Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IX, sentenza 05/01/2026, n. 72
CGT2
Sentenza 5 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Illegittimità della proroga di notifica dell'avviso di accertamento e tardività della notifica

    La Corte ha ritenuto che l'accertamento per l'anno 2015, emesso ai sensi dell'art. 43 con termini prorogati dalla crisi epidemiologica fino al 28/02/2022, e la data di notifica dell'atto smentiscono l'assunto del contribuente.

  • Rigettato
    Nullità dell'avviso di accertamento per violazione di legge

    L'eccezione è respinta in quanto il verbale della GdF fu consegnato all'interessato in data antecedente alla notifica dell'avviso di accertamento, rendendolo di fatto conosciuto dal contribuente.

  • Rigettato
    Inesistenza giuridica dell'atto per carenza di poteri di firma

    Non specificato nel dettaglio, ma implicitamente rigettato in quanto parte di un appello complessivamente rigettato.

  • Rigettato
    Carenza di motivazione

    Non specificato nel dettaglio, ma implicitamente rigettato in quanto parte di un appello complessivamente rigettato.

  • Rigettato
    Difetto di prova

    Non specificato nel dettaglio, ma implicitamente rigettato in quanto parte di un appello complessivamente rigettato.

  • Rigettato
    Nullità dell'avviso in merito all'applicazione dell'IRAP

    I giudici di primo grado hanno ritenuto fondato l'accertamento IRAP poiché il ricorrente aveva presentato dichiarazione IRAP per l'anno 2015, che, pur chiudendo in perdita, depone per la correttezza dell'assoggettamento all'imposta.

  • Rigettato
    Richiesta di udienza da remoto tardiva

    La Corte ha ritenuto la richiesta tardiva in quanto i dieci giorni prima per la presentazione della richiesta di udienza a distanza riguardano i giorni liberi prima dell'udienza, e la richiesta presentata il 18 febbraio per un'udienza il 28 febbraio è risultata tardiva.

  • Rigettato
    Motivazione della sentenza di primo grado insufficiente

    La Corte ha ritenuto che la sentenza soddisfa il principio generale di cui all'art. 36 del D.lgs. n.546/92, facendo riferimento alla succinta esposizione dei motivi in fatto e in diritto, e che la lettura della sentenza impugnata non rivela la mancanza di motivi.

  • Rigettato
    Mancanza di motivazione sulla condanna alle spese

    I giudici di primo grado hanno applicato le disposizioni dell'art. 15 del D.lgs. n.546/92, che dispone che la parte soccombente è condannata a rimborsare le spese di giudizio liquidate in sentenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IX, sentenza 05/01/2026, n. 72
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 72
    Data del deposito : 5 gennaio 2026

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