Articolo 64 della Legge 8 marzo 1968, n. 257
Articolo 63Articolo 65
Versione
16 aprile 1968
Art. 64. I residui passivi alla chiusura dell'eserci
zio finanziario 1965 risultano stabiliti in.. L. 177.882.615.121
dei quali nell'esercizio 1966 furono pagati.. " 135.501.668.903
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e rimasero da pagare al 31 dicembre 1966..... L. 42.380.946.213
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Entrata in vigore il 16 aprile 1968