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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VIII, sentenza 17/02/2026, n. 667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 667 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 667/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 8, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DI CARLO MARIA, Giudice monocratico in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4733/2025 depositato il 25/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Aversa - Piazza Municipio 81031 Aversa CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Carinaro - Piazza Municipio 81032 Carinaro CE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Via Lamberti A 4 81100 Caserta CE
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259014138624000 IMU
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259014138624000 TARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820110036983328000 IMU 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820120019659229000 IMU 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820130024820409000 IMU 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820140032218134000 IMU 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820140032218134000 TARI 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820150023785946000 IMU 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820160015671069000 IMU 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820170010126939000 IMU 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820190031665200000 IMU 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 324/2026 depositato il
04/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente:
Resistente: chiede il rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 02820259014138624 000 e le sottese cartelle di pagamento nn. 02820110036983328000 - IMU – Anno 2005;
02820120019659229000 – IMU – Anno 2006; 02820130024820409000 – IMU – Anno 2007;
02820140032218134000 – IMU e TARI – Anno 2008 e 2012; 02820150023785946000 – IMU – Anno
2009; 02820160015671069000 – IMU – Anno 2010; 02820170010126939000 – IMU – Anno 2011;
02820190031665200000 – IMU – Anno 2013 .
Eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato per omessa notifica delle cartelle e dei prodromici avvisi di accertamento , la prescrizione e la decadenza.
Chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spesa da attribuirsi al procuratore antistatario.
Si costitivano sia il Comune di Aversa che l'AD .
Entrambe la parti resistenti, deducendo l'infondatezza del ricorso , chiedevano il rigetto del ricorso con vittoria di spese .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Sebbene l'AD abbia versato in atti una copiosa documentazione al fine di dimostrare l'avvenuta interruzione del termine di prescrizione , nessun documento è risultato idoneo a tal fine .
Le intimazioni, il preavviso di fermo , etc enunciati non risultano prodotti , ad eccezione dell'intimazione n, 028201890006854225/000 , contenente solo tre delle cartelle di cui al ricorso.
Tuttavia di detta intimazione non risulta provato il perfezionamento del procedimento notificatorio, di talché non può farsi risalire ad essa l'effetto interruttivo della prescrizione delle pretese creditorie su cui si fonda .
Alla luce di tali risultanze , l'atto impugnato va annullato limitatamente alle pretese di cui alle cartelle
02820110036983328000; 02820120019659229000; 02820130024820409000; 02820140032218134000;
02820150023785946000; 02820160015671069000; 02820170010126939000; 02820190031665200000.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
.
P.Q.M.
Il G.M. accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato limitatamente alle cartelle di cui in motivazione, compensa le spese.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 8, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DI CARLO MARIA, Giudice monocratico in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4733/2025 depositato il 25/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Aversa - Piazza Municipio 81031 Aversa CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Carinaro - Piazza Municipio 81032 Carinaro CE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Via Lamberti A 4 81100 Caserta CE
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259014138624000 IMU
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259014138624000 TARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820110036983328000 IMU 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820120019659229000 IMU 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820130024820409000 IMU 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820140032218134000 IMU 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820140032218134000 TARI 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820150023785946000 IMU 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820160015671069000 IMU 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820170010126939000 IMU 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820190031665200000 IMU 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 324/2026 depositato il
04/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente:
Resistente: chiede il rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 02820259014138624 000 e le sottese cartelle di pagamento nn. 02820110036983328000 - IMU – Anno 2005;
02820120019659229000 – IMU – Anno 2006; 02820130024820409000 – IMU – Anno 2007;
02820140032218134000 – IMU e TARI – Anno 2008 e 2012; 02820150023785946000 – IMU – Anno
2009; 02820160015671069000 – IMU – Anno 2010; 02820170010126939000 – IMU – Anno 2011;
02820190031665200000 – IMU – Anno 2013 .
Eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato per omessa notifica delle cartelle e dei prodromici avvisi di accertamento , la prescrizione e la decadenza.
Chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spesa da attribuirsi al procuratore antistatario.
Si costitivano sia il Comune di Aversa che l'AD .
Entrambe la parti resistenti, deducendo l'infondatezza del ricorso , chiedevano il rigetto del ricorso con vittoria di spese .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Sebbene l'AD abbia versato in atti una copiosa documentazione al fine di dimostrare l'avvenuta interruzione del termine di prescrizione , nessun documento è risultato idoneo a tal fine .
Le intimazioni, il preavviso di fermo , etc enunciati non risultano prodotti , ad eccezione dell'intimazione n, 028201890006854225/000 , contenente solo tre delle cartelle di cui al ricorso.
Tuttavia di detta intimazione non risulta provato il perfezionamento del procedimento notificatorio, di talché non può farsi risalire ad essa l'effetto interruttivo della prescrizione delle pretese creditorie su cui si fonda .
Alla luce di tali risultanze , l'atto impugnato va annullato limitatamente alle pretese di cui alle cartelle
02820110036983328000; 02820120019659229000; 02820130024820409000; 02820140032218134000;
02820150023785946000; 02820160015671069000; 02820170010126939000; 02820190031665200000.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
.
P.Q.M.
Il G.M. accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato limitatamente alle cartelle di cui in motivazione, compensa le spese.