Art. 4.
L'Ufficio italiano dei cambi provvedera' a compiere le operazioni necessarie ai fini della pratica attuazione degli emendamenti di cui all'articolo 1 con le modalita' stabilite da apposita convenzione da stipularsi con il Ministero del tesoro.
L'Ufficio italiano dei cambi provvedera' a compiere le operazioni necessarie ai fini della pratica attuazione degli emendamenti di cui all'articolo 1 con le modalita' stabilite da apposita convenzione da stipularsi con il Ministero del tesoro.