d. danno comunitario.
Inoltre, hanno dedotto di aver svolto mansioni non difformi da quelle poste in essere dagli operai assunti con contratto a tempo indeterminato, escludendo il carattere stagionale delle attività svolte, non dirette a soddisfare esigenze meramente transitorie e/o legate all'andamento climatico.
Hanno, altresì, domandato l'accertamento del proprio diritto al conseguimento dell'indennità professionale ex art. 11 del CCIR del 27 aprile 2001, sottolineando come le graduatorie di cui alla L.R. n. 16/96 ricomprendano, lungi da qualsivoglia discriminazione, sia i lavoratori precari sia quelli a tempo indeterminato, nonché come la legislazione regionale sul tema non faccia alcuna distinzione e come l'art. 49 C.C.N.L. 2002, 2006 e 2010 si limiti a classificare gli operai in base alle capacità professionali e non alla durata del rapporto lavorativo.
Ed ancora, hanno lamentato il fatto che, in violazione della clausola 4 dell'Accordo
Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, l'art. 11 Contratto Integrativo Regionale di
Lavoro del 27 dicembre 2000 ha introdotto un'indennità professionale mensile - legata all'anzianità di inserimento nelle fasce per operai a tempo indeterminato per ogni anno maturato sino ad un massimo di sedici anni - dall'importo pari a £ 7.500, poi divenuto € 4,00 sì come previsto dall'art. 4 della contrattazione integrativa regionale del 2017, con decorrenza a far data dall'1 gennaio 2018.
Hanno richiamato, inoltre, l'art. 6 D.Lgs. n. 368/01 (espressamente rubricato
“Principio di non discriminazione”), secondo cui “al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato spettano le ferie e la gratifica natalizia o la tredicesima mensilità, il trattamento di fine rapporto e ogni altro trattamento in atto nell'impresa per i lavoratori a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva (…) sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine”.
Quanto ai criteri di calcolo dell'incremento retributivo de quo, hanno riportato quanto statuito dalla Corte d'Appello di Catania nella sentenza n. 150/2020: “[...] non può che tenersi conto degli stessi presupposti previsti per gli OTI dalla contrattazione regionale, la
pagina 3 di 22 quale fa riferimento (non all'anzianità di servizio, ma) alla “anzianità di inserimento nelle fasce”, ossia agli anni di permanenza nella graduatoria di appartenenza. Sicché l'indennità mensile di €. 3,87 (€. 4,00 dal 2018 n.d.r.) va riconosciuta per ogni anno di permanenza nelle graduatorie, per un massimo di 16 anni [...]”.
Tanto premesso, i ricorrenti hanno, quindi, chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:
“a) Ritenere e dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa, la nullità/illegittimità/inefficacia del termine apposto al contratto stipulato tra gli odierni ricorrenti e l'Assessorato resistente, per abusiva reiterazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato, essendo stato violato il limite massimo di durata previsto dalla legge nazionale;
b) per l'effetto, condannare l' Controparte_3
in persona dell'Assessore pro tempore,
[...] al pagamento in favore di ciascuno degli odierni ricorrenti, di una indennità risarcitoria pari
a ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, come disposto dall'art. 36, del d.lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art.
12, comma 1, del d.l. 16 settembre 2024, n. 131, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 2024, n. 166, ovvero nella diversa misura, maggiore o minore, che l'Ill.mo Giudice adito accerterà in corso di giudizio, anche mediante CTU contabile, in ogni caso oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione e fino all'effettivo soddisfo;
c) Ritenere e dichiarare che i ricorrenti sono iscritti nelle graduatorie dei lavoratori forestali ex LR 16/96 e ss.mod. e annualmente avviati dall'Amministrazione resistente con contratti a tempo determinato quantomeno dal 2001; d)
Ritenere e dichiarare che, in ragione di tale attività i ricorrenti hanno diritto al riconoscimento della “indennità professionale” prevista dall'art. 11 CIRL 2001 (per come integrato e modificato dal successivo art. 4 CIRL 2017) a partire dal primo anno di avviamento, e, per l'effetto e) Condannare l' resistente in persona dell'Assessore CP_1 pro tempore al pagamento in favore dei ricorrenti dei seguenti importi: Parte_1
€. 1.851,15; €. 1.198,77 pari all'importo della indennità
[...] Parte_2 professionale maturata entro il periodo prescrizionale e non corrisposta o quell'altra maggiore o minore somma che dovesse risultare nel corso del procedimento oltre ad interessi
e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
f) Condannare l' resistente in CP_1 persona dell'Assessore pro tempore al pagamento in favore dei ricorrenti della indennità
pagina 4 di 22 professionale per ciascun periodo di lavoro a partire dall'anno 2025 e sino alla fine della carriera lavorativa salvo modifiche dell'istituto contrattuale”, instando per la rifusione delle spese di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario.
Con memoria difensiva depositata in data 3 novembre 2025, si è costituito in giudizio l' contestando la Controparte_1 fondatezza del ricorso e spiegando ampie difese volte al rigetto dello stesso.
Innanzitutto, ha evidenziato come i lavoratori forestali siano a conoscenza delle ragioni obiettive legittimanti la stipula di plurimi contratti a tempo determinato, essendo tenuti a sottoscrivere una “comunicazione di assunzione” con la quale attestano di conoscere le mansioni da espletare, la disciplina normativa da applicarsi, nonché il trattamento giuridico ed economico previsto dal C.C.N.L. e dal C.I.R.L. di settore.
Dopo aver ritenuto inammissibile la domanda volta al risarcimento del danno comunitario in quanto troppo generica, parte resistente ha richiamato l'indirizzo espresso dalla Commissione Europea – Direzione generale per l'Occupazione, gli affari sociali e l'inclusione (EMPL), che ha archiviato la procedura di infrazione avviata nei confronti dell'Italia con riguardo ai rapporti a termine in questione e secondo cui i contratti stipulati annualmente per un numero limitato di mesi, tra l'altro ben specifici, “non possono essere considerati successivi ai sensi dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, anche se rinnovati ogni anno con gli stessi lavoratori”, bensì autonomi, intercorrendo solitamente tra gli uni e gli altri un lasso temporale superiore a sessanta giorni.
Per corroborare la propria tesi, ha, dunque, fatto proprie le conclusioni a cui è giunta la Commissione Europea, la quale ha rilevato l'omessa violazione della normativa euro- unionale, oltreché l'assenza di abusi derivanti dalla reiterazione dei contratti a termine de quibus, reiterazione giustificata da ragioni di politica sociale e, soprattutto, dalla natura stagionale e temporanea dei rapporti di lavoro oggetto di causa, non idonei a soddisfare le esigenze ordinarie e permanenti dell'Amministrazione caratterizzate da continuità e stabilità nel tempo.
Ha, altresì, sostenuto la mancata inosservanza della clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, la quale statuisce: “i lavoratori a tempo determinato, a parità di attività lavorative, non possono essere trattati in modo meno favorevole ai lavoratori a tempo indeterminato, a meno che non sussistano ragioni obiettive. Le
pagina 5 di 22 disposizioni per l'applicazione di questa clausola saranno definite dagli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali”.
Al riguardo, ha invero dichiarato che la norma regionale di riferimento, emanata con l'intervento dei sindacati maggiormente rappresentativi, ha considerato proprio le peculiarità
e le differenze delle due figure professionali in questione, onde evitare qualsivoglia discriminazione nei confronti degli operai forestali assunti a tempo determinato, ricordando come – una volta raggiunta la massima fascia occupazionale di 151 giornate lavorative annue
– sia altresì prevista, in favore di questi ultimi, la stabilizzazione.
Ed ancora, in merito alla successiva clausola 5 del predetto Accordo Quadro - concernente le misure di prevenzione degli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti a tempo determinato - parte resistente ha aggiunto che la norma è volta a sanzionare, mediante il riconoscimento del c.d. danno comunitario, quegli Stati membri che ricorrono sconsideratamente ed immotivatamente all'uso dei contratti a termine, uso che – nel caso di specie – è legittimo in quanto trova il suo fondamento nella L.R. n. 16/96, “senza che possa essere invocata la tutela comunitaria”.
Da ultimo, nel caso di accertata sussistenza del danno comunitario, ne ha domandato l'estinzione per decadenza - in quanto violati gli artt. 28 D.Lgs. n. 81/2015 e 32 L. n.
183/2010 - nonché per prescrizione quinquennale maturata in assenza di atti interruttivi della stessa, oltre ad aver rilevato carenza di prova circa la quantificazione del danno lamentato.
Ciò posto in ordine alla domanda di risarcimento del danno comunitario, l'Assessorato resistente ha poi dedotto, con riguardo all'indennità professionale ex art. 11 del CCIR del 27 aprile 2001, che essa spetta esclusivamente ai lavoratori assunti a tempo indeterminato e che, in ogni caso, il credito anelato dai ricorrenti è prescritto in quanto riferito a rapporti intercorsi prima del quinquennio precedente l'introduzione del ricorso, in assenza di valido atto di messa in mora.
Tanto premesso, ha formulato le seguenti conclusioni: “– in via principale, dichiarare
l'avverso ricorso inammissibile e, comunque, inammissibili le avverse domande;
nel merito, dichiararlo infondato, per le ragioni esposte in narrativa;
- in via subordinata, in relazione alla avversa domanda “B” (risarcimento da reiterazione contratti a termine) dichiarare, per il periodo in cui è maturata, la decadenza di ogni diritto azionato da controparte e la prescrizione quinquennale del relativo credito;
in ogni caso, l'infondatezza della richiesta
pagina 6 di 22 di risarcimento, quantomeno sotto il profilo probatorio, in ordine al quantum debeatur;
in ulteriore subordine, determinarne l'importo in misura minima sulla base dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (avuto riguardo alla voce "minimo retributivo" indicata in busta paga), facendo una media tra la somma di tutte le voci "minimo retributivo" di ogni busta paga e dividendo poi il risultato per il numero dei mesi effettivamente lavorati, trattandosi di OTD;
o in quella ritenuta di giustizia;
in ogni caso, con riferimento alla richiesta accessoria, dichiarare il divieto di cumulo tra rivalutazione monetaria ed interessi legali;
- sempre in via subordinata, in relazione all'avversa domanda “A” (di riconoscimento e liquidazione dell'indennità professionale di anzianità), dichiararne l'infondatezza sull'an e/o la maturata prescrizione del diritto, quantomeno per il periodo antecedente il quinquennio dall'introduzione del ricorso”, instando per la rifusione delle spese e dei compensi.
In esito all'udienza del 14 novembre 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito del deposito di note delle parti ricorrenti, la causa – istruita documentalmente - viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
Occorre, in primis, esaminare la domanda dei ricorrenti finalizzata al riconoscimento del risarcimento del c.d. danno comunitario.
Al riguardo può, invero, richiamarsi quanto già ritenuto in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio, alle cui condivisibili motivazioni, per la notevole analogia delle questioni proposte e della situazione processuale, può farsi riferimento ex art. 118 disp. att.
c.p.c. recependole anche nella loro chiarezza espositiva come in seguito riportato in modo quasi testuale (cfr. sentenza n. 3844/2025, emessa in data 27.10.2025 nel proc. n. 614/2025
R.G. – est. dott. M. Fiorentino).
«I rapporti a tempo determinato allegati in ricorso sono stati stipulati in forza della legislazione regionale siciliana, tra cui gli artt. 46, 48 e 45 ter della l. 16/1996, che regola in modo dettagliato la formazione delle graduatorie e dei contingenti ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato e determinato.
L'art. 53 della l. 16/1996, in particolare, prevede che, formulata la graduatoria unica
(comprendente nell'ordine i lavoratori a tempo indeterminato, i centocinquantunisti e i centunisti, secondo la posizione da ciascuno ricoperta nella graduatoria di appartenenza) “L'
pagina 7 di 22 avviamento al lavoro avviene secondo le disposizioni della presente legge e, per quanto non previsto, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, nel rispetto dell'ordine di graduatoria”.
Il D.L. 7/70, convertito in l. proprio dalla richiamata l. 83/1970, all'art. 12, peraltro, riconosce espressamente che “A richiesta del lavoratore interessato, la sezione rilascia la certificazione relativa al numero delle giornate effettuate nell'anno e risultanti dagli atti di ufficio”.
Nel caso di specie, parte ricorrente non deduce specifiche violazioni di legge che attengano alla citata legge regionale, soffermandosi perlopiù sulla mancanza di forma scritta dei rapporti e sul superamento del limite dei 36 mesi, e dunque sulla violazione della disciplina nazionale di derivazione comunitaria dei rapporti a tempo determinato.
Come si desume dal prospetto del ricorso, i rapporti di lavoro sono stati stipulati in specifici momenti dell'anno (tendenzialmente da giugno a novembre), per periodi ben circoscritti (di regola e salvo eccezioni, all'incirca dai 40 ai 100 o poco più; per un dettaglio analitico, si rimanda comunque al prospetto contenuto nel ricorso).
Cessato il periodo di servizio (ad es. novembre), il successivo rapporto veniva stipulato sempre a distanza di oltre 60 giorni, e quasi sempre oltre i 4-5 mesi circa dalla detta cessazione (ad es. giugno o luglio).
Ciò posto, va osservato quanto segue.
Deve, innanzitutto, rimarcarsi la peculiarità dei rapporti di lavoro oggetto di causa, destinatari di una legislazione regionale specifica, volta a fare fronte non solo alle esigenze occupazionali stabili (attraverso le assunzioni a tempo indeterminato), ma anche a quelle legate ad esigenze temporanee o stagionali (graduatorie lavoratori a tempo determinato, per determinati periodi ed entro specifici limiti dei contingenti), tramite procedure di avviamento diverse da quelle tipiche del lavoro privato o pubblico, in quanto presuppongono la formazione di specifiche graduatorie, su domanda degli interessati.
Dagli stessi periodi di servizio allegati si evince come i rapporti posti in essere da parte ricorrente siano stati limitati a specifici momenti di ciascun anno, e dunque abbiano soddisfatto esigenze stagionali.
Tra gli uni e gli altri periodi di lavoro sono corsi diversi mesi.
A fronte di tale situazione, non appare possibile, in punto di fatto, ravvisare un'effettiva reiterazione o successione di contratti a termine, trattandosi, a ben vedere, di pagina 8 di 22 rapporti autonomi, separati da un notevole stacco temporale, stipulati per esigenze temporanee e stagionali, per ciascun anno.
La fattispecie in scrutinio, dunque, esula dall'ambito di applicazione della direttiva comunitaria, come sembra desumersi anche dall'indirizzo di recente espresso dalla
Commissione europea, di cui ha dato conto l'Amministrazione convenuta, senza che siano sorte contestazioni specifiche in merito.
In particolare, come riferito dalla difesa Erariale, la Commissione Europea ha attivato la procedura di archiviazione dell'infrazione relativa ai lavoratori forestali della
[...]
, rilevando che nel caso “i contratti a tempo determinato stipulati solo per un CP_1 numero limitato di mesi all'anno non possono essere considerati successivi. In assenza di prove del fatto che la non applicabilità dei limiti all'utilizzo dei contratti a tempo determinato per attività stagionali comporti nella pratica un ricorso abusivo a una successione di contratti a tempo determinato, la Commissione ritiene che non vi siano motivi sufficienti per adottare ulteriori misure procedurali al riguardo. Nella stessa ottica, le risposte al parere motivato hanno confermato che l'assunzione di lavoratori a tempo determinato da parte delle aziende agricole e forestali è limitata a mesi specifici ogni anno. Per la regione Sicilia, ciò deriva in particolare dalla legge regionale 6 aprile 1996, n. 16. Dato che vi sono intervalli di diversi mesi tra i contratti o i rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi in tale settore, la Commissione ritiene che tali contratti o rapporti non possano essere qualificati come "successivi" ai sensi dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, anche se rinnovati ogni anno con gli stessi lavoratori”.
Tali conclusioni non sono inficiate dal filone giurisprudenziale di legittimità richiamato in ricorso e costituito dalle pronunce n. 2992 del 01/02/2024 e n. 4075 del
14/02/2024, con le quali la Suprema Corte ha espresso il seguente principio di diritto: “la tutela del lavoratore precario nell'ambito del lavoro pubblico contrattualizzato, come sancita nella sentenza n. 5072/2016 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione - e, in particolare, l'esonero dall'onere probatorio del danno e del nesso causale nella misura e nei limiti di cui all'art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010 - non vengono meno nel caso in cui i contratti di lavoro a termine siano nulli per mancanza di forma scritta ai sensi degli artt. 16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923, in quanto in mancanza di forma scritta si realizza anche la violazione delle norme sulla specificazione della causale o di certezza dell'assetto
pagina 9 di 22 temporale del lavoro a termine che sono funzionali, nel diritto interno, all'esigenza antiabusiva di cui all'art. 5 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/79/CE”.
Invero, il tema su cui era chiamata a pronunziarsi la Suprema Corte era diverso da quello odierno, e non direttamente riguardante la questione della natura dei contratti a termine degli operatori forestali, né tantomeno della natura stagionale dei relativi rapporti di lavoro, essendo stata rimessa alla Corte, sul presupposto non contestato dell'avvenuta illecita reiterazione dei contratti a termine, la questione se la nullità totale del rapporto per mancanza di forma scritta potesse o meno escludere l'applicazione delle tutele di derivazione comunitaria.
Nel caso in esame, invece, già in punto di fatto, non si rileva una fattispecie abusiva di reiterazione dei contratti, posto che si è di fronte ad una pluralità di rapporti autonomi nel tempo, per periodi specifici e ben circoscritti, per la soddisfazione di esigenze stagionali o cicliche, che non danno luogo al fenomeno della successione di contratti a tempo determinato attratto dalla disciplina comunitaria.
La mancanza di forma scritta dei singoli contratti, anche ove sussista (cfr. modello di assunzione prodotto dalla difesa pubblica), non toglie che trattasi di rapporti instaurati nel rispetto dei limiti previsti dalla legge speciale, in aderenza alle procedure che, a monte, presuppongono l'iscrizione, a domanda dell'interessato, in apposite graduatorie per lo svolgimento di determinate giornate di servizio, con un numero massimo di giornate lavorative.
Di regola, la chiamata avviene tramite il canale dei Centri per l'impiego, la pubblicazione di appositi avvisi oppure l'invio di comunicazioni specifiche.
Ciascun iscritto alle graduatorie, pertanto, è in grado di sapere di poter essere destinatario, anno per anno, di rapporti a tempo determinato, per lo svolgimento di mansioni riguardanti il settore forestale, per un numero massimo di giornate per ciascun anno, e dunque per esigenze stagionali.
Il sistema regolato dalla legge regionale, inoltre, consente al lavoratore di sapere, quando chiamato, di essere destinatario di un rapporto a termine, il cui periodo massimo è già predeterminato in base alla categoria di appartenenza.
Fermo restando che parte ricorrente non ha specificamente argomentato sulle modalità attraverso cui avveniva la chiamata al servizio, va comunque osservato che, nel caso pagina 10 di 22 di specie, l'eventuale nullità del rapporto, per difetto di forma scritta, non è bastevole per il riconoscimento del risarcimento del danno, potendosi escludere, nella specie, che sussista una reiterazione illecita di rapporti a termine ovvero la mancanza di conoscenza della causale della natura determinata del rapporto, presupposta dalla legge regionale 16/96 e dalla stessa procedura di chiamata (v. anche artt. 46, 53, 56, leg. Reg. cit.).
È pertanto evidente che la causale del termine è già espressa a livello legislativo e la stessa partecipazione del lavoratore alle graduatorie non può non essere effettuata nella piena consapevolezza di tale ragione.
Non appaiono dunque minate quelle esigenze di certezza che sono sottese, in sede di normazione ordinaria (v. d.lgs. 368/2001 e ss.), all'onere di specificazione del termine, trattandosi di previsione insita alla stessa procedura per l'iscrizione nelle graduatorie.
Procedura che appare complessa ed a formazione successiva, presupponendo, innanzitutto, l'atto scritto della domanda di iscrizione, l'ulteriore atto scritto della graduatoria, e poi, come atto finale, la chiamata, tramite i canali istituzionali.
Già sulla base di tali considerazioni, pertanto, il ricorso non appare fondato, non ravvisandosi il fenomeno della reiterazione illecita di contratti a termine, e dunque i presupposti per il riconoscimento del chiesto risarcimento del danno, potendosi peraltro escludere che l'essere destinataria di offerte lavorative, anno per anno, per quanto stagionali, nel rispetto dei criteri previsti dalla legge regionale, abbia potuto generare un danno a carico della parte ricorrente.
Trattasi, invero, di opportunità lavorative concepite, sin dall'inizio, come temporanee, la cui maturazione può peraltro dare luogo a benefici di tipo previdenziale.
Tanto premesso, per completezza, deve evidenziarsi quanto segue.
Per espressa previsione, la deroga prevista dagli artt. 5, comma 4 ter, del d.lgs. n. 368 del 2001 e 21, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2015 al divieto di superamento del limite massimo di trentasei mesi di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato, è applicabile, anche nel settore dell'agricoltura, quando tali contratti riguardino attività di carattere stagionale: sul punto, si veda la Corte di Cassazione n. 25395/2024 - in ordine al contenzioso dei lavoratori ESA – secondo cui “dall'esame della disciplina dettata in tema di contratti a termine - artt. 5 e 10, D. Lgs. n. 368/2001; 19, 21 e 29, D. Lgs. n. 81/2015 – emerge che, nonostante le modifiche via via apportate alla disciplina dei contratti a tempo determinato,
pagina 11 di 22 il concetto di attività stagionale deve essere inteso in senso rigoroso e quindi comprensivo delle sole "situazioni aziendali collegate ad attività stagionali in senso stretto, ossia ad attività preordinate ed organizzate per un espletamento temporaneo (limitato ad una stagione)".
L'art. 21 c. 2 del D.lgs 81/2015 dispone che “Le disposizioni di cui al presente comma non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi. Fino all'adozione del decreto di cui al secondo periodo continuano a trovare applicazione le disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525”.
A tale riguardo, la Suprema Corte, con la pronuncia n. 25395/2024, ha avuto modo di precisare che “l'elenco delle attività stagionali di cui al d.P.R. n. 1525/1963 è da considerarsi tassativo e non suscettibile di interpretazione analogica ma che tale vincolo si riflette anche sulla contrattazione collettiva di cui, la quale deve, a propria volta, elencare in modo specifico le attività caratterizzate da stagionalità”.
Orbene, come peraltro dedotto ed allegato nei ricorsi, il contratto di lavoro della parte ricorrente è regolato dal CCNL degli Addetti al Lavori di Sistemazione Idraulico-Forestale e
Idraulico-Agraria il quale all'art. 46 bis dopo aver premesso che “Il D.Lgs. 81/2015 ha affidato alla contrattazione collettiva l'individuazione delle attività stagionali e delle modalità e dei limiti di utilizzo del contratto a tempo determinato, nella consapevolezza che la stessa sia la sede propria per favorire quegli elementi di flessibilità organizzativa necessari alla gestione della ciclicità delle attività” ha espressamente previsto che “In aggiunta alle attività di cui al DPR 7/10/1963 n. 1525, il contratto a termine per lo svolgimento di attività stagionali potrà essere stipulato, per le attività di cui all'Allegato N.
Tali attività devono: • Avere caratteristiche del tutto peculiari del settore in cui opera
l'impresa; • Essere concentrate in periodi dell'anno e finalizzate a rispondere ad una intensificazione della domanda per ragioni collegate ad esigenze cicliche e alle variazioni climatiche. Le definizioni di cui al presente articolo sono riferite a quanto previsto dagli articoli 19, comma 2, articolo 21, comma 2 e articolo 23, comma 2, lettera c), del Dlgs.
81/2015”.
Il predetto Allegato N “a titolo esemplificativo e non esaustivo” individua una serie pagina 12 di 22 di attività ritenute aventi il carattere di stagionalità tra le quali, in particolare, figurano: “1)
Attività di prevenzione degli incendi mediante l'efficientamento dei viali parafuoco;
3)
Attività di manutenzione del soprassuolo forestale, finalizzato alla conservazione e tutela del patrimonio naturale esistente e della biodiversità, e alla rinaturalizzazione delle essenze autoctone del territorio;
5) Attività stagionali di potatura e ripulitura delle aiuole, degli alberi e delle erbe infestanti annuali di giardini pubblici comunali o di giardini privati aperti al pubblico che rivestano particolare interesse sotto il profilo paesaggistico ed ambientale;
7)
Attività di Interventi di spegnimento di incendi boschivi;
11) Attività per la Coltivazione di piante da frutto appartenenti a varietà tipiche;
13) Attività di cura, pulizia e scerbatura meccanica e manuale di parchi, siti archeologici, siti di importanza comunitaria (SIC), delle zone speciali di conservazione (ZSC) e delle zone di protezione speciali (ZP); 14) Attività stagionali per la prevenzione degli incendi, mediante la ripulitura delle aree archeologiche e delle aree perimetrali dei siti;
” mansioni quest'ultime del tutto sussumibili alle qualifiche di “addetto squadra pronto intervento”; “operatore antincendio”;
“vedetta qualificata”; “addetto mezzi tecnici”; “motoseghista”; “bracciante agricolo”
“vivaista” e simili.
Sono, queste, tutte mansioni disimpegnate dai vari lavoratori forestali, tra cui l'odierno, in virtù dei contratti di lavoro stagionali alle dipendenze dell'
[...]
. Controparte_1
A tale riguardo, come già evidenziato, la legge regionale n. 16/96 e ss. modif. CP_1 rappresenta la cornice normativa in forza della quale la Regione esercita in modo sistematico e continuativo attività di prevenzione e lotta contro gli incendi dei boschi e della vegetazione, avvalendosi di contingenti di operai a tempo determinato ai quali viene attribuita una garanzia occupazionale di centouno o centocinquantuno giornate annue ai fini previdenziali (art. 46 comma 2°).
Ora, se è pur vero che gli operai a tempo determinato forestali sono assunti con rapporto di lavoro a tempo determinato con avviamenti annuali programmati e che l'attività dagli stessi prestata non può ritenersi eccezionale in quanto legata ad un'ampia attività annuale di pianificazione per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva per la difesa della vegetazione, non è possibile tuttavia aprioristicamente affermare l'incompatibilità ontologica tra le rilevate esigenze stabili e durature della P.A. e pagina 13 di 22 il connotato di stagionalità della prestazione destinata a soddisfarle.
Deve, anzi, ritenersi che le esigenze del patrimonio boschivo interessate dagli interventi dei lavoratori a termine ben possono coesistere e conciliarsi con una prestazione di carattere stagionale che peraltro è intrinseca alla ratio della garanza occupazionale che deve essere assicurata per legge soltanto in determinati periodi dell'anno, dovendo ritenersi pertanto compatibile con le finalità della direttiva comunitaria il reclutamento di lavoratori a termine collegato alla variabilità delle condizioni climatiche che costituisce uno dei connotati tipici della stagionalità dell'impiego.
Conferma tali conclusioni, da ultimo, la recente norma di interpretazione autentica dell'art. 11. L. 203/2024, secondo cui “L'articolo 21, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, si interpreta nel senso che rientrano nelle attività stagionali, oltre a quelle indicate dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963,
n. 1525, le attività organizzate per fare fronte a intensificazioni dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno, nonché a esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall'impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, ivi compresi quelli già sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria, ai sensi dell'articolo 51 del citato decreto legislativo n. 81 del 2015”.
Ne discende pertanto che, trovando tutti i contratti di lavoro intercorsi tra le parti la loro causa nella natura stagionale dell'attività, la loro reiterazione nel tempo – quantunque superiore ai trentasei mesi – deve ritenersi in ogni modo legittima e non abusiva e, in ogni modo, non costituente causa di alcun danno risarcibile».
Orbene, alla luce di quanto sopra minuziosamente delineato, nel caso a mano non appare meritevole di accoglimento la domanda delle parti ricorrenti volta all'accertamento del diritto al risarcimento del c.d. danno comunitario.
Passando all'esame della pretesa attorea afferente all'indennità professionale ex art. 11 del CCIR del 27 aprile 2001, deve ritenersi precluso in questo giudizio, per attività lavorativa non ancora espletata dai ricorrenti, l'esame della richiesta di riconoscimento del beneficio de quo “per ciascun periodo di lavoro a partire dall'anno 2025 e sino alla fine della carriera lavorativa”.
pagina 14 di 22 Nel resto, la domanda è fondata e va, pertanto, accolta per quanto di ragione.
I ricorrenti, sostanzialmente, si dolgono che l'amministrazione datrice di lavoro non abbia loro riconosciuto le maggiorazioni di cui all'art. 11 del CCIR 1998-2001, che riconosce agli operai a tempo indeterminato un'indennità professionale legata all'anzianità di inserimento da corrispondersi mensilmente per ogni anno maturato fino ad un massimo di 16 anni, tenuto conto degli anni di occupazione presso l'amministrazione forestale e delle giornate annualmente espletate da ciascun lavoratore.
Sul tema, può richiamarsi quanto già ritenuto dalla Corte di Appello di Catania nella sentenza n. 150/2020 del 27.02.2020 – come già recepita in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio – relativa ad analoga fattispecie e le cui argomentazioni sono di seguito riportate ex art. 118, disp, att. c.p.c. (nello stesso senso, cfr. altresì sentenze del Tribunale di
Catania, sez. lav., n. 2365/2020 emessa in data 7.7.2020 nel proc. n. 11787/2017 R.G. – est. dott.ssa L. Renda – n. 3007/2020 emessa in data 22.9.2020 nel proc. n. 12825/2017 R.G. – est. dott.ssa P. Mirenda – e n. 4670/2020 emessa in data 11.12.2020 nel proc. n. 6590/2015
R.G. – est. dott.ssa R. Nicosia).
«Osserva il Collegio che la Corte di Cassazione, già con riferimento all'ipotesi di realizzazione, da parte degli enti locali, di progetti di pubblica utilità avvalendosi, mediante la stipula di contratti di diritto privato, di lavoratori LSU, ai sensi della legge regionale siciliana n. 85/1995 (essa pure caratterizzata da esigenze di politica sociale/occupazionale, come nel caso dei rapporti di lavoro instaurati nel settore cd. forestale secondo il sistema delineato dalla legge regionale siciliana n. 16/1996), ha affermato l'applicabilità della disciplina dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE, laddove in concreto il rapporto presenti le caratteristiche di un ordinario rapporto di lavoro subordinato, ai suddetti fini non essendo sufficiente la qualificazione formale del rapporto, come operata da parte del legislatore regionale, bensì rilevando che il lavoratore risulti effettivamente inserito nell'organizzazione pubblicistica e sia adibito ad un servizio rientrante nei fini istituzionali della Amministrazione, in difetto di alcun programma specifico di inserimento, formazione o riqualificazione (cfr. Cass. n. 25673 del 2017).
Come infatti ripetutamente affermato dalla Corte di Giustizia UE, la diversità di condizioni d'impiego dei lavoratori a termine rispetto a quelle riservate all'assunto a tempo indeterminato "comparabile", può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di
pagina 15 di 22 differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa
C177/14, Regojo Dans, punto 55 tra le altre); mentre parte appellante ha invece per lo più fatto leva su circostanze che prescindono dalle caratteristiche intrinseche delle mansioni e delle funzioni esercitate, avendo insistito sulla stagionalità dei rapporti, nonché sulle modalità di reclutamento del personale e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare, ossia sulle ragioni oggettive che legittimano il ricorso al contratto a tempo determinato (e che rilevano ai sensi della clausola 5 dell'Accordo Quadro), da non confondere, però, con le ragioni richiamate nella clausola 4, che attengono, invece, alle condizioni di lavoro che contraddistinguono i due tipi di rapporto in comparazione (cfr. Cass. n. 23869/2016 in tema di personale scolastico).
Ciò premesso, fermo restando che - per come oggetto di doglianza - nessuna violazione del principio di discriminazione può ipotizzarsi tra gli odierni appellati e gli impiegati a tempo indeterminato addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria, trattandosi di categorie tra loro non comparabili, per diversità di qualifiche e mansioni/funzioni esercitate, viceversa, non trova idonea giustificazione la diversità di trattamento economico, in ragione dell'anzianità di inserimento nei relativi elenchi, tra gli operai a tempo determinato addetti al servizio antincendio, quali gli appellati, e gli operai a tempo indeterminato addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria utilizzati dalla stessa amministrazione forestale (cui l'art. 11 del contratto collettivo integrativo regionale del 27.4.2001 riserva l'indennità professionale legata all'anzianità di inserimento nelle fasce), non essendo riscontrabile - ma neppure prospettata-come evidenziato dal tribunale, alcuna differenza qualitativa ("ontologica") tra le prestazioni rese da entrambe le categorie in favore dell'amministrazione forestale regionale.
Si evidenzi al riguardo, anzitutto, che entrambe le categorie di operai forestali risultano disciplinate dalla legge regionale siciliana n. 16 del 1996, titolo III (Delle prestazioni lavorative nel settore forestale e degli addetti alla difesa dei boschi dagli incendi), rispettivamente agli artt. 46 e 47 la prima (contingente operai a tempo indeterminato) e all'art. 56 la seconda (lavoratori impegnati nei servizi antincendio); detta ultima norma, in particolare, dispone che per le esigenze di difesa e conservazione del patrimonio boschivo e delle aree protette dagli incendi, l'Amministrazione forestale si
pagina 16 di 22 avvale, in ciascun distretto, di contingenti di operai (distinti in addetti alle squadre di pronto intervento;
addetti alla guida delle autobotti e dei mezzi tecnici speciali per il trasporto delle squadre di pronto intervento;
addetti alle torrette di avvistamento ed alle sale operative) ai quali viene attribuita una garanzia di fascia occupazionale per centouno giornate lavorative ai fini previdenziali;
inoltre, al comma 2, prevede che “Gli operai addetti alle attività antincendio sono assunti con rapporto di lavoro a tempo determinato con avviamenti programmati, di norma, dal 15 maggio e dal 15 giugno di ciascun anno”.
La successiva legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, di integrazione e modifica della legge n. 16/1996, ha tra l'altro istituito, con l'art. 45 ter, l'elenco speciale regionale dei lavoratori forestali, articolato su base provinciale. La legge regionale 28.1.2014 n. 5, ha poi inteso unificare alle dipendenze di un unico ramo dell'amministrazione regionale tutti i lavoratori già iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 45-ter della l. regionale n. 16 del
1996, sia quelli impiegati nel servizio di antincendio boschivo, che quelli addetti alla manutenzione del patrimonio forestale, introducendo un sistema di avviamento unico, al fine di "migliorare l'efficienza del lavoro attraverso la riorganizzazione delle risorse umane del settore forestale", con l'accorpamento delle graduatorie distrettuali del personale impiegato nell'attività di prevenzione e lotta degli incendi boschivi e della vegetazione - transitato alle dipendenze del dipartimento regionale delle foreste - con gli elenchi speciali su base regionale dei lavoratori forestali addetti al mantenimento del patrimonio forestale (“il personale impiegato nel servizio di antincendio boschivo di cui all'elenco speciale dei lavoratori forestali di cui all'articolo 45–ter della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche e integrazioni e di cui all'articolo 44 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14,
è inserito in un'unica graduatoria distrettuale congiuntamente a tutti gli altri lavoratori forestali di cui all'articolo 45–ter della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche e integrazioni, nei relativi contingenti di appartenenza e con i criteri previsti dall'articolo 49 della legge regionale n. 16/1996.
Gli addetti al servizio antincendio boschivo sono individuati prioritariamente in coloro che svolgevano già detta funzione, previo accertamento dell'idoneità specifica nella mansione”).
L'art. 47, comma 5, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, ha quindi soppresso la previsione del trasferimento al Controparte_4
pagina 17 di 22 (già della titolarità dei rapporti di lavoro con il Controparte_5 personale impiegato nel servizio di antincendio boschivo, tuttavia al contempo mantenendo le graduatorie uniche distrettuali di tutti i lavoratori forestali (cfr. C. Cost. ordinanza n.
73/2016).
Da quanto sopra evidenziato emerge quindi chiaramente che gli operai addetti al servizio antincendio, oltre a essere per certo adibiti ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'Amministrazione forestale, con pieno inserimento nella relativa organizzazione pubblicistica, svolgono mansioni che non sono qualitativamente diverse da quelle degli operai a tempo indeterminato addetti al mantenimento del patrimonio forestale
e sono soggetti ad una disciplina unitaria, non solo legislativa, ma anche contrattual- collettiva, rappresentata, in virtù del combinato disposto di cui all'art. 45 ter e 49 l.
n.16/1996, dal contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico - forestale, in quanto recepito dalla (cfr. Cass. n. 31386/2019 da ultimo) CP_1
e dalle stesse norme della contrattazione collettiva integrativa regionale.
Orbene, l'art. 11 del contratto regionale di lavoro per gli operai addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale della regione Sicilia del 27.4.2001 (integrativo del CCNL
16.7.1998) in atti, prevede, in favore degli operai a tempo indeterminato, alla lettera c), una
“indennità professionale da corrispondersi mensilmente, legata all'anzianità di inserimento nelle fasce OTI pari a £.
7.500 per ogni anno maturato e sino ad un massimo di 16 anni”.
Detta norma, nella parte in cui limita l'applicazione del beneficio in questione ai lavoratori assunti a tempo indeterminato, stabilisce un'evidente e non giustificata discriminazione ai danni degli operai assunti con contratto a termine;
e in virtù dell'efficacia diretta della clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 70/1999, ben può fondare la pretesa di lavoratori impegnati con rapporti a termine di beneficiare delle maggiorazioni retributive riconosciute ai corrispondenti lavoratori a tempo indeterminato.
Va poi precisato che, ai fini del calcolo di tali incrementi di retribuzione legati all'anzianità, non può che tenersi conto degli stessi presupposti previsti per gli OTI dalla contrattazione regionale, la quale fa riferimento (non all'anzianità di servizio, ma) alla
“anzianità di inserimento nelle fasce”, ossia agli anni di permanenza nella graduatoria di appartenenza. Sicché l'indennità mensile di €. 3,87 va riconosciuta per ogni anno di permanenza nelle graduatorie, per un massimo di 16 anni» (cfr. sentenza della Corte di pagina 18 di 22 Appello di Catania n. 150/2020 del 27.2.2020).
Ne discende che l'invocato art. 11 dell'accordo integrativo regionale del 27 aprile 2001
- nella parte in cui limita l'applicazione dell'indennità professionale ai lavoratori assunti a tempo indeterminato - stabilisce un'evidente e non giustificata discriminazione ai danni degli operai assunti con contratto a termine che annualmente contribuiscono, anche in ragione dell'esperienza accumulata, al raggiungimento degli obiettivi dell'amministrazione.
I principi espressi dalla Corte d'Appello con riguardo all'art. 11 del contratto integrativo del 2001 sono validi anche con riguardo all'art. 4 del contratto integrativo del 2018 che prevede l'indennità professionale pari a 4 euro mensili per ogni anno di servizio maturato fino ad un massimo di sedici anni per i soli lavoratori a tempo indeterminato.
Al riguardo nella sentenza n. 4803/2023 di questo Ufficio si legge: rimarcato, come evidenziato dalla Corte di Appello di Catania, che, ai fini del calcolo di tali incrementi di retribuzione legati all'anzianità, non può che tenersi conto degli stessi presupposti previsti per gli OTI dalla contrattazione regionale la quale fa riferimento (non all'anzianità di servizio, ma) alla “anzianità di inserimento nelle fasce”, ossia agli anni di permanenza nella graduatoria di appartenenza;
ne discende che l'indennità mensile va riconosciuta per ogni anno di permanenza nelle graduatorie, per un massimo di 16 anni.
Deve poi precisarsi che essa è divenuta pari ad € 4,00 solo a decorrere (non già da gennaio del 2018, ma) dal settembre del 2018, data di decorrenza giuridica ed economica del CIRL siccome indicata nella deliberazione della Giunta regionale n. 387 del 19 ottobre 2018 di approvazione del CIRL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria pubblicata (unitamente al CIRL) nella Gazzetta Ufficiale della
[...]
n. 55 del 21 dicembre 2018; fino ad agosto del 2018 essa era pari ad € 3,873…>>. CP_1
Con riguardo alla eccezione di prescrizione dei crediti sollevata da parte resistente, può̀ essere riportata l'argomentazione che la Corte d'Appello ha formulato nel giudizio prima citato: “va premesso in termini generali che [...] se l'anzianità di per sé, in quanto mero presupposto di fatto di specifici diritti, è insuscettibile di un'autonoma prescrizione, si prescrivono invece i diritti, a contenuto patrimoniale, che su di essa si fondano. Ne consegue
- avverte la Cassazione - che il diritto alla progressione economica sia pur prescritto con riferimento ad un dato scatto di anzianità, non preclude il conseguimento degli scatti successivi che "debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente e cioè come se
pagina 19 di 22 quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto".
Ciò premesso sul piano generale e avuto riguardo alla fattispecie in esame, il ricorrente ha limitato espressamente la propria pretesa “al pagamento alla Parte_1 indennità maturata e non corrisposta [...] dal 06/06/2018 [...]”, tenuto conto del valido atto di diffida e messa in mora del 5 giugno 2023, avente efficacia interruttiva del termine di prescrizione quinquennale (cfr. doc. n. 6a“Arcodia Atto messa in mora” contenuto nel doc.
“Arcodia documenti da 1 a 7” allegato al ricorso depositato in data 05.06.2025).
Sulla base delle superiori argomentazioni, al ricorrente, in relazione all'attività lavorativa svolta a tempo determinato tra il 6 giugno 2018 ed il 31 dicembre 2024, siccome comprovata dai cedolini versati in atti (cfr. doc. n. 5 “ 2018-2024” contenuto Parte_3 nel doc. “Arcodia documenti da 1 a 7” allegato al ricorso), spetta l'indennità professionale di cui agli articoli 11 del CCIR del 27 aprile 2001 e 4 del CCIR del 2018.
Essa va calcolata rapportando l'indennità mensile in questione alle giornate espletate dal ricorrente nel periodo compreso tra il 6 giugno 2018 ed il 31 dicembre 2024 (come risultante dalle buste paga in atti), individuando l'indennità giornaliera mediante suddivisione dell'importo mensile di € 61,92 (da giugno 2018 ad agosto 2018) e di € 64,00 (a decorrere dal mese di settembre 2018 in poi), per il numero convenzionale di 26 giornate e, dunque, moltiplicando il quoziente ottenuto per le giornate complessivamente svolte nell'indicato arco temporale.
Il numero di giornate lavorative annue costituisce, infatti, la misura dell'impegno lavorativo degli operai forestali a tempo determinato.
Facendo applicazione dei suddetti criteri, parte ricorrente ha, dunque, diritto alla somma complessiva di € 1.858,39 (id est: € 2,38 x 62 giorni lavorati da giugno 2018 ad agosto 2018; € 2,46 x 39 giorni lavorati a settembre ed ottobre 2018; € 2,46 x 101 giorni lavorati nel 2019; € 2,46 x 101 giorni lavorati nel 2020; € 2,46 x 101 giorni lavorati nel 2021;
€ 2,46 x 101 giorni lavorati nel 2022; € 2,46 x 101 giorni lavorati nel 2023; € 2,46 x 151 giorni lavorati nel 2024), a fronte dell'importo di € 1.851,15 indicato in ricorso e nella tabella ad esso annessa (cfr. doc. n. 14 “Arcodia conteggi” allegato al ricorso).
In merito al ricorrente – il quale ha limitato la propria domanda al Parte_2
“quinquennio precedente il deposito del presente ricorso” - va ritenuta prescritta ogni pagina 20 di 22 pretesa retributiva riferita ai rapporti intercorsi prima del quinquennio precedente la notifica del ricorso introduttivo avvenuta il 13 giugno 2025, e dunque prima del 13 giugno 2020.
A questi, in relazione all'attività lavorativa svolta a tempo determinato tra il 13 giugno
2020 ed il 31 ottobre 2024, siccome comprovata dai cedolini versati in atti (cfr. doc. n.
5“ buste paga” inserito nel doc. “ documenti da 1 a 7” allegato al Parte_2 Parte_2 ricorso), spetta l'indennità professionale di cui agli articoli 11 del CCIR del 27 aprile 2001 e
4 del CCIR del 2018.
Essa va calcolata rapportando l'indennità mensile in questione alle giornate espletate dal ricorrente nel periodo compreso tra il 13 giugno 2020 ed il 31 ottobre 2024 (come risultante dalle buste paga in atti), individuando l'indennità giornaliera mediante suddivisione dell'importo mensile di € 64,00 (a decorrere da giugno 2020) per il numero convenzionale di 26 giornate e, dunque, moltiplicando il quoziente ottenuto per le giornate complessivamente svolte nell'indicato arco temporale.
Il numero di giornate lavorative annue costituisce, infatti, la misura dell'impegno lavorativo degli operai forestali a tempo determinato.
Facendo applicazione dei suddetti criteri, parte ricorrente ha, dunque, diritto alla somma complessiva di € 1.235,67 (id est: € 2,46 x 101 giorni lavorati nel 2020; € 2,46 x 100 giorni lavorati nel 2021; € 2,46 x 100 giorni lavorati nel 2022; € 2,46 x 101 giorni lavorati nel 2023;
€ 2,46 x 100 giorni lavorati nel 2024), a fronte dell'importo di € 1.198,77 indicato in ricorso e nella relazione di consulenza tecnica ad esso allegata (cfr. doc. n. 14 “Pulvirenti Relazione tecnica e conteggi” allegato al ricorso).
Alla stregua delle superiori considerazioni, l'Amministrazione resistente deve essere condannata a corrispondere in favore dei ricorrenti i detti importi, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione, come per legge.
Il ricorso proposto è, dunque, solo parzialmente fondato e, accolta la domanda relativa al riconoscimento della indennità professionale - da calcolarsi secondo i criteri e nei limiti sopra indicati - deve essere per il resto rigettato.
Il parziale accoglimento delle domande formulate giustifica la compensazione di metà delle spese di lite. La restante quota viene liquidata come da dispositivo tenuto conto della natura e del valore della controversia, con applicazione dei minimi tariffari tenuto conto del carattere seriale della controversia, delle modalità di trattazione della causa e della brevità
pagina 21 di 22 del giudizio. Di esse va concessa la richiesta distrazione in favore del procuratore antistatario.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da Parte_1
e da con ricorso depositato in data 5 giugno 2025 nei confronti
[...] Parte_2 della , uditi i Controparte_6 procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- in parziale accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di Parte_1
e di a percepire, in relazione ai periodi di lavoro intercorsi Parte_2 rispettivamente dal 6 giugno 2018 al 31 dicembre 2024 e dal 13 giugno 2020 al 31 ottobre 2024, l'indennità professionale prevista dagli articoli 11 CIRL 24 luglio 2001
e 4 del CIRL 2018 per i lavoratori a tempo indeterminato, calcolata secondo i criteri di cui alla parte motiva;
- condanna, per l'effetto, parte resistente al pagamento in favore di Parte_1
e di delle conseguenti differenze rispettivamente pari ad €
[...] Parte_2
1.858,39 e ad € 1.235,67, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria, dal dì del dovuto al soddisfo;
- rigetta nel resto il ricorso;
- condanna la parte resistente al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese di lite che liquida in € 514,75 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali e che distrae in favore del procuratore antistatario.
Catania, 20 novembre 2025 Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Concetta Ruggeri)
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