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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brindisi, sez. II, sentenza 04/02/2026, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brindisi |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 40/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRINDISI Sezione 2, riunita in udienza il 11/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MEMMO ANDREA, Presidente e Relatore MORO PATRIZIA, Giudice NATALI ANTONIO IVAN, Giudice
in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 278/2025 depositato il 26/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brindisi
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVHQ10A101152 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVHQ10A101152 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVHQ10A101152 IRPEF-ALIQUOTE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVHQ10A101152 IVA-ALIQUOTE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 606/2025 depositato il 12/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 15.5.2025 Ricorrente_1 impugnava l'accertamento, notificato il 19.3.2025, con cui agenzia delle entrate accertava un maggiore reddito ai fini delle II. DD. e IVA indetraibile per l'anno Società_12019 sulla base del disconoscimento di costi derivanti da fatture emesse dalla ditta di Nominativo_1 ritenute operazioni oggettivamente inesistenti. La ricorrente che svolge l'attività di pubblicità mediante cartelloni pubblicitari, volantini, camion a vela, messaggi radio-televisivi deduce l'infondatezza dell'accertamento atteso che i costi sono stati realmente sostenuti siccome dimostrato dalle prestazioni pubblicitarie eseguite nei confronti dei propri clienti. Chiede l'annullamento dell'accertamento impugnato. Con comparsa del 11.7.2025 si costituiva agenzia delle entrate replicando al ricorso e chiedendone il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e come tale va rigettato. L'ufficio ha disconosciuto i costi derivanti dalle fatture emesse dalla Società_1 di Nominativo_1 atteso che tale ditta non ha beni strumentali, ad eccezione di qualcuno preso a noleggio solo per pochi giorni dell'anno, né dipendenti con cui eseguire le prestazioni oggetto dei documenti fiscali (come da stralcio PVC nei confronti di detta ditta, allegato in atti). A fronte di tale circostanza che da sola fa fondatamente presumere l'inesistenza delle prestazioni, il ricorrente non ha dato prova contraria: il rapporto con il fornitore sarebbe avvenuto solo sulla base di accordi verbali, il corrispettivo delle prestazioni sarebbe stato pagato in contanti e il ricorrente vorrebbe provare l'esecuzione delle prestazioni ricevute unicamente sulla base di quelle eseguite da lui nei confronti dei propri clienti. Ne consegue il rigetto del ricorso;
le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brindisi, sezione II, in composizione collegiale, rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato. Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di agenzia delle entrate direzione provinciale di Brindisi, della somma di euro 1.000,00, oltre oneri ed accessori, come per legge. Brindisi, 11 novembre 2025 Il Presidente e relatore
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRINDISI Sezione 2, riunita in udienza il 11/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MEMMO ANDREA, Presidente e Relatore MORO PATRIZIA, Giudice NATALI ANTONIO IVAN, Giudice
in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 278/2025 depositato il 26/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brindisi
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVHQ10A101152 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVHQ10A101152 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVHQ10A101152 IRPEF-ALIQUOTE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVHQ10A101152 IVA-ALIQUOTE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 606/2025 depositato il 12/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 15.5.2025 Ricorrente_1 impugnava l'accertamento, notificato il 19.3.2025, con cui agenzia delle entrate accertava un maggiore reddito ai fini delle II. DD. e IVA indetraibile per l'anno Società_12019 sulla base del disconoscimento di costi derivanti da fatture emesse dalla ditta di Nominativo_1 ritenute operazioni oggettivamente inesistenti. La ricorrente che svolge l'attività di pubblicità mediante cartelloni pubblicitari, volantini, camion a vela, messaggi radio-televisivi deduce l'infondatezza dell'accertamento atteso che i costi sono stati realmente sostenuti siccome dimostrato dalle prestazioni pubblicitarie eseguite nei confronti dei propri clienti. Chiede l'annullamento dell'accertamento impugnato. Con comparsa del 11.7.2025 si costituiva agenzia delle entrate replicando al ricorso e chiedendone il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e come tale va rigettato. L'ufficio ha disconosciuto i costi derivanti dalle fatture emesse dalla Società_1 di Nominativo_1 atteso che tale ditta non ha beni strumentali, ad eccezione di qualcuno preso a noleggio solo per pochi giorni dell'anno, né dipendenti con cui eseguire le prestazioni oggetto dei documenti fiscali (come da stralcio PVC nei confronti di detta ditta, allegato in atti). A fronte di tale circostanza che da sola fa fondatamente presumere l'inesistenza delle prestazioni, il ricorrente non ha dato prova contraria: il rapporto con il fornitore sarebbe avvenuto solo sulla base di accordi verbali, il corrispettivo delle prestazioni sarebbe stato pagato in contanti e il ricorrente vorrebbe provare l'esecuzione delle prestazioni ricevute unicamente sulla base di quelle eseguite da lui nei confronti dei propri clienti. Ne consegue il rigetto del ricorso;
le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brindisi, sezione II, in composizione collegiale, rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato. Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di agenzia delle entrate direzione provinciale di Brindisi, della somma di euro 1.000,00, oltre oneri ed accessori, come per legge. Brindisi, 11 novembre 2025 Il Presidente e relatore