Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Emilia Romagna, sentenza 04/05/2026, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Emilia Romagna |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sent. n. 87/2026/GC
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA composta dai seguenti magistrati:
Vittorio RAELI Presidente RD PATUMI Consigliere – relatore Francesco LIGUORI Primo Referendario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio n. 46525 del registro di segreteria, iscritto sul conto giudiziale n. 130200 dell’Unione Pedemontana Parmense, reso dall’agente contabile CORTACCIA SRLS, c.f./p. iva 02811940341 in riferimento all’imposta di soggiorno riscossa per l’esercizio 2022;
visti il conto giudiziale e gli altri documenti di causa;
Uditi, nell’udienza pubblica del 18 febbraio 2026, tenuta con l’assistenza del segretario dott. Enrico Tiberi, il relatore consigliere RD Patumi, il Pubblico Ministero nella persona del V.P.G. Domenico De Nicolo. Non comparsi né l’agente contabile, né l’Amministrazione.
TO
1. In data 13 giugno 2023, l’Unione Pedemontana Parmense ha depositato presso questa Sezione Giurisdizionale il conto giudiziale n. 130200, avente a oggetto l’imposta di soggiorno per l’anno 2022, reso dall’agente contabile CI srls, depositato in data 13 giugno 2023 e, successivamente, a seguito di rettifica e di nuova approvazione, il 12 aprile 2024.
A seguito di nota istruttoria del Magistrato relatore il conto è stato modificato sostanzialmente, giacché in un primo momento riportava un totale di riscossioni e versamenti pari a 5.526,00 euro, mentre successivamente è stato rettificato in 10.635,00 euro e parificato dal Responsabile del servizio finanziario. Nel giustificare la modifica di cui sopra, l’agente contabile aveva dichiarato che vi era stato un errore materiale, non essendo state calcolate le imposte delle presenze inserite manualmente, ma solo quelle inserite durante il check-in, uniche prese in considerazione dal software gestionale.
Permaneva comunque un disallineamento tra l’importo dell’imposta quale risultante dalle dichiarazioni mensili, confluito del conto giudiziale pari, come detto, a 10.635,00 euro, e quanto risultava depositato a tale titolo al gestore della struttura, pari a 10.651,00 euro, con conseguente ammanco di 16,00 euro.
2. Per quanto sopra esposto il Magistrato relatore, con relazione del 6 marzo 2025, ha proposto l’iscrizione a ruolo di udienza del conto in esame, successivamente disposta dal Presidente di questa Sezione con decreto del 12 aprile 2025.
3. In data 15 settembre 2025 la Procura regionale aveva presentato le proprie conclusioni affermando che vi sarebbero state ancora carenze sull’attività di verifica del carico dell’agente di conto; ricordando, inoltre, l’art. 8 del regolamento per la disciplina dell’imposta di soggiorno, approvato con deliberazione di Consiglio Unione il 22.3.2018 e aggiornato con delibera di Consiglio Unione del 26.4.2021, per il quale l’accertamento dell’amministrazione è esercitato “previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive”; evidenziando, infine, che l’amministrazione ha svolto la verifica mediante diretta interlocuzione con il gestore della struttura senza un incrocio con i dati presenti in Questura, pertanto esclusivamente basandosi sulla documentazione acquisita dall’agente contabile e che, in tal modo, non sarebbe stata accertata la correttezza del carico esposto nel conto giudiziale;
Nel rassegnare le conclusioni, la Procura regionale aveva chiesto che fosse disposta la restituzione degli atti di causa al Magistrato istruttore affinché provvedesse a compiere l’istruttoria necessaria per accertare l’effettiva consistenza del carico, nonché l’ammontare dell’imposta di soggiorno riscossa e da riversare nel periodo oggetto del giudizio
4. Con ordinanza istruttoria del 27 ottobre 2025, n. 77, questa Sezione aveva disposto la rimessione degli atti al Magistrato istruttore affinché provvedesse a completare l’istruttoria per accertare l’effettiva consistenza del carico, nonché l’ammontare dell’imposta di soggiorno riscossa e da riversare nel periodo oggetto del giudizio.
5. In data 1° dicembre 2025 il Magistrato istruttore ha depositato una nuova relazione.
Con essa ha evidenziato che a seguito del supplemento d’istruttoria l’Unione Pedemontana Parmense ha spiegato che la riconciliazione del conto in questione è impossibile, in quanto i dati dei pernottamenti forniti dalla Questura sono inferiori rispetto ai pernottamenti soggetti ad imposta dichiarati dall’agente contabile, in ragione dell’errore da parte del software gestionale che non teneva conto delle presenze inserite dagli operatori della struttura manualmente. L’Unione ha aggiunto che le problematiche gestionali sono state sanate e che sono stati versati anche i 16 euro che risultavano mancanti, con la conseguenza che ora le riscossioni coincidono con il totale dei versamenti effettuati dal gestore.
6. In data 26 gennaio 2026 il Pubblico ministero, preso atto di quanto risulta dalla relazione integrativa depositata dal Magistrato relatore, ha concluso chiedendo la dichiarazione di regolarità del conto e della gestione oggetto del giudizio, senza addebito a carico dell’agente contabile.
7. All’udienza del 18 febbraio 2026, la Procura regionale ha insistito per le conclusioni in atti.
DI
1. In via pregiudiziale, questo Collegio procede all’esame d’ufficio dei presupposti della sussistenza della giurisdizione contabile nel giudizio in esame, avente a oggetto il conto presentato dal gestore di una struttura ricettiva.
Per esigenze di sinteticità, ai sensi degli artt. 39 codice della giustizia contabile e 17 dell’allegato 2, per il quale la motivazione della sentenza consiste nella concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione e fondata anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi, si richiamano le motivazioni di cui alle sentenze dalla n. 53 alla n. 64 del 2026 di questa Sezione, alle quali si rinvia per una completa ricostruzione della problematica. Inoltre, si rinvia altresì alla recente ordinanza n. 1527/2026 della Corte di cassazione a Sezioni unite, la quale ha affermato che, a seguito della novella del 2020, l’obbligo dei gestori delle strutture ricettive di versare l’imposta di soggiorno ha natura esclusivamente tributaria e che ciò determina il venir meno della loro qualifica come agenti contabili. Ne consegue l’attrazione delle liti fra ente impositore e responsabile d’imposta nella esclusiva sfera della giurisdizione tributaria.
Per quanto sopra esposto, questa Corte dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore del Giudice tributario.
2. Non è luogo a pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna, definitivamente pronunciando, dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore del Giudice tributario.
Nulla per le spese.
Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio del 18 febbraio 2026.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE RD PATUMI Vittorio RAELI
(f.to digitalmente) (f.to digitalmente)
Depositata in Segreteria il 4 maggio 2026 Il Direttore di Segreteria Dr. Laurino Macerola
(f.to digitalmente)