CASS
Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/06/2025, n. 23822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23822 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da DO TO, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza della Corte d’Assise d’Appello di Palermo del 16/1/2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Paolo Valiante;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IE LI, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza resa in data 16.1.2025, la Corte d’Assise d’Appello di Palermo ha provveduto su una istanza presentata del detenuto TO AD, attualmente gravato da un provvedimento di cumulo con determinazione della pena da eseguirsi in quella dell’ergastolo con isolamento diurno per tre anni. In particolare, l’ultimo provvedimento di cumulo incorpora diverse condanne all’ergastolo, alcune delle quali con isolamento diurno, e molte pene detentive temporanee. Penale Sent. Sez. 1 Num. 23822 Anno 2025 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: VALIANTE PAOLO Data Udienza: 01/04/2025 2 Il detenuto ha chiesto l’applicazione dell’art. 184 cod. pen., con la dichiarazione di estinzione delle pene detentive temporanee del cumulo, per avere egli integralmente scontato il triennio di isolamento diurno e per essere stato ristretto senza soluzione di continuità per più di trenta anni. La Corte rigetta l’istanza per il difetto del presupposto normativo principale richiesto per l’applicazione dell’art. 184 cod. pen., ovvero la caducazione sopravvenuta della pena dell’ergastolo a seguito di atto di clemenza. La giurisprudenza di legittimità ha esteso l’operatività della norma oltre questi limiti, ma purché ricorrano altri fatti estintivi della pena dell’ergastolo: non si tratta, tuttavia, del caso di AD. 2. Avverso la predetta ordinanza, ha proposto ricorso il difensore di AD, articolando un unico motivo, con cui deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., erronea applicazione dell’art. 184 cod. pen. e illogicità della motivazione in relazione all’ordinanza del 24.1.2022 con cui la pena dell’ergastolo era stata, successivamente all’ultimo cumulo, commutata in quella di trent’anni di reclusione. Nel corso dell’udienza camerale, il relatore ha dato espressamente atto che la Corte d’Assise d’Appello di Palermo, in qualità di giudice dell’esecuzione, ha modificato, con ordinanza del 24.1.2022, la pena dell’ergastolo in quella della pena di trenta anni di reclusione in conseguenza della sentenza Scoppola della Corte EDU. Di conseguenza, è illogica l’affermazione secondo cui non risulta l’estinzione di alcuno degli ergastoli. Anche il fatto che l’estinzione non sia l’effetto di un atto di clemenza non ha alcun pregio, posto che lo scioglimento del cumulo richiamato dall’art. 184 cod. pen. può ottenersi per effetto di situazioni diverse. 3. Con requisitoria scritta trasmessa il 6.3.2025, il Sostituto Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, in quanto la commutazione di uno degli ergastoli, compresi nel cumulo, nella pena di trent’anni di reclusione non è in alcun modo assimilabile ai presupposti normativi indicati dall’art. 184 cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato. Esso si incentra sulla censura dell’affermazione dell’ordinanza impugnata secondo cui non si sarebbero verificate cause estintive della pena perpetua dell’ergastolo e richiama il provvedimento con cui la stessa Corte d’Assise d’Appello 3 di Palermo, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha sostituito uno degli otto ergastoli inflitti a AD con la pena di trenta anni di reclusione, in applicazione della Sentenza Scoppola della Corte Edu. Tale profilo, tuttavia, non è censurabile, perché, come già affermato da questa Corte (Sez. 1, n. 25982 del 2/3/2023, Pg c. Racco, Rv. 284834 – 01, spec. in motivazione;
Sez. 1, n. 21309 del 21/10/2016, dep. 2017, Raucci, Rv. 270578 – 01, spec. in motivazione), nel caso di ergastolo, sostituito dalla reclusione di trent'anni in ottemperanza ai dettami di Corte Edu, GC, 17.10.2009, Scoppola c. Italia, non si è in presenza di un fenomeno estintivo della pena perpetua che renderebbe applicabile il meccanismo descritto nell'art. 184, primo comma, cod. pen., ma della necessaria sostituzione di detta pena, inflitta a seguito di rito abbreviato, in quella di anni trenta di reclusione per le note vicende di diritto intertemporale oggetto della decisione emessa dalla Corte di Strasburgo. La fattispecie posta a raffronto, dunque, è radicalmente difforme dall’ipotesi positivamente regolata di cui si invoca l’applicazione, posto che per l'art. 184, primo comma, cod. pen. non deve essere più in esecuzione alcuna pena per il delitto già sanzionato con l'ergastolo, mentre nel caso in questione la relativa pena non è estinta ma commutata in pena temporanea. Ne consegue, pertanto, che il ricorso debba essere rigettato, con la condanna del ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso l’1.4.2025
udita la relazione svolta dal consigliere Paolo Valiante;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IE LI, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza resa in data 16.1.2025, la Corte d’Assise d’Appello di Palermo ha provveduto su una istanza presentata del detenuto TO AD, attualmente gravato da un provvedimento di cumulo con determinazione della pena da eseguirsi in quella dell’ergastolo con isolamento diurno per tre anni. In particolare, l’ultimo provvedimento di cumulo incorpora diverse condanne all’ergastolo, alcune delle quali con isolamento diurno, e molte pene detentive temporanee. Penale Sent. Sez. 1 Num. 23822 Anno 2025 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: VALIANTE PAOLO Data Udienza: 01/04/2025 2 Il detenuto ha chiesto l’applicazione dell’art. 184 cod. pen., con la dichiarazione di estinzione delle pene detentive temporanee del cumulo, per avere egli integralmente scontato il triennio di isolamento diurno e per essere stato ristretto senza soluzione di continuità per più di trenta anni. La Corte rigetta l’istanza per il difetto del presupposto normativo principale richiesto per l’applicazione dell’art. 184 cod. pen., ovvero la caducazione sopravvenuta della pena dell’ergastolo a seguito di atto di clemenza. La giurisprudenza di legittimità ha esteso l’operatività della norma oltre questi limiti, ma purché ricorrano altri fatti estintivi della pena dell’ergastolo: non si tratta, tuttavia, del caso di AD. 2. Avverso la predetta ordinanza, ha proposto ricorso il difensore di AD, articolando un unico motivo, con cui deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., erronea applicazione dell’art. 184 cod. pen. e illogicità della motivazione in relazione all’ordinanza del 24.1.2022 con cui la pena dell’ergastolo era stata, successivamente all’ultimo cumulo, commutata in quella di trent’anni di reclusione. Nel corso dell’udienza camerale, il relatore ha dato espressamente atto che la Corte d’Assise d’Appello di Palermo, in qualità di giudice dell’esecuzione, ha modificato, con ordinanza del 24.1.2022, la pena dell’ergastolo in quella della pena di trenta anni di reclusione in conseguenza della sentenza Scoppola della Corte EDU. Di conseguenza, è illogica l’affermazione secondo cui non risulta l’estinzione di alcuno degli ergastoli. Anche il fatto che l’estinzione non sia l’effetto di un atto di clemenza non ha alcun pregio, posto che lo scioglimento del cumulo richiamato dall’art. 184 cod. pen. può ottenersi per effetto di situazioni diverse. 3. Con requisitoria scritta trasmessa il 6.3.2025, il Sostituto Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, in quanto la commutazione di uno degli ergastoli, compresi nel cumulo, nella pena di trent’anni di reclusione non è in alcun modo assimilabile ai presupposti normativi indicati dall’art. 184 cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato. Esso si incentra sulla censura dell’affermazione dell’ordinanza impugnata secondo cui non si sarebbero verificate cause estintive della pena perpetua dell’ergastolo e richiama il provvedimento con cui la stessa Corte d’Assise d’Appello 3 di Palermo, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha sostituito uno degli otto ergastoli inflitti a AD con la pena di trenta anni di reclusione, in applicazione della Sentenza Scoppola della Corte Edu. Tale profilo, tuttavia, non è censurabile, perché, come già affermato da questa Corte (Sez. 1, n. 25982 del 2/3/2023, Pg c. Racco, Rv. 284834 – 01, spec. in motivazione;
Sez. 1, n. 21309 del 21/10/2016, dep. 2017, Raucci, Rv. 270578 – 01, spec. in motivazione), nel caso di ergastolo, sostituito dalla reclusione di trent'anni in ottemperanza ai dettami di Corte Edu, GC, 17.10.2009, Scoppola c. Italia, non si è in presenza di un fenomeno estintivo della pena perpetua che renderebbe applicabile il meccanismo descritto nell'art. 184, primo comma, cod. pen., ma della necessaria sostituzione di detta pena, inflitta a seguito di rito abbreviato, in quella di anni trenta di reclusione per le note vicende di diritto intertemporale oggetto della decisione emessa dalla Corte di Strasburgo. La fattispecie posta a raffronto, dunque, è radicalmente difforme dall’ipotesi positivamente regolata di cui si invoca l’applicazione, posto che per l'art. 184, primo comma, cod. pen. non deve essere più in esecuzione alcuna pena per il delitto già sanzionato con l'ergastolo, mentre nel caso in questione la relativa pena non è estinta ma commutata in pena temporanea. Ne consegue, pertanto, che il ricorso debba essere rigettato, con la condanna del ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso l’1.4.2025