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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 24/11/2025, n. 1131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1131 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n° 694/2018
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Tribunale di Patti Sezione Civile ___________
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.
Giovanni Genovese, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 189 e 281-quinquies c.p.c. (nella versione applicabile ex art. 23-bis comma 7 D.L. 19/2024), nella causa iscritta al R.G. n° 694/2018
TRA
(C.F. ) – Avv. Salvatore Cinnera Martino Parte_1 C.F._1
opponente
E
(C.F. ) e Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), entrambe a Controparte_2 P.IVA_2 mezzo procuratrice speciale – Avv. Nicola Rocco Di Controparte_3
DU
opposte
E
(C.F. ), a mezzo procuratrice speciale Controparte_4 P.IVA_3 CP_5
– Avv. Fabio Tavarelli
[...]
intervenuta
Conclusioni di merito di parte opponente:
“In via preliminare
1. Dichiarare la carenza di titolo esecutivo;
2. Ritenere e dichiarare che nulla può Controparte_6 pretendere in virtù del mutuo qui dedotto, siccome carente di legittimazione;
Nel merito,
1. Ritenere e dichiarare che l'esponente nulla deve alle Banche convenute;
1
2. e, comunque, ritenere e dichiarare che l'esponente nulla deve alla
[...] per i titoli indicati in narrativa e negli allegati Controparte_6 documenti;
3. e, piuttosto, ritenere e dichiarare ch'essa ha diritto alla restituzione delle somme versate ovvero acché sia ridotta la pretesa delle Banche convenute, imputando al solo capitale pro quota i pagamenti fatti dalla signora;
Parte_1
4. In ogni caso, ritenere e dichiarare l'inammissibilità, illegittimità, inefficacia, inesistenza e/o nullità del precetto qui opposto per le causali di cui in narrativa.
Con vittoria di spese e compensi, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore.”
Conclusioni di merito di parte opposta (si riportano quelle di cui alla comparsa):
1. …
2. Rigettare l'opposizione in quanto inammissibile in rito, infondata nel merito e, comunque, rigettare le avverse domande;
3. Accertare la legittimità dell'atto di precetto notificato;
4. Dichiarare, in subordine, in ogni caso, il diritto dell'opposta a procedere all'esecuzione, anche per una somma minore;
5. Condannare l'opponente al pagamento di spese e competenze professionali di causa.
Conclusioni di merito di parte intervenuta:
1. …;
2. Rigettare l'opposizione in quanto inammissibile in rito, infondata nel merito e, comunque, rigettare le avverse domande;
3. Accertare la legittimità dell'atto di precetto notificato;
4. Dichiarare, in subordine, in ogni caso, il diritto dell'opposta a procedere all'esecuzione, anche per una somma minore;
5. Condannare l'opponente al pagamento di spese e competenze professionali di causa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. ha proposto opposizione ex art. 615 c.p.c. al precetto notificatole Parte_1 da e da in data 26/03/2018, per le somme, Controparte_6 Controparte_7 rispettivamente, di € 614.691,70 la prima ed € 210.501,02 la seconda, a seguito dell'asserito inadempimento degli obblighi restitutori nascenti dal contratto di mutuo in
Notar di Sant'Angelo di Brolo (ME) dell'11/02/2010. Persona_1
2 1.1. L'opponente, titolare di impresa individuale, esponeva che, con il contratto in Cont questione, le mutuanti e le avevano concesso un CP_6 CP_8 Controparte_2 mutuo fondiario agrario di € 750.000,00, assistito sia da garanzia ipotecaria, sia dalla garanzia fideiussoria prestata dai sigg. e . Parte_2 Parte_3
La predetta somma si trovava depositata sul libretto di deposito 702840/75 emesso da , che veniva consegnato alla mutuataria brevi manu dinanzi al Controparte_7 notaio rogante, con contestuale quietanzamento dell'importo; il libretto era quindi immediatamente restituito alla medesima, con costituzione su di esso di un pegno CP_2 irregolare fruttifero ex art. 1851 c.c., a garanzia dell'adempimento di talune obbligazioni accessorie in capo alla mutuataria indicate di seguito nel contratto medesimo, al quale lo
“svincolo del libretto” (così definito) veniva pertanto condizionato.
L'opponente deduceva di non aver mai ricevuto il libretto e le somme ivi accreditate, ma, nondimeno, di aver comunque pagato diverse rate del mutuo dal 30/06/2010 al
31/12/2014, per complessivi € 168.163,13.
Tanto premesso, eccepiva quindi:
- la carenza di un titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c., stante la mancata disponibilità giuridica della somma mutuata, vertendosi nella fattispecie del mutuo condizionato;
- la carenza di legittimazione attiva di , essendo il mutuo stato Controparte_6 stipulato con soggetto diverso;
Controparte_9
- l'usurarietà originaria del tasso di mora, in quanto il tasso soglia all'11/02/2010 era pari al 4,38%, a fronte del 6,36% pattuito, con conseguente esclusione di qualsivoglia interesse passivo ex art. 1815 comma 2 c.c.;
Chiedeva quindi di dichiarare la nullità del precetto, accertare l'insussistenza di alcun debito o, in subordine, ridurlo per le causali esposte, ed accertare altresì il proprio diritto alla restituzione delle somme versate o, comunque, imputarle alla sola sorte capitale del debito, con esclusione degli interessi.
1.2. Le opposte si costituivano contestando le doglianze avverse e chiedendo il rigetto di tutte le domande.
Gli istituti di credito premettevano, in punto di fatto, di aver mutuato, rispettivamente, € 550.000,00 la ed € 200.000,00 la , per CP_6 Controparte_7 complessivi € 700.000,00, da restituire in 339 rate semestrali da € 28.480,27 ciascuna, scadenti il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno. A causa dell'inadempimento della mutuataria, le mutuanti si erano avvalse della clausola risolutiva espressa prevista all'art. 9 del contratto e, con raccomandata del 09/01/2015, avevano dichiarato la debitrice
3 decaduta decaduto dal beneficio del termine, intimando la medesima ed i fideiussori di provvedere all'immediato versamento di quanto dovuto.
Quanto all'eccezione di carenza di legittimazione attiva, rilevavano che
[...]
originaria concedente, aveva conferito il ramo d'azienda a CP_9 [...]
con atto notarile del 22/12/2010, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Controparte_10
03/02/2011; quest'ultima aveva poi mutato la propria denominazione in
[...] con verbale di assemblea del 15/09/2011. Controparte_6
In ordine alla validità del titolo esecutivo, richiamavano l'orientamento giurisprudenziale per cui il mutuo si perfeziona con la mera disponibilità giuridica della somma, certamente verificatasi allorché risulti che lo stesso mutuatario ne abbia disposto costituendo la garanzia in favore del mutuante, sicché “l'istituto di credito si ritrova nel possesso delle somme finanziate non perché non ha provveduto a mutuarle, ma ad altro, autonomo per quanto connesso, titolo giuridico, rappresentato dalla garanzia atipica costituita dal beneficiario del prestito” (così in comparsa).
In merito all'eccepita usurarietà degli interessi moratori, evidenziavano come gli stessi fossero stati pattuiti nella misura “di 2 punti in più del tasso di cui al precedente art. 4” (art. 6), il quale, a sua volta, stabiliva un tasso nominale annuo del 4,25%; a fronte di tali previsioni, il tasso soglia per la classe mutui ipotecari a tasso variabile era pari, alla data della stipula, al 4,38%, mentre gli interessi moratori non devono essere presi in considerazione a tal fine, e non vanno comunque sommati a quelli corrispettivi, essendo peraltro ad essi alternativi. Deducevano inoltre che gli interessi moratori non potevano ritenersi usurari neppure sotto il profilo soggettivo, stante il pieno convincimento delle parti e dello stesso notaio in ordine alla legittimità di quanto pattuito, e che le conseguenze di un'eventuale loro usurarietà non sarebbero comunque quelle prospettate dall'opponente (esclusione degli interessi corrispettivi), dovendosi semmai ridurre la previsione ad equità ex art. 1384 c.c., ricondurli entro il tasso soglia ed applicare il tasso sostitutivo ex art. 117 T.U.B.
1.3. Nel corso del giudizio interveniva volontariamente la cessionaria del credito premettendo la propria estraneità a qualunque pretesa restitutoria Controparte_4 ed associandosi nel resto alle richieste ed eccezioni delle opposte.
1.4. La presente controversia è stata individuata fra quelle di cui all'art. 23-bis comma 5 D.L. 19/2024, con conseguente applicazione, ai sensi del successivo comma 7, del modello decisionale introdotto dal D.Lgs. 149/2022.
4 2.1. L'eccezione di carenza di legittimazione attiva deve ritenersi superata alla luce della documentazione prodotta dall'Istituto di credito, che dimostra l'avvenuto conferimento di ramo d'azienda ed il successivo cambio di denominazione, così come prospettato.
2.2. Priva di pregio risulta altresì la doglianza relativa all'usurarietà degli interessi moratori, alla luce del principio, ormai pacific,o per cui interessi corrispettivi e moratori devono essere conteggiati separatamente ai fini della verifica dell'usurarietà, secondo il principio ed i criteri consacrati da Cass. S.U. 19597/2020.
2.3. Quanto all'eccepita violazione dell'art. 474 c.c. per essere la somma stata depositata presso lo stesso istituto mutuante, con ciò asseritamente integrando la fattispecie del c.d. mutuo condizionato, l'infondatezza del relativo motivo di opposizione discende dall'adesione ai principi da ultimo espressi da Cass. S.U. 5968/2025, che ha chiarito che “il contratto di mutuo, contenente la contestuale pattuizione di costituire in deposito o pegno irregolari la somma mutuata e l'obbligo del mutuante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto (mutuo c.d. condizionato), costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza necessità di un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'avvenuto svincolo, essendo sufficiente che la somma sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e che egli abbia assunto l'obbligazione, univoca, espressa ed incondizionata, di restituirla”.
3. L'opposizione risulta tuttavia fondata, sempre nel solco del medesimo indirizzo di nomofilachia, in relazione alla doglianza – pur non racchiusa in uno specifico motivo, ma comunque diffusa nel corpo dell'opposizione – di mancata consegna delle somme mutuate al verificarsi delle condizioni legittimanti, circostanza che costituisce un inadempimento delle banche mutuanti.
3.1. Giova in proposito ricostruire il corretto inquadramento della fattispecie, alla luce dei diversi orientamenti giurisprudenziali sorti sulla questione e della loro ricomposizione in sede nomofilattica, ad opera dell'arresto in esame.
Operando un primo approdo di legittimità, Cass. 12007/2024 aveva ritenuto che
“nel caso in cui venga stipulato un complesso accordo negoziale in cui una banca concede una somma a mutuo e la eroghi effettivamente al mutuatario (anche mediante semplice accredito, senza consegna materiale del danaro), ma, al tempo stesso, si convenga altresì che tale somma sia immediatamente ed integralmente restituita dal mutuatario alla mutuante (e se ne dia atto nel contratto), con l'intesa che essa sarà
5 svincolata in favore del mutuatario stesso solo al verificarsi di determinate condizioni, benché debba riconoscersi come regolarmente perfezionato un contratto reale di mutuo, deve però escludersi, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., che dal complessivo accordo negoziale stipulato tra le parti risulti una obbligazione attuale, in capo al mutuatario, di restituzione della somma stessa (che è già rientrata nel patrimonio della mutuante), in quanto tale obbligazione sorge – per volontà delle parti stesse – solo nel momento in cui la somma in questione sia successivamente svincolata in suo favore ed entri nuovamente nel suo patrimonio;
di conseguenza, deve altresì escludersi che un siffatto contratto costituisca, da solo, titolo esecutivo, essendo necessario un ulteriore atto, necessariamente consacrato nelle forme richieste dall'art. 474 c.p.c. (atto pubblico o scrittura privata autenticata) che attesti l'effettivo svincolo della somma già mutuata (e ritrasferita alla mutuante) in favore della parte mutuataria, solo in seguito a quest'ultimo risorgendo, in capo a questa, l'obbligazione di restituzione di quella somma”.
Il suddetto orientamento è stato rivisto, sotto il profilo che ci occupa, dalla menzionata sentenza Cass. S.U. 5968/2025, secondo cui si “impone di riconsiderare le conclusioni della sentenza della sezione semplice qui da ultimo indicata” (ovvero quella appena menzionata) e che è stata individuata quale causa del contrasto, al fine di coerenziare i principi affermati nell'una e nell'altra fattispecie”.
Le Sezioni Unite premettono che “Deve, in primo luogo, escludersi che una fattispecie come quella in esame possa sussumersi entro quella di un mutuo tecnicamente condizionato. Quest'ultimo, pienamente legittimo per giurisprudenza consolidata (tra le ultime: Cass., ord. 06/12/2023, n. 34116; Cass., ord. 28/12/2021, n. 41791; Cass.
05/03/2020, n. 6174; Cass. 27/08/2015, n. 17194; ma si veda pure la requisitoria del
Pubblico Ministero, diffusa sul punto) si ha quando la stessa erogazione - o messa a disposizione, sia pure soltanto ficta o contabile - della somma mutuata materialmente avviene in tutto o in parte al verificarsi di un evento successivo alla stipula, generalmente previsto appunto nello stesso contratto di mutuo quale normale sviluppo del relativo rapporto;
sicché, soltanto quando quell'erogazione o quella messa a disposizione siano poi rese oggetto di atti dalle forme eguali a quelle previste per la sussistenza del titolo esecutivo, si avrà un titolo esecutivo - complesso - integrato dalla combinazione dei due atti, di pari struttura e rango formali. Nella fattispecie oggetto del rinvio pregiudiziale, invece, non è in discussione che il mutuo si sia perfezionato immediatamente, a seguito ed a causa della messa a disposizione della somma: così insorgendo la tipica obbligazione di restituzione in capo al mutuatario, che caratterizza quel peculiare contratto reale unilaterale”. L'arresto prosegue quindi evidenziando che “Ciò che è stato
6 posposto e rapportato alla verificazione di un successivo evento è, invece, l'adempimento di una distinta - sebbene indissolubilmente collegata - obbligazione del medesimo mutuante, di svincolare definitivamente la somma costituita presso di quello in deposito irregolare al verificarsi di quanto convenuto (nella prassi corrente, in genere al momento del consolidamento della garanzia ipotecaria, possibile soltanto dopo la stipula di un atto che abbia ad oggetto il credito restitutorio dell'ipotecario). Quel che occorre stabilire è se, in forza del contemporaneo assetto di interessi liberamente disegnato dalle parti (e, verosimilmente, indotto dal mutuante, per l'evidente incremento delle sue garanzie), possa dirsi sussistente, al momento della stipula, una attuale, piena e incondizionata obbligazione di restituzione, tale da configurare quel diritto di credito certo, liquido e soprattutto esigibile, che è il proprium del titolo esecutivo e ne costituisce quindi un presupposto ineliminabile. È ferma opinione del Collegio che, una volta disposto della somma mutuata anche solo col suo riutilizzo mediante costituzione di quella in deposito irregolare (o altro negozio equipollente a funzione cauzionale), non solo si sia perfezionato il mutuo, ma, ove - come nella specie - non risulti di per sé solo esclusa in concreto una espressa, univoca ed incondizionata obbligazione restitutoria in capo al mutuatario, rimanga anche integrato un titolo esecutivo, avente ad oggetto il credito alla restituzione (se del caso, alla scadenza) della somma mutuata”, in quanto “I patti accessori appena visti (e puntualmente descritti anche nelle conclusioni dell'ordinanza con cui è stato disposto il rinvio pregiudiziale in esame) attengono all'estrinsecazione della facoltà, tipica e propria del mutuatario, di disporre della somma mutuata e regolano le modalità di concreta libera disponibilità della medesima, ma non possono reputarsi in grado di incidere immediatamente e direttamente su tale obbligazione e, quindi, sulla configurabilità di un credito certo, liquido ed esigibile
(semmai, alla relativa scadenza) e, così, di un valido titolo esecutivo ai sensi dell'art.
474 cod. proc. civ.; il mutuo si arricchisce, quindi, di una pattuizione accessoria, ulteriore estrinsecazione dell'autonomia negoziale delle parti e integrante, come prospetta il Pubblico Ministero, un negozio atipico, con causa di garanzia o di cauzione, accessorio e funzionalmente collegato al mutuo cui accede”.
Quale ulteriore conseguenza della ricostruzione così operata, viene ulteriormente precisato che “Fa eccezione alla configurabilità di un valido titolo esecutivo l'ipotesi in cui, nel contesto dell'unitario atto di mutuo e contestuale pattuizione accessoria (di costituzione della somma mutuata in deposito - o altro equipollente negozio - presso il mutuante, con obbligazione di questi di svincolo della somma al verificarsi di quanto
7 espressamente convenuto), risulti esclusa una univoca, espressa ed incondizionata obbligazione di restituzione della medesima somma mutuata da parte del mutuatario”.
Tanto chiarito, e passando all'aspetto di interesse per la fattispecie che ci occupa, le Sezioni Unite concludono pertanto che “Ove, invece (e come accade nella specie), il mutuatario abbia, con il richiamato negozio, assunto tale espressa, univoca ed incondizionata obbligazione restitutoria, nonostante la concreta disponibilità sia posticipata ad un momento successivo con la restituzione del tantundem della somma costituita in deposito irregolare o altro equipollente negozio di funzione cautelare, le vicende relative all'imperfetto od eventualmente mancato adempimento dell'obbligazione del mutuante di svincolare la somma mutuata a favore del mutuatario costituiranno, ove ne ricorresse ogni altro presupposto, fatti impeditivi dell'obbligazione restitutoria, da fare valere dal mutuatario contestando il diritto di procedere ad esecuzione forzata, una volta minacciatagliene o intrapresane ai suoi danni l'esecuzione, con le opportune opposizioni e nelle relative forme” (enfasi aggiunta).
3.2. Correttamente, quindi, l'opponente fa valere in questa sede il fatto impeditivo rappresentato dal mancato svincolo delle somme mutuate, al fine di paralizzare la minacciata esecuzione.
In specie, le parti, unitamente alla stipula del mutuo, hanno convenuto una regolamentazione di interessi “distinta - sebbene indissolubilmente collegata” al mutuo vero e proprio, secondo la definizione utilizzata dalle Sezioni Unite.
Essa riguardava alcuni obblighi, specificamente previsti dall'art. 3 del contratto ed attinenti alle garanzie reali del mutuo, che la parte mutuataria avrebbe dovuto porre in essere, entro 45 giorni dalla stipula, al fine di ottenere lo “svincolo del libretto”.
A garanzia del loro adempimento, le somme mutuate venivano costituite in pegno mediante deposito irregolare fruttifero, talché la loro concreta disponibilità risultasse correlata al perfezionamento di tutte le garanzie reali previste dal contratto.
L'art. 3 prevedeva inoltre che “La parte mutuataria prende atto che, qualora non abbia estinto e provveduto nei termini indicati agli adempimenti previsti dal presente articolo o, qualora emergessero circostanze di fatto e/o di diritto o si scoprissero vizi nei documenti prodotti di tale natura che, se si fossero conosciuti o verificati prima, avrebbero impedito la concessione del mutuo, le banche finanziatrici potranno avvalersi della facoltà di risolvere il contratto, ed utilizzare le somme costituite in pegno per
l'estinzione del mutuo, restando in ogni caso ogni altro diritto delle Banche
8 finanziatrici”; in virtù di detta clausola, le Banche avrebbero potuto utilizzare le somme costituite in pegno per estinguere le obbligazioni nascenti dal mutuo.
3.3. A fronte di tale complessivo assetto di interessi delineato dalle parti, va in primo luogo osservato come nessuna di esse abbia rappresentato, nello svolgimento del presente giudizio, quali siano stati gli accadimenti successivi alla stipula, connessi a tali pattuizioni collegate.
Nonostante ciò, alcuni punti di fatto risultano tuttavia pacifici.
Il primo è che lo svincolo delle somme in questione non sia in realtà mai avvenuto: ciò è stato allegato dall'opponente nel proprio atto introduttivo e non specificamente contestato nella propria comparsa delle opposte, le quali, anzi, ne hanno implicitamente dato conferma, laddove affermano di essere in possesso delle somme in questione non già per il mancato perfezionamento del contratto di mutuo, bensì ad altro e diverso titolo.
Non è stato invece esplicitato se ciò sia dipeso da inadempimento della mutuataria alle proprie obbligazioni connesse alla costituzione del pegno (come parrebbe verosimile), ovvero ad inadempimento delle Banche mutuanti.
Il secondo è che l'opponente, nonostante il mancato svincolo del libretto, abbia comunque versato diverse rate di mutuo fino al 2014, riducendo dunque l'esposizione debitoria nascente dal contratto, che, come poc'anzi precisato, risultava esigibile sin dalle prime scadenze, indipendentemente dall'effettiva erogazione.
Il terzo è che le Banche mutuanti, quand'anche il mancato svincolo del libretto fosse dipeso da inadempimento della mutuataria alle obbligazioni accessorie assunte, non hanno comunque inteso avvalersi della facoltà, loro riconosciuta dal citato art. 3, “di risolvere il contratto, ed utilizzare le somme costituite in pegno per l'estinzione del mutuo”. Invero, le stesse parti opposte deducono di aver risolto il contratto soltanto in data 09/01/2015, ed a fronte del ben distinto inadempimento dell'obbligo di versamento delle rate di mutuo (“Nel corso del rapporto, la parte mutuataria si è resa gravemente inadempiente agli obblighi su di lei gravanti ed, in particolare, all'obbligo di versamento delle rate mensili. Pertanto, a fronte del protrarsi dell'inadempimento, , con CP_6 raccomandata del 9.1.2015, si è avvalsa della clausola risolutiva espressa di cui all'art.
9 del citato contratto di mutuo fondiario, e ha dichiarato decaduto dal beneficio del termine il debitore invitando quest'ultimo, nonché i fideiussori, a provvedere all'immediato versamento di quanto dovuto (cfr. all. n. 6)”).
Orbene, dal momento che il pegno irregolare era stato costituito a garanzia non già dell'obbligo di versamento delle rate (com'è ovvio che fosse, dovendosi in caso contrario ritenere il contratto radicalmente nullo per mancanza di causa concreta), bensì di obblighi
9 accessori nascenti da una separata (ma connessa) convenzione obbligatoria, la risoluzione del contratto, quand'anche fosse avvenuta per inadempimento della parte mutuataria, avrebbe determinato il venir meno della connessa garanzia impressa alle somme costituite in pegno, con conseguente obbligo per le Banche mutuanti di svincolarle in favore della controparte.
In altri termini, il titolo in base al quale le Banche erano rimaste nel possesso delle somme è venuto meno, per loro stessa decisione, a far data dalla risoluzione del
09/01/2015, con conseguente nascita in capo alle stesse dell'obbligo di restituirle alla mutuataria, alla quale – sempre per stessa ammissione delle opposte, oltre che in conformità alla tesi fatta propria dalle Sezioni Unite – erano già state precedentemente mutuate, con ciò determinandosi quell'”univoca, espressa ed incondizionata obbligazione di restituzione” che, per l'appunto, legittima a qualificare il contratto di mutuo quale valido titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c.
Pur in presenza di un'ipotesi diversa da quella disciplinata dall'art. 3 del contratto, che prevedeva la facoltà di utilizzare le somme depositate per estinguere le obbligazioni nascenti dal mutuo, nel caso in cui la risoluzione fosse stata intimata per inadempimento della mutuataria rispetto agli obblighi accessori, le Banche, anziché erogare immediatamente la somma mutuata, avrebbero potuto applicare l'art. 1243 comma 1 c.c., che consente la compensazione legale di reciproci crediti che risultino entrambi liquidi ed esigibili.
A tal fine, avrebbero dovuto semplicemente quantificare:
- da un lato, il debito complessivo della cliente, alla luce dell'importo mutuato e degli interessi corrispettivi e moratori maturati fino alla data della risoluzione, detratte le somme versate fino a quel momento;
- dall'altra, il credito sorto ipso iure in capo alla al momento della Parte_1 risoluzione, costituito dalla somma capitale depositata sul libretto e dagli interessi maturati fino a quella data, trattandosi di deposito fruttifero.
L'operatività della compensazione in siffatte ipotesi è stata più volte ribadita dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “La compensazione legale, a differenza di quella giudiziale, opera di diritto per effetto della sola coesistenza dei debiti, sicché la sentenza che la accerti è meramente dichiarativa di un effetto estintivo già verificatosi”
(Cass. 22324/2014), con la conseguenza che “La compensazione legale estingue "ope legis" i debiti contrapposti in virtù del solo fatto oggettivo della loro contemporanea sussistenza, sicché la pronuncia del giudice si risolve in un accertamento dell'avvenuta estinzione dei reciproci crediti delle parti dal momento in cui sono venuti a coesistenza;
10 tuttavia, la compensazione, in quanto esercizio di un diritto potestativo, non può essere rilevata d'ufficio e deve essere eccepita da chi intende avvalersene, senza necessità che la relativa manifestazione di volontà sia espressa mediante l'uso di formule sacramentali, essendo sufficiente che dal comportamento della parte risulti univocamente la volontà di ottenere la dichiarazione dell'estinzione del debito” (Cass.
10335/2014).
Quanto alla compensazione giudiziale, disciplinata dal secondo comma, “L'art.
1243 c.c. stabilisce i presupposti sostanziali ed oggettivi del credito opposto in compensazione, ossia la liquidità, inclusiva del requisito della certezza, e l'esigibilità.
Nella loro ricorrenza, il giudice dichiara l'estinzione del credito principale per compensazione legale, a decorrere dalla sua coesistenza con il controcredito e, accogliendo la relativa eccezione, rigetta la domanda, mentre, se il credito opposto è certo ma non liquido, perché indeterminato nel suo ammontare, in tutto o in parte, egli può provvedere alla relativa liquidazione, se facile e pronta, e quindi può dichiarare estinto il credito principale per compensazione giudiziale sino alla concorrenza con la parte di controcredito liquido, oppure può sospendere cautelativamente la condanna del debitore fino alla liquidazione del controcredito eccepito in compensazione” (Cass.
23924/2024).
In specie, la quantificazione dei rispettivi crediti, peraltro non richiesta da alcuna delle parti, non può essere compiuta nel presente giudizio;
invero, nulla è stato allegato quanto al libretto di deposito 702840/75, alle condizioni ivi previste, ai tassi applicati ed alle vicende che possono averlo riguardato.
Alla luce del petitum del presente giudizio, cha riguarda un'opposizione esecutiva e non una domanda di condanna, nonché dei fatti costitutivi allegati, che non consentono di pronunziare l'estinzione dell'uno o dell'altro credito, la statuizione deve perciò arrestarsi alla declaratoria di insussistenza dei presupposti per agire in via esecutiva.
3.4. In conclusione, va dichiarato che le Banche opposte non hanno diritto di agire esecutivamente nei confronti dell'opponente sulla base del titolo azionato per il principio inadimplenti non est adimplendum, essendosi le stesse rese inadempienti agli obblighi restitutori nascenti dalla risoluzione del contratto, con riferimento alle somme depositate sul libretto e costituite in pegno irregolare. Ciò in accoglimento della relativa eccezione delineata da parte opponente e chiaramente evincibile dal complessivo tenore delle difese, sebbene non consacrata in apposite formule sacramentali.
La presenza di un controcredito certo ed esigibile, invero, non consente di verificare l'esistenza di un credito residuo, anche eventualmente di importo inferiore a quello
11 precettato, non essendovi alcuna contezza del fatto che il secondo risulti superiore al primo.
Non possono invece essere accolte né la domanda di accertamento negativo proposta dall'opponente, in difetto di allegazione di tutti i fatti costitutivi necessari per quantificare le contrapposte voci di debito/credito fra le parti, né, conseguentemente, quella di restituzione delle somme versate a titolo di rate di mutuo, peraltro corrisposte in adempimento ad una obbligazione restitutoria immediatamente esigibile, e la cui ripetibilità dev'essere esclusa.
4. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, in favore di parte opponente ed a carico delle opposte e dell'intervenuta in solido, ai sensi dell'art. 9 D.L. 1/2012 e del successivo D.M. 55/2014, in € 3.000,00 per la fase di studio, € 2.000,00 per la fase introduttiva, € 8.000,00 per la fase di trattazione ed € 5.000,00 per la fase decisoria, per un compenso totale di € 18.000,00, oltre spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014 nella misura ordinaria del 15% ed anticipazioni per € 1.214,00, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P. Q. M.
Il Tribunale di Patti, Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico Dott. Giovanni
Genovese, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n° 694/2018 del Registro
Generale Contenzioso, così decide:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che Controparte_6
e non Controparte_2 Controparte_4 hanno diritto di agire esecutivamente nei confronti di sulla base Parte_1 del precetto notificatole in data 26/03/2018 e del contratto di mutuo dell'11/02/2010;
2) rigetta le ulteriori domande proposte dall'opponente;
3) condanna le opposte e l'intervenuta, in solido fra loro, alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell'opponente, che liquida in complessivi € 18.000,00 per compensi ed € 1.214,00 per anticipazioni, oltre spese generali nella misura del
15%, iva e c.p.a. se dovute, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Patti, 24/11/2025 Il Giudice Dott. Giovanni Genovese
12
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Tribunale di Patti Sezione Civile ___________
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.
Giovanni Genovese, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 189 e 281-quinquies c.p.c. (nella versione applicabile ex art. 23-bis comma 7 D.L. 19/2024), nella causa iscritta al R.G. n° 694/2018
TRA
(C.F. ) – Avv. Salvatore Cinnera Martino Parte_1 C.F._1
opponente
E
(C.F. ) e Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), entrambe a Controparte_2 P.IVA_2 mezzo procuratrice speciale – Avv. Nicola Rocco Di Controparte_3
DU
opposte
E
(C.F. ), a mezzo procuratrice speciale Controparte_4 P.IVA_3 CP_5
– Avv. Fabio Tavarelli
[...]
intervenuta
Conclusioni di merito di parte opponente:
“In via preliminare
1. Dichiarare la carenza di titolo esecutivo;
2. Ritenere e dichiarare che nulla può Controparte_6 pretendere in virtù del mutuo qui dedotto, siccome carente di legittimazione;
Nel merito,
1. Ritenere e dichiarare che l'esponente nulla deve alle Banche convenute;
1
2. e, comunque, ritenere e dichiarare che l'esponente nulla deve alla
[...] per i titoli indicati in narrativa e negli allegati Controparte_6 documenti;
3. e, piuttosto, ritenere e dichiarare ch'essa ha diritto alla restituzione delle somme versate ovvero acché sia ridotta la pretesa delle Banche convenute, imputando al solo capitale pro quota i pagamenti fatti dalla signora;
Parte_1
4. In ogni caso, ritenere e dichiarare l'inammissibilità, illegittimità, inefficacia, inesistenza e/o nullità del precetto qui opposto per le causali di cui in narrativa.
Con vittoria di spese e compensi, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore.”
Conclusioni di merito di parte opposta (si riportano quelle di cui alla comparsa):
1. …
2. Rigettare l'opposizione in quanto inammissibile in rito, infondata nel merito e, comunque, rigettare le avverse domande;
3. Accertare la legittimità dell'atto di precetto notificato;
4. Dichiarare, in subordine, in ogni caso, il diritto dell'opposta a procedere all'esecuzione, anche per una somma minore;
5. Condannare l'opponente al pagamento di spese e competenze professionali di causa.
Conclusioni di merito di parte intervenuta:
1. …;
2. Rigettare l'opposizione in quanto inammissibile in rito, infondata nel merito e, comunque, rigettare le avverse domande;
3. Accertare la legittimità dell'atto di precetto notificato;
4. Dichiarare, in subordine, in ogni caso, il diritto dell'opposta a procedere all'esecuzione, anche per una somma minore;
5. Condannare l'opponente al pagamento di spese e competenze professionali di causa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. ha proposto opposizione ex art. 615 c.p.c. al precetto notificatole Parte_1 da e da in data 26/03/2018, per le somme, Controparte_6 Controparte_7 rispettivamente, di € 614.691,70 la prima ed € 210.501,02 la seconda, a seguito dell'asserito inadempimento degli obblighi restitutori nascenti dal contratto di mutuo in
Notar di Sant'Angelo di Brolo (ME) dell'11/02/2010. Persona_1
2 1.1. L'opponente, titolare di impresa individuale, esponeva che, con il contratto in Cont questione, le mutuanti e le avevano concesso un CP_6 CP_8 Controparte_2 mutuo fondiario agrario di € 750.000,00, assistito sia da garanzia ipotecaria, sia dalla garanzia fideiussoria prestata dai sigg. e . Parte_2 Parte_3
La predetta somma si trovava depositata sul libretto di deposito 702840/75 emesso da , che veniva consegnato alla mutuataria brevi manu dinanzi al Controparte_7 notaio rogante, con contestuale quietanzamento dell'importo; il libretto era quindi immediatamente restituito alla medesima, con costituzione su di esso di un pegno CP_2 irregolare fruttifero ex art. 1851 c.c., a garanzia dell'adempimento di talune obbligazioni accessorie in capo alla mutuataria indicate di seguito nel contratto medesimo, al quale lo
“svincolo del libretto” (così definito) veniva pertanto condizionato.
L'opponente deduceva di non aver mai ricevuto il libretto e le somme ivi accreditate, ma, nondimeno, di aver comunque pagato diverse rate del mutuo dal 30/06/2010 al
31/12/2014, per complessivi € 168.163,13.
Tanto premesso, eccepiva quindi:
- la carenza di un titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c., stante la mancata disponibilità giuridica della somma mutuata, vertendosi nella fattispecie del mutuo condizionato;
- la carenza di legittimazione attiva di , essendo il mutuo stato Controparte_6 stipulato con soggetto diverso;
Controparte_9
- l'usurarietà originaria del tasso di mora, in quanto il tasso soglia all'11/02/2010 era pari al 4,38%, a fronte del 6,36% pattuito, con conseguente esclusione di qualsivoglia interesse passivo ex art. 1815 comma 2 c.c.;
Chiedeva quindi di dichiarare la nullità del precetto, accertare l'insussistenza di alcun debito o, in subordine, ridurlo per le causali esposte, ed accertare altresì il proprio diritto alla restituzione delle somme versate o, comunque, imputarle alla sola sorte capitale del debito, con esclusione degli interessi.
1.2. Le opposte si costituivano contestando le doglianze avverse e chiedendo il rigetto di tutte le domande.
Gli istituti di credito premettevano, in punto di fatto, di aver mutuato, rispettivamente, € 550.000,00 la ed € 200.000,00 la , per CP_6 Controparte_7 complessivi € 700.000,00, da restituire in 339 rate semestrali da € 28.480,27 ciascuna, scadenti il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno. A causa dell'inadempimento della mutuataria, le mutuanti si erano avvalse della clausola risolutiva espressa prevista all'art. 9 del contratto e, con raccomandata del 09/01/2015, avevano dichiarato la debitrice
3 decaduta decaduto dal beneficio del termine, intimando la medesima ed i fideiussori di provvedere all'immediato versamento di quanto dovuto.
Quanto all'eccezione di carenza di legittimazione attiva, rilevavano che
[...]
originaria concedente, aveva conferito il ramo d'azienda a CP_9 [...]
con atto notarile del 22/12/2010, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Controparte_10
03/02/2011; quest'ultima aveva poi mutato la propria denominazione in
[...] con verbale di assemblea del 15/09/2011. Controparte_6
In ordine alla validità del titolo esecutivo, richiamavano l'orientamento giurisprudenziale per cui il mutuo si perfeziona con la mera disponibilità giuridica della somma, certamente verificatasi allorché risulti che lo stesso mutuatario ne abbia disposto costituendo la garanzia in favore del mutuante, sicché “l'istituto di credito si ritrova nel possesso delle somme finanziate non perché non ha provveduto a mutuarle, ma ad altro, autonomo per quanto connesso, titolo giuridico, rappresentato dalla garanzia atipica costituita dal beneficiario del prestito” (così in comparsa).
In merito all'eccepita usurarietà degli interessi moratori, evidenziavano come gli stessi fossero stati pattuiti nella misura “di 2 punti in più del tasso di cui al precedente art. 4” (art. 6), il quale, a sua volta, stabiliva un tasso nominale annuo del 4,25%; a fronte di tali previsioni, il tasso soglia per la classe mutui ipotecari a tasso variabile era pari, alla data della stipula, al 4,38%, mentre gli interessi moratori non devono essere presi in considerazione a tal fine, e non vanno comunque sommati a quelli corrispettivi, essendo peraltro ad essi alternativi. Deducevano inoltre che gli interessi moratori non potevano ritenersi usurari neppure sotto il profilo soggettivo, stante il pieno convincimento delle parti e dello stesso notaio in ordine alla legittimità di quanto pattuito, e che le conseguenze di un'eventuale loro usurarietà non sarebbero comunque quelle prospettate dall'opponente (esclusione degli interessi corrispettivi), dovendosi semmai ridurre la previsione ad equità ex art. 1384 c.c., ricondurli entro il tasso soglia ed applicare il tasso sostitutivo ex art. 117 T.U.B.
1.3. Nel corso del giudizio interveniva volontariamente la cessionaria del credito premettendo la propria estraneità a qualunque pretesa restitutoria Controparte_4 ed associandosi nel resto alle richieste ed eccezioni delle opposte.
1.4. La presente controversia è stata individuata fra quelle di cui all'art. 23-bis comma 5 D.L. 19/2024, con conseguente applicazione, ai sensi del successivo comma 7, del modello decisionale introdotto dal D.Lgs. 149/2022.
4 2.1. L'eccezione di carenza di legittimazione attiva deve ritenersi superata alla luce della documentazione prodotta dall'Istituto di credito, che dimostra l'avvenuto conferimento di ramo d'azienda ed il successivo cambio di denominazione, così come prospettato.
2.2. Priva di pregio risulta altresì la doglianza relativa all'usurarietà degli interessi moratori, alla luce del principio, ormai pacific,o per cui interessi corrispettivi e moratori devono essere conteggiati separatamente ai fini della verifica dell'usurarietà, secondo il principio ed i criteri consacrati da Cass. S.U. 19597/2020.
2.3. Quanto all'eccepita violazione dell'art. 474 c.c. per essere la somma stata depositata presso lo stesso istituto mutuante, con ciò asseritamente integrando la fattispecie del c.d. mutuo condizionato, l'infondatezza del relativo motivo di opposizione discende dall'adesione ai principi da ultimo espressi da Cass. S.U. 5968/2025, che ha chiarito che “il contratto di mutuo, contenente la contestuale pattuizione di costituire in deposito o pegno irregolari la somma mutuata e l'obbligo del mutuante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto (mutuo c.d. condizionato), costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza necessità di un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'avvenuto svincolo, essendo sufficiente che la somma sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e che egli abbia assunto l'obbligazione, univoca, espressa ed incondizionata, di restituirla”.
3. L'opposizione risulta tuttavia fondata, sempre nel solco del medesimo indirizzo di nomofilachia, in relazione alla doglianza – pur non racchiusa in uno specifico motivo, ma comunque diffusa nel corpo dell'opposizione – di mancata consegna delle somme mutuate al verificarsi delle condizioni legittimanti, circostanza che costituisce un inadempimento delle banche mutuanti.
3.1. Giova in proposito ricostruire il corretto inquadramento della fattispecie, alla luce dei diversi orientamenti giurisprudenziali sorti sulla questione e della loro ricomposizione in sede nomofilattica, ad opera dell'arresto in esame.
Operando un primo approdo di legittimità, Cass. 12007/2024 aveva ritenuto che
“nel caso in cui venga stipulato un complesso accordo negoziale in cui una banca concede una somma a mutuo e la eroghi effettivamente al mutuatario (anche mediante semplice accredito, senza consegna materiale del danaro), ma, al tempo stesso, si convenga altresì che tale somma sia immediatamente ed integralmente restituita dal mutuatario alla mutuante (e se ne dia atto nel contratto), con l'intesa che essa sarà
5 svincolata in favore del mutuatario stesso solo al verificarsi di determinate condizioni, benché debba riconoscersi come regolarmente perfezionato un contratto reale di mutuo, deve però escludersi, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., che dal complessivo accordo negoziale stipulato tra le parti risulti una obbligazione attuale, in capo al mutuatario, di restituzione della somma stessa (che è già rientrata nel patrimonio della mutuante), in quanto tale obbligazione sorge – per volontà delle parti stesse – solo nel momento in cui la somma in questione sia successivamente svincolata in suo favore ed entri nuovamente nel suo patrimonio;
di conseguenza, deve altresì escludersi che un siffatto contratto costituisca, da solo, titolo esecutivo, essendo necessario un ulteriore atto, necessariamente consacrato nelle forme richieste dall'art. 474 c.p.c. (atto pubblico o scrittura privata autenticata) che attesti l'effettivo svincolo della somma già mutuata (e ritrasferita alla mutuante) in favore della parte mutuataria, solo in seguito a quest'ultimo risorgendo, in capo a questa, l'obbligazione di restituzione di quella somma”.
Il suddetto orientamento è stato rivisto, sotto il profilo che ci occupa, dalla menzionata sentenza Cass. S.U. 5968/2025, secondo cui si “impone di riconsiderare le conclusioni della sentenza della sezione semplice qui da ultimo indicata” (ovvero quella appena menzionata) e che è stata individuata quale causa del contrasto, al fine di coerenziare i principi affermati nell'una e nell'altra fattispecie”.
Le Sezioni Unite premettono che “Deve, in primo luogo, escludersi che una fattispecie come quella in esame possa sussumersi entro quella di un mutuo tecnicamente condizionato. Quest'ultimo, pienamente legittimo per giurisprudenza consolidata (tra le ultime: Cass., ord. 06/12/2023, n. 34116; Cass., ord. 28/12/2021, n. 41791; Cass.
05/03/2020, n. 6174; Cass. 27/08/2015, n. 17194; ma si veda pure la requisitoria del
Pubblico Ministero, diffusa sul punto) si ha quando la stessa erogazione - o messa a disposizione, sia pure soltanto ficta o contabile - della somma mutuata materialmente avviene in tutto o in parte al verificarsi di un evento successivo alla stipula, generalmente previsto appunto nello stesso contratto di mutuo quale normale sviluppo del relativo rapporto;
sicché, soltanto quando quell'erogazione o quella messa a disposizione siano poi rese oggetto di atti dalle forme eguali a quelle previste per la sussistenza del titolo esecutivo, si avrà un titolo esecutivo - complesso - integrato dalla combinazione dei due atti, di pari struttura e rango formali. Nella fattispecie oggetto del rinvio pregiudiziale, invece, non è in discussione che il mutuo si sia perfezionato immediatamente, a seguito ed a causa della messa a disposizione della somma: così insorgendo la tipica obbligazione di restituzione in capo al mutuatario, che caratterizza quel peculiare contratto reale unilaterale”. L'arresto prosegue quindi evidenziando che “Ciò che è stato
6 posposto e rapportato alla verificazione di un successivo evento è, invece, l'adempimento di una distinta - sebbene indissolubilmente collegata - obbligazione del medesimo mutuante, di svincolare definitivamente la somma costituita presso di quello in deposito irregolare al verificarsi di quanto convenuto (nella prassi corrente, in genere al momento del consolidamento della garanzia ipotecaria, possibile soltanto dopo la stipula di un atto che abbia ad oggetto il credito restitutorio dell'ipotecario). Quel che occorre stabilire è se, in forza del contemporaneo assetto di interessi liberamente disegnato dalle parti (e, verosimilmente, indotto dal mutuante, per l'evidente incremento delle sue garanzie), possa dirsi sussistente, al momento della stipula, una attuale, piena e incondizionata obbligazione di restituzione, tale da configurare quel diritto di credito certo, liquido e soprattutto esigibile, che è il proprium del titolo esecutivo e ne costituisce quindi un presupposto ineliminabile. È ferma opinione del Collegio che, una volta disposto della somma mutuata anche solo col suo riutilizzo mediante costituzione di quella in deposito irregolare (o altro negozio equipollente a funzione cauzionale), non solo si sia perfezionato il mutuo, ma, ove - come nella specie - non risulti di per sé solo esclusa in concreto una espressa, univoca ed incondizionata obbligazione restitutoria in capo al mutuatario, rimanga anche integrato un titolo esecutivo, avente ad oggetto il credito alla restituzione (se del caso, alla scadenza) della somma mutuata”, in quanto “I patti accessori appena visti (e puntualmente descritti anche nelle conclusioni dell'ordinanza con cui è stato disposto il rinvio pregiudiziale in esame) attengono all'estrinsecazione della facoltà, tipica e propria del mutuatario, di disporre della somma mutuata e regolano le modalità di concreta libera disponibilità della medesima, ma non possono reputarsi in grado di incidere immediatamente e direttamente su tale obbligazione e, quindi, sulla configurabilità di un credito certo, liquido ed esigibile
(semmai, alla relativa scadenza) e, così, di un valido titolo esecutivo ai sensi dell'art.
474 cod. proc. civ.; il mutuo si arricchisce, quindi, di una pattuizione accessoria, ulteriore estrinsecazione dell'autonomia negoziale delle parti e integrante, come prospetta il Pubblico Ministero, un negozio atipico, con causa di garanzia o di cauzione, accessorio e funzionalmente collegato al mutuo cui accede”.
Quale ulteriore conseguenza della ricostruzione così operata, viene ulteriormente precisato che “Fa eccezione alla configurabilità di un valido titolo esecutivo l'ipotesi in cui, nel contesto dell'unitario atto di mutuo e contestuale pattuizione accessoria (di costituzione della somma mutuata in deposito - o altro equipollente negozio - presso il mutuante, con obbligazione di questi di svincolo della somma al verificarsi di quanto
7 espressamente convenuto), risulti esclusa una univoca, espressa ed incondizionata obbligazione di restituzione della medesima somma mutuata da parte del mutuatario”.
Tanto chiarito, e passando all'aspetto di interesse per la fattispecie che ci occupa, le Sezioni Unite concludono pertanto che “Ove, invece (e come accade nella specie), il mutuatario abbia, con il richiamato negozio, assunto tale espressa, univoca ed incondizionata obbligazione restitutoria, nonostante la concreta disponibilità sia posticipata ad un momento successivo con la restituzione del tantundem della somma costituita in deposito irregolare o altro equipollente negozio di funzione cautelare, le vicende relative all'imperfetto od eventualmente mancato adempimento dell'obbligazione del mutuante di svincolare la somma mutuata a favore del mutuatario costituiranno, ove ne ricorresse ogni altro presupposto, fatti impeditivi dell'obbligazione restitutoria, da fare valere dal mutuatario contestando il diritto di procedere ad esecuzione forzata, una volta minacciatagliene o intrapresane ai suoi danni l'esecuzione, con le opportune opposizioni e nelle relative forme” (enfasi aggiunta).
3.2. Correttamente, quindi, l'opponente fa valere in questa sede il fatto impeditivo rappresentato dal mancato svincolo delle somme mutuate, al fine di paralizzare la minacciata esecuzione.
In specie, le parti, unitamente alla stipula del mutuo, hanno convenuto una regolamentazione di interessi “distinta - sebbene indissolubilmente collegata” al mutuo vero e proprio, secondo la definizione utilizzata dalle Sezioni Unite.
Essa riguardava alcuni obblighi, specificamente previsti dall'art. 3 del contratto ed attinenti alle garanzie reali del mutuo, che la parte mutuataria avrebbe dovuto porre in essere, entro 45 giorni dalla stipula, al fine di ottenere lo “svincolo del libretto”.
A garanzia del loro adempimento, le somme mutuate venivano costituite in pegno mediante deposito irregolare fruttifero, talché la loro concreta disponibilità risultasse correlata al perfezionamento di tutte le garanzie reali previste dal contratto.
L'art. 3 prevedeva inoltre che “La parte mutuataria prende atto che, qualora non abbia estinto e provveduto nei termini indicati agli adempimenti previsti dal presente articolo o, qualora emergessero circostanze di fatto e/o di diritto o si scoprissero vizi nei documenti prodotti di tale natura che, se si fossero conosciuti o verificati prima, avrebbero impedito la concessione del mutuo, le banche finanziatrici potranno avvalersi della facoltà di risolvere il contratto, ed utilizzare le somme costituite in pegno per
l'estinzione del mutuo, restando in ogni caso ogni altro diritto delle Banche
8 finanziatrici”; in virtù di detta clausola, le Banche avrebbero potuto utilizzare le somme costituite in pegno per estinguere le obbligazioni nascenti dal mutuo.
3.3. A fronte di tale complessivo assetto di interessi delineato dalle parti, va in primo luogo osservato come nessuna di esse abbia rappresentato, nello svolgimento del presente giudizio, quali siano stati gli accadimenti successivi alla stipula, connessi a tali pattuizioni collegate.
Nonostante ciò, alcuni punti di fatto risultano tuttavia pacifici.
Il primo è che lo svincolo delle somme in questione non sia in realtà mai avvenuto: ciò è stato allegato dall'opponente nel proprio atto introduttivo e non specificamente contestato nella propria comparsa delle opposte, le quali, anzi, ne hanno implicitamente dato conferma, laddove affermano di essere in possesso delle somme in questione non già per il mancato perfezionamento del contratto di mutuo, bensì ad altro e diverso titolo.
Non è stato invece esplicitato se ciò sia dipeso da inadempimento della mutuataria alle proprie obbligazioni connesse alla costituzione del pegno (come parrebbe verosimile), ovvero ad inadempimento delle Banche mutuanti.
Il secondo è che l'opponente, nonostante il mancato svincolo del libretto, abbia comunque versato diverse rate di mutuo fino al 2014, riducendo dunque l'esposizione debitoria nascente dal contratto, che, come poc'anzi precisato, risultava esigibile sin dalle prime scadenze, indipendentemente dall'effettiva erogazione.
Il terzo è che le Banche mutuanti, quand'anche il mancato svincolo del libretto fosse dipeso da inadempimento della mutuataria alle obbligazioni accessorie assunte, non hanno comunque inteso avvalersi della facoltà, loro riconosciuta dal citato art. 3, “di risolvere il contratto, ed utilizzare le somme costituite in pegno per l'estinzione del mutuo”. Invero, le stesse parti opposte deducono di aver risolto il contratto soltanto in data 09/01/2015, ed a fronte del ben distinto inadempimento dell'obbligo di versamento delle rate di mutuo (“Nel corso del rapporto, la parte mutuataria si è resa gravemente inadempiente agli obblighi su di lei gravanti ed, in particolare, all'obbligo di versamento delle rate mensili. Pertanto, a fronte del protrarsi dell'inadempimento, , con CP_6 raccomandata del 9.1.2015, si è avvalsa della clausola risolutiva espressa di cui all'art.
9 del citato contratto di mutuo fondiario, e ha dichiarato decaduto dal beneficio del termine il debitore invitando quest'ultimo, nonché i fideiussori, a provvedere all'immediato versamento di quanto dovuto (cfr. all. n. 6)”).
Orbene, dal momento che il pegno irregolare era stato costituito a garanzia non già dell'obbligo di versamento delle rate (com'è ovvio che fosse, dovendosi in caso contrario ritenere il contratto radicalmente nullo per mancanza di causa concreta), bensì di obblighi
9 accessori nascenti da una separata (ma connessa) convenzione obbligatoria, la risoluzione del contratto, quand'anche fosse avvenuta per inadempimento della parte mutuataria, avrebbe determinato il venir meno della connessa garanzia impressa alle somme costituite in pegno, con conseguente obbligo per le Banche mutuanti di svincolarle in favore della controparte.
In altri termini, il titolo in base al quale le Banche erano rimaste nel possesso delle somme è venuto meno, per loro stessa decisione, a far data dalla risoluzione del
09/01/2015, con conseguente nascita in capo alle stesse dell'obbligo di restituirle alla mutuataria, alla quale – sempre per stessa ammissione delle opposte, oltre che in conformità alla tesi fatta propria dalle Sezioni Unite – erano già state precedentemente mutuate, con ciò determinandosi quell'”univoca, espressa ed incondizionata obbligazione di restituzione” che, per l'appunto, legittima a qualificare il contratto di mutuo quale valido titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c.
Pur in presenza di un'ipotesi diversa da quella disciplinata dall'art. 3 del contratto, che prevedeva la facoltà di utilizzare le somme depositate per estinguere le obbligazioni nascenti dal mutuo, nel caso in cui la risoluzione fosse stata intimata per inadempimento della mutuataria rispetto agli obblighi accessori, le Banche, anziché erogare immediatamente la somma mutuata, avrebbero potuto applicare l'art. 1243 comma 1 c.c., che consente la compensazione legale di reciproci crediti che risultino entrambi liquidi ed esigibili.
A tal fine, avrebbero dovuto semplicemente quantificare:
- da un lato, il debito complessivo della cliente, alla luce dell'importo mutuato e degli interessi corrispettivi e moratori maturati fino alla data della risoluzione, detratte le somme versate fino a quel momento;
- dall'altra, il credito sorto ipso iure in capo alla al momento della Parte_1 risoluzione, costituito dalla somma capitale depositata sul libretto e dagli interessi maturati fino a quella data, trattandosi di deposito fruttifero.
L'operatività della compensazione in siffatte ipotesi è stata più volte ribadita dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “La compensazione legale, a differenza di quella giudiziale, opera di diritto per effetto della sola coesistenza dei debiti, sicché la sentenza che la accerti è meramente dichiarativa di un effetto estintivo già verificatosi”
(Cass. 22324/2014), con la conseguenza che “La compensazione legale estingue "ope legis" i debiti contrapposti in virtù del solo fatto oggettivo della loro contemporanea sussistenza, sicché la pronuncia del giudice si risolve in un accertamento dell'avvenuta estinzione dei reciproci crediti delle parti dal momento in cui sono venuti a coesistenza;
10 tuttavia, la compensazione, in quanto esercizio di un diritto potestativo, non può essere rilevata d'ufficio e deve essere eccepita da chi intende avvalersene, senza necessità che la relativa manifestazione di volontà sia espressa mediante l'uso di formule sacramentali, essendo sufficiente che dal comportamento della parte risulti univocamente la volontà di ottenere la dichiarazione dell'estinzione del debito” (Cass.
10335/2014).
Quanto alla compensazione giudiziale, disciplinata dal secondo comma, “L'art.
1243 c.c. stabilisce i presupposti sostanziali ed oggettivi del credito opposto in compensazione, ossia la liquidità, inclusiva del requisito della certezza, e l'esigibilità.
Nella loro ricorrenza, il giudice dichiara l'estinzione del credito principale per compensazione legale, a decorrere dalla sua coesistenza con il controcredito e, accogliendo la relativa eccezione, rigetta la domanda, mentre, se il credito opposto è certo ma non liquido, perché indeterminato nel suo ammontare, in tutto o in parte, egli può provvedere alla relativa liquidazione, se facile e pronta, e quindi può dichiarare estinto il credito principale per compensazione giudiziale sino alla concorrenza con la parte di controcredito liquido, oppure può sospendere cautelativamente la condanna del debitore fino alla liquidazione del controcredito eccepito in compensazione” (Cass.
23924/2024).
In specie, la quantificazione dei rispettivi crediti, peraltro non richiesta da alcuna delle parti, non può essere compiuta nel presente giudizio;
invero, nulla è stato allegato quanto al libretto di deposito 702840/75, alle condizioni ivi previste, ai tassi applicati ed alle vicende che possono averlo riguardato.
Alla luce del petitum del presente giudizio, cha riguarda un'opposizione esecutiva e non una domanda di condanna, nonché dei fatti costitutivi allegati, che non consentono di pronunziare l'estinzione dell'uno o dell'altro credito, la statuizione deve perciò arrestarsi alla declaratoria di insussistenza dei presupposti per agire in via esecutiva.
3.4. In conclusione, va dichiarato che le Banche opposte non hanno diritto di agire esecutivamente nei confronti dell'opponente sulla base del titolo azionato per il principio inadimplenti non est adimplendum, essendosi le stesse rese inadempienti agli obblighi restitutori nascenti dalla risoluzione del contratto, con riferimento alle somme depositate sul libretto e costituite in pegno irregolare. Ciò in accoglimento della relativa eccezione delineata da parte opponente e chiaramente evincibile dal complessivo tenore delle difese, sebbene non consacrata in apposite formule sacramentali.
La presenza di un controcredito certo ed esigibile, invero, non consente di verificare l'esistenza di un credito residuo, anche eventualmente di importo inferiore a quello
11 precettato, non essendovi alcuna contezza del fatto che il secondo risulti superiore al primo.
Non possono invece essere accolte né la domanda di accertamento negativo proposta dall'opponente, in difetto di allegazione di tutti i fatti costitutivi necessari per quantificare le contrapposte voci di debito/credito fra le parti, né, conseguentemente, quella di restituzione delle somme versate a titolo di rate di mutuo, peraltro corrisposte in adempimento ad una obbligazione restitutoria immediatamente esigibile, e la cui ripetibilità dev'essere esclusa.
4. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, in favore di parte opponente ed a carico delle opposte e dell'intervenuta in solido, ai sensi dell'art. 9 D.L. 1/2012 e del successivo D.M. 55/2014, in € 3.000,00 per la fase di studio, € 2.000,00 per la fase introduttiva, € 8.000,00 per la fase di trattazione ed € 5.000,00 per la fase decisoria, per un compenso totale di € 18.000,00, oltre spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014 nella misura ordinaria del 15% ed anticipazioni per € 1.214,00, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P. Q. M.
Il Tribunale di Patti, Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico Dott. Giovanni
Genovese, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n° 694/2018 del Registro
Generale Contenzioso, così decide:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che Controparte_6
e non Controparte_2 Controparte_4 hanno diritto di agire esecutivamente nei confronti di sulla base Parte_1 del precetto notificatole in data 26/03/2018 e del contratto di mutuo dell'11/02/2010;
2) rigetta le ulteriori domande proposte dall'opponente;
3) condanna le opposte e l'intervenuta, in solido fra loro, alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell'opponente, che liquida in complessivi € 18.000,00 per compensi ed € 1.214,00 per anticipazioni, oltre spese generali nella misura del
15%, iva e c.p.a. se dovute, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Patti, 24/11/2025 Il Giudice Dott. Giovanni Genovese
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