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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 10/11/2025, n. 752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 752 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
Udienza del 10.11.25
Causa n. 149 2025
Sono comparsi
• l'avv. Donatella Cicco per parte ricorrente;
• l'avv. Daniela Guarino per . CP_1
Il giudice, considerato che la causa appare matura per la decisione, invita le parti alla discussione.
Le parti si riportano al contenuto dei rispettivi scritti difensivi e concludono insistendo nelle istanze, eccezioni e deduzioni ivi svolte.
All'esito il giudice si ritira in camera di consiglio e decide la causa come da separato dispositivo di sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura in assenza delle parti,
autorizzate ad allontanarsi.
Il Giudice
Dr. Marco Cucchetto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dr. Marco Cucchetto, all'udienza del giorno 10.11.25 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 149 / 2025 RCL promossa con ricorso depositato il 23.1.25
da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CICCO Parte_1 C.F._1
DONATELLA, elettivamente domiciliato in VIA UGO SESINI, 12 37138 VERONA presso il difensore avv. CICCO DONATELLA
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GUARINO DANIELA CP_1 P.IVA_1
( ) VIA C. BATTISTI, 19 37122 VERONA, elettivamente domiciliato C.F._2
presso il difensore
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.1.25 , in qualità di figlia inabile Parte_1
del defunto (già titolare di non meglio precisato trattamento diretto) Parte_2 conviene in giudizio l per sentire accertare la ricorrenza delle condizioni richieste dalla CP_1
legge per ottenere la liquidazione della pensione di reversibilità a proprio favore, già richiesta all in data 29.9.21 allegando i certificati di stato di famiglia aggiornati e il CP_1
certificato di morte del padre. In data 6.10.21 la sede di Verona aveva respinto la CP_1
richiesta, sostenendo che non sussisteva il requisito della vivenza a carico del defunto.
1 In ricorso si evidenzia, in particolare, che la ricorrente è sempre stata affetta da disturbi della personalità ed è stata dichiarata totalmente inabile al lavoro a far data dal
17.09.99, risultando inoltre titolare di pensione di invalidità cat. IO n. 002900015026814 e di invalidità civile cat. n. 044900007016419 (doc.8-10); vi si allega che il de cuius Parte_2
aveva in vita sempre contribuito in via continuativa e prevalente al di lei
[...]
mantenimento e al sostentamento, considerato lo stato di inabilità della stessa sussistente fin dal 1985, come certificato dalla copiosa documentazione medica dimessa (doc. nn.11-
24).
Si costituisce eccependo preliminarmente l'improcedibilità del ricorso in quanto CP_1
la domanda formulata in data 11.8.22 per il tramite del Patronato avrebbe sostituito quella precedente del 2021, respinta senza impugnazione.
Nel merito l chiede il rigetto del ricorso sottolineando la necessità di dimostrare CP_1
non solo l'inabilità totale, ma anche la vivenza a carico del defunto, requisito non soddisfatto dalla ricorrente che percepisce ininterrottamente, dal 1992, la pensione di inabilità oltre ad una pensione di invalidità civile sopraggiunta nel 1999 (doc.4), le quali, sommate tra loro, sono più che sufficienti per tratteggiarne l'autonomia economica dal defunto genitore anche negli anni precedenti il decesso (doc.5): il che dimostra come la ricorrente non fosse a carico del genitore anche in tale anno (2021) durante il quale ha percepito mensilmente importi netti di prestazioni per € 1.324,76, non avendo peraltro residenza né dimora con il genitore e, quindi, non facendo parte del suo nucleo familiare.
In prima udienza l'avv. Cicco ha rilevato di non esser stata a conoscenza della successiva domanda avanzata dalla ricorrente, domanda comunque archiviata quasi subito il 16.9.22 da come da estratto della relativa casella previdenziale che è stata CP_1
autorizzata a produrre, unitamente alla sentenza di divorzio n.184/06 Trib. Verona dalla quale emergeva l'ammontare del contributo economico mensile in favore della ricorrente (€
100).
Il giudice, ritenuta matura la causa per la decisione, ha rinviato con termine per note all'udienza odierna nella quale le parti, invitate alla discussione, hanno concluso insistendo nelle rispettive richieste;
la causa è stata discussa e decisa mediante lettura di dispositivo di sentenza con motivazione contestuale.
* * *
1. Si rileva preliminarmente che la successiva presentazione di una ulteriore domanda, peraltro subito respinta dall'ente, non determina alcuna improcedibilità rispetto alla
2 domanda già presentata in data 29.9.21, non rinvenendosi alcuna disposizione di legge che la sancisca espressamente.
2. La domanda di parte ricorrente è tuttavia infondata nel merito, per mancanza dei requisiti previsti per il riconoscimento della prestazione richiesta.
In materia di pensioni di reversibilità o di pensioni indirette, per il caso di decesso dell'assicurato, l'art. 22 della legge 903/65 dispone che: “Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato sempreché per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'art. 9 n. 2 lettera a) e b) spetta una pensione…ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi” (sottolineature dell'estensore).
Debbono dunque sussistere all'atto del decesso del genitore – nel caso in scrutinio: all'atto del decesso del padre avvenuto in data 13.5.21 – entrambi i presupposti di “inabilità al lavoro” e di “vivenza a carico” del genitore deceduto.
3. Quanto al primo requisito, l'art. 8 della L. 12.06.84 n. 222 definisce il concetto di inabilità ai fini delle predette prestazioni previdenziali: “Ai fini dell'applicazione degli articoli
21 e 22 della legge 21 luglio 1965 n. 903…si considerano inabili le persone che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa” con l'eccezione di cui al comma 1 bis del medesimo articolo per l'attività lavorativa svolta con finalità terapeutiche dai figli riconosciuti inabili”.
Le certificazioni in atti attestano incontrovertibilmente la sussistenza del presupposto di inabilità nel senso sopra richiamato e l'impossibilità per la ricorrente di svolgere qualsiasi attività lavorativa: dato, del resto, neppure contestato dall'ente previdenziale.
4. Per ciò che attiene invece al requisito della “vivenza a carico” sopra ricordato, non sono emerse prove per ritenere che, alla data del decesso del padre , la Parte_2 ricorrente risultasse economicamente “a carico” del padre, per come il presupposto normativo è andato modulandosi nella giurisprudenza di legittimità richiamata anche dall'ente previdenziale: pensione di reversibilità, ove maggiorenne, se riconosciuto inabile al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi, laddove il requisito della "vivenza a carico", se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza né con una situazione di totale
3 soggezione finanziaria del soggetto inabile, va considerato con particolare rigore ed in tale valutazione occorre prendere in considerazione tutti gli elementi di giudizio acquisiti al processo in base ai quali poter ricostruire la sussistenza o meno di una rilevante dipendenza economica del figlio inabile dal defunto genitore>> (cfr. Cass., sez. lav., n.
3678 del 14 febbraio 2013 e Cass., sez. lav., n. 22738 del 4 ottobre 2013).
Anche la pronuncia citata dalla ricorrente (Cass. n.14996/07 del 3.7.07) ritiene che il
“contributo economico continuativo del titolare della pensione al mantenimento del disabile” debba risultare “concorrente in misura rilevante e comunque prevalente”: il che non è emerso nel caso in scrutinio non avendo dimostrato parte ricorrente, innanzi tutto, la propria capacità reddituale.
In nessuna parte del ricorso si allega la situazione reddituale del de cuius né vi si formulano richieste di prova documentale o testimoniale in tal senso.
La carenza di un siffatto elemento di prova appare, già di per sé, decisiva non potendosi nemmeno procedere alla valutazione comparativa della contribuzione economica continuativa eventualmente erogata in vita dal padre alla figlia (inabile al lavoro e non convivente) rispetto all'ammontare dei redditi (quelli, sì, certi e risultanti in via documentale come indicati dall'ente) di cui autonomamente già disponeva la ricorrente stessa: non è contestato che la ricorrente nell'anno 2021 avesse percepito 13 mensilità corrispondenti ad un importo netto mensile pari ad € 1.324,76 (dei quali l'indennità di accompagnamento e la pensione di invalidità civile rappresentano una quota pari ad € 865,09 esenti IRPEF).
A tal proposito, si evidenzia e ricorda come siano considerati familiari fiscalmente a carico i membri della famiglia che (per il 2024) hanno posseduto un reddito complessivo annuo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili, quota ampiamente superata nel caso in esame.
5. Alla dedotta carenza probatoria sul requisito della vivenza a carico non può certo supplire il contenuto delle relazioni dei servizi sociali (peraltro riferite agli anni 2022 e 2023, ovvero ad un periodo successivo all'anno 2021 in cui si era verificato il decesso del padre della ricorrente: doc. 16-18 ric.) enfatizzato dal ricorrente, limitandosi le stesse a prospettare un forte legame affettivo, un sostegno emotivo e relazionale ed in via generale un non meglio quantificato “supporto economico” del padre.
6. Il ricorso deve essere pertanto essere rigettato per carenza dei presupposti di legge.
4 Si ravvisano tuttavia giustificati motivi perché le spese del giudizio rimangano interamente compensate tra le parti, per la oggettiva difficoltà probatoria di ricostruire la situazione economico patrimoniale del padre e la natura del dedotto supporto economico a distanza di anni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o rigettata:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Verona, 10 novembre 2025
IL GIUDICE
dr. Marco Cucchetto
5
Causa n. 149 2025
Sono comparsi
• l'avv. Donatella Cicco per parte ricorrente;
• l'avv. Daniela Guarino per . CP_1
Il giudice, considerato che la causa appare matura per la decisione, invita le parti alla discussione.
Le parti si riportano al contenuto dei rispettivi scritti difensivi e concludono insistendo nelle istanze, eccezioni e deduzioni ivi svolte.
All'esito il giudice si ritira in camera di consiglio e decide la causa come da separato dispositivo di sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura in assenza delle parti,
autorizzate ad allontanarsi.
Il Giudice
Dr. Marco Cucchetto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dr. Marco Cucchetto, all'udienza del giorno 10.11.25 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 149 / 2025 RCL promossa con ricorso depositato il 23.1.25
da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CICCO Parte_1 C.F._1
DONATELLA, elettivamente domiciliato in VIA UGO SESINI, 12 37138 VERONA presso il difensore avv. CICCO DONATELLA
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GUARINO DANIELA CP_1 P.IVA_1
( ) VIA C. BATTISTI, 19 37122 VERONA, elettivamente domiciliato C.F._2
presso il difensore
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.1.25 , in qualità di figlia inabile Parte_1
del defunto (già titolare di non meglio precisato trattamento diretto) Parte_2 conviene in giudizio l per sentire accertare la ricorrenza delle condizioni richieste dalla CP_1
legge per ottenere la liquidazione della pensione di reversibilità a proprio favore, già richiesta all in data 29.9.21 allegando i certificati di stato di famiglia aggiornati e il CP_1
certificato di morte del padre. In data 6.10.21 la sede di Verona aveva respinto la CP_1
richiesta, sostenendo che non sussisteva il requisito della vivenza a carico del defunto.
1 In ricorso si evidenzia, in particolare, che la ricorrente è sempre stata affetta da disturbi della personalità ed è stata dichiarata totalmente inabile al lavoro a far data dal
17.09.99, risultando inoltre titolare di pensione di invalidità cat. IO n. 002900015026814 e di invalidità civile cat. n. 044900007016419 (doc.8-10); vi si allega che il de cuius Parte_2
aveva in vita sempre contribuito in via continuativa e prevalente al di lei
[...]
mantenimento e al sostentamento, considerato lo stato di inabilità della stessa sussistente fin dal 1985, come certificato dalla copiosa documentazione medica dimessa (doc. nn.11-
24).
Si costituisce eccependo preliminarmente l'improcedibilità del ricorso in quanto CP_1
la domanda formulata in data 11.8.22 per il tramite del Patronato avrebbe sostituito quella precedente del 2021, respinta senza impugnazione.
Nel merito l chiede il rigetto del ricorso sottolineando la necessità di dimostrare CP_1
non solo l'inabilità totale, ma anche la vivenza a carico del defunto, requisito non soddisfatto dalla ricorrente che percepisce ininterrottamente, dal 1992, la pensione di inabilità oltre ad una pensione di invalidità civile sopraggiunta nel 1999 (doc.4), le quali, sommate tra loro, sono più che sufficienti per tratteggiarne l'autonomia economica dal defunto genitore anche negli anni precedenti il decesso (doc.5): il che dimostra come la ricorrente non fosse a carico del genitore anche in tale anno (2021) durante il quale ha percepito mensilmente importi netti di prestazioni per € 1.324,76, non avendo peraltro residenza né dimora con il genitore e, quindi, non facendo parte del suo nucleo familiare.
In prima udienza l'avv. Cicco ha rilevato di non esser stata a conoscenza della successiva domanda avanzata dalla ricorrente, domanda comunque archiviata quasi subito il 16.9.22 da come da estratto della relativa casella previdenziale che è stata CP_1
autorizzata a produrre, unitamente alla sentenza di divorzio n.184/06 Trib. Verona dalla quale emergeva l'ammontare del contributo economico mensile in favore della ricorrente (€
100).
Il giudice, ritenuta matura la causa per la decisione, ha rinviato con termine per note all'udienza odierna nella quale le parti, invitate alla discussione, hanno concluso insistendo nelle rispettive richieste;
la causa è stata discussa e decisa mediante lettura di dispositivo di sentenza con motivazione contestuale.
* * *
1. Si rileva preliminarmente che la successiva presentazione di una ulteriore domanda, peraltro subito respinta dall'ente, non determina alcuna improcedibilità rispetto alla
2 domanda già presentata in data 29.9.21, non rinvenendosi alcuna disposizione di legge che la sancisca espressamente.
2. La domanda di parte ricorrente è tuttavia infondata nel merito, per mancanza dei requisiti previsti per il riconoscimento della prestazione richiesta.
In materia di pensioni di reversibilità o di pensioni indirette, per il caso di decesso dell'assicurato, l'art. 22 della legge 903/65 dispone che: “Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato sempreché per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'art. 9 n. 2 lettera a) e b) spetta una pensione…ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi” (sottolineature dell'estensore).
Debbono dunque sussistere all'atto del decesso del genitore – nel caso in scrutinio: all'atto del decesso del padre avvenuto in data 13.5.21 – entrambi i presupposti di “inabilità al lavoro” e di “vivenza a carico” del genitore deceduto.
3. Quanto al primo requisito, l'art. 8 della L. 12.06.84 n. 222 definisce il concetto di inabilità ai fini delle predette prestazioni previdenziali: “Ai fini dell'applicazione degli articoli
21 e 22 della legge 21 luglio 1965 n. 903…si considerano inabili le persone che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa” con l'eccezione di cui al comma 1 bis del medesimo articolo per l'attività lavorativa svolta con finalità terapeutiche dai figli riconosciuti inabili”.
Le certificazioni in atti attestano incontrovertibilmente la sussistenza del presupposto di inabilità nel senso sopra richiamato e l'impossibilità per la ricorrente di svolgere qualsiasi attività lavorativa: dato, del resto, neppure contestato dall'ente previdenziale.
4. Per ciò che attiene invece al requisito della “vivenza a carico” sopra ricordato, non sono emerse prove per ritenere che, alla data del decesso del padre , la Parte_2 ricorrente risultasse economicamente “a carico” del padre, per come il presupposto normativo è andato modulandosi nella giurisprudenza di legittimità richiamata anche dall'ente previdenziale: pensione di reversibilità, ove maggiorenne, se riconosciuto inabile al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi, laddove il requisito della "vivenza a carico", se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza né con una situazione di totale
3 soggezione finanziaria del soggetto inabile, va considerato con particolare rigore ed in tale valutazione occorre prendere in considerazione tutti gli elementi di giudizio acquisiti al processo in base ai quali poter ricostruire la sussistenza o meno di una rilevante dipendenza economica del figlio inabile dal defunto genitore>> (cfr. Cass., sez. lav., n.
3678 del 14 febbraio 2013 e Cass., sez. lav., n. 22738 del 4 ottobre 2013).
Anche la pronuncia citata dalla ricorrente (Cass. n.14996/07 del 3.7.07) ritiene che il
“contributo economico continuativo del titolare della pensione al mantenimento del disabile” debba risultare “concorrente in misura rilevante e comunque prevalente”: il che non è emerso nel caso in scrutinio non avendo dimostrato parte ricorrente, innanzi tutto, la propria capacità reddituale.
In nessuna parte del ricorso si allega la situazione reddituale del de cuius né vi si formulano richieste di prova documentale o testimoniale in tal senso.
La carenza di un siffatto elemento di prova appare, già di per sé, decisiva non potendosi nemmeno procedere alla valutazione comparativa della contribuzione economica continuativa eventualmente erogata in vita dal padre alla figlia (inabile al lavoro e non convivente) rispetto all'ammontare dei redditi (quelli, sì, certi e risultanti in via documentale come indicati dall'ente) di cui autonomamente già disponeva la ricorrente stessa: non è contestato che la ricorrente nell'anno 2021 avesse percepito 13 mensilità corrispondenti ad un importo netto mensile pari ad € 1.324,76 (dei quali l'indennità di accompagnamento e la pensione di invalidità civile rappresentano una quota pari ad € 865,09 esenti IRPEF).
A tal proposito, si evidenzia e ricorda come siano considerati familiari fiscalmente a carico i membri della famiglia che (per il 2024) hanno posseduto un reddito complessivo annuo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili, quota ampiamente superata nel caso in esame.
5. Alla dedotta carenza probatoria sul requisito della vivenza a carico non può certo supplire il contenuto delle relazioni dei servizi sociali (peraltro riferite agli anni 2022 e 2023, ovvero ad un periodo successivo all'anno 2021 in cui si era verificato il decesso del padre della ricorrente: doc. 16-18 ric.) enfatizzato dal ricorrente, limitandosi le stesse a prospettare un forte legame affettivo, un sostegno emotivo e relazionale ed in via generale un non meglio quantificato “supporto economico” del padre.
6. Il ricorso deve essere pertanto essere rigettato per carenza dei presupposti di legge.
4 Si ravvisano tuttavia giustificati motivi perché le spese del giudizio rimangano interamente compensate tra le parti, per la oggettiva difficoltà probatoria di ricostruire la situazione economico patrimoniale del padre e la natura del dedotto supporto economico a distanza di anni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o rigettata:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Verona, 10 novembre 2025
IL GIUDICE
dr. Marco Cucchetto
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