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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. I, sentenza 29/01/2026, n. 636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 636 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 636/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 21/02/2024 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MANES MYRIA, Presidente
DD CE, Relatore
RUBINO FRANCO ERNESTO, Giudice
in data 21/02/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5006/2022 depositato il 10/10/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Greazer 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420210013094605000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso introduttivo RG 5006/2022 l'avvocato Ricorrente_1 rappresentato e difeso da se stesso impugna e contesta la cartella di pagamento n. 03420210013094605000 notificatagli in data 11/6/2022 dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, con la quale la stessa chiede il pagamento della Somma di Euro
278,02 comprensiva di sanzioni, interessi e spese di notifica per omesso versamento della tassa automobilistica relativa all'annualità 2016.
Parte ricorrente eccepisce la carenza di motivazione;
l'intervenuta prescrizione;
la mancata sottoscrizione ed indicazione del responsabile del provvedimento;
la mancata notifica dell'avviso bonario, chiedendo pertanto l'accoglimento dell'atto impugnato previo annullamento dello stesso, con la contestuale condanna alle spese di giudizio a carico della parte soccombente.
In data 22/01/2024 si costituisce l'Agenzia delle Entrate Riscossione previo deposito di proprie controdeduzioni telematiche, nelle quali eccepisce la carenza di legittimazione passiva in merito all'obbligazione tributaria richiesta e nel merito in confutazione delle eccezioni sollevate dalla parte ricorrente, afferma la legittimità del proprio operato chiedendo il rigetto del ricorso e la relativa condanna alle spese di parte ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il Presidente del Collegio considerato che il relatore nominato dott. Franco Ernesto Rubino in data 21/5/2025 si è dimesso lo sostituisce con il sottoscritto relatore. La Corte osserva che il ricorso è infondato e per gli effetti deve essere rigettato.
Circa il difetto di motivazione sollevato dalla parte ricorrente tale eccezione risulta infondata poiché la cartella impugnata risulta regolarmente motivata e la mancata indicazione analitica del calcolo degli interessi, non determina un vizio della cartella di pagamento e del ruolo, in quanto tale indicazione non rientra né nel contenuto minimo della cartella di pagamento né tra gli elementi che ai sensi dell'art. 1 del D.M. n. 321/1999 devono necessariamente essere indicati nel ruolo. Anche l'eccezione circa la carenza di firma dell'atto impugnato non ha pregio. Infatti nessuna disciplina normativa vigente, né tantomeno il modello ministeriale della cartella, contemplano la sottoscrizione di quest'ultima, bensì prevedono unicamente la stampigliatura della denominazione della società cui è dato incarico di riscuotere, al fine di consentire al contribuente l'individuazione della relativa provenienza.
Orbene la Corte di Cassazione ha in più occasioni statuito che “la mancanza della sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, la cui esistenza non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto al fatto che esso sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo” (Cfr. Cass.
n. 577/17; n. 26053/15; n. 25773/14). Fra l'altro a norma dell'art. 25 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell'esattore, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice
(Cfr. Cass. n. 9872/16; n. 25773/14). In tal senso si è espressa anche la Corte Costituzionale che, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità dell'art. 25 DPR. n. 602/73, proprio nella parte in cui omette di indicare la sottoscrizione autografa tra gli elementi costitutivi della cartella di pagamento, ha concluso per la manifesta infondatezza della questione, ritenendo che “la questione stessa, si fonda sull'erroneo presupposto che la sottoscrizione autografa debba considerarsi elemento essenziale di ogni atto amministrativo, mentre costituisce diritto vivente il principio secondo cui l'autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell'atto amministrativo nei soli casi in cui sia espressamente prevista dalla legge, essendo di regola sufficiente che dai dati contenuti nello stesso documento sia possibile individuare con certezza l'autorità da cui l'atto proviene” (Corte Cost., ord. 21 aprile 2000, n. 117). In ordine poi all'eccezione circa l'errato calcolo degli interessi e delle sanzioni sollevata dalla parte ricorrente la stessa risulta infondata, poiché i tassi di interesse ed i limiti temporali di riferimento (dies a quo e dies ad quem) sono determinati annualmente per legge, con provvedimenti generali e quindi gli stessi, risultano conoscibile dal contribuente come qualsiasi altro dato normativo (Cfr. Cass. n. 8613/11). Pertanto nel caso di specie il contribuente ha avuto piena conoscenza dei presupposti dell'imposizione per averli puntualmente contestati.
Alla luce delle argomentazioni svolte ed assorbiti gli altri motivi questo Organo Giudicante ritiene il ricorso non meritevole di accoglimento. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e per gli effetti conferma l'atto impugnato. Condanna inoltre parte ricorrente alla refusione delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione che liquida in euro 250,00 oltre IVA e CPA come per legge.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 21/02/2024 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MANES MYRIA, Presidente
DD CE, Relatore
RUBINO FRANCO ERNESTO, Giudice
in data 21/02/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5006/2022 depositato il 10/10/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Greazer 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420210013094605000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso introduttivo RG 5006/2022 l'avvocato Ricorrente_1 rappresentato e difeso da se stesso impugna e contesta la cartella di pagamento n. 03420210013094605000 notificatagli in data 11/6/2022 dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, con la quale la stessa chiede il pagamento della Somma di Euro
278,02 comprensiva di sanzioni, interessi e spese di notifica per omesso versamento della tassa automobilistica relativa all'annualità 2016.
Parte ricorrente eccepisce la carenza di motivazione;
l'intervenuta prescrizione;
la mancata sottoscrizione ed indicazione del responsabile del provvedimento;
la mancata notifica dell'avviso bonario, chiedendo pertanto l'accoglimento dell'atto impugnato previo annullamento dello stesso, con la contestuale condanna alle spese di giudizio a carico della parte soccombente.
In data 22/01/2024 si costituisce l'Agenzia delle Entrate Riscossione previo deposito di proprie controdeduzioni telematiche, nelle quali eccepisce la carenza di legittimazione passiva in merito all'obbligazione tributaria richiesta e nel merito in confutazione delle eccezioni sollevate dalla parte ricorrente, afferma la legittimità del proprio operato chiedendo il rigetto del ricorso e la relativa condanna alle spese di parte ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il Presidente del Collegio considerato che il relatore nominato dott. Franco Ernesto Rubino in data 21/5/2025 si è dimesso lo sostituisce con il sottoscritto relatore. La Corte osserva che il ricorso è infondato e per gli effetti deve essere rigettato.
Circa il difetto di motivazione sollevato dalla parte ricorrente tale eccezione risulta infondata poiché la cartella impugnata risulta regolarmente motivata e la mancata indicazione analitica del calcolo degli interessi, non determina un vizio della cartella di pagamento e del ruolo, in quanto tale indicazione non rientra né nel contenuto minimo della cartella di pagamento né tra gli elementi che ai sensi dell'art. 1 del D.M. n. 321/1999 devono necessariamente essere indicati nel ruolo. Anche l'eccezione circa la carenza di firma dell'atto impugnato non ha pregio. Infatti nessuna disciplina normativa vigente, né tantomeno il modello ministeriale della cartella, contemplano la sottoscrizione di quest'ultima, bensì prevedono unicamente la stampigliatura della denominazione della società cui è dato incarico di riscuotere, al fine di consentire al contribuente l'individuazione della relativa provenienza.
Orbene la Corte di Cassazione ha in più occasioni statuito che “la mancanza della sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, la cui esistenza non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto al fatto che esso sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo” (Cfr. Cass.
n. 577/17; n. 26053/15; n. 25773/14). Fra l'altro a norma dell'art. 25 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell'esattore, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice
(Cfr. Cass. n. 9872/16; n. 25773/14). In tal senso si è espressa anche la Corte Costituzionale che, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità dell'art. 25 DPR. n. 602/73, proprio nella parte in cui omette di indicare la sottoscrizione autografa tra gli elementi costitutivi della cartella di pagamento, ha concluso per la manifesta infondatezza della questione, ritenendo che “la questione stessa, si fonda sull'erroneo presupposto che la sottoscrizione autografa debba considerarsi elemento essenziale di ogni atto amministrativo, mentre costituisce diritto vivente il principio secondo cui l'autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell'atto amministrativo nei soli casi in cui sia espressamente prevista dalla legge, essendo di regola sufficiente che dai dati contenuti nello stesso documento sia possibile individuare con certezza l'autorità da cui l'atto proviene” (Corte Cost., ord. 21 aprile 2000, n. 117). In ordine poi all'eccezione circa l'errato calcolo degli interessi e delle sanzioni sollevata dalla parte ricorrente la stessa risulta infondata, poiché i tassi di interesse ed i limiti temporali di riferimento (dies a quo e dies ad quem) sono determinati annualmente per legge, con provvedimenti generali e quindi gli stessi, risultano conoscibile dal contribuente come qualsiasi altro dato normativo (Cfr. Cass. n. 8613/11). Pertanto nel caso di specie il contribuente ha avuto piena conoscenza dei presupposti dell'imposizione per averli puntualmente contestati.
Alla luce delle argomentazioni svolte ed assorbiti gli altri motivi questo Organo Giudicante ritiene il ricorso non meritevole di accoglimento. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e per gli effetti conferma l'atto impugnato. Condanna inoltre parte ricorrente alla refusione delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione che liquida in euro 250,00 oltre IVA e CPA come per legge.