TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 11/05/2026, n. 1066
TAR
Ordinanza cautelare 8 aprile 2026
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Sentenza breve 11 maggio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione degli articoli 7, 8 e 10-bis della legge n. 241/1990, per omessa comunicazione di avvio del procedimento

    L'omessa comunicazione dell'avvio del procedimento è giustificata dall'irreperibilità del ricorrente a seguito dell'abbandono del centro, perdurante fino alla notifica del provvedimento. Inoltre, anche in caso di violazione, l'art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990 impedisce l'annullamento poiché la revoca delle misure di accoglienza si configura come un provvedimento vincolato in caso di abbandono ingiustificato.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 23, commi 1, lett. a), e 2-bis, del decreto legislativo n. 142/2015

    La condotta del ricorrente è qualificata come abbandono ingiustificato del centro, in quanto non ha rispettato le modalità di uscita previste dalla legge, non ha chiesto un permesso temporaneo e non ha fornito prova di aver comunicato l'intenzione di allontanarsi solo temporaneamente. La durata dell'assenza (superiore a quattro mesi) smentisce la tesi dell'allontanamento temporaneo.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 23, comma 3, del decreto legislativo n. 142/2015, alla luce dell’art. 20, comma 1, della direttiva 2013/33/UE

    L'Amministrazione non è tenuta a provvedere su un'istanza di autotutela, la quale non genera un obbligo di agire. Inoltre, il giudizio è basato sul principio 'tempus regit actum', rendendo irrilevanti le sopravvenienze successive all'adozione del provvedimento. Il ricorrente avrebbe dovuto chiedere il ripristino delle misure di accoglienza ai sensi dell'art. 23, comma 3, D.Lgs. 142/2015.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per carenza di istruttoria

    Il provvedimento di revoca è stato adottato ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. a), D.Lgs. 142/2015 (abbandono del centro), e non ai sensi della lett. d) che riguarda il raggiungimento dell'autonomia economica. Pertanto, le ragioni dell'allontanamento non sono rilevanti ai fini dell'applicazione della norma invocata. Era onere del ricorrente chiedere il ripristino delle misure di accoglienza fornendo le dovute giustificazioni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 11/05/2026, n. 1066
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
    Numero : 1066
    Data del deposito : 11 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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