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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 27/11/2025, n. 530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 530 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
Nr. 1367 /2024 R.G. Trib.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
La G.O.T. del Tribunale di Caltanissetta, SA GI, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 27 novembre 2025, dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da
, nato a [...] il [...], CF , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Firrone Gianluca Paolino Maria (C.F. ) ed C.F._2 elettivamente domiciliato a Caltanissetta in viale Trieste n.308.
- ricorrente contro
– codice Controparte_1 fiscale n. - in persona del per la Sicilia, rappresentato e difeso, in P.IVA_1 Controparte_2 virtù di procura generale alle liti a rogito Notaio di Palermo in data 18.12.2018, Rep. Persona_1
n. 711 – Racc. n. 551, dall'Avv. Alessi Sergio ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dell' con sede in Caltanissetta via Rosso di San Secondo n. 47. CP_1
- resistente
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 19 settembre 2024, il ricorrente, come indicato in epigrafe, ha dichiarato di aver svolto attività lavorativa come fabbro, con esposizione a sostanze nocive. Ha inoltre precisato che, nel 2008, l' gli ha riconosciuto un danno biologico pari al 13%; CP_1 che in seguito il ricorrente, apprendeva un peggioramento della propria patologia, pertanto presentava, in data 24.11.2023, all' di Caltanissetta domanda di aggravamento postumi, CP_1 chiedendo un adeguamento del danno biologico e del relativo indennizzo. per broncopatia cronica con deficit funzionale con danno biologico pari a complessivi 18%; tuttavia, l' ha confermato CP_1 la quantificazione dei postumi nella misura del 13%.
Avverso il detto provvedimento ha proposto il presente ricorso, richiedendo l'aggravamento ed in particolare, una percentuale non inferiore al 18%.
Il ricorrente ha, pertanto, chiesto la revisione del provvedimento adottato dall' come CP_1 specificato nelle conclusioni riportate a pagina 3 e 4 del ricorso, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, formulando, in sintesi, le seguenti richieste:
“- RITENERE E DICHIARARE nullo e comunque illegittimo il provvedimento dell' del CP_1
01.03.2024 con il quale ha rigettato la domanda di aggravamento confermando il danno biologico pari al 13% per la m/p di cui in premessa.
- RITENERE E DICHIARARE che le condizioni fisiche del ricorrente come sopra riportate sono da considerare aggravamento della malattia professionale con postumi connessi, sia come causa che come concausa, alla malattia professionale riconosciuta dall' e vanno indennizzati nella CP_1 misura ulteriore del 5% rispetto a quella già riconosciuta del 13%, ovvero nella maggiore o minore che risulterà più esatta a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio, di cui si chiede fin d'ora
l'ammissione.
- CONDANNARE, conseguentemente l' sede di Caltanissetta in persona del Direttore pro CP_1 tempore e legale rappresentante, a liquidare in favore del sig. , l'indennizzo del Parte_2 danno biologico residuo, nella misura richiesta del 8%, e pertanto una percentuale di danno biologico complessivo pari al 18%, o in quella maggiore o minore accertanda, mediante costituzione della relativa rendita con decorrenza di legge, interessi.
- CONDANNARE l' sede di Caltanissetta in persona del Direttore pro tempore e legale CP_1 rappresentante, al pagamento delle spese e compensi del giudizio da distrarre in favore del sottoscritto difensore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi.”
Instauratosi il contraddittorio si è costituito l' spiegando difese volte al rigetto del ricorso. CP_1
La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti ed è stata altresì disposta C.T.U. medico legale.
Indi, all'odierna udienza, le parti collegate da remoto, hanno discusso la causa, riportandosi alle difese in atti.
******
Il ricorso non risulta adeguatamente fondato e va, pertanto, respinto.
Occorre in primo luogo premettere che ai sensi dell'art 13 comma 4 del d.lgs. 38/2000 in caso di aggravamento conseguente all'infortunio sul lavoro o alla malattia professionale, gli infortunati ed i tecnopatici già indennizzati in capitale in quanto portatori di menomazioni con grado pari o superiore al 6% ed inferiore al 16% hanno il diritto di richiedere, entro dieci anni dalla data dell'infortunio o quindici dalla data di denuncia della malattia professionale:
- l'adeguamento dell'indennizzo in capitale già concesso, se la menomazione si è aggravata ma non ha raggiunto un grado indennizzabile in rendita (pari o superiore al 16%);
- la costituzione della rendita, se la menomazione si è aggravata ed ha raggiunto un grado indennizzabile in rendita.
Il procedimento amministrativo per l'accertamento dell'aggravamento ai fini dell'adeguamento dell'indennizzo in capitale o della costituzione della rendita può essere promosso solo a richiesta dell'interessato, e quindi non su iniziativa dell'Istituto.
La richiesta va formulata nei modi e nei termini stabiliti per la revisione delle rendite in caso di aggravamento.
Nel caso di specie l' non ha sollevato alcuna contestazione in ordine al rispetto della procedura CP_1 di aggravamento effettuata dal ricorrente, pertanto, oggetto di contestazione risulta unicamente l'entità dell'aggravamento.
Ciò posto, è stata espletata consulenza tecnica medico-legale al fine di accertare se il ricorrente avesse riportato l'aggravamento dedotto in ricorso.
All'esito della C.T.U. esperita nel presente giudizio, il consulente incaricato ha ritenuto (si riporta stralcio dell'elaborato peritale) che: “Dalla documentazione allegata agli atti risulta un deficit ostruttivo di grado moderato. Infatti, la spirometria allegata agli atti da un FEV1 teorico del 62%, quindi con un deficit pari al 38%, inoltre la TC allegata pone in evidenza un quadro di broncopatia cronica, la presenza dei linfonodi in sede polmonare ed anche in addome sono da attribuire al pregresso linfoma NH.
Tenuto conto che l'attività lavorativa del cessò nel 2018, va dedotto che era terminata Pt_1
l'esposizione ai fattori nocivi derivanti dall'attività di fabbro.
Anche l'esame obiettivo condotto in sede di visita della presente CTU ha evidenziato deficit respiratorio lieve. Sul nesso causale si mette in evidenza che è già stato riconosciuto dall' e CP_1 dal dato a nostra disposizione legata alla spirometria con FEV 1 pari al 62% con una riduzione di esso del 38%.
Tale dato va rapportato alla tabelle sulla valutazione dei deficit respiratori come previsto dal CP_1
DM 38/2000ed in particolare riferimento alla tabella dei deficit delle pneumopatie ostruttive con riferimento all'indice di FEV1 (parte A allegato 2) che si riporta di seguito: Allegato 2 Parte A
Tabella relativa alle PNEUMOPATIE OSTRUTTIVE CON RIFERIMENTO ALL'INDICE FEV 1 , riduzione percentuale dell'indice Percentuale di danno biologico -25% 6% -35% 11% -40% 15% Essendo il deficit della FEV1 del 38% come già evidenziato la valutazione effettuata dall' nella CP_1 misura del 13% va confermata”.
L'ausiliario del Giudice sulla scorta dei dati dell'esame obiettivo nonché di quelli ricavabili dalla documentazione medica prodotta in atti, ha così concluso: “In definitiva si conferma la percentuale del danno biologico già riconosciuto dall' nella misura del 13%”. CP_1
Osserva il giudicante che la relazione del consulente tecnico è esauriente e priva di vizi logici, in quanto il medico sviluppa ampie, circostanziate e documentate valutazioni medico legali, per cui non sussistono motivi per disattenderne la valutazione, attesa anche la non contestazione delle parti in causa.
Per tali motivi il ricorso deve essere rigettato.
Con specifico riferimento alle spese di lite, l'odierno ricorrente ha reso la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., ai fini dell'esenzione dalla condanna alle spese.
Atteso quanto sopra e nonostante la soccombenza in giudizio, pertanto, parte ricorrente non può essere condannata al pagamento delle spese del giudizio sostenute dall' che vanno dichiarate CP_1 irripetibili.
Tenuto conto di quanto sopra, le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto, vanno poste integralmente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
La G.O.T., in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, nella causa in epigrafe indicata, così decide:
- rigetta il ricorso;
- dichiara irripetibili le spese di lite;
- pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico dell' CP_1
Caltanissetta, 27/11/2025
La G.O.T.
SA GI
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
La G.O.T. del Tribunale di Caltanissetta, SA GI, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 27 novembre 2025, dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da
, nato a [...] il [...], CF , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Firrone Gianluca Paolino Maria (C.F. ) ed C.F._2 elettivamente domiciliato a Caltanissetta in viale Trieste n.308.
- ricorrente contro
– codice Controparte_1 fiscale n. - in persona del per la Sicilia, rappresentato e difeso, in P.IVA_1 Controparte_2 virtù di procura generale alle liti a rogito Notaio di Palermo in data 18.12.2018, Rep. Persona_1
n. 711 – Racc. n. 551, dall'Avv. Alessi Sergio ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dell' con sede in Caltanissetta via Rosso di San Secondo n. 47. CP_1
- resistente
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 19 settembre 2024, il ricorrente, come indicato in epigrafe, ha dichiarato di aver svolto attività lavorativa come fabbro, con esposizione a sostanze nocive. Ha inoltre precisato che, nel 2008, l' gli ha riconosciuto un danno biologico pari al 13%; CP_1 che in seguito il ricorrente, apprendeva un peggioramento della propria patologia, pertanto presentava, in data 24.11.2023, all' di Caltanissetta domanda di aggravamento postumi, CP_1 chiedendo un adeguamento del danno biologico e del relativo indennizzo. per broncopatia cronica con deficit funzionale con danno biologico pari a complessivi 18%; tuttavia, l' ha confermato CP_1 la quantificazione dei postumi nella misura del 13%.
Avverso il detto provvedimento ha proposto il presente ricorso, richiedendo l'aggravamento ed in particolare, una percentuale non inferiore al 18%.
Il ricorrente ha, pertanto, chiesto la revisione del provvedimento adottato dall' come CP_1 specificato nelle conclusioni riportate a pagina 3 e 4 del ricorso, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, formulando, in sintesi, le seguenti richieste:
“- RITENERE E DICHIARARE nullo e comunque illegittimo il provvedimento dell' del CP_1
01.03.2024 con il quale ha rigettato la domanda di aggravamento confermando il danno biologico pari al 13% per la m/p di cui in premessa.
- RITENERE E DICHIARARE che le condizioni fisiche del ricorrente come sopra riportate sono da considerare aggravamento della malattia professionale con postumi connessi, sia come causa che come concausa, alla malattia professionale riconosciuta dall' e vanno indennizzati nella CP_1 misura ulteriore del 5% rispetto a quella già riconosciuta del 13%, ovvero nella maggiore o minore che risulterà più esatta a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio, di cui si chiede fin d'ora
l'ammissione.
- CONDANNARE, conseguentemente l' sede di Caltanissetta in persona del Direttore pro CP_1 tempore e legale rappresentante, a liquidare in favore del sig. , l'indennizzo del Parte_2 danno biologico residuo, nella misura richiesta del 8%, e pertanto una percentuale di danno biologico complessivo pari al 18%, o in quella maggiore o minore accertanda, mediante costituzione della relativa rendita con decorrenza di legge, interessi.
- CONDANNARE l' sede di Caltanissetta in persona del Direttore pro tempore e legale CP_1 rappresentante, al pagamento delle spese e compensi del giudizio da distrarre in favore del sottoscritto difensore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi.”
Instauratosi il contraddittorio si è costituito l' spiegando difese volte al rigetto del ricorso. CP_1
La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti ed è stata altresì disposta C.T.U. medico legale.
Indi, all'odierna udienza, le parti collegate da remoto, hanno discusso la causa, riportandosi alle difese in atti.
******
Il ricorso non risulta adeguatamente fondato e va, pertanto, respinto.
Occorre in primo luogo premettere che ai sensi dell'art 13 comma 4 del d.lgs. 38/2000 in caso di aggravamento conseguente all'infortunio sul lavoro o alla malattia professionale, gli infortunati ed i tecnopatici già indennizzati in capitale in quanto portatori di menomazioni con grado pari o superiore al 6% ed inferiore al 16% hanno il diritto di richiedere, entro dieci anni dalla data dell'infortunio o quindici dalla data di denuncia della malattia professionale:
- l'adeguamento dell'indennizzo in capitale già concesso, se la menomazione si è aggravata ma non ha raggiunto un grado indennizzabile in rendita (pari o superiore al 16%);
- la costituzione della rendita, se la menomazione si è aggravata ed ha raggiunto un grado indennizzabile in rendita.
Il procedimento amministrativo per l'accertamento dell'aggravamento ai fini dell'adeguamento dell'indennizzo in capitale o della costituzione della rendita può essere promosso solo a richiesta dell'interessato, e quindi non su iniziativa dell'Istituto.
La richiesta va formulata nei modi e nei termini stabiliti per la revisione delle rendite in caso di aggravamento.
Nel caso di specie l' non ha sollevato alcuna contestazione in ordine al rispetto della procedura CP_1 di aggravamento effettuata dal ricorrente, pertanto, oggetto di contestazione risulta unicamente l'entità dell'aggravamento.
Ciò posto, è stata espletata consulenza tecnica medico-legale al fine di accertare se il ricorrente avesse riportato l'aggravamento dedotto in ricorso.
All'esito della C.T.U. esperita nel presente giudizio, il consulente incaricato ha ritenuto (si riporta stralcio dell'elaborato peritale) che: “Dalla documentazione allegata agli atti risulta un deficit ostruttivo di grado moderato. Infatti, la spirometria allegata agli atti da un FEV1 teorico del 62%, quindi con un deficit pari al 38%, inoltre la TC allegata pone in evidenza un quadro di broncopatia cronica, la presenza dei linfonodi in sede polmonare ed anche in addome sono da attribuire al pregresso linfoma NH.
Tenuto conto che l'attività lavorativa del cessò nel 2018, va dedotto che era terminata Pt_1
l'esposizione ai fattori nocivi derivanti dall'attività di fabbro.
Anche l'esame obiettivo condotto in sede di visita della presente CTU ha evidenziato deficit respiratorio lieve. Sul nesso causale si mette in evidenza che è già stato riconosciuto dall' e CP_1 dal dato a nostra disposizione legata alla spirometria con FEV 1 pari al 62% con una riduzione di esso del 38%.
Tale dato va rapportato alla tabelle sulla valutazione dei deficit respiratori come previsto dal CP_1
DM 38/2000ed in particolare riferimento alla tabella dei deficit delle pneumopatie ostruttive con riferimento all'indice di FEV1 (parte A allegato 2) che si riporta di seguito: Allegato 2 Parte A
Tabella relativa alle PNEUMOPATIE OSTRUTTIVE CON RIFERIMENTO ALL'INDICE FEV 1 , riduzione percentuale dell'indice Percentuale di danno biologico -25% 6% -35% 11% -40% 15% Essendo il deficit della FEV1 del 38% come già evidenziato la valutazione effettuata dall' nella CP_1 misura del 13% va confermata”.
L'ausiliario del Giudice sulla scorta dei dati dell'esame obiettivo nonché di quelli ricavabili dalla documentazione medica prodotta in atti, ha così concluso: “In definitiva si conferma la percentuale del danno biologico già riconosciuto dall' nella misura del 13%”. CP_1
Osserva il giudicante che la relazione del consulente tecnico è esauriente e priva di vizi logici, in quanto il medico sviluppa ampie, circostanziate e documentate valutazioni medico legali, per cui non sussistono motivi per disattenderne la valutazione, attesa anche la non contestazione delle parti in causa.
Per tali motivi il ricorso deve essere rigettato.
Con specifico riferimento alle spese di lite, l'odierno ricorrente ha reso la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., ai fini dell'esenzione dalla condanna alle spese.
Atteso quanto sopra e nonostante la soccombenza in giudizio, pertanto, parte ricorrente non può essere condannata al pagamento delle spese del giudizio sostenute dall' che vanno dichiarate CP_1 irripetibili.
Tenuto conto di quanto sopra, le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto, vanno poste integralmente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
La G.O.T., in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, nella causa in epigrafe indicata, così decide:
- rigetta il ricorso;
- dichiara irripetibili le spese di lite;
- pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico dell' CP_1
Caltanissetta, 27/11/2025
La G.O.T.
SA GI