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Sentenza 28 agosto 2025
Sentenza 28 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/08/2025, n. 7727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7727 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10580 del Ruolo Generale degli
Affari Civili Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: cessazione di effetti civili di matrimonio vertente
TRA
Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. CONTE
BRUNELLA presso cui elettivamente domicilia in Napoli alla via
Francesco Crispi n.92,
RICORRENTE
E
rappresentata e _1 C.F._2
difesa, giusta procura in atti, dall'avv.DE ROSA PASQUALE presso cui elettivamente domicilia in Napoli alla via Domenico
Fontana n.109,
1 2
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 19/09/2024 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi ai propri atti.
Il Pubblico Ministero ha concluso chiedendo dichiararsi lo scioglimento del matrimonio regolamentando i rapporti delle parti con la figlia minore confermando la disciplina in atto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso, chiedeva a questo Parte_1
Tribunale che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con la resistente in Bacoli il
6.06.2001 con l'adozione dei provvedimenti consequenziali.
All'udienza del 14/11/2024 le parti concludevano come da rispettivi atti.
• Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi pronunciata dal Tribunale di
Napoli con sentenza n.10967/2018 del 12.10.2018, previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale in data 30.09.2016.
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Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto dalla L. 55/2015 anteriore alla proposizione della domanda non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett.
b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e dalla L 55/2015 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Sulla domanda riconvenzionale di assegno di divorzio.
In relazione alla domanda di assegno divorzile, il Collegio evidenzia che nella disciplina dettata dall'art. 5 della legge 1° dicembre 1970, n.898, come modificato dall'art. 10 della legge 6 marzo 1987, n. 74, il giudice, chiamato a decidere sull'attribuzione dell'assegno di divorzio, è tenuto a verificare l'esistenza del diritto in astratto, in relazione all'inadeguatezza- all'atto della decisione- dei mezzi o all'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive.
Inoltre, la determinazione di detto assegno è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti in vigenza di separazione dei coniugi (cfr. ex plurimis Cass. Civ. Sez. I 21.02.2008 n. 4424; Cass.
Civ. Sez. I n. 1758 del 28.01.2008) data la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate a diversificate situazioni, e delle rispettive decisioni
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giudiziali, l'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti nel regime di convivenza e di separazione, con la conseguenza che l'assetto economico relativo alla separazione può rappresentare mero indice di riferimento nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione ( cfr. Cass. Sez. I n.
25010 del 30.11.2007 Cass. Civ. Sez. I 4.11.2010 n. 22501; Cass.
Sez. I n. 10644 del 13.05.2011; Cass. Civ. Sez. I n.9976 del
5.05.2011).
Ovviamente il Collegio è tenuto in via preliminare alla valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali- ai fini dell'accertamento dell'an debeatur, valutazione comparativa pregiudiziale a qualsiasi successiva indagine sui presupposti dell'assegno e certamente non ogni differenza tra le situazioni dei coniugi legittima la concessione dell'assegno, essendo necessario un divario rilevante, sensibile e significativo.
Il Collegio inoltre doverosamente rileva (alla luce della sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 18287 del 11 luglio 2018) la funzione mista assistenziale-compensativa-perequativa dell'assegno divorzile che si fonda sul principio di libertà, autoresponsabilità e pari dignità dei coniugi (art. 2, 3 e 29 Cost.).
E' necessario a tal fine indagare sempre il percorso matrimoniale sotto il profilo delle scelte di vita compiute, dell'impegno prestato, delle rinunce e dei sacrifici fatti a favore della famiglia e dell'altro coniuge, della possibilità derivatane per quest'ultimo di migliorare la propria posizione economica, lavorativa, patrimoniale;
tuttavia è
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innegabile che, nel caso in cui risulti che uno dei coniugi non abbia mai lavorato e si sia dedicato in modo preponderante alla conduzione della famiglia e alla crescita ed educazione dei figli, ne consegue - in via presuntiva pressoché automatica - che detta impostazione familiare sia stata concordata/condivisa dalle parti e abbia nei fatti permesso la realizzazione dell'altro coniuge e in questo modo contribuito al miglioramento della situazione economico patrimoniale.
Né si può ignorare che la funzione assistenziale dell'assegno resta imprescindibile, in ragione dei principi solidaristici di derivazione costituzionale che informano i modelli relazionali familiari e potrebbe anche essere considerata prevalente sulle altre
(cassazione (Cassazione 11832/23 e. Cass. n. 21926 del
30/08/2019; Cass. n. 5055 del 24/02/2021) e ciò impone di accertare sempre in via preliminare se le risorse di cui dispone l'istante siano effettivamente sufficienti a consentirle una vita dignitosa in autonomia - cosa ben diversa dal mantenimento del tenore di vita matrimoniale- e segnatamente se i suoi mezzi siano sufficienti alla soddisfazione delle primarie esigenze di vita e abitative o se si trova nella oggettiva impossibilità di procurarseli.
Invero la disparità reddituale determinata da impossibilità oggettiva di ricollocarsi nel mondo del lavoro in conseguenza delle scelte concordate in costanza di matrimonio determina il riconoscimento dell'assegno divorzile. Cass. Civ., Sez. I, Ord. 31 dicembre 2024, n. 35225)
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Ed infatti (Cassazione 11832/23), il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa non si fonda sul fatto in sé che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi - che costituisce solo una precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, I. n. 898 del 1970 - essendo invece necessaria un'indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali (Cass. n. 29920 del 13/10/2022; Cass. n.
21234 del 09/08/2019).
Ciò che deve essere dimostrato, dunque, è che il coniuge economicamente più debole abbia sacrificato occasioni lavorative o di crescita professionale per dedicarsi alla famiglia, senza che sia necessario indagare sulle motivazioni strettamente individuali ed eventualmente intime che hanno portato a compiere tale scelta, che, comunque, è stata accettata e, quindi, condivisa dal coniuge.
………..tali motivi non rilevano, perché l'assegno, sotto l'aspetto in esame, mira a compensare lo squilibrio economico conseguente alla scelta di impiegare le proprie energie e attitudini in seno alla famiglia, piuttosto che in attività lavorative, o in occasioni di crescita professionale, produttive di reddito.
………, è irrilevante quale sia il motivo sotteso alla scelta di dedicarsi maggiormente alla famiglia, operata da uno dei coniugi e accettata dall'altro, né rileva che tale scelta comporti o meno una dedizione totale ed esclusiva al coniuge e ai figli , senza che sia necessario che tale sacrificio si sostanzi in un abbandono "totale" del lavoro al di fuori della famiglia, né che il patrimonio
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familiare e quello dell'altro coniuge siano incrementati "esclusivamente" grazie al contributo del coniuge che ha operato tale sacrificio, essendo sufficiente un contributo di quest'ultimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune, a scapito delle sue occupazioni lavorative o di avanzamenti di carriera. (Cassazione 27945/23).
Inoltre, nel riconoscimento e nell'attribuzione dell'assegno di divorzio, particolare rilievo assume la durata del matrimonio, che viene definita dalle Sezioni Unite come «fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge ed alla conformazione del mercato del lavoro».
Sotto questo profilo, si reputa inoltre di interpretare la durata del matrimonio non asetticamente dalla celebrazione e sino al divorzio stesso, ma in termini più ampi ed elastici tenendo conto dell'evoluzione intercorsa nel concetto di famiglia, della pluralità di modelli familiari anche riconosciuti giuridicamente (l. n. 76/2016) ed in generale privilegiando la durata del progetto familiare, formalmente sancito dal matrimonio. Il fattore tempo può inoltre incidere sotto il profilo dell'età dei divorziandi, perché certamente il divorzio tra due soggetti giovani induce a ritenere più agevole la ricostruzione di un'autonomia professionale ed economica in capo agli stessi, mentre al contrario, laddove il divorzio sia pronunciato tra persone ormai avanti negli anni, questa possibilità può ritenersi
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assai più difficile, se non in alcuni casi impossibile, pur se la
Cassazione ha ulteriormente evidenziato, con l'ordinanza 3661 del
13 febbraio 2020, che se la solidarietà post coniugale si fonda sui principi di autodeterminazione e autoresponsabilità, non si potrà che attribuire rilevanza alle potenzialità professionali e reddituali personali, che l'ex coniuge
è chiamato a valorizzare con una condotta attiva facendosi carico delle scelte compiute e della propria responsabilità individuale, piuttosto che al contegno, deresponsabilizzante e attendista, di chi si limiti ad aspettare opportunità di lavoro riversando sul coniuge più abbiente l'esito della fine della vita matrimoniale.
Ora, applicando i principi esposti al caso in esame, si rileva che parte ricorrente è socio della “Aer Nova snc”, società che si occupa della rappresentanza di apparecchiature di riscaldamento e refrigeramento, con un reddito dichiarato di €.41.589,57 nell'anno
2019, di €.45.040,00 nel 2020, di €. 45.040,00 nel 2021 e di €.
48.492,00 nel 2022, come da dichiarazioni dei redditi in atti, e sopporta in via esclusiva la rata di mutuo dell'immobile assegnato alla resistente, pari ad euro 248,00 circa mensili. Ha inteso dedurre, altresì, il pagamento mensile di un canone di euro 400,00 in favore della propria madre e della cugina, proprietarie dell'immobile a lui concesso in comodato, sito in Napoli viale dei Pini. Sul punto, tuttavia, alcun pagamento del predetto contributo mensile risulta documentato dalla parte istante.
Parte resistente è invece inquadrata come segretaria presso lo studio commerciale “Esposito” in Napoli alla via Francesco Crispi
n.26, con regolare contratto part-time per 6 ore e mezza
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giornaliere e con una busta paga di circa €.1.000,00 mensili;
già lavorava in tale studio nel 2001, in costanza di matrimonio, licenziandosi nel 2006 per programmare una seconda gravidanza, con ciò sacrificando oggettive prospettive di crescita professionale.
Tale circostanza è emersa in modo chiaro ed univoco dalla espletata prova testimoniale del 19.09.2024, dove, tra gli altri, la teste ha così dichiarato: “ era una dipendente di Testimone_1 _1
assoluta fiducia anche per essere la più anziana nell'ufficio segreteria e all'epoca quando lasciò il lavoro la SAIM srl era in forte espansione di lavoro.”
Rispetto all'epoca della separazione (2018), le condizioni economiche della resistente sono sicuramente migliorate dal momento che la stessa, essendo ritornata a lavorare part time presso il medesimo studio commerciale a partire dall'ottobre 2019, ossia successivamente alla sentenza separativa, ha documentato redditi annui per il periodo 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023 rispettivamente per €8.000,00, €.17.021,00, €.17.021,00, €.
18.696,00 e €.19.532,00.
Tuttavia, dall'istruttoria in atti è emersa la circostanza che la resistente abbia, nel corso del matrimonio, ossia dal 2006 fino alla separazione, sacrificato le proprie aspettative di crescita professionali e reddituali scegliendo di assumere un ruolo consumato prevalentemente all'interno della famiglia come da decisione assunta di comune accordo con l'altro coniuge.
Tale dato, valutato unitamente alle concrete capacità lavorative della sig.ra anche in ragione della sua età (52 anni) e _1
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della durata (15 anni) della convivenza matrimoniale, conduce all'accoglimento della domanda di assegno divorzile in favore della predetta.
Una volta riconosciuto l'an del diritto all'assegno divorzile in capo alla resistente per la quantificazione del quantum dello stesso soccorrono i criteri di cui all'art. 5 comma VI della legge
898/1970.
Ebbene, in base a tali criteri, ritiene il Collegio che, tenuto conto dell'età degli ex coniugi, del contributo personale dato dalla resistente alla formazione del patrimonio comune nel corso della convivenza coniugale, delle rispettive situazioni economiche dei predetti, in precedenza esaminate, sussistano i presupposti per la determinazione dell'assegno divorzile nell'importo mensile di €
250,00 (duecentocinquanta/00). Tale somma, con decorrenza dalla domanda, andrà corrisposta a entro e non _1
oltre il giorno 5 di ogni mese ed automaticamente adeguata secondo gli indici Istat.
Sulle contrapposte domande di mantenimento delle figlie
nata il [...] e nata il [...]. Per_1 Per_2
Va premesso che, essendo durante il giudizio divenuta maggiorenne l'ultima figlia della coppia (nata il Per_2
26.06.2007), ogni istanza e/o provvedimento in ordine all'affido della stessa deve ritenersi tacitamente caducato.
In ordine alla domanda di mantenimento per entrambi le figlie,
(23 anni) e (18 anni), maggiorenni ma non Per_1 Per_2
economicamente autosufficienti, va evidenziato che in virtù
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dell'art.337 septies c.c. “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”, ed è pacifico in giurisprudenza che il giudice non possa prefissare un termine a tale obbligo di mantenimento, atteso che il limite di persistenza dello stesso va determinato, non sulla base di un termine astratto (pur se desunto dalla media della durata degli studi in una determinata facoltà universitaria e/o dalla normalità del tempo mediamente occorrente ad un giovane laureato, in una data realtà economica, affinché questo possa trovare impiego), bensì sulla base (soltanto) del fatto che il figlio, malgrado i genitori gli abbiano assicurato le condizioni necessarie (e sufficienti) per concludere gli studi intrapresi e conseguire il titolo indispensabile ai fini dell'accesso alla professione auspicata, non abbia saputo trarne profitto, per inescusabile trascuratezza o per libera (ma discutibile) scelta delle opportunità offertegli;
ovvero non sia stato in grado di raggiungere l'autosufficienza economica per propria colpa.
La raggiunta età matura del figlio, in ragione dello stretto collegamento tra doveri educativi e di istruzione, da un lato, ed obbligo di mantenimento, dall'altro lato, assume rilievo in sé (i primi non potendo che cessare ad un certo punto dell'evoluzione umana): l'età maggiore, pertanto, tanto più quando è matura - perché sia raggiunta, secondo l'id quod plerumque accidit, quell'età in cui si cessa di essere ragazzi e di accettare istruzioni ed indicazioni parentali per le proprie scelte di vita, anche minuta e
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quotidiana, e si diventa uomini e donne - implica l'insussistenza del diritto al mantenimento.
L'obbligo di mantenimento legale cessa con la maggiore età del figlio;
in seguito ad essa, l'obbligo sussiste laddove stabilito dal giudice, sulla base delle norme richiamate.
Ai fini dell'accoglimento della domanda, pertanto, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile, impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro.
Non è dunque il convenuto - soggetto passivo del rapporto - onerato della prova della raggiunta effettiva e stabile indipendenza economica del figlio, o della circostanza che questi abbia conseguito un lavoro adeguato alle aspirazioni soggettive.
Infatti, raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito, che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore.
Ciò è coerente con il consolidato principio generale di prossimità
o vicinanza della prova, secondo cui la ripartizione dell'onere probatorio deve tenere conto, oltre che della partizione della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio riconducibile all'art. 24
Cost, ed al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova;
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conseguentemente, ove i fatti possano essere noti solo ad una delle parti, ad essa compete l'onere della prova, pur negativa (Cass. 25 luglio 2008, n. 20484; nonché ancora Cass. 16 agosto 2016, n.
17108; Cass. 14 gennaio 2016, n. 486; Cass. 17 aprile 2012, n.
6008; Cass., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533; Cass. 25 luglio
2008, n. 20484; Cass. 1° luglio 2009, n. 15406).
Peraltro, le concrete situazioni di vita saranno sovente ragione d'integrazione della prova presuntiva circa l'esistenza del diritto, in quanto, ad esempio, incolpevole del tutto o inesigibile sia la conquista attuale di una posizione lavorativa, che renda il figlio maggiorenne economicamente autosufficiente.
Ne deriva che, in generale, la prova sarà tanto più lieve per il figlio, quanto più prossima sia la sua età a quella di un recente maggiorenne;
di converso, la prova del diritto all'assegno di mantenimento sarà più gravosa, man mano che l'età del figlio aumenti, sino a configurare il "figlio adulto", in ragione del principio dell'autoresponsabilità, con riguardo alle scelte di vita fino a quel momento operate ed all'impegno profuso, nella ricerca, prima, di una sufficiente qualificazione professionale e, poi, di una collocazione lavorativa.
Tanto premesso, essendo pacifico tra le parti che le figlie della coppia sono maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, in quanto lo stesso ricorrente le indica impegnate in studi universitari, in assenza di domanda contraria va confermato l'obbligo di entrambi i genitori di provvedere al loro mantenimento.
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Tenuto conto del rapporto di convivenza delle figlie con la madre e, dunque, della partecipazione diretta della stessa al mantenimento della prole, il Tribunale è chiamato, in questa sede,
a determinare esclusivamente la misura dell'assegno dovuto dal padre a titolo di concorso per il mantenimento delle figlie.
Ebbene, considerate le aumentate esigenze di vita delle figlie, ormai adulte, unitamente alla documentazione reddituale già esaminata, ritiene il Collegio di disporre un assegno a carico del ricorrente di €. 800,00 mensili (€.400,00 cadauna) a titolo di mantenimento delle due figlie. Detta somma andrà corrisposta a
, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, e _1
rivalutata annualmente ed automaticamente secondo gli indici
Istat.
Va, altresì, posto a carico di Parte_1
l'obbligo di corrispondere, nella misura del 50%, a _1
le spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di
[...]
Napoli siglato con il COA del 2018.
• Sull'assegnazione della ex casa coniugale
Va confermata l'assegnazione a della ex casa _1
coniugale perché, convivendo la stessa con le due figlie, maggiorenni ma economicamente non autosufficienti, il provvedimento de quo si appalesa conforme al superiore interesse della prole a conservare l'habitat domestico nel rispetto dei criteri di cui all'art. 6 comma VI L 898/1970 (giurisprudenza costante della Suprema Corte: cfr tra le altre Cass. Civ. Sez. I 30 dicembre
2011 n. 30199).
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• Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Tenuto conto della non opposizione al divorzio e della parziale soccombenza reciproca, ricorrono giusti motivi per dichiarare tra le parti interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• accoglie la domanda principale di parte ricorrente e, per l'effetto, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in causa a Bacoli il 06/06/2001
(atto n. 13, parte II, s. C, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno
2001);
• pone a carico di Parte_1
l'obbligo di corrispondere a , entro e non _1
oltre il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 800,00
(ottocento/00) a titolo di contributo al mantenimento delle figlie. Detta somma andrà automaticamente ed annualmente adeguata secondo gli indici Istat;
• pone a carico di Parte_1
l'obbligo di corrispondere, nella misura del 50%, a _1
le spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di
[...]
Napoli siglato con il COA del 2018;
• accoglie la domanda di assegno di divorzio della resistente e, per l'effetto, pone a carico di
[...]
l'obbligo di corrispondere a Parte_1 _1
, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, la somma
[...]
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mensile di € 250,00 (duecentocinquanta/00). Detta somma andrà automaticamente ed annualmente adeguata secondo gli indici
Istat;
• assegna la ex casa coniugale alla sig.ra _1
[...]
• compensa, per intero, tra le parti le spese del giudizio;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di
Bacoli per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n.
1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile).
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 21/02/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Ivana Sassi Dott. Raffaele Sdino
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10580 del Ruolo Generale degli
Affari Civili Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: cessazione di effetti civili di matrimonio vertente
TRA
Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. CONTE
BRUNELLA presso cui elettivamente domicilia in Napoli alla via
Francesco Crispi n.92,
RICORRENTE
E
rappresentata e _1 C.F._2
difesa, giusta procura in atti, dall'avv.DE ROSA PASQUALE presso cui elettivamente domicilia in Napoli alla via Domenico
Fontana n.109,
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RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 19/09/2024 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi ai propri atti.
Il Pubblico Ministero ha concluso chiedendo dichiararsi lo scioglimento del matrimonio regolamentando i rapporti delle parti con la figlia minore confermando la disciplina in atto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso, chiedeva a questo Parte_1
Tribunale che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con la resistente in Bacoli il
6.06.2001 con l'adozione dei provvedimenti consequenziali.
All'udienza del 14/11/2024 le parti concludevano come da rispettivi atti.
• Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi pronunciata dal Tribunale di
Napoli con sentenza n.10967/2018 del 12.10.2018, previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale in data 30.09.2016.
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Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto dalla L. 55/2015 anteriore alla proposizione della domanda non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett.
b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e dalla L 55/2015 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Sulla domanda riconvenzionale di assegno di divorzio.
In relazione alla domanda di assegno divorzile, il Collegio evidenzia che nella disciplina dettata dall'art. 5 della legge 1° dicembre 1970, n.898, come modificato dall'art. 10 della legge 6 marzo 1987, n. 74, il giudice, chiamato a decidere sull'attribuzione dell'assegno di divorzio, è tenuto a verificare l'esistenza del diritto in astratto, in relazione all'inadeguatezza- all'atto della decisione- dei mezzi o all'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive.
Inoltre, la determinazione di detto assegno è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti in vigenza di separazione dei coniugi (cfr. ex plurimis Cass. Civ. Sez. I 21.02.2008 n. 4424; Cass.
Civ. Sez. I n. 1758 del 28.01.2008) data la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate a diversificate situazioni, e delle rispettive decisioni
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giudiziali, l'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti nel regime di convivenza e di separazione, con la conseguenza che l'assetto economico relativo alla separazione può rappresentare mero indice di riferimento nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione ( cfr. Cass. Sez. I n.
25010 del 30.11.2007 Cass. Civ. Sez. I 4.11.2010 n. 22501; Cass.
Sez. I n. 10644 del 13.05.2011; Cass. Civ. Sez. I n.9976 del
5.05.2011).
Ovviamente il Collegio è tenuto in via preliminare alla valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali- ai fini dell'accertamento dell'an debeatur, valutazione comparativa pregiudiziale a qualsiasi successiva indagine sui presupposti dell'assegno e certamente non ogni differenza tra le situazioni dei coniugi legittima la concessione dell'assegno, essendo necessario un divario rilevante, sensibile e significativo.
Il Collegio inoltre doverosamente rileva (alla luce della sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 18287 del 11 luglio 2018) la funzione mista assistenziale-compensativa-perequativa dell'assegno divorzile che si fonda sul principio di libertà, autoresponsabilità e pari dignità dei coniugi (art. 2, 3 e 29 Cost.).
E' necessario a tal fine indagare sempre il percorso matrimoniale sotto il profilo delle scelte di vita compiute, dell'impegno prestato, delle rinunce e dei sacrifici fatti a favore della famiglia e dell'altro coniuge, della possibilità derivatane per quest'ultimo di migliorare la propria posizione economica, lavorativa, patrimoniale;
tuttavia è
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innegabile che, nel caso in cui risulti che uno dei coniugi non abbia mai lavorato e si sia dedicato in modo preponderante alla conduzione della famiglia e alla crescita ed educazione dei figli, ne consegue - in via presuntiva pressoché automatica - che detta impostazione familiare sia stata concordata/condivisa dalle parti e abbia nei fatti permesso la realizzazione dell'altro coniuge e in questo modo contribuito al miglioramento della situazione economico patrimoniale.
Né si può ignorare che la funzione assistenziale dell'assegno resta imprescindibile, in ragione dei principi solidaristici di derivazione costituzionale che informano i modelli relazionali familiari e potrebbe anche essere considerata prevalente sulle altre
(cassazione (Cassazione 11832/23 e. Cass. n. 21926 del
30/08/2019; Cass. n. 5055 del 24/02/2021) e ciò impone di accertare sempre in via preliminare se le risorse di cui dispone l'istante siano effettivamente sufficienti a consentirle una vita dignitosa in autonomia - cosa ben diversa dal mantenimento del tenore di vita matrimoniale- e segnatamente se i suoi mezzi siano sufficienti alla soddisfazione delle primarie esigenze di vita e abitative o se si trova nella oggettiva impossibilità di procurarseli.
Invero la disparità reddituale determinata da impossibilità oggettiva di ricollocarsi nel mondo del lavoro in conseguenza delle scelte concordate in costanza di matrimonio determina il riconoscimento dell'assegno divorzile. Cass. Civ., Sez. I, Ord. 31 dicembre 2024, n. 35225)
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Ed infatti (Cassazione 11832/23), il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa non si fonda sul fatto in sé che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi - che costituisce solo una precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, I. n. 898 del 1970 - essendo invece necessaria un'indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali (Cass. n. 29920 del 13/10/2022; Cass. n.
21234 del 09/08/2019).
Ciò che deve essere dimostrato, dunque, è che il coniuge economicamente più debole abbia sacrificato occasioni lavorative o di crescita professionale per dedicarsi alla famiglia, senza che sia necessario indagare sulle motivazioni strettamente individuali ed eventualmente intime che hanno portato a compiere tale scelta, che, comunque, è stata accettata e, quindi, condivisa dal coniuge.
………..tali motivi non rilevano, perché l'assegno, sotto l'aspetto in esame, mira a compensare lo squilibrio economico conseguente alla scelta di impiegare le proprie energie e attitudini in seno alla famiglia, piuttosto che in attività lavorative, o in occasioni di crescita professionale, produttive di reddito.
………, è irrilevante quale sia il motivo sotteso alla scelta di dedicarsi maggiormente alla famiglia, operata da uno dei coniugi e accettata dall'altro, né rileva che tale scelta comporti o meno una dedizione totale ed esclusiva al coniuge e ai figli , senza che sia necessario che tale sacrificio si sostanzi in un abbandono "totale" del lavoro al di fuori della famiglia, né che il patrimonio
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familiare e quello dell'altro coniuge siano incrementati "esclusivamente" grazie al contributo del coniuge che ha operato tale sacrificio, essendo sufficiente un contributo di quest'ultimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune, a scapito delle sue occupazioni lavorative o di avanzamenti di carriera. (Cassazione 27945/23).
Inoltre, nel riconoscimento e nell'attribuzione dell'assegno di divorzio, particolare rilievo assume la durata del matrimonio, che viene definita dalle Sezioni Unite come «fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge ed alla conformazione del mercato del lavoro».
Sotto questo profilo, si reputa inoltre di interpretare la durata del matrimonio non asetticamente dalla celebrazione e sino al divorzio stesso, ma in termini più ampi ed elastici tenendo conto dell'evoluzione intercorsa nel concetto di famiglia, della pluralità di modelli familiari anche riconosciuti giuridicamente (l. n. 76/2016) ed in generale privilegiando la durata del progetto familiare, formalmente sancito dal matrimonio. Il fattore tempo può inoltre incidere sotto il profilo dell'età dei divorziandi, perché certamente il divorzio tra due soggetti giovani induce a ritenere più agevole la ricostruzione di un'autonomia professionale ed economica in capo agli stessi, mentre al contrario, laddove il divorzio sia pronunciato tra persone ormai avanti negli anni, questa possibilità può ritenersi
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assai più difficile, se non in alcuni casi impossibile, pur se la
Cassazione ha ulteriormente evidenziato, con l'ordinanza 3661 del
13 febbraio 2020, che se la solidarietà post coniugale si fonda sui principi di autodeterminazione e autoresponsabilità, non si potrà che attribuire rilevanza alle potenzialità professionali e reddituali personali, che l'ex coniuge
è chiamato a valorizzare con una condotta attiva facendosi carico delle scelte compiute e della propria responsabilità individuale, piuttosto che al contegno, deresponsabilizzante e attendista, di chi si limiti ad aspettare opportunità di lavoro riversando sul coniuge più abbiente l'esito della fine della vita matrimoniale.
Ora, applicando i principi esposti al caso in esame, si rileva che parte ricorrente è socio della “Aer Nova snc”, società che si occupa della rappresentanza di apparecchiature di riscaldamento e refrigeramento, con un reddito dichiarato di €.41.589,57 nell'anno
2019, di €.45.040,00 nel 2020, di €. 45.040,00 nel 2021 e di €.
48.492,00 nel 2022, come da dichiarazioni dei redditi in atti, e sopporta in via esclusiva la rata di mutuo dell'immobile assegnato alla resistente, pari ad euro 248,00 circa mensili. Ha inteso dedurre, altresì, il pagamento mensile di un canone di euro 400,00 in favore della propria madre e della cugina, proprietarie dell'immobile a lui concesso in comodato, sito in Napoli viale dei Pini. Sul punto, tuttavia, alcun pagamento del predetto contributo mensile risulta documentato dalla parte istante.
Parte resistente è invece inquadrata come segretaria presso lo studio commerciale “Esposito” in Napoli alla via Francesco Crispi
n.26, con regolare contratto part-time per 6 ore e mezza
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giornaliere e con una busta paga di circa €.1.000,00 mensili;
già lavorava in tale studio nel 2001, in costanza di matrimonio, licenziandosi nel 2006 per programmare una seconda gravidanza, con ciò sacrificando oggettive prospettive di crescita professionale.
Tale circostanza è emersa in modo chiaro ed univoco dalla espletata prova testimoniale del 19.09.2024, dove, tra gli altri, la teste ha così dichiarato: “ era una dipendente di Testimone_1 _1
assoluta fiducia anche per essere la più anziana nell'ufficio segreteria e all'epoca quando lasciò il lavoro la SAIM srl era in forte espansione di lavoro.”
Rispetto all'epoca della separazione (2018), le condizioni economiche della resistente sono sicuramente migliorate dal momento che la stessa, essendo ritornata a lavorare part time presso il medesimo studio commerciale a partire dall'ottobre 2019, ossia successivamente alla sentenza separativa, ha documentato redditi annui per il periodo 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023 rispettivamente per €8.000,00, €.17.021,00, €.17.021,00, €.
18.696,00 e €.19.532,00.
Tuttavia, dall'istruttoria in atti è emersa la circostanza che la resistente abbia, nel corso del matrimonio, ossia dal 2006 fino alla separazione, sacrificato le proprie aspettative di crescita professionali e reddituali scegliendo di assumere un ruolo consumato prevalentemente all'interno della famiglia come da decisione assunta di comune accordo con l'altro coniuge.
Tale dato, valutato unitamente alle concrete capacità lavorative della sig.ra anche in ragione della sua età (52 anni) e _1
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della durata (15 anni) della convivenza matrimoniale, conduce all'accoglimento della domanda di assegno divorzile in favore della predetta.
Una volta riconosciuto l'an del diritto all'assegno divorzile in capo alla resistente per la quantificazione del quantum dello stesso soccorrono i criteri di cui all'art. 5 comma VI della legge
898/1970.
Ebbene, in base a tali criteri, ritiene il Collegio che, tenuto conto dell'età degli ex coniugi, del contributo personale dato dalla resistente alla formazione del patrimonio comune nel corso della convivenza coniugale, delle rispettive situazioni economiche dei predetti, in precedenza esaminate, sussistano i presupposti per la determinazione dell'assegno divorzile nell'importo mensile di €
250,00 (duecentocinquanta/00). Tale somma, con decorrenza dalla domanda, andrà corrisposta a entro e non _1
oltre il giorno 5 di ogni mese ed automaticamente adeguata secondo gli indici Istat.
Sulle contrapposte domande di mantenimento delle figlie
nata il [...] e nata il [...]. Per_1 Per_2
Va premesso che, essendo durante il giudizio divenuta maggiorenne l'ultima figlia della coppia (nata il Per_2
26.06.2007), ogni istanza e/o provvedimento in ordine all'affido della stessa deve ritenersi tacitamente caducato.
In ordine alla domanda di mantenimento per entrambi le figlie,
(23 anni) e (18 anni), maggiorenni ma non Per_1 Per_2
economicamente autosufficienti, va evidenziato che in virtù
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dell'art.337 septies c.c. “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”, ed è pacifico in giurisprudenza che il giudice non possa prefissare un termine a tale obbligo di mantenimento, atteso che il limite di persistenza dello stesso va determinato, non sulla base di un termine astratto (pur se desunto dalla media della durata degli studi in una determinata facoltà universitaria e/o dalla normalità del tempo mediamente occorrente ad un giovane laureato, in una data realtà economica, affinché questo possa trovare impiego), bensì sulla base (soltanto) del fatto che il figlio, malgrado i genitori gli abbiano assicurato le condizioni necessarie (e sufficienti) per concludere gli studi intrapresi e conseguire il titolo indispensabile ai fini dell'accesso alla professione auspicata, non abbia saputo trarne profitto, per inescusabile trascuratezza o per libera (ma discutibile) scelta delle opportunità offertegli;
ovvero non sia stato in grado di raggiungere l'autosufficienza economica per propria colpa.
La raggiunta età matura del figlio, in ragione dello stretto collegamento tra doveri educativi e di istruzione, da un lato, ed obbligo di mantenimento, dall'altro lato, assume rilievo in sé (i primi non potendo che cessare ad un certo punto dell'evoluzione umana): l'età maggiore, pertanto, tanto più quando è matura - perché sia raggiunta, secondo l'id quod plerumque accidit, quell'età in cui si cessa di essere ragazzi e di accettare istruzioni ed indicazioni parentali per le proprie scelte di vita, anche minuta e
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quotidiana, e si diventa uomini e donne - implica l'insussistenza del diritto al mantenimento.
L'obbligo di mantenimento legale cessa con la maggiore età del figlio;
in seguito ad essa, l'obbligo sussiste laddove stabilito dal giudice, sulla base delle norme richiamate.
Ai fini dell'accoglimento della domanda, pertanto, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile, impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro.
Non è dunque il convenuto - soggetto passivo del rapporto - onerato della prova della raggiunta effettiva e stabile indipendenza economica del figlio, o della circostanza che questi abbia conseguito un lavoro adeguato alle aspirazioni soggettive.
Infatti, raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito, che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore.
Ciò è coerente con il consolidato principio generale di prossimità
o vicinanza della prova, secondo cui la ripartizione dell'onere probatorio deve tenere conto, oltre che della partizione della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio riconducibile all'art. 24
Cost, ed al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova;
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conseguentemente, ove i fatti possano essere noti solo ad una delle parti, ad essa compete l'onere della prova, pur negativa (Cass. 25 luglio 2008, n. 20484; nonché ancora Cass. 16 agosto 2016, n.
17108; Cass. 14 gennaio 2016, n. 486; Cass. 17 aprile 2012, n.
6008; Cass., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533; Cass. 25 luglio
2008, n. 20484; Cass. 1° luglio 2009, n. 15406).
Peraltro, le concrete situazioni di vita saranno sovente ragione d'integrazione della prova presuntiva circa l'esistenza del diritto, in quanto, ad esempio, incolpevole del tutto o inesigibile sia la conquista attuale di una posizione lavorativa, che renda il figlio maggiorenne economicamente autosufficiente.
Ne deriva che, in generale, la prova sarà tanto più lieve per il figlio, quanto più prossima sia la sua età a quella di un recente maggiorenne;
di converso, la prova del diritto all'assegno di mantenimento sarà più gravosa, man mano che l'età del figlio aumenti, sino a configurare il "figlio adulto", in ragione del principio dell'autoresponsabilità, con riguardo alle scelte di vita fino a quel momento operate ed all'impegno profuso, nella ricerca, prima, di una sufficiente qualificazione professionale e, poi, di una collocazione lavorativa.
Tanto premesso, essendo pacifico tra le parti che le figlie della coppia sono maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, in quanto lo stesso ricorrente le indica impegnate in studi universitari, in assenza di domanda contraria va confermato l'obbligo di entrambi i genitori di provvedere al loro mantenimento.
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Tenuto conto del rapporto di convivenza delle figlie con la madre e, dunque, della partecipazione diretta della stessa al mantenimento della prole, il Tribunale è chiamato, in questa sede,
a determinare esclusivamente la misura dell'assegno dovuto dal padre a titolo di concorso per il mantenimento delle figlie.
Ebbene, considerate le aumentate esigenze di vita delle figlie, ormai adulte, unitamente alla documentazione reddituale già esaminata, ritiene il Collegio di disporre un assegno a carico del ricorrente di €. 800,00 mensili (€.400,00 cadauna) a titolo di mantenimento delle due figlie. Detta somma andrà corrisposta a
, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, e _1
rivalutata annualmente ed automaticamente secondo gli indici
Istat.
Va, altresì, posto a carico di Parte_1
l'obbligo di corrispondere, nella misura del 50%, a _1
le spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di
[...]
Napoli siglato con il COA del 2018.
• Sull'assegnazione della ex casa coniugale
Va confermata l'assegnazione a della ex casa _1
coniugale perché, convivendo la stessa con le due figlie, maggiorenni ma economicamente non autosufficienti, il provvedimento de quo si appalesa conforme al superiore interesse della prole a conservare l'habitat domestico nel rispetto dei criteri di cui all'art. 6 comma VI L 898/1970 (giurisprudenza costante della Suprema Corte: cfr tra le altre Cass. Civ. Sez. I 30 dicembre
2011 n. 30199).
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• Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Tenuto conto della non opposizione al divorzio e della parziale soccombenza reciproca, ricorrono giusti motivi per dichiarare tra le parti interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• accoglie la domanda principale di parte ricorrente e, per l'effetto, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in causa a Bacoli il 06/06/2001
(atto n. 13, parte II, s. C, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno
2001);
• pone a carico di Parte_1
l'obbligo di corrispondere a , entro e non _1
oltre il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 800,00
(ottocento/00) a titolo di contributo al mantenimento delle figlie. Detta somma andrà automaticamente ed annualmente adeguata secondo gli indici Istat;
• pone a carico di Parte_1
l'obbligo di corrispondere, nella misura del 50%, a _1
le spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di
[...]
Napoli siglato con il COA del 2018;
• accoglie la domanda di assegno di divorzio della resistente e, per l'effetto, pone a carico di
[...]
l'obbligo di corrispondere a Parte_1 _1
, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, la somma
[...]
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mensile di € 250,00 (duecentocinquanta/00). Detta somma andrà automaticamente ed annualmente adeguata secondo gli indici
Istat;
• assegna la ex casa coniugale alla sig.ra _1
[...]
• compensa, per intero, tra le parti le spese del giudizio;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di
Bacoli per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n.
1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile).
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 21/02/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Ivana Sassi Dott. Raffaele Sdino
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