Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. I, sentenza 29/01/2026, n. 636
CGT1
Sentenza 29 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Carenza di motivazione

    La cartella di pagamento è regolarmente motivata. La mancata indicazione analitica del calcolo degli interessi non costituisce un vizio della cartella né del ruolo, poiché tale indicazione non rientra nel contenuto minimo della cartella né tra gli elementi che devono essere indicati nel ruolo.

  • Rigettato
    Mancata sottoscrizione dell'atto

    Nessuna normativa vigente o modello ministeriale prevedono la sottoscrizione autografa della cartella di pagamento, bensì la stampigliatura della denominazione della società di riscossione per consentire l'individuazione della provenienza dell'atto. La Corte di Cassazione e la Corte Costituzionale hanno più volte statuito che la mancanza della sottoscrizione non comporta l'invalidità dell'atto se questo è inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo competente.

  • Rigettato
    Prescrizione

    La Corte ritiene il ricorso infondato e rigetta le eccezioni sollevate, assorbendo ogni altro motivo.

  • Rigettato
    Mancata notifica avviso bonario

    La Corte ritiene il ricorso infondato e rigetta le eccezioni sollevate, assorbendo ogni altro motivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. I, sentenza 29/01/2026, n. 636
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 636
    Data del deposito : 29 gennaio 2026

    Testo completo