Ordinanza cautelare 8 aprile 2026
Sentenza breve 11 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 11/05/2026, n. 1066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1066 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01066/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00627/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 627 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Chiara Roverso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno – Prefettura di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege , con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio in Venezia, piazza S. Marco, 63;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento della Prefettura di -OMISSIS- in data 22 ottobre 2025, notificato al ricorrente in data 12 gennaio 2026, con cui è stata disposta nei confronti del ricorrente la revoca delle misure di accoglienza di cui al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2026 il dott. Carlo LI e uditi per le parti i difensori, come da verbale di udienza;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA
1. Il giudizio ha ad oggetto il provvedimento della Prefettura di -OMISSIS- con il quale è stata disposta nei confronti del ricorrente (cittadino -OMISSIS-), ai sensi del combinato disposto degli articoli 13 e 23, comma 1, lett. a), al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, la revoca delle misure di accoglienza - erogate presso il Centro di accoglienza straordinaria gestito dalla Cooperativa -OMISSIS-, sito a -OMISSIS-, in -OMISSIS- - perché, come risulta dalla motivazione del provvedimento, dalla comunicazione dell’Ente gestore del Centro si evince la volontà del ricorrente di «allontanarsi dalla struttura in modo permanente senza l’intenzione di farvi ritorno» . In particolare nella motivazione del provvedimento si legge che l’Ente gestore ha comunicato: A) «l’allontanamento del suddetto cittadino straniero dal Centro di accoglienza sopra indicato, in data 20/10/2025, senza preventiva autorizzazione, non facendovi più rientro» ; B) che «il beneficiario ha lasciato volontariamente l’accoglienza a seguito del raggiungimento di un’autonomia economica». Inoltre in motivazione è stato evidenziato che non è stato possibile comunicare l’avvio del procedimento «per l’irreperibilità del destinatario» della comunicazione.
2. Di tale provvedimento il ricorrente - premesso che egli: A) in data 20 ottobre 2025 «ha condiviso con gli operatori di -OMISSIS- di aver ricevuto una proposta di lavoro a -OMISSIS- da parte di un connazionale e di avere quindi l’intenzione di andare temporaneamente a -OMISSIS- per tentare di concretizzare l’assunzione» e, una volta arrivato a -OMISSIS-, «ha però visto sfumare la proposta di lavoro e, dopo aver tentato di trovare un’altra occupazione, è tornato a -OMISSIS- ed ha ricontattato i referenti a lui noti di -OMISSIS- per chiedere di essere accolto, non ricevendo tuttavia informazioni corrette sulle modalità per ottenere il reinserimento in accoglienza» ; B) in data 3 marzo 2026 ha presentato, per il tramite del suo difensore, un’istanza di annullamento in autotutela del provvedimento impugnato, rimasta senza riscontro - chiede l’annullamento deducendo le seguenti censure.
I) Violazione degli articoli 7, 8 e 10-bis della legge n. 241/1990, per omessa comunicazione di avvio del procedimento di revoca delle misure di accoglienza , perché: A) il ricorrente prima di partire per -OMISSIS- aveva informato gli operatori dell’Ente gestore del Centro della sua intenzione e, quindi, se l’Amministrazione avesse notificato la comunicazione di avvio del procedimento all’ultima dimora o domicilio conosciuto - ossia presso la Cooperativa -OMISSIS-, come previsto dall’art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 142/2015 - la comunicazione gli sarebbe pervenuta telefonicamente ed egli avrebbe potuto spiegare le ragioni del suo temporaneo allontanamento ed evitare la revoca delle misure di accoglienza; B) non sussistono, quindi, i presupposti per applicare l’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990, perché la sua partecipazione al procedimento avrebbe potuto incidere sull’esito dello stesso, né tantomeno per ritenere che l’omissione del contraddittorio sia giustificata dall’urgenza di provvedere, perché, secondo la giurisprudenza, l’urgenza che consente di prescindere dall’interlocuzione procedimentale dev’essere qualificata in relazione alle circostanze del caso concreto e non può essere rinvenuta in re ipsa .
II) Violazione e falsa applicazione dell’art. 23, commi 1, lett. a), e 2-bis, del decreto legislativo n. 142/2015 , perché: A) la giurisprudenza ha precisato in più occasioni che l’applicazione degli articoli 13 e 23, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 142/2015 postula che si configuri non già un mero allontanamento temporaneo della struttura di accoglienza, bensì l’abbandono della stessa, ipotesi che si configura qualora l’interessato manifesti la volontà di «fare a meno in modo definitivo del dispositivo di accoglienza» ; B) il ricorrente non ha abbandonato il Centro, ma si è allontanato solo temporaneamente, comunicando preventivamente agli operatori dell’Ente la sua intenzione di recarsi a -OMISSIS- per verificare un’offerta di lavoro e di alloggio, e dopo aver visto sfumare tale proposta ha fatto rientro a -OMISSIS- e si rivolto agli operatori dell’Ente per chiedere di essere riammesso nel Centro, ragion per cui la sua condotta «non denota la volontà di abbandonare il centro di accoglienza senza farvi rientro quanto, piuttosto, un tentativo ... di rendersi gradualmente autonomo, tentativo che, essendo stato vano, fa permanere anche nel 2025 lo stato di inoccupazione».
III) Violazione e falsa applicazione dell’art. 23, comma 3, del decreto legislativo n. 142/2015, alla luce dell’art. 20, comma 1, della direttiva 2013/33/UE , perché - se è vero che non vi è prova del fatto che l’Ente gestore del Centro abbia comunicato alla Prefettura la volontà del ricorrente di essere reinserito nel sistema di accoglienza, né del fatto la Prefettura sia stata informata delle ragioni dell’allontanamento temporaneo - è anche vero che con la suddetta istanza di autotutela tali circostanze sono state portare a conoscenza della Prefettura, la quale «avrebbe dovuto attivarsi con celerità per il reinserimento in accoglienza, visto peraltro che il ricorrente attualmente dorme per strada in assoluto stato di indigenza».
IV) Eccesso di potere per carenza di istruttoria , perché dalla motivazione del provvedimento impugnato - nella parte in cui si afferma che «secondo quanto rappresentato dall’ente gestore, il beneficiario ha lasciato volontariamente l’accoglienza a seguito del raggiungimento di un’autonomia economica» - si desume che la Prefettura non ha svolto alcuna istruttoria sull’effettiva condizione lavorativa ed economica del ricorrente, limitandosi a qualificare il suo allontanamento come abbandono del centro per «raggiungimento di un’autonomia economica».
3. Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio in data 15 aprile 2026, depositando una relazione della Prefettura di -OMISSIS- con cui viene chiesto il rigetto del ricorso evidenziando, tra l’altro, che: A) non è stato possibile comunicare l’avvio del procedimento per irreperibilità del ricorrente, che aveva come domicilio la stessa struttura dalla quale si era allontanato senza autorizzazione - ragion per cui la Questura di -OMISSIS- è stata incaricata della notifica del provvedimento, eseguita in data 12 gennaio 2026 allorquando il ricorrente ha fatto ritorno a -OMISSIS- - e comunque nel caso in esame trova applicazione l’art. 21-octies, comma 2, primo periodo, della legge n. 241/1990 in quanto, trattandosi di un provvedimento basato sulla constatazione di un «mero presupposto di fatto» , qual è l’arbitrario abbandono del centro di accoglienza da parte di un richiedente asilo, il contenuto dispositivo del provvedimento stesso non avrebbe potuto essere diverso; B) se il beneficiario delle misure di accoglienza ha la necessità di allontanarsi dal centro per un periodo superiore a quello di uscita (che è normativamente consentita nelle ore diurne, con obbligo di rientro nelle ore notturne), può richiedere al Prefetto un permesso temporaneo di allontanamento, mentre l’allontanamento non preceduto da una preventiva comunicazione e dal rilascio di un permesso temporaneo si configura come un allontanamento ingiustificato, a fronte del quale l’ente gestore del centro deve inoltrare immediatamente alla Prefettura una segnalazione, che comporta la revoca delle misure di accoglienza; C) il ricorrente non ha comunicato alcunché per più di quattro mesi e solo in data 3 marzo u.s. è stata presentata un’istanza di autotutela nella quale il legale del ricorrente ha addotto la temporaneità dell’allontanamento, dettato dalla necessità di rispondere a un’offerta di lavoro, ma tale affermazione è smentita «dall’effettiva durata dell’assenza» ; D) risulta allora evidente come «un’assenza, senza alcuna preventiva motivata comunicazione, protrattasi per diversi mesi non possa in alcun modo essere qualificata come temporanea o episodica» , ma dimostri piuttosto un’oggettiva interruzione del percorso di accoglienza, «come peraltro risulta dalle dichiarazioni rese dal Gestore, della veridicità delle quali non v’è motivo di dubitare» ; E) neppure si configura il dedotto difetto di istruttoria in quanto, ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 142/2015, il Prefetto deve revocare le misure di accoglienza in caso di abbandono del centro di accoglienza da parte del richiedente in assenza della preventiva e motivata comunicazione, ragion per cui nel caso in esame - una volta accertata, a seguito dell’acquisizione degli elementi informativi comunicati dal Gestore del Centro, la natura dell’allontanamento, «che non era né breve, né episodica, ma dettata dalla volontà di intraprendere un percorso autonomo in un’altra città» - è stata doverosamente disposta la revoca delle misure di accoglienza.
4. Il ricorrente con memoria depositata in data 30 aprile 2026 ha insistito per l’accoglimento del ricorso evidenziando, in particolare, che: A) l’allontanamento dal centro non può essere considerato un «mero presupposto di fatto» , tale da giustificare l’adozione di un atto vincolato, in quanto in un caso come quello in esame l’apporto partecipativo dell’interessato ben avrebbe potuto condurre a una diversa determinazione della Prefettura in quanto, se fosse stato comunicato l’avvio del procedimento, egli ben avrebbe potuto «spiegare le ragioni dell’allontanamento, mostrare le conversazioni avute con gli operatori della struttura e lo sfumare dell’opportunità lavorativa millantatagli»; B) nemmeno può essergli imputato di non aver chiesto un permesso temporaneo o di non aver comunicato alla Prefettura la propria intenzione di allontanarsi temporaneamente dal Centro per tentare di rendersi autonomo, perché la mancanza di un documento che attesti di aver provveduto a tale comunicazione - pur richiesta dall’art. 5, comma 1, della direttiva 2013/33/UE - unitamente alle difficoltà linguistiche ed allo scarso livello di alfabetizzazione del ricorrente medesimo, «sono tutti elementi che non rendono a lui addebitabile la responsabilità di essersi rivolto agli operatori del centro» , perché costoro sono «gli unici soggetti con i quali il ricorrente ha avuto contatto diretto» ; C) la tesi della Prefettura, secondo la quale la non temporaneità dell’abbandono sarebbe provata perché egli in quattro mesi non ha mai chiesto il reinserimento nel sistema di accoglienza, è smentita sia dal fatto che egli, nei due mesi e mezzo decorsi tra la data dell’adozione del provvedimento di revoca (22 ottobre 2025) e quella della sua notifica (12 gennaio 2026), ha ripetutamente comunicato all’Ente gestore di dormire per strada e di non avere un lavoro, chiedendo insistentemente di essere riammesso nel Centro (come risulta dai messaggi telefonici del novembre 2025 e del gennaio 2026), sia dall’istanza di riesame del 6 marzo 2026, grazie alla quale la Prefettura ha avuto piena e diretta conoscenza della situazione; D) quanto poi all’asserito «raggiungimento di un’autonomia economica» , seppure egli avesse poi trovato a -OMISSIS- un’occupazione (circostanza peraltro non avveratasi), comunque l’avvio di un rapporto di lavoro non legittimerebbe la revoca delle misure di accoglienza ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. d), del decreto legislativo n. 142/2015, perché quanto dichiarato dall’Ente gestore al riguardo - oltre a non essere supportato da alcuna prova - è smentito dal fatto che egli è inoccupato sin dal suo arrivo in Italia ed ora dorme per strada.
5. Il Ministero dell’Interno con memoria depositata in data 2 maggio 2026 ha insistito per il rigetto del ricorso evidenziando, in particolare, che: A) il ricorrente si è assentato per un periodo superiore a quattro mesi e solo con l’istanza presentata il 3 marzo 2026 ha esposto la tesi secondo la quale la sua condotta andrebbe qualificata come un mero allontanamento temporaneo, non potendosi ravvisare nella condotta stessa l’intenzione di abbandonare definitivamente il centro; B) la predetta istanza si configura come un mero invito ad agire in autotutela, come tale inidonea a far sorgere un obbligo di provvedere in capo all’Amministrazione, che ha correttamente acquisito i fatti e desunto l’elemento soggettivo dell’abbandono definitivo del Centro sia dalla mancanza della prescritta comunicazione preventiva alla Prefettura, sia dal fatto che il ricorrente «si è eclissato in difetto di motivo alcuno, così univocamente manifestando l’intenzione di non permanere presso la struttura medesima» ; C) neppure giova al ricorrente invocare le proprie «produzioni documentali - peraltro prive di indicazioni in ordine al destinatario delle conversazioni e della data - la quali non offrono conforto alcuno alla tesi sostenuta dall’odierno ricorrente in ordine all’asserito differente elemento soggettivo».
6. Alla camera di consiglio del giorno 6 maggio 2026, fissata per l’esame della domanda cautelare, la causa è passata in decisione, previo avviso alle parti della possibile definizione del giudizio ai sensi dell’art. 60 c.p.a..
IT
1. Preliminarmente il Collegio ritiene che sussistano i presupposti per definire il giudizio con sentenza ai sensi dall’art. 60 c.p.a..
2. Passando al merito, giova innanzi tutto illustrare il quadro normativo di riferimento alla stregua del quale dev’essere valutato l’operato dell’Autorità che ha adottato l’avversato provvedimento in data 22 ottobre 2025 e, ancor prima, del Presidente della Cooperativa -OMISSIS- che ha effettuato la comunicazione in base alla quale è stato adottato tale provvedimento (comunicazione ricevuta dalla Prefettura di -OMISSIS- in data 21 ottobre 2025).
L’art. 10 del decreto legislativo n. 142/2015, rubricato “Modalità di accoglienza” , dispone al comma 2 che “É consentita l’uscita dal centro nelle ore diurne secondo le modalità indicate nel regolamento di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, con obbligo di rientro nelle ore notturne. Il richiedente può chiedere al prefetto un permesso temporaneo di allontanamento dal centro per un periodo di tempo diverso o superiore a quello di uscita, per rilevanti motivi personali o per motivi attinenti all’esame della domanda. ...”.
Secondo l’art. 13 del predetto decreto legislativo, rubricato “Allontanamento ingiustificato dai centri” , “L’allontanamento ingiustificato dalle strutture di cui agli articoli 9 e 11 comporta la revoca delle condizioni di accoglienza di cui al presente decreto, adottata con le modalità di cui all’articolo 23, comma 1, lettera a), con gli effetti di cui all’articolo 23-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, come introdotto dal presente decreto”.
Ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. a), del medesimo decreto legislativo “Il prefetto della provincia in cui hanno sede le strutture di cui agli articoli 9 e 11, dispone, con proprio motivato decreto, la revoca delle misure d’accoglienza in caso di ... abbandono del centro di accoglienza da parte del richiedente, senza preventiva motivata comunicazione alla prefettura - ufficio territoriale del Governo competente”.
Infine, secondo il comma 3 del medesimo art. 23, “Nell’ipotesi di cui al comma 1, lettera a), il gestore del centro è tenuto a comunicare, immediatamente, alla prefettura - ufficio territoriale del Governo ... l’abbandono della struttura da parte del richiedente. Se il richiedente asilo è rintracciato o si presenta volontariamente alle Forze dell’ordine o al centro di assegnazione, il prefetto territorialmente competente dispone, con provvedimento motivato, sulla base degli elementi addotti dal richiedente, l’eventuale ripristino delle misure di accoglienza. Il ripristino è disposto soltanto se la mancata presentazione o l’abbandono sono stati causati da forza maggiore o caso fortuito o comunque da gravi motivi personali”.
3. Ciò posto, assume decisivo rilievo stabilire innanzi tutto se e come il ricorrente si sia relazionato con l’Amministrazione e, ancor prima, con gli operatori della Cooperativa -OMISSIS- il giorno 20 ottobre 2025, ossia il giorno in cui si è allontanato dal centro di accoglienza presso il quale era ospitato. Difatti dalla comunicazione del Presidente della Cooperativa, richiamata nella motivazione del provvedimento impugnato, si evince che il ricorrente «si è allontanato definitivamente dalla struttura per il raggiungimento dell’autonomia dal 20.10.2025» e che tale comunicazione è stata effettuata «per gli usi previsti dalla legge» , ossia ai sensi dell’art. 23, comma 3, primo periodo del decreto legislativo n. 142/2015 (secondo il quale, in caso di abbandono del centro di accoglienza in assenza della prescritta comunicazione preventiva, il gestore del centro “è tenuto a comunicare, immediatamente, alla prefettura - ufficio territoriale del Governo ... l’abbandono della struttura da parte del richiedente” ), e per gli effetti dell’art. 23, comma 1, lett. a), del medesimo decreto legislativo (secondo il quale, in caso di abbandono del centro di accoglienza in assenza della prescritta comunicazione preventiva, il Prefetto “dispone, con proprio motivato decreto, la revoca delle misure d’accoglienza” ).
Ebbene, a prescindere dalla possibilità di qualificare tale comunicazione come un atto pubblico, coglie nel segno la Prefettura di -OMISSIS- quando nella propria relazione afferma che «non v’è motivo di dubitare» della veridicità delle dichiarazioni del Presidente della Cooperativa - quantomeno nella parte in cui questi afferma che il ricorrente in data 20 ottobre 2025 «si è allontanato definitivamente dalla struttura» - e ciò per due distinte ragioni. Innanzi tutto dagli atti di causa risulta che il ricorrente non ha rispettato il dettato dell’art. 10 del decreto legislativo n. 142/2015, perché si è allontanato dal Centro senza farvi rientro nelle ore notturne e senza chiedere un permesso temporaneo di allontanamento per un periodo di tempo diverso o superiore a quello di uscita, ragion per cui si configura la fattispecie dell’allontanamento ingiustificato. Inoltre il ricorrente non ha fornito neppure un principio di prova per dimostrare che egli, quando è uscito dal Centro, ha comunicato agli operatori della Cooperativa la sua intenzione di allontanarsi solo temporaneamente, per recarsi a -OMISSIS- e verificare un’offerta di lavoro e di alloggio. Deve infatti rammentarsi che, secondo una consolidata giurisprudenza ( ex multis , Consiglio di Stato, Sez. VI, 24 marzo 2023, n. 3023), sebbene nell’ambito della giurisdizione di legittimità del Giudice amministrativo il principio dispositivo di cui all’art. 2697 cod. civ. (che onera la parte a dimostrare la sussistenza dei fatti posti a fondamento delle proprie domande giudiziali) sia temperato dal c.d. metodo acquisitivo, la parte ricorrente non è esonerata dall’onere di dimostrare i fatti allegati, fornendo almeno un principio di prova a sostegno delle proprie allegazioni.
In via subordinata, anche a voler desumere, in via presuntiva, dal tenore della comunicazione del presidente della Cooperativa - nella parte in cui si accenna al «raggiungimento dell’autonomia» - che il ricorrente informò gli operatori della Cooperativa della sua intenzione di recarsi a -OMISSIS- per verificare un’offerta di lavoro e di alloggio, comunque non vi è prova del fatto il ricorrente abbia specificato agli operatori della Cooperativa che non aveva intenzione di abbandonare definitivamente il centro, mentre non è controverso che egli non ha chiesto il prescritto permesso temporaneo alla Prefettura.
4. Tenuto conto di quanto precede è privo di fondamento il secondo motivo, con il quale il ricorrente nega la sussistenza dei presupposti per l’applicazione degli articoli 13 e 23, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 142/2015, affermando che il suo allontanamento non era accompagnato dall’intenzione di «fare a meno in modo definitivo del dispositivo di accoglienza» perché egli non ha abbandonato il Centro, ma si è recato a -OMISSIS- al solo fine di verificare un’offerta di lavoro e di alloggio e, dopo aver visto sfumare tale offerta, ha fatto rientro a -OMISSIS- e si rivolto agli operatori della Cooperativa per chiedere di essere riammesso nel Centro.
Del resto la comunicazione del Presidente della Cooperativa è pervenuta alla Prefettura in data 21 ottobre 2025 e il provvedimento impugnato, adottato in data 22 ottobre 2025, è stato notificato in data 12 gennaio 2026 al ricorrente, il quale solo in data 3 marzo 2026 ha presento un’istanza di autotutela ove ha esposto la tesi secondo la quale la sua condotta dovrebbe essere qualificata come un mero allontanamento temporaneo. Coglie, quindi, nel segno la Prefettura di -OMISSIS- quando nella propria relazione afferma che - anche a voler prescindere dal fatto che il ricorrente non ha inoltrato la prescritta comunicazione, preventiva e motivata - la tesi del mero allontanamento temporaneo è palesemente smentita «dall’effettiva durata dell’assenza» dal Centro .
Né giova al ricorrente affermare che egli, nei due mesi e mezzo decorsi tra la data dell’adozione del provvedimento impugnato (22 ottobre 2025) e quella della notifica (12 gennaio 2026), ha ripetutamente comunicato all’Ente gestore di dormire per strada e di non avere un lavoro, chiedendo di essere riammesso nel Centro. Difatti a supporto di tali affermazioni il ricorrente ha prodotto solo screenshot (ossia schermate) di messaggi telefonici del novembre 2025 e del gennaio 2026, ma l’Amministrazione nella memoria depositata in data 2 maggio 2026 ha correttamente replicato che tali produzioni documentali non offrono adeguato supporto alla tesi del ricorrente, essendo prive di indicazioni certe in ordine al destinatario delle conversazioni e della data. Inoltre, anche a voler dare credito alle affermazioni del ricorrente, la tesi del mero allontanamento temporaneo è comunque smentita dal fatto che i primi messaggi risalirebbero al mese di novembre, mentre la revoca delle misure di accoglienza è stata disposta in data 22 ottobre 2025.
5. Le considerazioni sin qui svolte inducono a ritenere che l’avversato provvedimento di revoca si configuri come un atto dovuto, conseguente alla corretta qualificazione della condotta del ricorrente come un “abbandono del centro di accoglienza da parte del richiedente, senza preventiva motivata comunicazione alla prefettura - ufficio territoriale del Governo competente” , rilevante ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 13 e 23, comma 1, lett. a), al decreto legislativo n. 142/2015.
Difatti, secondo una consolidata giurisprudenza, anche di questo Tribunale ( ex multis , T.A.R. Veneto, Sez. III, 24 aprile 2026, n. 912), la disposizione dell’art. 23, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 142/2015 non lascia margini di apprezzamento discrezionale all’Amministrazione allorché l’allontanamento si traduca in un comportamento concludente di abbandono della struttura, in quanto solo le assenze brevi e giustificate, adeguatamente comunicate e documentate, si sottraggono all’effetto espulsivo previsto dalla norma, mentre l’allontanamento non comunicato e non autorizzato integra una violazione rilevante e sufficiente a giustificare la revoca delle misure di accoglienza; pertanto, in caso di abbandono del centro e mancata indicazione di un recapito idoneo a garantire la reperibilità, incombe sull’interessato l’onere di provare non solo le ragioni dell’allontanamento, ma anche la riconducibilità dello stesso a cause di forza maggiore, caso fortuito o gravi motivi personali, e in difetto di tale prova, il comportamento dell’interessato deve qualificarsi come ingiustificato, con conseguente doverosità della misura adottata.
6. Palesemente infondato è anche il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta che il provvedimento impugnato non è stato preceduto dalla prescritta comunicazione dell’avvio del procedimento. Premesso che, come si evince dalla motivazione del provvedimento impugnato, l’omissione della comunicazione dell’avvio del procedimento non è dipesa dall’urgenza di provvedere, bensì dall’irreperibilità del destinatario della comunicazione stessa, non giova al ricorrente invocare l’art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 142/2015, secondo il quale “Per il richiedente trattenuto o accolto nei centri o strutture di cui agli articoli 6, 9 e 11, l’indirizzo del centro costituisce il luogo di domicilio valevole agli effetti della notifica e delle comunicazioni degli atti relativi al procedimento di esame della domanda, nonché di ogni altro atto relativo alle procedure di trattenimento o di accoglienza di cui al presente decreto”. Difatti l’applicazione di tale disposizione presuppone che l’interessato permanga e sia reperibile presso il centro ove è accolto; invece il ricorrente, come innanzi evidenziato, in data 20 ottobre 2025 ha abbandonato il Centro gestito dalla Cooperativa -OMISSIS-, ragion per cui correttamente la Prefettura ha dovuto incaricare la Questura dell’esecuzione della notifica del provvedimento di revoca, eseguita in data 12 gennaio 2026 allorquando il ricorrente ha fatto ritorno a -OMISSIS-. Dunque l’omissione della comunicazione dell’avvio del procedimento nel caso in esame è giustificata dall’irreperibilità del ricorrente a seguito dell’abbandono del centro, perdurante fino al 12 gennaio 2026, mentre il provvedimento impugnato è stato adottato il 22 ottobre 2025.
Solo in via subordinata il Collegio osserva che - seppure si ritenesse che sia stato violato l’art. 7 della legge n. 241/1990 - comunque tale violazione non potrebbe condurre all’annullamento del provvedimento impugnato, ostandovi la regola del raggiungimento dello scopo dell’azione amministrava, sancita dall’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990. Difatti, dovendosi qualificare la condotta del ricorrente come un abbandono ingiustificato del Centro, la revoca delle misure di accoglienza si configura come un provvedimento vincolato.
7. Né miglior sorte merita il quarto motivo, incentrato sul vizio di eccesso di potere per carenza di istruttoria. A detta del ricorrente dalla motivazione del provvedimento impugnato si desumerebbe che la Prefettura non ha svolto alcuna istruttoria sulla sua reale condizione lavorativa ed economica. Tuttavia il motivo è palesemente infondato in quanto il ricorrente non considera che il provvedimento impugnato non è stato adottato ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. d), del decreto legislativo n. 142/2015, bensì ai sensi degli articoli 13 e 23, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 142/2015, per l’applicazione dei quali applicazione non rilevano le ragioni che hanno indotto l’interessato ad abbandonare il centro presso il quale è accolto, così rinunciando alle misure di accoglienza, essendo sufficiente il mero “abbandono del centro di accoglienza da parte del richiedente, senza preventiva motivata comunicazione alla prefettura - ufficio territoriale del Governo competente” . Inoltre, ai sensi dell’art. 23, comma 3, secondo periodo del decreto legislativo n. 142/2015, “Se il richiedente asilo è rintracciato o si presenta volontariamente alle Forze dell’ordine o al centro di assegnazione, il prefetto territorialmente competente dispone, con provvedimento motivato, sulla base degli elementi addotti dal richiedente, l’eventuale ripristino delle misure di accoglienza. Il ripristino è disposto soltanto se la mancata presentazione o l’abbandono sono stati causati da forza maggiore o caso fortuito o comunque da gravi motivi personali” ; pertanto il ricorrente, una volta rientrato a -OMISSIS-, ben avrebbe potuto chiedere il ripristino delle misure di accoglienza alle condizioni previste da tale disposizione .
In altri termini, la Prefettura di -OMISSIS-, ricevuta la comunicazione del Presidente della Cooperativa, non era affatto tenuta ad accertare l’effettiva condizione lavorativa ed economica del ricorrente, mentre era onere del ricorrente medesimo, una volta sfumata l’occasione di lavoro a -OMISSIS-, presentarsi alle Forze dell’ordine o al Centro gestito dalla Cooperativa -OMISSIS- e presentare un’apposita istanza di ripristino delle misure di accoglienza, illustrando le ragioni del suo allontanamento.
8. Con il terzo motivo il ricorrente si duole del fatto che l’Amministrazione non abbia provveduto sull’istanza di autotutela presentata in data 6 marzo 2026 per il tramite del suo legale. A detta del ricorrente, la Prefettura, ricevuta tale istanza, «avrebbe dovuto attivarsi con celerità per il reinserimento in accoglienza, visto peraltro che il ricorrente attualmente dorme per strada in assoluto stato di indigenza».
A tal riguardo giova rammentare che, secondo una consolidata giurisprudenza (Consiglio di Stato, Sez. IV, 22 settembre 2025, n. 7445), a fronte di un’istanza di autotutela l’Amministrazione non è tenuta provvedere, perché in questo caso l’esercizio del potere costituisce una manifestazione tipica della discrezionalità amministrativa. Si deve poi rammentare che il giudizio avente ad oggetto la domanda di annullamento di un provvedimento di revoca delle misure di accoglienza non è un giudizio sul rapporto, ossia un giudizio sulla spettanza del bene della vita, bensì un giudizio incentrato sull’accertamento della legittimità, o meno, del provvedimento impugnato, ragion per cui in tale giudizio trova applicazione il principio tempus regit actum , in forza del quale la legittimità del provvedimento dev’essere accertata alla luce della situazione di fatto e del quadro normativo esistente al momento dell’adozione del provvedimento stesso, restando irrilevanti le sopravvenienze di fatto e di diritto.
Poste tali premesse, coglie nel segno l’Amministrazione resistente quando nella memoria depositata in data 30 aprile 2026 afferma che la Prefettura non era tenuta provvedere sulla predetta istanza di autotutela presentata in data 6 marzo 2026, trattandosi di una mera sollecitazione a rivedere il proprio operato, come tale priva di valore cogente. Inoltre - anche a voler riqualificare l’istanza in questione come un’istanza di ripristino delle misure di accoglienza, proposta ai sensi dell’art. 23, comma 3, secondo periodo del decreto legislativo n. 142/2015, nonostante il tenore letterale dell’istanza stessa (che si conclude con una domanda di annullamento, ai sensi dall’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, del provvedimento per cui è causa) - resta comunque il fatto che il ricorrente avrebbe dovuto agire in giudizio non già chiedendo l’annullamento, ai sensi dell’art. 29 c.p.a., del provvedimento di revoca delle misure di accoglienza, bensì l’accertamento, ai sensi dell’art. 31 c.p.a., del silenzio della Prefettura sulla predetta istanza. Difatti la presentazione dell’istanza in questione si configura come una mera sopravvenienza di fatto, come tale non idonea ad incidere sulla legittimità dell’avversato provvedimento di revoca. Pertanto anche il quarto motivo di ricorso è palesemente infondato.
9. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso dev’essere respinto, fermo restando che il ricorrente potrà presentare un’istanza di ripristino delle misure di accoglienza ai sensi dell’art. 23, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo n. 142/2015, qualora ne sussistano i presupposti.
10. Tenuto conto della manifesta infondatezza del ricorso non può essere confermata l’ammissione del ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, deliberata dalla competente Commissione con il decreto n. 47 del 2026.
Pertanto, ai sensi dell’art. 126 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, il Collegio ritiene di non ammettere in via definitiva il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato e, per l’effetto, il predetto decreto dev’essere revocato, come già disposto da questo Tribunale in casi simili ( ex multis , T.A.R. Veneto, Sez. III, 24 aprile 2026, n. 912, cit.).
11. Le condizioni personali del ricorrente, comprovate dalla documentazione in atti, consentono comunque di compensare integralmente le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Revoca il decreto della competente Commissione n. 47 del 2026, con cui il ricorrente è stato provvisoriamente ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità del ricorrente, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità del ricorrente medesimo, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificarlo.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2026 con l’intervento dei magistrati:
Carlo LI, Presidente, Estensore
Andrea De Col, Consigliere
Filippo Dallari, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Carlo LI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.