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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVII, sentenza 17/02/2026, n. 2721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2721 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2721/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 17, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GUIDA ANTONIO, Presidente
AG TO, RE
PERLINGIERI ALESSANDRO, Giudice
in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10319/2025 depositato il 03/06/2025
proposto da
Comune Di Ricorrente_1 - 00581960630
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PRE. ISCR. IPOT n. N. 07176202500005851 35920,28 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 21610/2025 depositato il
09/12/2025
Richieste delle parti: Come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Ricorrente_1 impugna, nei confronti di Agenzia delle Entrate – SS, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria numero 07176202500005851000, notificata in data
02.04.2025, avente ad oggetto l'importo complessivo di euro 35.920,28, scaturente dal presunto omesso pagamento di n. 5 cartelle di pagamento relative, tra l'altro, ad imposta di registro, tributi catastali e ritenute
IRPEF.
A sostegno del proprio ricorso deduce i seguenti motivi:
– nullità del preavviso di iscrizione ipotecaria per omessa indicazione dei beni oggetto della futura iscrizione ipotecaria, in violazione dell'art. 77 DPR n. 602/1973 e dei principi di trasparenza e diritto di difesa;
– nullità dell'atto impugnato per invalidità della cartella di pagamento n. 07120230120633657000, relativa all'imposta di registro su sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 931/2017, in quanto tale imposta sarebbe stata integralmente prenotata a debito ex art. 159 DPR n. 115/2002 e comunque non preceduta dalla notifica del necessario avviso di liquidazione;
– conseguente illegittimità del preavviso impugnato per difetto del presupposto e per insussistenza della soglia minima prevista per l'iscrizione ipotecaria.
In base a tali motivi, rassegna le seguenti conclusioni:
«dichiarare nullo e/o annullare e/o dichiarare illegittimo il preavviso di iscrizione ipotecaria n.
07176202500005851000 notificato il 02/04/2025, con condanna alle spese di giudizio».
Si è costituita Agenzia delle Entrate – SS, deducendo la inammissibilità, illegittimità ed infondatezza del ricorso, depositando documenti e rassegnando le seguenti conclusioni: «dichiarare inammissibile e comunque rigettare il ricorso perché infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese», eccependo, in particolare, la violazione del litisconsorzio necessario, la legittimità della comunicazione preventiva e la carenza di legittimazione passiva in relazione alle contestazioni sul merito del credito.
Non si sono costituiti in giudizio gli enti impositori competenti, pur ritualmente intimati.
Con memoria illustrativa parte ricorrente contesta la avversa documentazione, insiste sui motivi dedotti e ribadisce le rassegnate conclusioni.
All'esito dell'odierna udienza di trattazione, svoltasi come da verbale, la causa viene decisa come da dispositivo adottato a norma di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È preliminarmente opportuno precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della "ragione più liquida" desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SS.UU. sentenza n. 24883/2008;
Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Tanto premesso, il ricorso deve essere accolto. Ed invero, l'atto impugnato è costituito da una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria emessa da
Agenzia delle Entrate – SS ai sensi dell'art. 77 DPR n. 602/1973, finalizzata alla successiva iscrizione ipotecaria su beni del Comune di Ricorrente_1 in caso di mancato pagamento delle somme richieste.
Tali somme erano state richieste all'ente attraverso la notifica dell'intimazione di pagamento n.
07120249042310044000 la quale, tempestivamente impugnata dal Comune, in data 22/10/2025 veniva annullata da altra sezione di questa Corte con sentenza n. 15175/2025.
Ne discende che l'annullamento, anche se non ancora definitivo, dell'atto presupposto all'impugnato preavviso di iscrizione ipotecaria, determina il conseguenziale annullamento dell'avviso di intimazione.
A prescindere da tale sopravvenuta circostanza, il preavviso era altresì illegittimo per essere privo dell'indicazione dei beni oggetto della futura iscrizione ipotecaria. Tale omissione incide in modo significativo sul diritto di difesa del Comune, impedendogli di conoscere con precisione l'oggetto della futura misura cautelare e di predisporre adeguatamente le proprie difese, anche con riferimento alla eventuale impignorabilità o non ipotecabilità di determinati beni.
Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, l'atto impugnato deve essere annullato. La particolarità e novità delle questioni impone la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 17, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GUIDA ANTONIO, Presidente
AG TO, RE
PERLINGIERI ALESSANDRO, Giudice
in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10319/2025 depositato il 03/06/2025
proposto da
Comune Di Ricorrente_1 - 00581960630
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PRE. ISCR. IPOT n. N. 07176202500005851 35920,28 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 21610/2025 depositato il
09/12/2025
Richieste delle parti: Come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Ricorrente_1 impugna, nei confronti di Agenzia delle Entrate – SS, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria numero 07176202500005851000, notificata in data
02.04.2025, avente ad oggetto l'importo complessivo di euro 35.920,28, scaturente dal presunto omesso pagamento di n. 5 cartelle di pagamento relative, tra l'altro, ad imposta di registro, tributi catastali e ritenute
IRPEF.
A sostegno del proprio ricorso deduce i seguenti motivi:
– nullità del preavviso di iscrizione ipotecaria per omessa indicazione dei beni oggetto della futura iscrizione ipotecaria, in violazione dell'art. 77 DPR n. 602/1973 e dei principi di trasparenza e diritto di difesa;
– nullità dell'atto impugnato per invalidità della cartella di pagamento n. 07120230120633657000, relativa all'imposta di registro su sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 931/2017, in quanto tale imposta sarebbe stata integralmente prenotata a debito ex art. 159 DPR n. 115/2002 e comunque non preceduta dalla notifica del necessario avviso di liquidazione;
– conseguente illegittimità del preavviso impugnato per difetto del presupposto e per insussistenza della soglia minima prevista per l'iscrizione ipotecaria.
In base a tali motivi, rassegna le seguenti conclusioni:
«dichiarare nullo e/o annullare e/o dichiarare illegittimo il preavviso di iscrizione ipotecaria n.
07176202500005851000 notificato il 02/04/2025, con condanna alle spese di giudizio».
Si è costituita Agenzia delle Entrate – SS, deducendo la inammissibilità, illegittimità ed infondatezza del ricorso, depositando documenti e rassegnando le seguenti conclusioni: «dichiarare inammissibile e comunque rigettare il ricorso perché infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese», eccependo, in particolare, la violazione del litisconsorzio necessario, la legittimità della comunicazione preventiva e la carenza di legittimazione passiva in relazione alle contestazioni sul merito del credito.
Non si sono costituiti in giudizio gli enti impositori competenti, pur ritualmente intimati.
Con memoria illustrativa parte ricorrente contesta la avversa documentazione, insiste sui motivi dedotti e ribadisce le rassegnate conclusioni.
All'esito dell'odierna udienza di trattazione, svoltasi come da verbale, la causa viene decisa come da dispositivo adottato a norma di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È preliminarmente opportuno precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della "ragione più liquida" desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SS.UU. sentenza n. 24883/2008;
Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Tanto premesso, il ricorso deve essere accolto. Ed invero, l'atto impugnato è costituito da una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria emessa da
Agenzia delle Entrate – SS ai sensi dell'art. 77 DPR n. 602/1973, finalizzata alla successiva iscrizione ipotecaria su beni del Comune di Ricorrente_1 in caso di mancato pagamento delle somme richieste.
Tali somme erano state richieste all'ente attraverso la notifica dell'intimazione di pagamento n.
07120249042310044000 la quale, tempestivamente impugnata dal Comune, in data 22/10/2025 veniva annullata da altra sezione di questa Corte con sentenza n. 15175/2025.
Ne discende che l'annullamento, anche se non ancora definitivo, dell'atto presupposto all'impugnato preavviso di iscrizione ipotecaria, determina il conseguenziale annullamento dell'avviso di intimazione.
A prescindere da tale sopravvenuta circostanza, il preavviso era altresì illegittimo per essere privo dell'indicazione dei beni oggetto della futura iscrizione ipotecaria. Tale omissione incide in modo significativo sul diritto di difesa del Comune, impedendogli di conoscere con precisione l'oggetto della futura misura cautelare e di predisporre adeguatamente le proprie difese, anche con riferimento alla eventuale impignorabilità o non ipotecabilità di determinati beni.
Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, l'atto impugnato deve essere annullato. La particolarità e novità delle questioni impone la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Spese compensate.