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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 16/12/2025, n. 2089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 2089 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cagliari
SEZIONE SECONDA
R.G. 7450/2021
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, SEZIONE SECONDA, in persona del dott. FA IV, giudice applicato a distanza ex art. 3 D.L. 117/2025, giusta delibera del C.S.M. del 01 ottobre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado tra
(C.F. Parte_1
), assistito e difeso dall'Avv. CAU GIACOMO e dall'avv. P.IVA_1
MASSIMILIANO DA attore e
(C.F. ), assistito e difeso CP_1 C.F._1
dall'Avv. PISANU GIUSEPPE convenuta
CONCLUSIONI: per parte attrice: “Visto il deposito della consulenza da parte del CTU nominato, Ing. , che, in sintesi, rileva come vi sia da CP_2
parte dell'odierno convenuto una posizione debitoria nei confronti dell'attrice, così come in atto di citazione, ovvero così come risultante dalla predetta CTU, si conclude affinché l'Ill.mo Sig. Giudice voglia accertare l'inadempimento dell'odierno convenuto e, per l'effetto, condannarlo al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di €. 103,82 così come accertata dal CTU oltre ad interessi, rivalutazione. Vittoria nelle spese”; per parte convenuta: “Chiede che l'Ill.mo Giudice di Pace adito voglia: In via principale: - Accertare e dichiarare la nullità dello statuto sociale per difetto di causa o impossibilità originaria dell'oggetto, in quanto afferente alla gestione e manutenzione di beni di titolarità pubblica. - Accertare e dichiarare l'inesistenza di qualsivoglia delibera statuente sui costi e gli importi odiernamente richiesti. - Accertare e dichiarare l'inefficacia e/o la nullità di qualsivoglia delibera statuente sui costi e gli importi odiernamente richiesti, per difetto di regolare convocazione di parte convenuta. - Condannare, se del caso, parte attrice ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 c.p.c. Per l'effetto, rigettare integralmente le domande avverse”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la Parte_1
evocava in giudizio innanzi il Giudice di Pace di Cagliari
[...]
DD TO, chiedendone la condanna al pagamento della somma di €
826,30, a titolo di quota sociale annua dovuta per l'annualità 2014/2015 per un importo di € 413,15 e per l'annualità 2015/2016 per un importo di €
413,15, non versate, per i servizi resi dall'associazione a favore degli immobili siti nel comparto A della località marittima – Parte_1
Comune di Arbus, o di quella maggiore o minore che dovesse risultare dovuta in corso di causa, oltre ad interessi, rivalutazioni e risarcimento del danno.
Si costituiva in giudizio la parte convenuta resistendo alla domanda.
pag. 2/6 A seguito della dichiarazione di incompetenza per materia del Giudice di
Pace, la causa veniva riassunta davanti al Tribunale di Cagliari, il quale concedeva i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c. Venivano depositate le relative memorie e la causa veniva istruita con C.T.U., in esito alla quale veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 18 marzo 2027, da svolgere nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., successivamente anticipata dal giudice applicato a distanza, a seguito dell'assegnazione allo stesso del fascicolo, a quella del 5 novembre 2025.
Nel termine all'uopo assegnato, la parte attrice rassegnava le proprie conclusioni riducendo la domanda, alla luce dell'accertamento contenuto nella C.T.U., al minor importo di € 103,82. La parte convenuta ha a sua volta depositato le note insistendo nelle conclusioni rassegnate.
Precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con termini ex art. 190 c.pc. di 20 giorni per deposito di conclusionali e di ulteriori 20 giorni per repliche.
Nei detti termini le parti hanno depositato i rispettivi scritti conclusivi.
Va preliminarmente esaminata, e rigettata, la domanda con la quale parte convenuta invoca la nullità dello statuto sociale per difetto di causa o impossibilità originaria dell'oggetto, in quanto afferente alla gestione e manutenzione di beni di titolarità pubblica. La stessa, infatti, riconosce di essere proprietaria di un immobile sito nell'ambito della lottizzazione denominata e che l omonima assume le Parte_1 Parte_1
fattezze del consorzio di urbanizzazione. Come tale, non è necessario, ai fini della prova dell'appartenenza del singolo, un atto di volontà specifico, essendo sufficiente l'acquisto della proprietà immobiliare situata all'interno del comparto di riferimento. Né si configura alcuna ipotesi di nullità dello pag. 3/6 statuto associativo poiché all'esito dell'indagine svolta, come si vedrà infra, è stato accertato che non tutti i servizi comuni sono stati trasferiti al o alla e dunque persiste una funzione, sia pur Controparte_3 Per_1
residua, dell'Associazione di cui anzidetto.
Ciò detto, la domanda di parte attrice, come ridotta all'esito delle note conclusive, è fondata.
Il C.T.U., dopo aver ricostruito i vari atti relativi alla lottizzazione nel cui ambito si colloca l'immobile della parte convenuta, elencato le opere eseguite e non eseguite, apprezzato le relative spese e indicato il criterio di riparto delle stesse tra gli associati, ha concluso affermando che negli esercizi 2014-2015 e 2015-2016 “… non vi fossero proprietà comuni ai componenti dell attrice in quanto la stragrande maggioranza Parte_1
delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria erano state trasferite in capo al Comune di Arbus” (cfr. pagg. 34 e 35 della relazione peritale).
Ha poi affermato che “Sebbene come rimarcato nel precedente punto, tutte le opere oggetto di urbanizzazione primaria e secondaria fossero state eseguite e trasferite al tuttavia, per quanto esposto in Controparte_3
premessa, relativamente agli esercizi oggetto della richiesta, permanevano in capo alla società lottizzante ancora una serie di attività che, seppure formalmente passate in gestione al sono state svolte dalla CP_3
a beneficio dell'intera collettività. Le voci di credito rilevate Parte_1
sono riepilogate nelle tabelle contenute nell'allegato 13 e riepilogate di seguito: • Disinfestazione Villaggio • Materiale di consumo per la pulizia generale • Affitto locali Guardia Medica • Utenza Elettrica fogne … Sono presenti, inoltre, una serie di voci che possono essere riconosciute in parte in quanto funzionali all'esecuzione delle voci precedenti. Queste sono
pag. 4/6 rispettivamente: • Salari e Stipendi del Personale • Contributi INPS-INAIL
• Spese Bancarie • Spese amministrazione -postali ecc. • Spese Telefoniche
• Spese Carburante e Manutenzione Mezzi • Assicurazione e Bollo Mezzi •
Accantonamento Personale • Acquisto Divise Personale” (cfr. ancora pagg.
35 e 36 della relazione), per un totale di € 34.132,33 per il 2014/2015 e di €
23.516,60 per il 2015/2016. Considerato poi che il 9.7.1980, a seguito di regolare collaudo eseguito il 23.1.1980, erano state trasferite al CP_3
le opere di urbanizzazione primaria del comparto “A” della
[...]
lottizzazione Torre di Flumentorgiu, che con certificato di collaudo del
19.6.1995 sono state collaudate le opere di urbanizzazione del comparto
“C”, e che nel 2006 il depuratore è stato trasferito in gestione ad Per_1
l'ausiliario ha concluso che rimane in capo alla gestione dell Parte_1
il solo completamento delle opere accessorie di alcuni tratti marginali della rete fognaria (cfr. pag. 39 della C.T.U.), per la quale il perito, rapportando la spesa totale annua alle uscite relative alle attività effettivamente ancora di competenza dell , ha calcolato la quota dovuta dalla parte Parte_1
convenuta in € 61,97 per il 2014-2015 ed in € 41,85 per il 2015-2016.
Ne consegue che la domanda di pagamento deve essere accolta limitatamente alla somma totale di € 103,82 (€ 61,97 + € 41,85), sulla quale competono gli interessi dalla domanda al saldo.
Va invece rigettata la domanda risarcitoria proposta dall' , Parte_1
perché non provata né nell'an né nel quantum, non oggetto di specifica rinuncia.
In ragione della reciproca soccombenza, le spese del presente giudizio sono integralmente compensate.
pag. 5/6 Quelle di C.T.U., che in assenza di nota spese si liquidano in € 500 inclusi esborsi, oltre accessori di legge, vanno poste a carico di ambo le parti in via solidale tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
, la accoglie parzialmente, condannando la convenuta CP_1
al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di € 103,82 con interessi dalla domanda al saldo. Rigetta ogni altra domanda.
Compensa tra le parti per intero le spese del presente giudizio e pone quelle di C.T.U., liquidate in € 500 oltre accessori di legge, a carico delle parti stesse in solido tra loro.
Così deciso nella camera di consiglio della SEZIONE SECONDA, in data
16/12/2025.
Il giudice
FA IV
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cagliari
SEZIONE SECONDA
R.G. 7450/2021
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, SEZIONE SECONDA, in persona del dott. FA IV, giudice applicato a distanza ex art. 3 D.L. 117/2025, giusta delibera del C.S.M. del 01 ottobre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado tra
(C.F. Parte_1
), assistito e difeso dall'Avv. CAU GIACOMO e dall'avv. P.IVA_1
MASSIMILIANO DA attore e
(C.F. ), assistito e difeso CP_1 C.F._1
dall'Avv. PISANU GIUSEPPE convenuta
CONCLUSIONI: per parte attrice: “Visto il deposito della consulenza da parte del CTU nominato, Ing. , che, in sintesi, rileva come vi sia da CP_2
parte dell'odierno convenuto una posizione debitoria nei confronti dell'attrice, così come in atto di citazione, ovvero così come risultante dalla predetta CTU, si conclude affinché l'Ill.mo Sig. Giudice voglia accertare l'inadempimento dell'odierno convenuto e, per l'effetto, condannarlo al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di €. 103,82 così come accertata dal CTU oltre ad interessi, rivalutazione. Vittoria nelle spese”; per parte convenuta: “Chiede che l'Ill.mo Giudice di Pace adito voglia: In via principale: - Accertare e dichiarare la nullità dello statuto sociale per difetto di causa o impossibilità originaria dell'oggetto, in quanto afferente alla gestione e manutenzione di beni di titolarità pubblica. - Accertare e dichiarare l'inesistenza di qualsivoglia delibera statuente sui costi e gli importi odiernamente richiesti. - Accertare e dichiarare l'inefficacia e/o la nullità di qualsivoglia delibera statuente sui costi e gli importi odiernamente richiesti, per difetto di regolare convocazione di parte convenuta. - Condannare, se del caso, parte attrice ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 c.p.c. Per l'effetto, rigettare integralmente le domande avverse”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la Parte_1
evocava in giudizio innanzi il Giudice di Pace di Cagliari
[...]
DD TO, chiedendone la condanna al pagamento della somma di €
826,30, a titolo di quota sociale annua dovuta per l'annualità 2014/2015 per un importo di € 413,15 e per l'annualità 2015/2016 per un importo di €
413,15, non versate, per i servizi resi dall'associazione a favore degli immobili siti nel comparto A della località marittima – Parte_1
Comune di Arbus, o di quella maggiore o minore che dovesse risultare dovuta in corso di causa, oltre ad interessi, rivalutazioni e risarcimento del danno.
Si costituiva in giudizio la parte convenuta resistendo alla domanda.
pag. 2/6 A seguito della dichiarazione di incompetenza per materia del Giudice di
Pace, la causa veniva riassunta davanti al Tribunale di Cagliari, il quale concedeva i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c. Venivano depositate le relative memorie e la causa veniva istruita con C.T.U., in esito alla quale veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 18 marzo 2027, da svolgere nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., successivamente anticipata dal giudice applicato a distanza, a seguito dell'assegnazione allo stesso del fascicolo, a quella del 5 novembre 2025.
Nel termine all'uopo assegnato, la parte attrice rassegnava le proprie conclusioni riducendo la domanda, alla luce dell'accertamento contenuto nella C.T.U., al minor importo di € 103,82. La parte convenuta ha a sua volta depositato le note insistendo nelle conclusioni rassegnate.
Precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con termini ex art. 190 c.pc. di 20 giorni per deposito di conclusionali e di ulteriori 20 giorni per repliche.
Nei detti termini le parti hanno depositato i rispettivi scritti conclusivi.
Va preliminarmente esaminata, e rigettata, la domanda con la quale parte convenuta invoca la nullità dello statuto sociale per difetto di causa o impossibilità originaria dell'oggetto, in quanto afferente alla gestione e manutenzione di beni di titolarità pubblica. La stessa, infatti, riconosce di essere proprietaria di un immobile sito nell'ambito della lottizzazione denominata e che l omonima assume le Parte_1 Parte_1
fattezze del consorzio di urbanizzazione. Come tale, non è necessario, ai fini della prova dell'appartenenza del singolo, un atto di volontà specifico, essendo sufficiente l'acquisto della proprietà immobiliare situata all'interno del comparto di riferimento. Né si configura alcuna ipotesi di nullità dello pag. 3/6 statuto associativo poiché all'esito dell'indagine svolta, come si vedrà infra, è stato accertato che non tutti i servizi comuni sono stati trasferiti al o alla e dunque persiste una funzione, sia pur Controparte_3 Per_1
residua, dell'Associazione di cui anzidetto.
Ciò detto, la domanda di parte attrice, come ridotta all'esito delle note conclusive, è fondata.
Il C.T.U., dopo aver ricostruito i vari atti relativi alla lottizzazione nel cui ambito si colloca l'immobile della parte convenuta, elencato le opere eseguite e non eseguite, apprezzato le relative spese e indicato il criterio di riparto delle stesse tra gli associati, ha concluso affermando che negli esercizi 2014-2015 e 2015-2016 “… non vi fossero proprietà comuni ai componenti dell attrice in quanto la stragrande maggioranza Parte_1
delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria erano state trasferite in capo al Comune di Arbus” (cfr. pagg. 34 e 35 della relazione peritale).
Ha poi affermato che “Sebbene come rimarcato nel precedente punto, tutte le opere oggetto di urbanizzazione primaria e secondaria fossero state eseguite e trasferite al tuttavia, per quanto esposto in Controparte_3
premessa, relativamente agli esercizi oggetto della richiesta, permanevano in capo alla società lottizzante ancora una serie di attività che, seppure formalmente passate in gestione al sono state svolte dalla CP_3
a beneficio dell'intera collettività. Le voci di credito rilevate Parte_1
sono riepilogate nelle tabelle contenute nell'allegato 13 e riepilogate di seguito: • Disinfestazione Villaggio • Materiale di consumo per la pulizia generale • Affitto locali Guardia Medica • Utenza Elettrica fogne … Sono presenti, inoltre, una serie di voci che possono essere riconosciute in parte in quanto funzionali all'esecuzione delle voci precedenti. Queste sono
pag. 4/6 rispettivamente: • Salari e Stipendi del Personale • Contributi INPS-INAIL
• Spese Bancarie • Spese amministrazione -postali ecc. • Spese Telefoniche
• Spese Carburante e Manutenzione Mezzi • Assicurazione e Bollo Mezzi •
Accantonamento Personale • Acquisto Divise Personale” (cfr. ancora pagg.
35 e 36 della relazione), per un totale di € 34.132,33 per il 2014/2015 e di €
23.516,60 per il 2015/2016. Considerato poi che il 9.7.1980, a seguito di regolare collaudo eseguito il 23.1.1980, erano state trasferite al CP_3
le opere di urbanizzazione primaria del comparto “A” della
[...]
lottizzazione Torre di Flumentorgiu, che con certificato di collaudo del
19.6.1995 sono state collaudate le opere di urbanizzazione del comparto
“C”, e che nel 2006 il depuratore è stato trasferito in gestione ad Per_1
l'ausiliario ha concluso che rimane in capo alla gestione dell Parte_1
il solo completamento delle opere accessorie di alcuni tratti marginali della rete fognaria (cfr. pag. 39 della C.T.U.), per la quale il perito, rapportando la spesa totale annua alle uscite relative alle attività effettivamente ancora di competenza dell , ha calcolato la quota dovuta dalla parte Parte_1
convenuta in € 61,97 per il 2014-2015 ed in € 41,85 per il 2015-2016.
Ne consegue che la domanda di pagamento deve essere accolta limitatamente alla somma totale di € 103,82 (€ 61,97 + € 41,85), sulla quale competono gli interessi dalla domanda al saldo.
Va invece rigettata la domanda risarcitoria proposta dall' , Parte_1
perché non provata né nell'an né nel quantum, non oggetto di specifica rinuncia.
In ragione della reciproca soccombenza, le spese del presente giudizio sono integralmente compensate.
pag. 5/6 Quelle di C.T.U., che in assenza di nota spese si liquidano in € 500 inclusi esborsi, oltre accessori di legge, vanno poste a carico di ambo le parti in via solidale tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
, la accoglie parzialmente, condannando la convenuta CP_1
al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di € 103,82 con interessi dalla domanda al saldo. Rigetta ogni altra domanda.
Compensa tra le parti per intero le spese del presente giudizio e pone quelle di C.T.U., liquidate in € 500 oltre accessori di legge, a carico delle parti stesse in solido tra loro.
Così deciso nella camera di consiglio della SEZIONE SECONDA, in data
16/12/2025.
Il giudice
FA IV
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