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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 29/12/2025, n. 1234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1234 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3908/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA di omologazione di separazione consensuale nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 3908/2025 promosso dai coniugi:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi con il patrocinio dell'Avv. GARAGNANI CodiceFiscale_2
RA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso per separazione consensuale depositato dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e 127 ter c.p.c.;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
pagina 1 di 6 “1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto comunicando tra loro e prestandosi aiuto reciproco per la cura e le necessità del figlio minorenne, rendendosi reperibili, anche telefonicamente, per ogni emergenza o comunicazione urgente.
2) Il figlio , di anni 8, è affidato ad entrambi i genitori e collocato Per_1 stabilmente presso la madre in San Cesario Sul Panaro (MO) in Via E. Berlinguer
n. 4, ove avrà la sua residenza privilegiata, anche ai fini anagrafici.
3) I genitori, di comune accordo, intendono regolamentare l'affidamento nonché gli impegni e le attività quotidiane del figlio minorenne relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali ed alle vacanze normalmente godute secondo il seguente
PIANO GENITORIALE:
➢ I genitori si impegnano, nel massimo spirito collaborativo e nel rispetto delle inclinazioni naturali del figlio minorenne, oltre che nel suo preminente interesse, a concorrere ed attuare tutte le scelte, decisioni ed indirizzi relativi alla cura, educazione, istruzione e formazione di . Si impegnano, inoltre, a mantenere Per_1 tra loro relazioni improntate al rispetto ed alla considerazione reciproca, collaborando attivamente alla crescita del figlio al fine di assicurare che detta crescita avvenga in un ambiente equilibrato e sereno. Essi si impegnano, perciò, a consultarsi l'uno con l'altro in merito ad ogni decisione che coinvolga la vita e l'educazione del figlio, a seguire principi educativi comuni in modo da non creare confusione nei rapporti tra il figlio e ciascuno dei genitori ed a tenerlo alieno da ogni ipotesi di conflittualità. Si impegnano, inoltre, a rendersi sempre reperibili l'uno verso l'altro, anche telefonicamente, per ogni emergenza o comunicazione urgente, soprattutto in relazione ai bisogni di . La responsabilità genitoriale, Per_1 pertanto, verrà esercitata da parte di entrambi i genitori con condivisione delle decisioni di maggiore importanza – riguardanti istruzione, educazione e salute – da assumere congiuntamente tenendo conto delle capacità, inclinazione naturali e aspirazioni del figlio minore;
la responsabilità genitoriale verrà esercitata disgiuntamente limitatamente alle sole questioni di ordinaria gestione ed a ciò che pagina 2 di 6 attiene all'organizzazione della vita quotidiana nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza del figlio presso ciascun genitore.
➢ Il padre potrà vedere il figlio quando vorrà compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi del minore previo preavviso alla madre almeno il giorno precedente. Inoltre potrà tenere con sé il figlio due giorni a settimana inclusa la notte intermedia;
detti giorni non saranno fissi, ma varieranno ogni settimana in base ai turni lavorativi del padre il quale, di volta in volta, si accorderà con la madre per individuare i giorni in cui starà con il minore e gli orari in cui preleverà
e riaccompagnerà il figlio. Il padre potrà tenere con sé il figlio anche un fine settimana (dal sabato mattina alla domenica sera) ogni quindici giorni.
➢ I trasporti di concernenti eventuali attività sportive e/o ricreative Per_1
saranno gestite dal genitore che si trova con il figlio nei giorni ed orari in cui si svolge la predetta attività.
➢ Durante le vacanze natalizie, il figlio sarà con l'uno o con l'altro genitore, ad anni alterni, dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 06 gennaio;
durante le vacanze pasquali, trascorrerà, ad anni alterni, il giorno di Pasqua con il Per_1 padre ed il Lunedì dell'Angelo con la madre e viceversa. Durante le vacanze estive, il minore passerà due settimane (anche non consecutive) con ciascun genitore, da stabilirsi concordemente entro il giorno 30 maggio di ogni anno;
è fatto obbligo a ciascun genitore di comunicare preventivamente all'altro la località di villeggiatura prescelta, nonché il recapito, anche telefonico. Per tutte le altre festività e per il giorno del compleanno del minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale (un anno con l'uno ed un anno con l'altro genitore).
Eventuali variazioni, anche parziali, delle suestese modalità di visita dovranno essere concordate dai coniugi preventivamente e per iscritto. ➢ I genitori faranno in modo che il minore mantenga con gli ascendenti, sia materni che paterni, un rapporto costante e significativo.
4) A titolo di contributo per il mantenimento del figlio , minorenne, il padre, Per_1
a far tempo dal deposito del presente ricorso, verserà alla madre la somma mensile di € 250,00 (diconsi: duecentocinquantaeuro euro). Tale somma verrà erogata per dodici mensilità mediante versamento mensile sulla carta Postepay di pagina 3 di 6 il cui IBAN è già noto al padre, entro e non oltre il giorno 11 Parte_1 di ogni mese e verrà annualmente rivalutata in base alle variazioni degli indici
ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati della provincia di Modena. L'assegno Unico erogato da verrà percepito CP_1 integralmente da . Parte_1
5) Le spese straordinarie riguardanti il figlio saranno ripartite tra i coniugi al 50% ciascuno, con la conseguenza che, entro il giorno 15, del mese successivo all'esborso, il genitore che non le avrà sostenute, verserà all'altro metà della somma spesa, dietro presentazione della documentazione relativa. Per quanto riguarda le spese straordinarie i coniugi dichiarano di volersi attenere alle indicazioni del Protocollo adottato presso il Tribunale di Modena del 25/09/2019 che di seguito si riporta integralmente:
“° spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
° Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
° Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
d) mensa;
➢ ° Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo : a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
pagina 4 di 6 ° Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola, dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
° Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter); c) viaggi e vacanze;
".
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata dall'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e- mail, fax ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro
10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
6) La casa coniugale posta in San Cesario Sul Panaro (MO) in Via E. Berlinguer n.
4, di proprietà di entrambi i coniugi e gravata da mutuo contratto da Parte_2
n. 2334492 con Deutsche Bank, con arredi e suppellettili, è assegnata
[...] alla moglie che la abiterà insieme al figlio. La rata del mutuo continuerà a gravare sul solo che provvederà mensilmente al suo integrale Parte_2 pagamento. ha già lasciato la casa familiare prelevando i suoi Parte_2 beni ed effetti personali.
7) Nessuna obbligazione di mantenimento graverà su un coniuge a favore dell'altro essendo entrambi economicamente autosufficienti.
8) L'autovettura Lancia Y10 targata GC355BJ, intestata al marito resterà di proprietà della moglie che ne curerà il passaggio a proprio favore al PRA, e l'autovettura Skoda Fabia targata FH10SZ, intestata al marito, resterà in proprietà a quest'ultimo.
9) I coniugi dichiarano di aver già provveduto alla suddivisione del patrimonio comune e di null'altro avere a pretendere l'uno dall'altro, fatta eccezione per le obbligazioni previste nel presente ricorso.
10) Le spese ed i compensi del presente procedimento saranno a carico di entrambi i coniugi in misura pari al 50% ciascuno”.
pagina 5 di 6 - ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda di separazione consensuale possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che , nata a [...] il [...] e Parte_1
, nato a [...] il [...] si sono separati Parte_2 consensualmente come da ricorso e note scritte in sostituzione dell'udienza con termine per note fino al 09/12/2025;
I - OMOLOGA la separazione dei coniugi alle condizioni concordate;
II - ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di SAN CESARIO S/P di procedere all'annotazione del presente decreto nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune Anno 2013 Atto n.7 Parte II Serie A
III – spese del procedimento compensate.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente decreto, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 17/12/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Cerrone
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA di omologazione di separazione consensuale nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 3908/2025 promosso dai coniugi:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi con il patrocinio dell'Avv. GARAGNANI CodiceFiscale_2
RA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso per separazione consensuale depositato dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e 127 ter c.p.c.;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
pagina 1 di 6 “1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto comunicando tra loro e prestandosi aiuto reciproco per la cura e le necessità del figlio minorenne, rendendosi reperibili, anche telefonicamente, per ogni emergenza o comunicazione urgente.
2) Il figlio , di anni 8, è affidato ad entrambi i genitori e collocato Per_1 stabilmente presso la madre in San Cesario Sul Panaro (MO) in Via E. Berlinguer
n. 4, ove avrà la sua residenza privilegiata, anche ai fini anagrafici.
3) I genitori, di comune accordo, intendono regolamentare l'affidamento nonché gli impegni e le attività quotidiane del figlio minorenne relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali ed alle vacanze normalmente godute secondo il seguente
PIANO GENITORIALE:
➢ I genitori si impegnano, nel massimo spirito collaborativo e nel rispetto delle inclinazioni naturali del figlio minorenne, oltre che nel suo preminente interesse, a concorrere ed attuare tutte le scelte, decisioni ed indirizzi relativi alla cura, educazione, istruzione e formazione di . Si impegnano, inoltre, a mantenere Per_1 tra loro relazioni improntate al rispetto ed alla considerazione reciproca, collaborando attivamente alla crescita del figlio al fine di assicurare che detta crescita avvenga in un ambiente equilibrato e sereno. Essi si impegnano, perciò, a consultarsi l'uno con l'altro in merito ad ogni decisione che coinvolga la vita e l'educazione del figlio, a seguire principi educativi comuni in modo da non creare confusione nei rapporti tra il figlio e ciascuno dei genitori ed a tenerlo alieno da ogni ipotesi di conflittualità. Si impegnano, inoltre, a rendersi sempre reperibili l'uno verso l'altro, anche telefonicamente, per ogni emergenza o comunicazione urgente, soprattutto in relazione ai bisogni di . La responsabilità genitoriale, Per_1 pertanto, verrà esercitata da parte di entrambi i genitori con condivisione delle decisioni di maggiore importanza – riguardanti istruzione, educazione e salute – da assumere congiuntamente tenendo conto delle capacità, inclinazione naturali e aspirazioni del figlio minore;
la responsabilità genitoriale verrà esercitata disgiuntamente limitatamente alle sole questioni di ordinaria gestione ed a ciò che pagina 2 di 6 attiene all'organizzazione della vita quotidiana nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza del figlio presso ciascun genitore.
➢ Il padre potrà vedere il figlio quando vorrà compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi del minore previo preavviso alla madre almeno il giorno precedente. Inoltre potrà tenere con sé il figlio due giorni a settimana inclusa la notte intermedia;
detti giorni non saranno fissi, ma varieranno ogni settimana in base ai turni lavorativi del padre il quale, di volta in volta, si accorderà con la madre per individuare i giorni in cui starà con il minore e gli orari in cui preleverà
e riaccompagnerà il figlio. Il padre potrà tenere con sé il figlio anche un fine settimana (dal sabato mattina alla domenica sera) ogni quindici giorni.
➢ I trasporti di concernenti eventuali attività sportive e/o ricreative Per_1
saranno gestite dal genitore che si trova con il figlio nei giorni ed orari in cui si svolge la predetta attività.
➢ Durante le vacanze natalizie, il figlio sarà con l'uno o con l'altro genitore, ad anni alterni, dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 06 gennaio;
durante le vacanze pasquali, trascorrerà, ad anni alterni, il giorno di Pasqua con il Per_1 padre ed il Lunedì dell'Angelo con la madre e viceversa. Durante le vacanze estive, il minore passerà due settimane (anche non consecutive) con ciascun genitore, da stabilirsi concordemente entro il giorno 30 maggio di ogni anno;
è fatto obbligo a ciascun genitore di comunicare preventivamente all'altro la località di villeggiatura prescelta, nonché il recapito, anche telefonico. Per tutte le altre festività e per il giorno del compleanno del minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale (un anno con l'uno ed un anno con l'altro genitore).
Eventuali variazioni, anche parziali, delle suestese modalità di visita dovranno essere concordate dai coniugi preventivamente e per iscritto. ➢ I genitori faranno in modo che il minore mantenga con gli ascendenti, sia materni che paterni, un rapporto costante e significativo.
4) A titolo di contributo per il mantenimento del figlio , minorenne, il padre, Per_1
a far tempo dal deposito del presente ricorso, verserà alla madre la somma mensile di € 250,00 (diconsi: duecentocinquantaeuro euro). Tale somma verrà erogata per dodici mensilità mediante versamento mensile sulla carta Postepay di pagina 3 di 6 il cui IBAN è già noto al padre, entro e non oltre il giorno 11 Parte_1 di ogni mese e verrà annualmente rivalutata in base alle variazioni degli indici
ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati della provincia di Modena. L'assegno Unico erogato da verrà percepito CP_1 integralmente da . Parte_1
5) Le spese straordinarie riguardanti il figlio saranno ripartite tra i coniugi al 50% ciascuno, con la conseguenza che, entro il giorno 15, del mese successivo all'esborso, il genitore che non le avrà sostenute, verserà all'altro metà della somma spesa, dietro presentazione della documentazione relativa. Per quanto riguarda le spese straordinarie i coniugi dichiarano di volersi attenere alle indicazioni del Protocollo adottato presso il Tribunale di Modena del 25/09/2019 che di seguito si riporta integralmente:
“° spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
° Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
° Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
d) mensa;
➢ ° Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo : a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
pagina 4 di 6 ° Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola, dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
° Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter); c) viaggi e vacanze;
".
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata dall'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e- mail, fax ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro
10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
6) La casa coniugale posta in San Cesario Sul Panaro (MO) in Via E. Berlinguer n.
4, di proprietà di entrambi i coniugi e gravata da mutuo contratto da Parte_2
n. 2334492 con Deutsche Bank, con arredi e suppellettili, è assegnata
[...] alla moglie che la abiterà insieme al figlio. La rata del mutuo continuerà a gravare sul solo che provvederà mensilmente al suo integrale Parte_2 pagamento. ha già lasciato la casa familiare prelevando i suoi Parte_2 beni ed effetti personali.
7) Nessuna obbligazione di mantenimento graverà su un coniuge a favore dell'altro essendo entrambi economicamente autosufficienti.
8) L'autovettura Lancia Y10 targata GC355BJ, intestata al marito resterà di proprietà della moglie che ne curerà il passaggio a proprio favore al PRA, e l'autovettura Skoda Fabia targata FH10SZ, intestata al marito, resterà in proprietà a quest'ultimo.
9) I coniugi dichiarano di aver già provveduto alla suddivisione del patrimonio comune e di null'altro avere a pretendere l'uno dall'altro, fatta eccezione per le obbligazioni previste nel presente ricorso.
10) Le spese ed i compensi del presente procedimento saranno a carico di entrambi i coniugi in misura pari al 50% ciascuno”.
pagina 5 di 6 - ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda di separazione consensuale possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che , nata a [...] il [...] e Parte_1
, nato a [...] il [...] si sono separati Parte_2 consensualmente come da ricorso e note scritte in sostituzione dell'udienza con termine per note fino al 09/12/2025;
I - OMOLOGA la separazione dei coniugi alle condizioni concordate;
II - ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di SAN CESARIO S/P di procedere all'annotazione del presente decreto nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune Anno 2013 Atto n.7 Parte II Serie A
III – spese del procedimento compensate.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente decreto, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 17/12/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Cerrone
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
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