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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/10/2025, n. 14506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14506 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 33573/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale ordinario di Roma, in persona dei magistrati, dott. Giuseppe Di Salvo Presidente;
dott. Maurizio Manzi Giudice;
dott. Stefano Iannaccone Giudice relatore;
ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al n. 33573/2024 R.G. posta in deliberazione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 02/10/2025 vertente tra
(c.f. elettivamente domiciliata in Roma, via Parte_1 P.IVA_1 degli Scipioni n. 268/A, presso lo studio dell'avv. Andrea Giugni che la rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione;
- Opponente
e
(c.f. , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e CP_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Claudio De Amicis, elettivamente domiciliata presso il suo indirizzo di posta elettronica;
Email_1
- Opposta
Conclusione delle parti: per la parte opponente: “previa sospensione, anche inaudita altera parte, ricorrendone gravi motivi, oltre alla stessa dichiarazione di rinuncia della società convenuta, della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo 7668/2024 (n. 18801/2024 R.G.), concesso dal Tribunale
Ordinario di Roma – Dott. Nicola Valletta – in data 17/06/2024, depositato il 18/06/2024, e notificato in data 22/06/2024 unitamente ad atto di precetto,
In via preliminare e/o pregiudiziale:
Pag. 1 a 6 Accertata e dichiarata l'inesistenza e/o la nullità ex artt. 643 e 137 c.p.c. della notificazione della copia autentica del ricorso per decreto ingiuntivo, e per l'effetto revocare e/o annullare e/o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo impugnato, anche con le implicazioni in ordine alle spese della fase monitoria;
Nel merito:
Accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla CMC nei confronti della er le ragioni CP_1 dedotte in atto di citazione e, per l'effetto, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo
n.7668/2024 (n. 18801/2024 R.G.), emesso in data 17.06.2024 e depositato in data 18.06.2024 dal
Tribunale di Roma;
ovvero, in via subordinata: accertare e dichiarare l'erroneità e/o l'illegittimità
e/o l'inesigibilità delle somme richieste dalla nei confronti della CMC ed CP_1 eventualmente rideterminarle e per l'effetto, ridurre la pretesa creditoria nei limiti in cui si riveli effettivamente fondata e comunque nei limiti dell'effettiva dimostrazione della medesima;
In via riconvenzionale:
Accertare e dichiarare la morosità della società per il mancato versamento dei CP_1 contributi di funzionamento e dei servizi consortili, come previsto dal “Regolamento Consortile a valere sul cliente ” e condannare la società al pagamento Controparte_2 CP_1 della somma di euro 12.000,00, (oltre i.v.a.) ovvero quella maggiore o minore ritenuta di giustizia.
Nella denegata ipotese in cui venisse riconosciuto la pretesa creditoria della nei CP_1 confronti della nei limiti in cui si riveli effettivamente fondata e comunque nei limiti Parte_2 dell'effettiva dimostrazione della medesima, compensare detta somma con quanto dovuto a quest'ultima.
In tutti i casi condannare la società al risarcimento da lite temeraria al pagamento CP_1 di una somma equitativamente determinata, in quanto questi avrebbe agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, secondo i requisiti soggettivi di cui all'art. 96 c.p.c., con vittoria di spese, competenze ed onorari da liquidarsi al procuratore dichiaratosi antistatario”.
Per la parte opposta: “aderisce alle eccezioni preliminari di violazione della clausola compromissoria e della inefficacia del decreto ingiuntivo opposto sollevate dalla odierna attrice
Spese compensate”.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso monitorio del 06/05/2024 la chiedeva la condanna dell'odierna CP_1 opponente al pagamento della somma di € 47.878,92 deducendo:
Pag. 2 a 6 • di svolgere attività di supporto specialistico in ambito middleware relativo alla tecnologia application server;
• che, avendo offerto detto servizio anche alla CMC società consortile per azioni nel periodo compreso tra i mesi di novembre e dicembre del 2022, avrebbe preteso il pagamento del relativo compenso, inviando alla prima la fattura n. 27 del 23/02/2024;
• che, non avendo la CMC adempiuto alla propria obbligazione, si sarebbe resa necessaria l'introduzione del procedimento monitorio.
Avverso il decreto ingiuntivo proponeva opposizione la CMC eccependo, in via preliminare,
l'incompetenza del Tribunale Ordinario di Roma, attesa l'operatività della clausola compromissoria prevista dall'art. 27 dello Statuto.
Sempre in via preliminare, eccepiva l'inefficacia e/o l'inesistenza del decreto ingiuntivo opposto per nullità della relativa notifica.
Nel merito eccepiva l'infondatezza della domanda di parte opposta, peraltro non supportata da riscontri probatori.
In via riconvenzionale, chiedeva disporsi la condanna della resistente al pagamento della somma di € 12.000,00 oltre iva, asseritamente dovuta a titolo di oneri consortili, regolarmente approvati e mai corrisposti dalla convenuta.
Si costituiva in giudizio la la quale, riconoscendo la fondatezza dell'eccezione di CP_1 compromesso sollevata dall'attrice, si limitava a formalizzare una rinuncia agli atti del giudizio, senza nulla dedurre circa il merito della controversia.
Con la prima memoria istruttoria la parte opponente dichiarava di rinunciare all'eccezione di compromesso e, al contempo, di non voler accettare la rinuncia agli atti formalizzata dall'opposta.
Quest'ultima, di contro, ometteva di depositare le memorie ex art. 171 ter c.p.c..
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della sola documentazione prodotta dalle parti, le quali procedevano alla discussione ex art. 189 c.p.c. in occasione dell'udienza del
29/09/2025, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c.
L'opposizione va accolta per le ragioni di seguito esposte.
Pag. 3 a 6 In primo luogo, va affermata la competenza del Tribunale Ordinario adito dall'opposta, attesa l'espressa rinuncia all'eccezione di compromesso, formalizzata dalla parte opponente a mezzo della propria memoria ex art. 171 ter n.1 c.p.c..
Detta rinuncia, contrariamente a quanto dedotto dall'opposta in occasione della prima udienza, deve ritenersi senz'altro ammissibile nel corso del giudizio di merito, potendo la stessa essere addirittura desunta dalla mera non riproposizione della stessa all'udienza di precisazione delle conclusioni (cfr. Tribunale Milano 13/05/2013).
Dunque, a maggior ragione deve ritenersi ammissibile detta rinuncia, ove espressamente formalizzata dalla parte che l'aveva sollevata, peraltro a mezzo dello scritto difensivo fisiologicamente deputato alla precisazione o alla modifica delle domande, eccezioni e conclusioni già proposte con l'atto di costituzione in giudizio.
Né detta rinuncia poteva dirsi preclusa dal fatto che la convenuta, nel costituirsi in giudizio, riconoscendone la fondatezza, aveva dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio.
Siffatta dichiarazione, invero, non vale a sottrarre l'eccezione dalla disponibilità della parte che l'ha proposta, atteso che “anche se l'attore aderisce all'eccezione di arbitrato sollevata dal convenuto, la causa va necessariamente definita con un provvedimento di natura decisoria, ossia con una sentenza, non potendo operare il meccanismo previsto dall'art. art. 38 comma 2 c.p.c. (che stabilisce, in caso di adesione dell'attore, la cancellazione della causa dal ruolo), norma applicabile alla sola eccezione di incompetenza per territorio derogabile e non estensibile per analogia all'eccezione di compromesso” (cfr. Tribunale Trieste Sez. spec. Impresa, 12/07/2023,
n.376).
Peraltro, anche a voler affermare per mera ipotesi l'operatività dell'art. 38 co.2 c.p.c. anche in relazione all'eccezione di compromesso, va osservato che “l'adesione all'eccezione di incompetenza territoriale proposta dalla controparte presuppone, ai sensi dell'art. 38 c.p.c. che
l'accordo fra le parti sussista effettivamente all'atto in cui il giudice provveda, circostanza che va esclusa qualora al momento della decisione, all'udienza in cui l'una parte dichiari di aderire,
l'altra contestualmente vi rinunci” (cfr. Cassazione civile sez. VI, 09/02/2021, n.3055).
Ne consegue che, avendo l'opponente rinunciato all'eccezione di compromesso nel corso del giudizio, la stessa non può trovare accoglimento.
Venendo al merito, l'opposizione va accolta, non avendo l'opposta dato prova del credito azionato, in quanto allo stato attuale riscontrato soltanto dalla sola fattura e prodotta dalla in allegato al ricorso per decreto ingiuntivo, nonché da scritture contabili a CP_1 formazione unilaterale, provenienti sempre dall'opposta.
Pag. 4 a 6 Ebbene, a tal riguardo, secondo l'ormai consolidata giurisprudenza di merito e di legittimità
“la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, essa può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite nelle ipotesi in cui il debitore le abbia accettate, senza contestazioni, nel corso dell'esecuzione del rapporto” (Cassazione civile , sez. II ,
07/02/2025 , n. 3091).
Nel caso di specie detto presupposto è senz'altro insussistente, atteso che la fattura prodotta dall'opposta in allegato al ricorso monitorio era stata comunicata all'opponente a distanza di due anni dalla presunta effettuazione ed ultimazione delle prestazioni, sulla scorta di riconteggi dell'importo asseritamente dovuti, prontamente contestati dall'opponente con la missiva del
05/03/2024 (cfr. all. 10 all'atto di citazione), con la quale la veniva invitata ad CP_1 emettere una nota di credito.
Di contro, va accolta la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente, trovando la relativa pretesa creditoria riscontro documentale nelle fatture prodotte dall'opponente come all. 11, le quali, a differenza di quella emessa dall'opposta, una volta ricevute dalla debitrice, non erano state da questa mai contestate. Né detta contestazione risulta essere stata formalizzata nell'ambito del presente giudizio da parte dell'opposta.
Peraltro, l'importo richiesto – pari alla somma di € 1.000,00 più iva per i dodici mesi compresi tra il luglio 2023 ed il giugno 2024 – è conforme a quanto previsto dall'art. 3 del Regolamento consortile in tema di “Contributi per spese di funzionamento”.
In definitiva, si impone l'accoglimento dell'opposizione e della domanda riconvenzionale proposte dalla CMC, con conseguente condanna della al pagamento delle spese di CP_1 lite, da distrarsi in favore del procuratore dell'opponente, dichiaratosi antistatario.
p.q.m.
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
Parte
- in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla condanna la CP_1 al pagamento della somma di € 12.000,00 oltre IVA e oltre interessi legali dalla
[...] domanda al saldo;
Pag. 5 a 6 - condanna la alla rifusione in favore del difensore della CP_1 Parte_2 dichiaratosi antistatario, delle spese di lite, che liquida in € 6.500,00 oltre spese di iscrizione a ruolo, spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Roma del 07/10/2025.
Il Giudice rel.
Dott. Stefano Iannaccone
Il Presidente
Dott. Giuseppe Di Salvo
Pag. 6 a 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale ordinario di Roma, in persona dei magistrati, dott. Giuseppe Di Salvo Presidente;
dott. Maurizio Manzi Giudice;
dott. Stefano Iannaccone Giudice relatore;
ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al n. 33573/2024 R.G. posta in deliberazione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 02/10/2025 vertente tra
(c.f. elettivamente domiciliata in Roma, via Parte_1 P.IVA_1 degli Scipioni n. 268/A, presso lo studio dell'avv. Andrea Giugni che la rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione;
- Opponente
e
(c.f. , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e CP_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Claudio De Amicis, elettivamente domiciliata presso il suo indirizzo di posta elettronica;
Email_1
- Opposta
Conclusione delle parti: per la parte opponente: “previa sospensione, anche inaudita altera parte, ricorrendone gravi motivi, oltre alla stessa dichiarazione di rinuncia della società convenuta, della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo 7668/2024 (n. 18801/2024 R.G.), concesso dal Tribunale
Ordinario di Roma – Dott. Nicola Valletta – in data 17/06/2024, depositato il 18/06/2024, e notificato in data 22/06/2024 unitamente ad atto di precetto,
In via preliminare e/o pregiudiziale:
Pag. 1 a 6 Accertata e dichiarata l'inesistenza e/o la nullità ex artt. 643 e 137 c.p.c. della notificazione della copia autentica del ricorso per decreto ingiuntivo, e per l'effetto revocare e/o annullare e/o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo impugnato, anche con le implicazioni in ordine alle spese della fase monitoria;
Nel merito:
Accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla CMC nei confronti della er le ragioni CP_1 dedotte in atto di citazione e, per l'effetto, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo
n.7668/2024 (n. 18801/2024 R.G.), emesso in data 17.06.2024 e depositato in data 18.06.2024 dal
Tribunale di Roma;
ovvero, in via subordinata: accertare e dichiarare l'erroneità e/o l'illegittimità
e/o l'inesigibilità delle somme richieste dalla nei confronti della CMC ed CP_1 eventualmente rideterminarle e per l'effetto, ridurre la pretesa creditoria nei limiti in cui si riveli effettivamente fondata e comunque nei limiti dell'effettiva dimostrazione della medesima;
In via riconvenzionale:
Accertare e dichiarare la morosità della società per il mancato versamento dei CP_1 contributi di funzionamento e dei servizi consortili, come previsto dal “Regolamento Consortile a valere sul cliente ” e condannare la società al pagamento Controparte_2 CP_1 della somma di euro 12.000,00, (oltre i.v.a.) ovvero quella maggiore o minore ritenuta di giustizia.
Nella denegata ipotese in cui venisse riconosciuto la pretesa creditoria della nei CP_1 confronti della nei limiti in cui si riveli effettivamente fondata e comunque nei limiti Parte_2 dell'effettiva dimostrazione della medesima, compensare detta somma con quanto dovuto a quest'ultima.
In tutti i casi condannare la società al risarcimento da lite temeraria al pagamento CP_1 di una somma equitativamente determinata, in quanto questi avrebbe agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, secondo i requisiti soggettivi di cui all'art. 96 c.p.c., con vittoria di spese, competenze ed onorari da liquidarsi al procuratore dichiaratosi antistatario”.
Per la parte opposta: “aderisce alle eccezioni preliminari di violazione della clausola compromissoria e della inefficacia del decreto ingiuntivo opposto sollevate dalla odierna attrice
Spese compensate”.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso monitorio del 06/05/2024 la chiedeva la condanna dell'odierna CP_1 opponente al pagamento della somma di € 47.878,92 deducendo:
Pag. 2 a 6 • di svolgere attività di supporto specialistico in ambito middleware relativo alla tecnologia application server;
• che, avendo offerto detto servizio anche alla CMC società consortile per azioni nel periodo compreso tra i mesi di novembre e dicembre del 2022, avrebbe preteso il pagamento del relativo compenso, inviando alla prima la fattura n. 27 del 23/02/2024;
• che, non avendo la CMC adempiuto alla propria obbligazione, si sarebbe resa necessaria l'introduzione del procedimento monitorio.
Avverso il decreto ingiuntivo proponeva opposizione la CMC eccependo, in via preliminare,
l'incompetenza del Tribunale Ordinario di Roma, attesa l'operatività della clausola compromissoria prevista dall'art. 27 dello Statuto.
Sempre in via preliminare, eccepiva l'inefficacia e/o l'inesistenza del decreto ingiuntivo opposto per nullità della relativa notifica.
Nel merito eccepiva l'infondatezza della domanda di parte opposta, peraltro non supportata da riscontri probatori.
In via riconvenzionale, chiedeva disporsi la condanna della resistente al pagamento della somma di € 12.000,00 oltre iva, asseritamente dovuta a titolo di oneri consortili, regolarmente approvati e mai corrisposti dalla convenuta.
Si costituiva in giudizio la la quale, riconoscendo la fondatezza dell'eccezione di CP_1 compromesso sollevata dall'attrice, si limitava a formalizzare una rinuncia agli atti del giudizio, senza nulla dedurre circa il merito della controversia.
Con la prima memoria istruttoria la parte opponente dichiarava di rinunciare all'eccezione di compromesso e, al contempo, di non voler accettare la rinuncia agli atti formalizzata dall'opposta.
Quest'ultima, di contro, ometteva di depositare le memorie ex art. 171 ter c.p.c..
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della sola documentazione prodotta dalle parti, le quali procedevano alla discussione ex art. 189 c.p.c. in occasione dell'udienza del
29/09/2025, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c.
L'opposizione va accolta per le ragioni di seguito esposte.
Pag. 3 a 6 In primo luogo, va affermata la competenza del Tribunale Ordinario adito dall'opposta, attesa l'espressa rinuncia all'eccezione di compromesso, formalizzata dalla parte opponente a mezzo della propria memoria ex art. 171 ter n.1 c.p.c..
Detta rinuncia, contrariamente a quanto dedotto dall'opposta in occasione della prima udienza, deve ritenersi senz'altro ammissibile nel corso del giudizio di merito, potendo la stessa essere addirittura desunta dalla mera non riproposizione della stessa all'udienza di precisazione delle conclusioni (cfr. Tribunale Milano 13/05/2013).
Dunque, a maggior ragione deve ritenersi ammissibile detta rinuncia, ove espressamente formalizzata dalla parte che l'aveva sollevata, peraltro a mezzo dello scritto difensivo fisiologicamente deputato alla precisazione o alla modifica delle domande, eccezioni e conclusioni già proposte con l'atto di costituzione in giudizio.
Né detta rinuncia poteva dirsi preclusa dal fatto che la convenuta, nel costituirsi in giudizio, riconoscendone la fondatezza, aveva dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio.
Siffatta dichiarazione, invero, non vale a sottrarre l'eccezione dalla disponibilità della parte che l'ha proposta, atteso che “anche se l'attore aderisce all'eccezione di arbitrato sollevata dal convenuto, la causa va necessariamente definita con un provvedimento di natura decisoria, ossia con una sentenza, non potendo operare il meccanismo previsto dall'art. art. 38 comma 2 c.p.c. (che stabilisce, in caso di adesione dell'attore, la cancellazione della causa dal ruolo), norma applicabile alla sola eccezione di incompetenza per territorio derogabile e non estensibile per analogia all'eccezione di compromesso” (cfr. Tribunale Trieste Sez. spec. Impresa, 12/07/2023,
n.376).
Peraltro, anche a voler affermare per mera ipotesi l'operatività dell'art. 38 co.2 c.p.c. anche in relazione all'eccezione di compromesso, va osservato che “l'adesione all'eccezione di incompetenza territoriale proposta dalla controparte presuppone, ai sensi dell'art. 38 c.p.c. che
l'accordo fra le parti sussista effettivamente all'atto in cui il giudice provveda, circostanza che va esclusa qualora al momento della decisione, all'udienza in cui l'una parte dichiari di aderire,
l'altra contestualmente vi rinunci” (cfr. Cassazione civile sez. VI, 09/02/2021, n.3055).
Ne consegue che, avendo l'opponente rinunciato all'eccezione di compromesso nel corso del giudizio, la stessa non può trovare accoglimento.
Venendo al merito, l'opposizione va accolta, non avendo l'opposta dato prova del credito azionato, in quanto allo stato attuale riscontrato soltanto dalla sola fattura e prodotta dalla in allegato al ricorso per decreto ingiuntivo, nonché da scritture contabili a CP_1 formazione unilaterale, provenienti sempre dall'opposta.
Pag. 4 a 6 Ebbene, a tal riguardo, secondo l'ormai consolidata giurisprudenza di merito e di legittimità
“la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, essa può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite nelle ipotesi in cui il debitore le abbia accettate, senza contestazioni, nel corso dell'esecuzione del rapporto” (Cassazione civile , sez. II ,
07/02/2025 , n. 3091).
Nel caso di specie detto presupposto è senz'altro insussistente, atteso che la fattura prodotta dall'opposta in allegato al ricorso monitorio era stata comunicata all'opponente a distanza di due anni dalla presunta effettuazione ed ultimazione delle prestazioni, sulla scorta di riconteggi dell'importo asseritamente dovuti, prontamente contestati dall'opponente con la missiva del
05/03/2024 (cfr. all. 10 all'atto di citazione), con la quale la veniva invitata ad CP_1 emettere una nota di credito.
Di contro, va accolta la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente, trovando la relativa pretesa creditoria riscontro documentale nelle fatture prodotte dall'opponente come all. 11, le quali, a differenza di quella emessa dall'opposta, una volta ricevute dalla debitrice, non erano state da questa mai contestate. Né detta contestazione risulta essere stata formalizzata nell'ambito del presente giudizio da parte dell'opposta.
Peraltro, l'importo richiesto – pari alla somma di € 1.000,00 più iva per i dodici mesi compresi tra il luglio 2023 ed il giugno 2024 – è conforme a quanto previsto dall'art. 3 del Regolamento consortile in tema di “Contributi per spese di funzionamento”.
In definitiva, si impone l'accoglimento dell'opposizione e della domanda riconvenzionale proposte dalla CMC, con conseguente condanna della al pagamento delle spese di CP_1 lite, da distrarsi in favore del procuratore dell'opponente, dichiaratosi antistatario.
p.q.m.
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
Parte
- in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla condanna la CP_1 al pagamento della somma di € 12.000,00 oltre IVA e oltre interessi legali dalla
[...] domanda al saldo;
Pag. 5 a 6 - condanna la alla rifusione in favore del difensore della CP_1 Parte_2 dichiaratosi antistatario, delle spese di lite, che liquida in € 6.500,00 oltre spese di iscrizione a ruolo, spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Roma del 07/10/2025.
Il Giudice rel.
Dott. Stefano Iannaccone
Il Presidente
Dott. Giuseppe Di Salvo
Pag. 6 a 6