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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IX, sentenza 05/01/2026, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 72/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 9, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LEPORE ANTONIO, Presidente
COLAIUDA SERAFINO, OR
BRIGUORI PAOLA, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5599/2022 depositato il 02/11/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Dr. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 244/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LATINA sez. 1 e pubblicata il 01/03/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKF011200423-2020 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKF011200423-2020 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKF011200423-2020 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKF011200423-2020 IRAP 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: /
Resistente/Appellato: Il difensore dell'Ufficio si riporta a quanto dedotto in atti e chiede il rigetto dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso l'avvocato Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento dell'Agenzia delle entrate di Latina n. TKF011200423/2020, notificato il 3 maggio 2021, che sulla base dei rilievi contenuti nel PVC della Guardia di Finanza Tenenza Cisterna di Latina del 15 novembre 2019, relativo agli anni dal 2014 al 2019, e a seguito delle indagini bancarie esperite nei confronti del professionista e della di lui moglie e dell'accesso eseguito in studio e nell'abitazione, ha accertato nei suoi confronti per l'anno di imposta 2015 compensi non dichiarati per € 98.029,00, con il recupero di tale importo a tassazione e sanzioni.
Chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato, deducendo:
1) Illegittimità della proroga di notifica dell'avviso di accertamento, incertezza della data di sottoscrizione e conseguente tardività della notifica in violazione dell'art. 43 d.P.R. 600/73;
2) Nullità dell'avviso di accertamento per violazione dell'art. 7 della I. 212/2000 e dell'art. 42 del d.P.R.
600/73;
3) Inesistenza giuridica dell'atto impugnato per carenza di poteri di firma, e assenza della delega al dirigente che lo ha sottoscritto;
4) Carenza di motivazione;
5) Difetto di prova;
6) Nullità dell'avviso in merito all'applicazione dell'IRAP.
L'Ufficio costituito, concludeva per la reiezione del ricorso, sostenendone l'infondatezza. In tale ambito rappresentava che questa stessa CTP con sentenza n. 367/6/2021 ha respinto un analogo ricorso proposto dal ricorrente avverso l'accertamento relativo all'anno 2014.
Il ricorrente presentava memorie a sostegno delle eccezioni mosse.
La CTP di Latina con sentenza n. 244/2022 depositata il 1/03/2022 respinse il ricorso condannando il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in € 3.000,00 complessivi.
La sentenza è impugnata dal contribuente che ne chiede la riforma ed a sostegno delle sue ragioni espone quanto segue:
Nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa. Ricorda che aveva a suo tempo richiesta la pubblica udienza ma, a causa dell'evento pandemico, chiese la il dibattimento da remoto e per tale motivo in data 18/02/2022 venne presentata tale richiesta, cioè 10 gg prima della dell'udienza avvenuta il
28/02/2022, ebbene i primi Giudici ritenendola tardiva non hanno permesso il regolare contraddittorio per cui chiede di riconoscere la nullità della stessa.
Con il secondo motivo ritiene che l'impugnata sentenza sia affetta da motivazione apparente. Cita varie sentenze di diritto ormai datate anni 2002 e 2003 dove viene enunciato il principio che i motivi della sentenza debbano consentire al contribuente la ratio decidendi seguita da Giudice.
Il terzo motivo di impugnazione riguarda l'error in procedendo ed omessa motivazione e precisamente:
A) Illegittimità della proroga di notifica dell'avviso di accertamento, incertezza della data di sottoscrizione e conseguente tardività della notifica in violazione dell'art. 43 Dpr 600/73.
B) Nullità dell'avviso di accertamento impugnato per violazione dell'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n.
212 e dell'art. 42 del DPR n. 600/73.
C) Nullità dell'avviso di accertamento impugnato per violazione dell'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n.
212 e dell'art. 42 del DPR n. 600/73 - Nel corpo dell'Avviso di Accertamento l'ufficio precisa … … Il signor Ricorrente_1 … avvocato, è stato soggetto ad una verifica fiscale della Guardia di Finanza – Tenenza Cisterna di Latina (LT) iniziata il 31.01.2019 e terminata il 15/11/2019 con la redazione e consegna al contribuente del processo verbale di constatazione (PVC) che si intende in questa sede integralmente richiamato assieme agli allegati. Per gli anni d'imposta 2014 al 2019. Lo stesso Processo Verbale, non è allegato all'atto impugnato, quest'ultimo di fatto riporta in maniera sintetica e di parte, solo alcuni rilievi dello stesso.
D) Nullità dell'Avviso di Accertamento in merito all'applicazione dell'IRAP.
Il quarto motivo riguarda la condanna alle spese senza che il Giudici abbiano motivato tale condanna.
Conclude con la richiesta di accoglimento dell'appello, con vittoria sulle spese del doppio grado di giudizio.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate DP di Latina contesta le eccezioni mosse dal contribuente, chiede il rigetto dell'appello e la vittoria di spese come da notula allegata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto.
Quanto al primo motivo mancata e non regolare formazione del contraddittorio, la Corte ritiene che i dieci giorni prima per la presentazione della richiesta di udienza a distanza secondo il Decreto n. 206/2022 riguardano i giorni liberi prima dell'udienza; quindi essendo la richiesta stata presentata il giorno 18 e l'udienza avvenuta il giorno 28 del mese di febbraio la stessa è tardiva in quanto il termine stabilito dell'ordinanza suddetta parla di giorni liberi.
Anche il secondo motivo non merita di essere accolto.
Va ricordato che l'art. 36 del D.lgs. n.546/92 stabilisce che la sentenza soddisfa il principio generale e quindi la validità qualora faccia riferimento alla succinta esposizione dei motivi in fatto e in diritto al fine di permettere alle parti in causa di comprendere l'iter argomentativo che ha portato il Giudice ad emettere quel provvedimento.
Tale disposizione è rafforzata da varie sentenze di diritto dalle quali si evince che la violazione invocata dal contribuente sussiste se il Giudice omette di esporre i motivi di fatto e di diritto della decisione. Su tale assunto la lettura della sentenza impugnata non porta a ravvedere la mancanza di motivi assunti.
Il terzo motivi riguarda l'error in procedendo in cui sarebbero incorsi i Giudici di prime cure secondo l'appellante.
Su tale eccezione riguardo il punto A, l'assunto del contribuente secondo il quale il Giudice nulla ha detto sulla censura in merito all'illegittimità della proroga in violazione dell'art. 43 del DPR n. 600/73, la Corte non condivide tale eccezione. Va qui detto che la condivisibilità dell'eccezione nasce dalla lettura della sentenza dove è stabilito che l'accertamento riguardante l'anno 2015, emesso ai sensi del citato art. 43 termini prorogati dalla crisi epidemiologica fino al 28/02/2022, tale data della formazione/emissione dell'atto impugnato e la data di notifica della PEC di tale atto smentisce tale assunto, le considerazioni suddette comportano il rigetto dell'eccezione mossa.
Va respinta anche l'eccezione riguardante la violazione dell'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212 e dell'art. 42 del D.P.R. n. 600/73, infatti come si legge nell'atto impugnato il verbale della GdF atteso che lo stesso venne consegnato all'interessato in data 15/11/2019, e quindi conosciuto dal contribuente.
Il punto D) riguardante l'IRAP il contribuente lamenta la presunta non considerazione del Giudice nella sentenza emessa. Tale eccezione appare infondata poiché i primi Giudici hanno stabilito “Per escludere la fondatezza della censura, basti rilevare che, come messo in rilievo dall'Ufficio, il ricorrente ha presentato per l'anno 2015 la dichiarazione IRAP2016 che, pur chiudendo con un valore della produzione in perdita, depone per la correttezza dell'accertamento nell'assoggettare il medesimo a tale imposta”.
Sul motivo riguardante la condanna alle spese, i Giudici di primo grado hanno applicato le disposizioni dell'art. 15 del D.lgs. n.546/92 dove è disposto che la parte soccombente è condannata a rimborsare le spese di giudizio che sono liquidate in sentenza.
La soccombenza comporta la condanna alle spese del grado di giudizio che sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, rigetta l'appello e condanna il contribuente al pagamento delle spese liquidate in € 5.700,00.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 9, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LEPORE ANTONIO, Presidente
COLAIUDA SERAFINO, OR
BRIGUORI PAOLA, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5599/2022 depositato il 02/11/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Dr. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 244/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LATINA sez. 1 e pubblicata il 01/03/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKF011200423-2020 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKF011200423-2020 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKF011200423-2020 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKF011200423-2020 IRAP 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: /
Resistente/Appellato: Il difensore dell'Ufficio si riporta a quanto dedotto in atti e chiede il rigetto dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso l'avvocato Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento dell'Agenzia delle entrate di Latina n. TKF011200423/2020, notificato il 3 maggio 2021, che sulla base dei rilievi contenuti nel PVC della Guardia di Finanza Tenenza Cisterna di Latina del 15 novembre 2019, relativo agli anni dal 2014 al 2019, e a seguito delle indagini bancarie esperite nei confronti del professionista e della di lui moglie e dell'accesso eseguito in studio e nell'abitazione, ha accertato nei suoi confronti per l'anno di imposta 2015 compensi non dichiarati per € 98.029,00, con il recupero di tale importo a tassazione e sanzioni.
Chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato, deducendo:
1) Illegittimità della proroga di notifica dell'avviso di accertamento, incertezza della data di sottoscrizione e conseguente tardività della notifica in violazione dell'art. 43 d.P.R. 600/73;
2) Nullità dell'avviso di accertamento per violazione dell'art. 7 della I. 212/2000 e dell'art. 42 del d.P.R.
600/73;
3) Inesistenza giuridica dell'atto impugnato per carenza di poteri di firma, e assenza della delega al dirigente che lo ha sottoscritto;
4) Carenza di motivazione;
5) Difetto di prova;
6) Nullità dell'avviso in merito all'applicazione dell'IRAP.
L'Ufficio costituito, concludeva per la reiezione del ricorso, sostenendone l'infondatezza. In tale ambito rappresentava che questa stessa CTP con sentenza n. 367/6/2021 ha respinto un analogo ricorso proposto dal ricorrente avverso l'accertamento relativo all'anno 2014.
Il ricorrente presentava memorie a sostegno delle eccezioni mosse.
La CTP di Latina con sentenza n. 244/2022 depositata il 1/03/2022 respinse il ricorso condannando il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in € 3.000,00 complessivi.
La sentenza è impugnata dal contribuente che ne chiede la riforma ed a sostegno delle sue ragioni espone quanto segue:
Nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa. Ricorda che aveva a suo tempo richiesta la pubblica udienza ma, a causa dell'evento pandemico, chiese la il dibattimento da remoto e per tale motivo in data 18/02/2022 venne presentata tale richiesta, cioè 10 gg prima della dell'udienza avvenuta il
28/02/2022, ebbene i primi Giudici ritenendola tardiva non hanno permesso il regolare contraddittorio per cui chiede di riconoscere la nullità della stessa.
Con il secondo motivo ritiene che l'impugnata sentenza sia affetta da motivazione apparente. Cita varie sentenze di diritto ormai datate anni 2002 e 2003 dove viene enunciato il principio che i motivi della sentenza debbano consentire al contribuente la ratio decidendi seguita da Giudice.
Il terzo motivo di impugnazione riguarda l'error in procedendo ed omessa motivazione e precisamente:
A) Illegittimità della proroga di notifica dell'avviso di accertamento, incertezza della data di sottoscrizione e conseguente tardività della notifica in violazione dell'art. 43 Dpr 600/73.
B) Nullità dell'avviso di accertamento impugnato per violazione dell'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n.
212 e dell'art. 42 del DPR n. 600/73.
C) Nullità dell'avviso di accertamento impugnato per violazione dell'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n.
212 e dell'art. 42 del DPR n. 600/73 - Nel corpo dell'Avviso di Accertamento l'ufficio precisa … … Il signor Ricorrente_1 … avvocato, è stato soggetto ad una verifica fiscale della Guardia di Finanza – Tenenza Cisterna di Latina (LT) iniziata il 31.01.2019 e terminata il 15/11/2019 con la redazione e consegna al contribuente del processo verbale di constatazione (PVC) che si intende in questa sede integralmente richiamato assieme agli allegati. Per gli anni d'imposta 2014 al 2019. Lo stesso Processo Verbale, non è allegato all'atto impugnato, quest'ultimo di fatto riporta in maniera sintetica e di parte, solo alcuni rilievi dello stesso.
D) Nullità dell'Avviso di Accertamento in merito all'applicazione dell'IRAP.
Il quarto motivo riguarda la condanna alle spese senza che il Giudici abbiano motivato tale condanna.
Conclude con la richiesta di accoglimento dell'appello, con vittoria sulle spese del doppio grado di giudizio.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate DP di Latina contesta le eccezioni mosse dal contribuente, chiede il rigetto dell'appello e la vittoria di spese come da notula allegata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto.
Quanto al primo motivo mancata e non regolare formazione del contraddittorio, la Corte ritiene che i dieci giorni prima per la presentazione della richiesta di udienza a distanza secondo il Decreto n. 206/2022 riguardano i giorni liberi prima dell'udienza; quindi essendo la richiesta stata presentata il giorno 18 e l'udienza avvenuta il giorno 28 del mese di febbraio la stessa è tardiva in quanto il termine stabilito dell'ordinanza suddetta parla di giorni liberi.
Anche il secondo motivo non merita di essere accolto.
Va ricordato che l'art. 36 del D.lgs. n.546/92 stabilisce che la sentenza soddisfa il principio generale e quindi la validità qualora faccia riferimento alla succinta esposizione dei motivi in fatto e in diritto al fine di permettere alle parti in causa di comprendere l'iter argomentativo che ha portato il Giudice ad emettere quel provvedimento.
Tale disposizione è rafforzata da varie sentenze di diritto dalle quali si evince che la violazione invocata dal contribuente sussiste se il Giudice omette di esporre i motivi di fatto e di diritto della decisione. Su tale assunto la lettura della sentenza impugnata non porta a ravvedere la mancanza di motivi assunti.
Il terzo motivi riguarda l'error in procedendo in cui sarebbero incorsi i Giudici di prime cure secondo l'appellante.
Su tale eccezione riguardo il punto A, l'assunto del contribuente secondo il quale il Giudice nulla ha detto sulla censura in merito all'illegittimità della proroga in violazione dell'art. 43 del DPR n. 600/73, la Corte non condivide tale eccezione. Va qui detto che la condivisibilità dell'eccezione nasce dalla lettura della sentenza dove è stabilito che l'accertamento riguardante l'anno 2015, emesso ai sensi del citato art. 43 termini prorogati dalla crisi epidemiologica fino al 28/02/2022, tale data della formazione/emissione dell'atto impugnato e la data di notifica della PEC di tale atto smentisce tale assunto, le considerazioni suddette comportano il rigetto dell'eccezione mossa.
Va respinta anche l'eccezione riguardante la violazione dell'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212 e dell'art. 42 del D.P.R. n. 600/73, infatti come si legge nell'atto impugnato il verbale della GdF atteso che lo stesso venne consegnato all'interessato in data 15/11/2019, e quindi conosciuto dal contribuente.
Il punto D) riguardante l'IRAP il contribuente lamenta la presunta non considerazione del Giudice nella sentenza emessa. Tale eccezione appare infondata poiché i primi Giudici hanno stabilito “Per escludere la fondatezza della censura, basti rilevare che, come messo in rilievo dall'Ufficio, il ricorrente ha presentato per l'anno 2015 la dichiarazione IRAP2016 che, pur chiudendo con un valore della produzione in perdita, depone per la correttezza dell'accertamento nell'assoggettare il medesimo a tale imposta”.
Sul motivo riguardante la condanna alle spese, i Giudici di primo grado hanno applicato le disposizioni dell'art. 15 del D.lgs. n.546/92 dove è disposto che la parte soccombente è condannata a rimborsare le spese di giudizio che sono liquidate in sentenza.
La soccombenza comporta la condanna alle spese del grado di giudizio che sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, rigetta l'appello e condanna il contribuente al pagamento delle spese liquidate in € 5.700,00.