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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 17/11/2025, n. 1772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1772 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1959/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1959/2022 promossa da:
C.F. e P. IVA , in persona del Procuratore ad Controparte_1 P.IVA_1 negotia, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Argenio (C.F. pec: C.F._1
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Avellino alla via Email_1
Fioretti n. 10
APPELLANTE
CONTRO
, C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Alfonsina De Controparte_2 C.F._2
Siena (C.F. pec: ed elettivamente domiciliata C.F._3 Email_2 presso il di lei studio sito in Sarno alla Via De Liguori n. 69/b
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
NONCHE'
, C.F. Controparte_3 C.F._4
APPELLATO CONTUMACE
***
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di udienza di discussione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 12 Con citazione ritualmente notificata, proponeva appello avverso la sentenza n. Parte_1
17/2022 - emessa dal Giudice di Pace di Montoro in data 11.01.2022, pubblicata il 18.01.2022 e notificata alla compagnia il 07.03.2022 - spiegando le seguenti conclusioni innanzi all'intestato
Tribunale: “
1. In via preliminare, sospendere ex art. 283 c.p.c. la efficacia esecutiva della sentenza, in attesa della decisione nel merito del presente gravame ed alla luce dei gravi pregiudizi che subirà in caso di esecuzione della sentenza impugnata;
2. sempre in via Controparte_1 preliminare e per i motivi di cui al capo 1 del presente gravame, dichiarare la improponibilità della domanda giudiziale per violazione degli art.li 145, 145 c.d.a., 1175 e 1375 c.c.; 3. in via principale rigettare la domanda della sig.ra , in quanto sfornita di prova sia nell'an che quantum Controparte_2 debeatur;
4. in via gradata, accertare in ogni caso il corretto funzionamento del dispositivo satellitare in essere sul veicolo in garanzia al momento dell'occorso, confermante la mancata geolocalizzazione del bene sui luoghi del sinistro ed il mancato crash;
5. condannare la controparte al pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio, in favore della patrocinata;
6. in ogni caso, riformare la sentenza secondo il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e con le dovute modifiche in sede di liquidazione del quantum, alla luce delle deduzioni di merito di cui ai capi 3, 4 e 5 del presente gravame;
7. riformare comunque la sentenza sul quantum, negando il riconoscimento all'appellato del periodo di inabilità temporanea totale, quantificato in giorni 40, nonché del danno morale, stante la totale assenza di motivazione e prova sul punto;
8. sempre in caso di rigetto di gravame sull'an debeatur, compensare le spese processuali del doppio grado di giudizio tra le parti, atteso il comportamento omissivo e silenzioso della controparte, dunque violativo dell'art. 145 - 148
c.d.a, art. 1175 c.c. ed art. 1375 c.c., consumatosi nella fase antecedente al giudizio di primo grado”.
Nell'impugnare la nominata decisione, l'appellante denunciava: i) violazione di legge per omessa pronuncia sull'eccezione di improponibilità della domanda, ii) nullità della sentenza per motivazione apparente e mancata prova sotto il profilo dell'an debeatur, iii) motivazione contraddittoria e mal governo della prova in ordine alla quantificazione del danno, con particolare riferimento all'illegittimo riconoscimento del danno morale iv) violazione di legge per aver il giudice di primo grado statuito ultra petitum.
Si costituiva regolarmente impugnando e contestando le avverse doglianze e Controparte_2 chiedendo il rigetto dell'appello avversario giacché infondato in fatto e in diritto. Parte appellata spiegava altresì appello incidentale avverso il capo della sentenza relativo alle spese di lite, rappresentando che il primo giudice - senza fornire alcuna motivazione al riguardo - avesse liquidato i compensi in misura inferiore a quanto indicato nella notula prodotta dal procuratore della istante. Sia pagina 2 di 12 l'appello principale sia quello incidentale venivano regolarmente notificati a , Controparte_3 già contumace in primo grado, il quale non si costituiva nel presente procedimento benché ritualmente evocato in giudizio. Va, pertanto, dichiarata la contumacia anche in appello dell'appellato litisconsorte necessario . Controparte_3
Alla prima udienza questo Giudice denegava la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza e rinviava la causa onde consentire l'acquisizione del fascicolo di primo grado. Acquisito il fascicolo di primo grado la scrivente rinviava all'udienza del 22.10.2025 per la precisazione delle conclusioni con termine per note sino a 30 giorni prima e, ad esito di detta udienza, tratteneva la causa in decisione senza concedere ulteriori termini.
***
§ Omessa pronuncia sull'eccezione di improponibilità della domanda
Con il primo motivo di gravame, la compagnia appellante denuncia il vizio di violazione di legge per omessa pronuncia sull'eccezione di improponibilità della domanda da essa tempestivamente formulata in primo grado con la comparsa di costituzione e ribadita nei successivi scritti difensivi. Con la suddetta eccezione, l'appellante contestava l'improponibilità dell'azione per aver la disatteso CP_2 gli obblighi di trasmettere idonea documentazione sanitaria e di sottoporsi a visita medica presso professionista designato dall'assicurazione in violazione degli artt. 145-148 D. Lgs. 205/2009 (c.d.
C.d.A.) e degli artt. 1175 e 1375 c.c.
Già in prima udienza, dovendosi delibare sull'istanza di sospensiva ex art. 283 c.p.c. della sentenza gravata, si rilevava sommariamente l'infondatezza della censura vista la produzione in atti della missiva del 2018 di diniego di risarcimento. Orbene, l'esito dell'accertamento sommario va confermato, avendo l'appellata ampiamente dimostrato di aver adempiuto agli obblighi prescritti dalle richiamate disposizioni del C.d.A.
Come noto, invero, le condizioni di proponibilità per l'azione di risarcimento da sinistro stradale sono disciplinate dall'art. 145 del C.d.A. Tale norma prevede al primo comma l'ipotesi dell'azione di risarcimento esercitata nei confronti dell'assicurazione del danneggiante ex art. 148 e al secondo comma l'ipotesi relativa alla procedura per indennizzo diretto ex art. 149. In entrambi i casi, l'azione diviene proponibile solo allo scadere di sessanta giorni in caso di danni alle cose, ovvero di novanta giorni in caso di danno alle persone. Tali termini decorrono dalla data in cui il danneggiato abbia pagina 3 di 12 chiesto all'impresa di assicurazioni il risarcimento del danno a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche se inviata per conoscenza, osservando le modalità e i contenuti previsti dall'art. 148 del Codice.
Tanto premesso, in relazione al caso in lite deve osservarsi che i) risulta agli atti la richiesta risarcitoria ex art. 148 C.d.A. inoltrata all'assicurazione con pec del 01.08.2018 dalla “Infortunistica Stradale
D'Onofrio”, ii) detta richiesta è completa in ogni suo elemento e contiene finanche invito alla stipula di negoziazione assistita, iii) non vi è stata alcuna compressione dello spatium deliberandi per la formulazione di un'offerta, atteso che l'atto di citazione è stato notificato in data 23.01.2019 ossia ben oltre il termine decorrente per legge dalla ricezione dell'istanza di risarcimento. L'appellata ha altresì debitamente documentato di aver trasmesso alla documentazione sanitaria relativa alle Parte_1 lesioni derivanti dal sinistro per cui a causa, con esplicita richiesta di nomina di medico legale (cfr. fasc. di primo grado appellata - mail 23.10.2018 Perito D'Onofrio sub all. 12). Nomina che non risulta sia mai stata effettuata, non avendo parte appellante provato di aver comunicato alla il CP_2 nominativo del proprio fiduciario né che costui (indicato nella persona del dott. ) Persona_1 avesse inoltrato all'appellata invito a sottoporsi ad accertamenti medico-sanitari. A tanto si aggiunga la missiva del 28.10.2018 con la quale l'odierna appellante informava la del diniego della CP_2 richiesta risarcitoria pervenutale.
Alla luce dell'infondatezza dell'eccezione formulata dall'assicurazione deve perciò ritenersi insussistente il vizio di omessa pronuncia, dovendosi al contrario ravvisare nella ventilata omissione del giudice di prime cure una statuizione implicita di rigetto della domanda (cfr. Cass. 13 agosto 2018,
n. 20718; Cass. 4 giugno 2019, n. 15255; Cass. 29 gennaio 2021, n. 2151).
Va in ogni caso rilevato che il motivo di gravame qui esaminato e rigettato non è stato riproposto dall'appellante in sede di note conclusionali;
da ciò tuttavia non si può desumere la volontà della parte di rinunciare a siffatta doglianza, essendo noto in giurisprudenza il principio per il quale “affinché una domanda possa ritenersi abbandonata della parte, non è sufficiente che essa non venga riproposta nella precisazione delle conclusioni, costituendo tale omissione una mera presunzione di abbandono”
(cfr. Cass. 3 febbraio 2 012, n. 1063; Cass. 28 giugno 2006, n. 14964). Di tanto, dunque, se ne dovrà tener conto in sede di liquidazione delle spese di lite.
§ Nullità della sentenza per motivazione apparente
pagina 4 di 12 Con il secondo motivo di gravame, l'appellante si duole della nullità della sentenza che sarebbe solo apparentemente motivata con riguardo alla prova del fatto storico e del malfunzionamento del dispositivo satellitare installato sulla vettura dell'appellata. Secondo l'assicurazione, il giudice di primo grado avrebbe deciso sulla base della sola prova testimoniale, senza tener conto del valore di “prova legale” dei dati rilevati dalla c.d. scatola nera secondo quanto prescritto dall'art. 145-bis del C.d.A.
A parere dell'appellante, quindi, il primo giudicante non avrebbe adeguatamente valutato il materiale probatorio raccolto in giudizio, non attribuendo rilievo alla duplice circostanza per cui il dispositivo satellitare presente sul veicolo della non soltanto avesse localizzato la vettura in paese CP_2 confinante (Solofra) rispetto a quello dell'occorso (Montoro), ma neppure avesse registrato l'evento di crash alla data e all'ora del sinistro indicate dalla danneggiata.
Sempre in relazione al vizio di motivazione apparente e di mal governo della prova, l'assicurazione appellante deduce l'illogicità della c.t.u. tecnica a firma dell'ing. contestandone le conclusioni Per_2 con riguardo alla qualificazione dell'urto come tangenziale, alla dichiarata compatibilità dei danni con il sinistro denunciato e al rilevato malfunzionamento del dispositivo al momento dell'ispezione.
Deve procedersi ad una breve ricostruzione dei fatti di causa al fine di esaminare la presente censura.
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Controparte_2 [...]
- quale proprietario del veicolo Fiat Panda tg. EV240WE, - e la - CP_3 Parte_1 quale compagnia garante la r.c.a. per il veicolo Fiat G Punto tg. EY631JY di sua proprietà - al fine di sentirli condannare in solido tra loro al risarcimento dei danni derivanti dal sinistro avvenuto in data
13.07.2018.
L'allora attrice esponeva che il giorno 13.07.2018, alle ore 08.45 circa, allorquando stava percorrendo
Via Contrada Galdo (strada interna di collegamento tra i comuni limitrofi di Montoro e Solofra) alla guida del proprio veicolo Fiat Grande Punto tg. EY631WE, veniva tamponata dal veicolo Fiat Panda tg. EV240WE di proprietà dello , condotto nell'occasione da Controparte_3 Parte_2
, il quale ometteva di rispettare la distanza di sicurezza. Con la spiegata domanda, pertanto, la
[...]
chiedeva la condanna in solido dei convenuti al risarcimento dei danni riportati dal veicolo e CP_2 di quelli derivanti dalle lesioni personali patite in conseguenza del sinistro e per le quali veniva trasportata al P.S. di Solofra, ove le veniva diagnosticata una “cervicalgia post traumatica” con una diagnosi iniziale di gg 10 (cfr. fasc. primo grado appellata – referto n. 2018010447 del 13.07.2018 sub all. 8). pagina 5 di 12 Si costituiva regolarmente la compagnia assicurativa eccependo in via preliminare l'improponibilità della domanda e chiedendo in via principale e nel merito il rigetto delle avverse doglianze giacché infondate in fatto e in diritto. La convenuta evidenziava che sulla vettura Fiat Grande Punto tg.
EY631JY fosse stato installato un dispositivo satellitare avente IMEI 357129079103178 che non aveva registrato alcun crash alla data e all'ora del sinistro narrate e che, per di più, aveva geo-localizzato il veicolo in questione in altro luogo. L'assicurazione invocava dunque l'operatività nel caso di specie della disposizione di cui all'art. 145 -bis C.d.A.
Il giudizio veniva istruito tramite espletamento di c.t.u. tecnica e di c.t.u. medica oltre che mediante istruttoria orale con l'interrogatorio formale della e l'escussione del teste CP_2 Testimone_1 il cui nominativo non risulta nella C.A.I. in atti.
Ciò posto, essendo incontestato che il veicolo in oggetto recasse un dispositivo satellitare GPS, viene in rilievo l'art. 145-bis del C.d.A. - rubricato “Valore probatorio delle cosiddette scatole nere e di altri dispositivi elettronici” – il quale, al comma 1, dispone: “Quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta dotato di un dispositivo elettronico che presenta le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite ai sensi dell'articolo 132 ter, comma 1, lettere b) e c), e fatti salvi, in quanto equiparabili, i dispositivi elettronici già in uso alla data di entrata in vigore delle citate disposizioni, le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti a cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo. Le medesime risultanze sono rese fruibili alle parti”.
Trattandosi di norma a carattere sostanziale che incide sulla valenza probatoria da attribuire ad un certo dispositivo - detta norma si applica nei soli in casi in cui l'incidente si sia verificato successivamente al momento di entrata in vigore della disposizione, in applicazione di quanto statuito nell'art. 11 delle
Preleggi (cfr. Trib. Nola, sentenza n. 106/2025). È quanto accade nel caso di specie, atteso che il sinistro per cui è causa risale al 13 luglio 2018, mentre le modifiche all'art. 145-bis C.d.A. apportate dalla L. 124/1017 sono entrate in vigore il 29 agosto 2017.
Ciò non di meno, l'applicazione della norma richiamata presuppone l'accertamento che il dispositivo elettronico presente sul veicolo coinvolto nel sinistro abbia caratteristiche tecniche e funzionali allo stato non definite, per non essere stati emanati i decreti attuativi di cui all'art. 132. Sul punto, la recente giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “poiché l'art 145 bis del D. Lgs. 209/2005 è rimasto privo di attuazione in quanto i relativi decreti, previsti dall'art. 132 bis, non sono mai stati emanati, non è possibile attribuire valore legale ad un dato raccolto da uno strumento prodotto da un privato per un pagina 6 di 12 privato senza che sia assoggettato a qualsivoglia forma di controllo o al rispetto di determinati parametri.” (cfr. Cass. civile, sez. III, 16/05/2024 n.13725).
Se ne deduce che i dati raccolti dal dispositivo non avrebbero potuto assumere valore di “prova legale”, dovendo tuttavia essere vagliati come indizi unitamente agli altri elementi di prova. In altri termini, i dati registrati dalla scatola nera non potevano essere totalmente obliterati, ma avrebbero dovuto essere presi in considerazione dal giudice di prime cure alla luce del complessivo contesto probatorio.
Orbene, nel valutare il quadro probatorio complessivo, non può che confermarsi la statuizione del primo giudice circa la sussistenza dei danni e del nesso di causa tra questi e l'evento occorso. Tale conclusione è suffragata in primo luogo dalla perizia di parte redatta dal dott. (cfr. fasc. Persona_3 primo grado appellante sub all. 4), corredata di fascicolo fotografico, ove il perito incaricato dall'assicurazione evidenziava la coerenza del danno (voce “Coerenza danno” “SI”) e stimava l'indennizzo in complessivi € 2.304,41 iva inclusa. A tanto si aggiunga quanto rilevato dall'ing.
[...]
Per_
nella c.t.u. tecnica agli atti, scevra da errori e immune da vizi logici, alle cui risultanze questo
Tribunale intende aderire.
Il nominato c.t.u., infatti, accertava la compatibilità dei danni al pari del perito e certificava al Per_3 contempo che, all'atto dell'ispezione avvenuta in data 10.06.2020, il dispositivo non risultava installato in modo conforme a quanto prescritto dal manuale fornito dalla casa madre, osservando come l'incorretta installazione avrebbe potuto compromettere le funzionalità del medesimo e, conseguentemente, la genuinità del dato fornito.
Deve tuttavia attribuirsi rilievo alla regola della preponderanza dell'evidenza – governante la disciplina del nesso di causa civilistico – per la quale è più probabile che il dispositivo non funzionasse correttamente già alla data del verificarsi del sinistro. Il malfunzionamento spiegherebbe perché la scatola nera non abbia registrato il crash e abbia imprecisamente geo -localizzato il veicolo della
. CP_2
Va inoltre tenuto in considerazione quanto dichiarato al c.t.u. da Controparte_4 gestore dei dati forniti dal dispositivo, con missiva del 12.03.2020, ove si legge “facciamo presente che rientrano nella classe di eventi non rilevabili: urti fortemente tangenziali tra due veicoli (ad esempio strusciata tra le due fiancate, tra portiere, strusciate o urti deboli e fortemente tangenziali tra parafanghi e paraurti)...”. Dal modello C.A.I. e dall'allegato fascicolo fotografico, infatti, si rileva che l'urto avveniva tra il paraurti anteriore sinistro della vettura di proprietà dello e il CP_3 pagina 7 di 12 paraurti posteriore destro del veicolo della . Ciò rappresenta un ulteriore motivo di mancata CP_2 rilevazione del crash, dovendosi condividere l'assunto del c.t.u. circa la natura tangenziale della collisione in ragione del suo andamento laterale postero/antero.
Quanto al valore probatorio del modello C.A.I. sottoscritto dai conducenti, recente giurisprudenza ha chiarito che “l'art. 143, comma 2, del D. Lgs. n. 209 del 2005 è chiaro nell'affermare che la C.A.I. sottoscritta da entrambi i conducenti determina una presunzione, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia svolto con le modalità e le conseguenze indicate su quel modulo... Ed è evidente che la previsione di una presunzione fino a prova contraria non esclude che la società di assicurazioni possa superarla fornendo, appunto, tale prova;
ma significa anche che
l'onere della stessa ricade a carico dell'assicuratore e non del danneggiato...L'affermazione sul valore confessorio della C.A.I. come atto liberamente apprezzabile dal giudice in quanto confessione proveniente da un litisconsorte necessario si iscrive, quindi, nel contesto particolare di quella decisione, intesa a chiarire l'impossibilità di un esito decisorio diverso per la domanda rivolta contro
l'assicuratore e contro il danneggiante. Ne consegue che il principio del libero apprezzamento non è in contrasto con le suindicate norme di legge che conferiscono al modello C.A.I., firmato da entrambi i conducenti, il valore di una presunzione iuris tantum che l'assicuratore è ammesso a superare. La successiva giurisprudenza di questa Corte, d'altra parte, in più occasioni ha anche stabilito che ogni valutazione sulla portata confessoria del modulo di constatazione amichevole d'incidente deve ritenersi preclusa dall'esistenza di un'accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio” (cfr. Cass. civile sez. III,
03/06/2024 n.15431).
Detta presunzione non è stata superata dall'assicurazione che non è riuscita a fornire una ricostruzione alternativa dei fatti. Infine, date le contestazioni di parte appellante sul punto, è appena il caso di ricordare che l'art. 135, comma 3 bis, C.d.A. - introdotto dalla legge L. 124/2017 - testualmente dispone che “In caso di sinistri con soli danni a cose, l'identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell'incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione o, in mancanza, deve essere richiesta dall'impresa di assicurazione con espresso avviso all'assicurato delle conseguenze processuali della mancata risposta.”.
Ne consegue che la non era tenuta ad indicare il teste nella C.A.I., avendo ella CP_2 Tes_1 denunciato danni sia alla vettura e che alla persona. Il fatto che il testimone non sia stato identificato al pagina 8 di 12 momento della constatazione amichevole o della richiesta risarcitoria indirizzata alla compagnia non implica di per sé l'inattendibilità della testimonianza resa in giudizio dal Pertanto, le Tes_1 dichiarazioni del della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, devono sommarsi a tutti gli Tes_1 elementi indiziari raccolti e qui esaminati.
A tale coacervo probatorio vanno in ultimo aggiunte le conclusioni della c.t.u. medica a firma del dott.
a mente delle quali “risultati essere ampiamente soddisfatti i criteri deputati a stabilire il Per_4 nesso di causalità (cronologico, topografico, adeguatezza qualitativa, efficienza quantitativa, continuità nella seriazione dei fenomeni, esclusione di altri momenti etiologici) alcun dubbio può essere formulato circa l'attribuzione delle lesioni diagnosticate al trauma riportato il 13/07/2018, descritte e precisate dai sanitari del Pronto Soccorso della , P.O. “A. Landolfi”, Solofra CP_5
(Av), e dal medico curante, dr .”. Persona_5
In considerazione degli elementi emersi dall'istruttoria orale e documentale svolta in primo grado, in definitiva, deve ritenersi correttamente provata la domanda attorea proposta in primo grado, atteso che vi sono in atti le foto del veicolo incidentato, le dichiarazioni testimoniali, il referto di pronto soccorso, il modello c.a.i., gli accertamenti tecnici svolti, tutti elementi che riconducono al riscontro dell'evento dedotto in citazione, senza che siano emersi rilevanti profili di criticità, non potendosi ritenere tali le risultanze del dispositivo elettronico, che pure ha riscontrato la presenza del veicolo nella data e luogo dedotti in citazione. Alla luce di tutto quanto sin qui esposto, dunque, il motivo di gravame si intende infondato e deve essere rigettato.
§ Motivazione contraddittoria in relazione alla quantificazione del danno e pronuncia ultra petitum
Le ultime due impugnative possono essere trattate congiuntamente giacché attinenti alla questione relativa alla quantificazione del danno. Va in primo luogo osservato che il primo giudice non ha pronunciato ultra petitum in quanto l'allora attrice aveva formulato richiesta di condanna al risarcimento dei danni anche per “quella maggiore o minor somma che sarà desunta in corso di giudizio” (cfr. atto di citazione pp. 2 e 3). Orbene, costante giurisprudenza di legittimità afferma che la formula con cui una parte domanda al giudice di condannare la controparte al pagamento di un importo indicato in una determinata somma “o in quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia” non può essere considerata – agli effetti dell'art. 112 c.p.c. – come meramente di stile, in quanto essa
(come altre consimili), lungi dall'avere un contenuto meramente formale, manifesta la ragionevole incertezza della parte sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi e ha lo scopo di consentire pagina 9 di 12 al giudice di provvedere alla giusta liquidazione del danno senza essere vincolato all'ammontare della somma determinata che venga indicata, in via esclusiva, nelle conclusioni specifiche (cfr. Cass. ordinanza 5854/2024).
Ne consegue che il giudice che liquidi il risarcimento nella misura maggiore o inferiore di quella indicata nel libello introduttivo di lite non decide ultra petitum, pronunciando proprio entro i limiti della domanda formulata della parte.
È, invece, fondato il motivo con il quale l'appellante si duole della motivazione contraddittoria in relazione alla quantificazione del danno. È, difatti, pacifico che il giudice di primo grado si sia riportato alle conclusioni delle disposte c.t.u. per la determinazione dell'ammontare del danno risarcibile, leggendosi quanto segue nella sentenza impugnata:
Mentre è corretto il riferimento all'importo (al netto di iva) stimato dal c.t.u. altrettanto non Per_2 può dirsi per le somme calcolate in base alle conclusioni della c.t.u. medica che riconosce il danno biologico sotto il duplice aspetto dell'invalidità permanente all' 1% e della ITP per un periodo complessivo di 40 gg così suddiviso: ITP al 75 % per 10 gg, ITP al 50 % per 15 gg e ITP al 25 % per ulteriori 15 giorni. In altri termini, il c.t.u. non ha accertato alcuna ITT ched, difatti, ha Per_4 stimato essere pari a 0 gg.
Dall'importo quantificato dal primo giudice va conseguentemente espunta la somma di € 1.899,60 erroneamente attribuita a titolo di ITT. Parimenti, va espunta la somma di € 221,92 riconosciuta a titolo di risarcimento del danno morale, per non aver l'appellata fornito alcuna prova in ordine all'esistenza e all'entità di tale tipologia di pregiudizio. Giova rammentare, al riguardo, quanto in più occasioni ribadito dalla Suprema Corte ossia che “in caso di incidente stradale, va liquidato anche il danno morale, ancorché conseguente a lesioni di lieve entità (micropermanenti), purché si tenga
pagina 10 di 12 conto della lesione in concreto subita, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico, e il danneggiato è onerato dell'allegazione e della prova, eventualmente anche a mezzo di presunzioni, delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento” (cfr. Cass. civile sez. III, 13/01/2016, n. 339 e Sez. 3 - , Ordinanza
n. 6444 del 03/03/2023 : “In tema di danno non patrimoniale discendente da lesione della salute, se è vero che all'accertamento di un danno biologico non può conseguire in via automatica il riconoscimento del danno morale (trattandosi di distinte voci di pregiudizio della cui effettiva compresenza nel caso concreto il danneggiato è tenuto a fornire rigorosa prova), la lesione dell'integrità psico-fisica può rilevare, sul piano presuntivo, ai fini della dimostrazione di un coesistente danno morale, alla stregua di un ragionamento inferenziale cui deve, peraltro, riconoscersi efficacia tanto più limitata quanto più basso sia il grado percentuale di invalidità permanente, dovendo ritenersi normalmente assorbito nel danno biologico di lieve entità (salvo prova contraria) tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sotto il profilo del danno morale.”).
L'importo del danno risarcibile va conseguentemente rideterminato in € 3.841,09, oltre iva, rivalutazione monetaria e interessi dalla domanda all'effettivo soddisfo.
§ L'appello incidentale
Spiegando appello incidentale l'appellata ha chiesto la riforma del capo della sentenza relativa alle spese del primo grado di giudizio, esponendo che i compensi liquidati fossero inferiori a quanto richiesto dal procuratore con notula prodotta agli atti e che il primo giudice non avesse motivato circa l'effettuato discostamento. L'impugnazione incidentale deve essere rigettata, essendo pacifico in giurisprudenza chele spese di lite debbano essere liquidate in base al decisum e non al petitum (cfr.
Cass. n. 23875 del 2025). Ciò premesso, essendo stato rideterminato il danno in € 3.841,09, il compenso professionale spettante all'avvocato, calcolato in base al II scaglione di riferimento (da €
1.101,00 a € 5.200,00) per i giudizi innanzi al GdP e ai parametri medi (applicati per tutte le fasi del giudizio), ammonta a € 1.265,00. Questo tribunale stima perciò congruo il compenso liquidato dal giudice di prime cure ammontante a € 1.500,00 e conseguentemente conferma la relativa statuizione.
§ Sulla richiesta di condanna per lite temeraria
Va altresì rigettata la domanda di condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c. in quanto generica e sfornita di prova. pagina 11 di 12 § Sulle spese di lite
In ragione del parziale accoglimento dell'appello principale e del rigetto dell'impugnazione incidentale e, dunque, della soccombenza reciproca delle parti, sussistono le ragioni per compensare integralmente le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara la contumacia in appello di;
Controparte_3
2. accoglie parzialmente l'appello principale e, per l'effetto e in riforma della sentenza n. 17/2022 emessa dal Giudice di Pace di Montoro, condanna al pagamento in favore di Parte_1 della somma di € 3.841,09 oltre iva, rivalutazione e interessi dalla domanda sino Controparte_2 all'effettivo soddisfo;
3. compensa integralmente le spese del doppio grado di giudizio tra parte appellante e parte appellata ed appellante incidentale. Nulla per le spese per l'appellato contumace . Controparte_3
Avellino, 17.11.2025
Il Giudice
dott.ssa Aureliana Di Matteo
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1959/2022 promossa da:
C.F. e P. IVA , in persona del Procuratore ad Controparte_1 P.IVA_1 negotia, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Argenio (C.F. pec: C.F._1
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Avellino alla via Email_1
Fioretti n. 10
APPELLANTE
CONTRO
, C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Alfonsina De Controparte_2 C.F._2
Siena (C.F. pec: ed elettivamente domiciliata C.F._3 Email_2 presso il di lei studio sito in Sarno alla Via De Liguori n. 69/b
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
NONCHE'
, C.F. Controparte_3 C.F._4
APPELLATO CONTUMACE
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CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di udienza di discussione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 12 Con citazione ritualmente notificata, proponeva appello avverso la sentenza n. Parte_1
17/2022 - emessa dal Giudice di Pace di Montoro in data 11.01.2022, pubblicata il 18.01.2022 e notificata alla compagnia il 07.03.2022 - spiegando le seguenti conclusioni innanzi all'intestato
Tribunale: “
1. In via preliminare, sospendere ex art. 283 c.p.c. la efficacia esecutiva della sentenza, in attesa della decisione nel merito del presente gravame ed alla luce dei gravi pregiudizi che subirà in caso di esecuzione della sentenza impugnata;
2. sempre in via Controparte_1 preliminare e per i motivi di cui al capo 1 del presente gravame, dichiarare la improponibilità della domanda giudiziale per violazione degli art.li 145, 145 c.d.a., 1175 e 1375 c.c.; 3. in via principale rigettare la domanda della sig.ra , in quanto sfornita di prova sia nell'an che quantum Controparte_2 debeatur;
4. in via gradata, accertare in ogni caso il corretto funzionamento del dispositivo satellitare in essere sul veicolo in garanzia al momento dell'occorso, confermante la mancata geolocalizzazione del bene sui luoghi del sinistro ed il mancato crash;
5. condannare la controparte al pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio, in favore della patrocinata;
6. in ogni caso, riformare la sentenza secondo il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e con le dovute modifiche in sede di liquidazione del quantum, alla luce delle deduzioni di merito di cui ai capi 3, 4 e 5 del presente gravame;
7. riformare comunque la sentenza sul quantum, negando il riconoscimento all'appellato del periodo di inabilità temporanea totale, quantificato in giorni 40, nonché del danno morale, stante la totale assenza di motivazione e prova sul punto;
8. sempre in caso di rigetto di gravame sull'an debeatur, compensare le spese processuali del doppio grado di giudizio tra le parti, atteso il comportamento omissivo e silenzioso della controparte, dunque violativo dell'art. 145 - 148
c.d.a, art. 1175 c.c. ed art. 1375 c.c., consumatosi nella fase antecedente al giudizio di primo grado”.
Nell'impugnare la nominata decisione, l'appellante denunciava: i) violazione di legge per omessa pronuncia sull'eccezione di improponibilità della domanda, ii) nullità della sentenza per motivazione apparente e mancata prova sotto il profilo dell'an debeatur, iii) motivazione contraddittoria e mal governo della prova in ordine alla quantificazione del danno, con particolare riferimento all'illegittimo riconoscimento del danno morale iv) violazione di legge per aver il giudice di primo grado statuito ultra petitum.
Si costituiva regolarmente impugnando e contestando le avverse doglianze e Controparte_2 chiedendo il rigetto dell'appello avversario giacché infondato in fatto e in diritto. Parte appellata spiegava altresì appello incidentale avverso il capo della sentenza relativo alle spese di lite, rappresentando che il primo giudice - senza fornire alcuna motivazione al riguardo - avesse liquidato i compensi in misura inferiore a quanto indicato nella notula prodotta dal procuratore della istante. Sia pagina 2 di 12 l'appello principale sia quello incidentale venivano regolarmente notificati a , Controparte_3 già contumace in primo grado, il quale non si costituiva nel presente procedimento benché ritualmente evocato in giudizio. Va, pertanto, dichiarata la contumacia anche in appello dell'appellato litisconsorte necessario . Controparte_3
Alla prima udienza questo Giudice denegava la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza e rinviava la causa onde consentire l'acquisizione del fascicolo di primo grado. Acquisito il fascicolo di primo grado la scrivente rinviava all'udienza del 22.10.2025 per la precisazione delle conclusioni con termine per note sino a 30 giorni prima e, ad esito di detta udienza, tratteneva la causa in decisione senza concedere ulteriori termini.
***
§ Omessa pronuncia sull'eccezione di improponibilità della domanda
Con il primo motivo di gravame, la compagnia appellante denuncia il vizio di violazione di legge per omessa pronuncia sull'eccezione di improponibilità della domanda da essa tempestivamente formulata in primo grado con la comparsa di costituzione e ribadita nei successivi scritti difensivi. Con la suddetta eccezione, l'appellante contestava l'improponibilità dell'azione per aver la disatteso CP_2 gli obblighi di trasmettere idonea documentazione sanitaria e di sottoporsi a visita medica presso professionista designato dall'assicurazione in violazione degli artt. 145-148 D. Lgs. 205/2009 (c.d.
C.d.A.) e degli artt. 1175 e 1375 c.c.
Già in prima udienza, dovendosi delibare sull'istanza di sospensiva ex art. 283 c.p.c. della sentenza gravata, si rilevava sommariamente l'infondatezza della censura vista la produzione in atti della missiva del 2018 di diniego di risarcimento. Orbene, l'esito dell'accertamento sommario va confermato, avendo l'appellata ampiamente dimostrato di aver adempiuto agli obblighi prescritti dalle richiamate disposizioni del C.d.A.
Come noto, invero, le condizioni di proponibilità per l'azione di risarcimento da sinistro stradale sono disciplinate dall'art. 145 del C.d.A. Tale norma prevede al primo comma l'ipotesi dell'azione di risarcimento esercitata nei confronti dell'assicurazione del danneggiante ex art. 148 e al secondo comma l'ipotesi relativa alla procedura per indennizzo diretto ex art. 149. In entrambi i casi, l'azione diviene proponibile solo allo scadere di sessanta giorni in caso di danni alle cose, ovvero di novanta giorni in caso di danno alle persone. Tali termini decorrono dalla data in cui il danneggiato abbia pagina 3 di 12 chiesto all'impresa di assicurazioni il risarcimento del danno a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche se inviata per conoscenza, osservando le modalità e i contenuti previsti dall'art. 148 del Codice.
Tanto premesso, in relazione al caso in lite deve osservarsi che i) risulta agli atti la richiesta risarcitoria ex art. 148 C.d.A. inoltrata all'assicurazione con pec del 01.08.2018 dalla “Infortunistica Stradale
D'Onofrio”, ii) detta richiesta è completa in ogni suo elemento e contiene finanche invito alla stipula di negoziazione assistita, iii) non vi è stata alcuna compressione dello spatium deliberandi per la formulazione di un'offerta, atteso che l'atto di citazione è stato notificato in data 23.01.2019 ossia ben oltre il termine decorrente per legge dalla ricezione dell'istanza di risarcimento. L'appellata ha altresì debitamente documentato di aver trasmesso alla documentazione sanitaria relativa alle Parte_1 lesioni derivanti dal sinistro per cui a causa, con esplicita richiesta di nomina di medico legale (cfr. fasc. di primo grado appellata - mail 23.10.2018 Perito D'Onofrio sub all. 12). Nomina che non risulta sia mai stata effettuata, non avendo parte appellante provato di aver comunicato alla il CP_2 nominativo del proprio fiduciario né che costui (indicato nella persona del dott. ) Persona_1 avesse inoltrato all'appellata invito a sottoporsi ad accertamenti medico-sanitari. A tanto si aggiunga la missiva del 28.10.2018 con la quale l'odierna appellante informava la del diniego della CP_2 richiesta risarcitoria pervenutale.
Alla luce dell'infondatezza dell'eccezione formulata dall'assicurazione deve perciò ritenersi insussistente il vizio di omessa pronuncia, dovendosi al contrario ravvisare nella ventilata omissione del giudice di prime cure una statuizione implicita di rigetto della domanda (cfr. Cass. 13 agosto 2018,
n. 20718; Cass. 4 giugno 2019, n. 15255; Cass. 29 gennaio 2021, n. 2151).
Va in ogni caso rilevato che il motivo di gravame qui esaminato e rigettato non è stato riproposto dall'appellante in sede di note conclusionali;
da ciò tuttavia non si può desumere la volontà della parte di rinunciare a siffatta doglianza, essendo noto in giurisprudenza il principio per il quale “affinché una domanda possa ritenersi abbandonata della parte, non è sufficiente che essa non venga riproposta nella precisazione delle conclusioni, costituendo tale omissione una mera presunzione di abbandono”
(cfr. Cass. 3 febbraio 2 012, n. 1063; Cass. 28 giugno 2006, n. 14964). Di tanto, dunque, se ne dovrà tener conto in sede di liquidazione delle spese di lite.
§ Nullità della sentenza per motivazione apparente
pagina 4 di 12 Con il secondo motivo di gravame, l'appellante si duole della nullità della sentenza che sarebbe solo apparentemente motivata con riguardo alla prova del fatto storico e del malfunzionamento del dispositivo satellitare installato sulla vettura dell'appellata. Secondo l'assicurazione, il giudice di primo grado avrebbe deciso sulla base della sola prova testimoniale, senza tener conto del valore di “prova legale” dei dati rilevati dalla c.d. scatola nera secondo quanto prescritto dall'art. 145-bis del C.d.A.
A parere dell'appellante, quindi, il primo giudicante non avrebbe adeguatamente valutato il materiale probatorio raccolto in giudizio, non attribuendo rilievo alla duplice circostanza per cui il dispositivo satellitare presente sul veicolo della non soltanto avesse localizzato la vettura in paese CP_2 confinante (Solofra) rispetto a quello dell'occorso (Montoro), ma neppure avesse registrato l'evento di crash alla data e all'ora del sinistro indicate dalla danneggiata.
Sempre in relazione al vizio di motivazione apparente e di mal governo della prova, l'assicurazione appellante deduce l'illogicità della c.t.u. tecnica a firma dell'ing. contestandone le conclusioni Per_2 con riguardo alla qualificazione dell'urto come tangenziale, alla dichiarata compatibilità dei danni con il sinistro denunciato e al rilevato malfunzionamento del dispositivo al momento dell'ispezione.
Deve procedersi ad una breve ricostruzione dei fatti di causa al fine di esaminare la presente censura.
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Controparte_2 [...]
- quale proprietario del veicolo Fiat Panda tg. EV240WE, - e la - CP_3 Parte_1 quale compagnia garante la r.c.a. per il veicolo Fiat G Punto tg. EY631JY di sua proprietà - al fine di sentirli condannare in solido tra loro al risarcimento dei danni derivanti dal sinistro avvenuto in data
13.07.2018.
L'allora attrice esponeva che il giorno 13.07.2018, alle ore 08.45 circa, allorquando stava percorrendo
Via Contrada Galdo (strada interna di collegamento tra i comuni limitrofi di Montoro e Solofra) alla guida del proprio veicolo Fiat Grande Punto tg. EY631WE, veniva tamponata dal veicolo Fiat Panda tg. EV240WE di proprietà dello , condotto nell'occasione da Controparte_3 Parte_2
, il quale ometteva di rispettare la distanza di sicurezza. Con la spiegata domanda, pertanto, la
[...]
chiedeva la condanna in solido dei convenuti al risarcimento dei danni riportati dal veicolo e CP_2 di quelli derivanti dalle lesioni personali patite in conseguenza del sinistro e per le quali veniva trasportata al P.S. di Solofra, ove le veniva diagnosticata una “cervicalgia post traumatica” con una diagnosi iniziale di gg 10 (cfr. fasc. primo grado appellata – referto n. 2018010447 del 13.07.2018 sub all. 8). pagina 5 di 12 Si costituiva regolarmente la compagnia assicurativa eccependo in via preliminare l'improponibilità della domanda e chiedendo in via principale e nel merito il rigetto delle avverse doglianze giacché infondate in fatto e in diritto. La convenuta evidenziava che sulla vettura Fiat Grande Punto tg.
EY631JY fosse stato installato un dispositivo satellitare avente IMEI 357129079103178 che non aveva registrato alcun crash alla data e all'ora del sinistro narrate e che, per di più, aveva geo-localizzato il veicolo in questione in altro luogo. L'assicurazione invocava dunque l'operatività nel caso di specie della disposizione di cui all'art. 145 -bis C.d.A.
Il giudizio veniva istruito tramite espletamento di c.t.u. tecnica e di c.t.u. medica oltre che mediante istruttoria orale con l'interrogatorio formale della e l'escussione del teste CP_2 Testimone_1 il cui nominativo non risulta nella C.A.I. in atti.
Ciò posto, essendo incontestato che il veicolo in oggetto recasse un dispositivo satellitare GPS, viene in rilievo l'art. 145-bis del C.d.A. - rubricato “Valore probatorio delle cosiddette scatole nere e di altri dispositivi elettronici” – il quale, al comma 1, dispone: “Quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta dotato di un dispositivo elettronico che presenta le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite ai sensi dell'articolo 132 ter, comma 1, lettere b) e c), e fatti salvi, in quanto equiparabili, i dispositivi elettronici già in uso alla data di entrata in vigore delle citate disposizioni, le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti a cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo. Le medesime risultanze sono rese fruibili alle parti”.
Trattandosi di norma a carattere sostanziale che incide sulla valenza probatoria da attribuire ad un certo dispositivo - detta norma si applica nei soli in casi in cui l'incidente si sia verificato successivamente al momento di entrata in vigore della disposizione, in applicazione di quanto statuito nell'art. 11 delle
Preleggi (cfr. Trib. Nola, sentenza n. 106/2025). È quanto accade nel caso di specie, atteso che il sinistro per cui è causa risale al 13 luglio 2018, mentre le modifiche all'art. 145-bis C.d.A. apportate dalla L. 124/1017 sono entrate in vigore il 29 agosto 2017.
Ciò non di meno, l'applicazione della norma richiamata presuppone l'accertamento che il dispositivo elettronico presente sul veicolo coinvolto nel sinistro abbia caratteristiche tecniche e funzionali allo stato non definite, per non essere stati emanati i decreti attuativi di cui all'art. 132. Sul punto, la recente giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “poiché l'art 145 bis del D. Lgs. 209/2005 è rimasto privo di attuazione in quanto i relativi decreti, previsti dall'art. 132 bis, non sono mai stati emanati, non è possibile attribuire valore legale ad un dato raccolto da uno strumento prodotto da un privato per un pagina 6 di 12 privato senza che sia assoggettato a qualsivoglia forma di controllo o al rispetto di determinati parametri.” (cfr. Cass. civile, sez. III, 16/05/2024 n.13725).
Se ne deduce che i dati raccolti dal dispositivo non avrebbero potuto assumere valore di “prova legale”, dovendo tuttavia essere vagliati come indizi unitamente agli altri elementi di prova. In altri termini, i dati registrati dalla scatola nera non potevano essere totalmente obliterati, ma avrebbero dovuto essere presi in considerazione dal giudice di prime cure alla luce del complessivo contesto probatorio.
Orbene, nel valutare il quadro probatorio complessivo, non può che confermarsi la statuizione del primo giudice circa la sussistenza dei danni e del nesso di causa tra questi e l'evento occorso. Tale conclusione è suffragata in primo luogo dalla perizia di parte redatta dal dott. (cfr. fasc. Persona_3 primo grado appellante sub all. 4), corredata di fascicolo fotografico, ove il perito incaricato dall'assicurazione evidenziava la coerenza del danno (voce “Coerenza danno” “SI”) e stimava l'indennizzo in complessivi € 2.304,41 iva inclusa. A tanto si aggiunga quanto rilevato dall'ing.
[...]
Per_
nella c.t.u. tecnica agli atti, scevra da errori e immune da vizi logici, alle cui risultanze questo
Tribunale intende aderire.
Il nominato c.t.u., infatti, accertava la compatibilità dei danni al pari del perito e certificava al Per_3 contempo che, all'atto dell'ispezione avvenuta in data 10.06.2020, il dispositivo non risultava installato in modo conforme a quanto prescritto dal manuale fornito dalla casa madre, osservando come l'incorretta installazione avrebbe potuto compromettere le funzionalità del medesimo e, conseguentemente, la genuinità del dato fornito.
Deve tuttavia attribuirsi rilievo alla regola della preponderanza dell'evidenza – governante la disciplina del nesso di causa civilistico – per la quale è più probabile che il dispositivo non funzionasse correttamente già alla data del verificarsi del sinistro. Il malfunzionamento spiegherebbe perché la scatola nera non abbia registrato il crash e abbia imprecisamente geo -localizzato il veicolo della
. CP_2
Va inoltre tenuto in considerazione quanto dichiarato al c.t.u. da Controparte_4 gestore dei dati forniti dal dispositivo, con missiva del 12.03.2020, ove si legge “facciamo presente che rientrano nella classe di eventi non rilevabili: urti fortemente tangenziali tra due veicoli (ad esempio strusciata tra le due fiancate, tra portiere, strusciate o urti deboli e fortemente tangenziali tra parafanghi e paraurti)...”. Dal modello C.A.I. e dall'allegato fascicolo fotografico, infatti, si rileva che l'urto avveniva tra il paraurti anteriore sinistro della vettura di proprietà dello e il CP_3 pagina 7 di 12 paraurti posteriore destro del veicolo della . Ciò rappresenta un ulteriore motivo di mancata CP_2 rilevazione del crash, dovendosi condividere l'assunto del c.t.u. circa la natura tangenziale della collisione in ragione del suo andamento laterale postero/antero.
Quanto al valore probatorio del modello C.A.I. sottoscritto dai conducenti, recente giurisprudenza ha chiarito che “l'art. 143, comma 2, del D. Lgs. n. 209 del 2005 è chiaro nell'affermare che la C.A.I. sottoscritta da entrambi i conducenti determina una presunzione, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia svolto con le modalità e le conseguenze indicate su quel modulo... Ed è evidente che la previsione di una presunzione fino a prova contraria non esclude che la società di assicurazioni possa superarla fornendo, appunto, tale prova;
ma significa anche che
l'onere della stessa ricade a carico dell'assicuratore e non del danneggiato...L'affermazione sul valore confessorio della C.A.I. come atto liberamente apprezzabile dal giudice in quanto confessione proveniente da un litisconsorte necessario si iscrive, quindi, nel contesto particolare di quella decisione, intesa a chiarire l'impossibilità di un esito decisorio diverso per la domanda rivolta contro
l'assicuratore e contro il danneggiante. Ne consegue che il principio del libero apprezzamento non è in contrasto con le suindicate norme di legge che conferiscono al modello C.A.I., firmato da entrambi i conducenti, il valore di una presunzione iuris tantum che l'assicuratore è ammesso a superare. La successiva giurisprudenza di questa Corte, d'altra parte, in più occasioni ha anche stabilito che ogni valutazione sulla portata confessoria del modulo di constatazione amichevole d'incidente deve ritenersi preclusa dall'esistenza di un'accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio” (cfr. Cass. civile sez. III,
03/06/2024 n.15431).
Detta presunzione non è stata superata dall'assicurazione che non è riuscita a fornire una ricostruzione alternativa dei fatti. Infine, date le contestazioni di parte appellante sul punto, è appena il caso di ricordare che l'art. 135, comma 3 bis, C.d.A. - introdotto dalla legge L. 124/2017 - testualmente dispone che “In caso di sinistri con soli danni a cose, l'identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell'incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione o, in mancanza, deve essere richiesta dall'impresa di assicurazione con espresso avviso all'assicurato delle conseguenze processuali della mancata risposta.”.
Ne consegue che la non era tenuta ad indicare il teste nella C.A.I., avendo ella CP_2 Tes_1 denunciato danni sia alla vettura e che alla persona. Il fatto che il testimone non sia stato identificato al pagina 8 di 12 momento della constatazione amichevole o della richiesta risarcitoria indirizzata alla compagnia non implica di per sé l'inattendibilità della testimonianza resa in giudizio dal Pertanto, le Tes_1 dichiarazioni del della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, devono sommarsi a tutti gli Tes_1 elementi indiziari raccolti e qui esaminati.
A tale coacervo probatorio vanno in ultimo aggiunte le conclusioni della c.t.u. medica a firma del dott.
a mente delle quali “risultati essere ampiamente soddisfatti i criteri deputati a stabilire il Per_4 nesso di causalità (cronologico, topografico, adeguatezza qualitativa, efficienza quantitativa, continuità nella seriazione dei fenomeni, esclusione di altri momenti etiologici) alcun dubbio può essere formulato circa l'attribuzione delle lesioni diagnosticate al trauma riportato il 13/07/2018, descritte e precisate dai sanitari del Pronto Soccorso della , P.O. “A. Landolfi”, Solofra CP_5
(Av), e dal medico curante, dr .”. Persona_5
In considerazione degli elementi emersi dall'istruttoria orale e documentale svolta in primo grado, in definitiva, deve ritenersi correttamente provata la domanda attorea proposta in primo grado, atteso che vi sono in atti le foto del veicolo incidentato, le dichiarazioni testimoniali, il referto di pronto soccorso, il modello c.a.i., gli accertamenti tecnici svolti, tutti elementi che riconducono al riscontro dell'evento dedotto in citazione, senza che siano emersi rilevanti profili di criticità, non potendosi ritenere tali le risultanze del dispositivo elettronico, che pure ha riscontrato la presenza del veicolo nella data e luogo dedotti in citazione. Alla luce di tutto quanto sin qui esposto, dunque, il motivo di gravame si intende infondato e deve essere rigettato.
§ Motivazione contraddittoria in relazione alla quantificazione del danno e pronuncia ultra petitum
Le ultime due impugnative possono essere trattate congiuntamente giacché attinenti alla questione relativa alla quantificazione del danno. Va in primo luogo osservato che il primo giudice non ha pronunciato ultra petitum in quanto l'allora attrice aveva formulato richiesta di condanna al risarcimento dei danni anche per “quella maggiore o minor somma che sarà desunta in corso di giudizio” (cfr. atto di citazione pp. 2 e 3). Orbene, costante giurisprudenza di legittimità afferma che la formula con cui una parte domanda al giudice di condannare la controparte al pagamento di un importo indicato in una determinata somma “o in quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia” non può essere considerata – agli effetti dell'art. 112 c.p.c. – come meramente di stile, in quanto essa
(come altre consimili), lungi dall'avere un contenuto meramente formale, manifesta la ragionevole incertezza della parte sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi e ha lo scopo di consentire pagina 9 di 12 al giudice di provvedere alla giusta liquidazione del danno senza essere vincolato all'ammontare della somma determinata che venga indicata, in via esclusiva, nelle conclusioni specifiche (cfr. Cass. ordinanza 5854/2024).
Ne consegue che il giudice che liquidi il risarcimento nella misura maggiore o inferiore di quella indicata nel libello introduttivo di lite non decide ultra petitum, pronunciando proprio entro i limiti della domanda formulata della parte.
È, invece, fondato il motivo con il quale l'appellante si duole della motivazione contraddittoria in relazione alla quantificazione del danno. È, difatti, pacifico che il giudice di primo grado si sia riportato alle conclusioni delle disposte c.t.u. per la determinazione dell'ammontare del danno risarcibile, leggendosi quanto segue nella sentenza impugnata:
Mentre è corretto il riferimento all'importo (al netto di iva) stimato dal c.t.u. altrettanto non Per_2 può dirsi per le somme calcolate in base alle conclusioni della c.t.u. medica che riconosce il danno biologico sotto il duplice aspetto dell'invalidità permanente all' 1% e della ITP per un periodo complessivo di 40 gg così suddiviso: ITP al 75 % per 10 gg, ITP al 50 % per 15 gg e ITP al 25 % per ulteriori 15 giorni. In altri termini, il c.t.u. non ha accertato alcuna ITT ched, difatti, ha Per_4 stimato essere pari a 0 gg.
Dall'importo quantificato dal primo giudice va conseguentemente espunta la somma di € 1.899,60 erroneamente attribuita a titolo di ITT. Parimenti, va espunta la somma di € 221,92 riconosciuta a titolo di risarcimento del danno morale, per non aver l'appellata fornito alcuna prova in ordine all'esistenza e all'entità di tale tipologia di pregiudizio. Giova rammentare, al riguardo, quanto in più occasioni ribadito dalla Suprema Corte ossia che “in caso di incidente stradale, va liquidato anche il danno morale, ancorché conseguente a lesioni di lieve entità (micropermanenti), purché si tenga
pagina 10 di 12 conto della lesione in concreto subita, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico, e il danneggiato è onerato dell'allegazione e della prova, eventualmente anche a mezzo di presunzioni, delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento” (cfr. Cass. civile sez. III, 13/01/2016, n. 339 e Sez. 3 - , Ordinanza
n. 6444 del 03/03/2023 : “In tema di danno non patrimoniale discendente da lesione della salute, se è vero che all'accertamento di un danno biologico non può conseguire in via automatica il riconoscimento del danno morale (trattandosi di distinte voci di pregiudizio della cui effettiva compresenza nel caso concreto il danneggiato è tenuto a fornire rigorosa prova), la lesione dell'integrità psico-fisica può rilevare, sul piano presuntivo, ai fini della dimostrazione di un coesistente danno morale, alla stregua di un ragionamento inferenziale cui deve, peraltro, riconoscersi efficacia tanto più limitata quanto più basso sia il grado percentuale di invalidità permanente, dovendo ritenersi normalmente assorbito nel danno biologico di lieve entità (salvo prova contraria) tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sotto il profilo del danno morale.”).
L'importo del danno risarcibile va conseguentemente rideterminato in € 3.841,09, oltre iva, rivalutazione monetaria e interessi dalla domanda all'effettivo soddisfo.
§ L'appello incidentale
Spiegando appello incidentale l'appellata ha chiesto la riforma del capo della sentenza relativa alle spese del primo grado di giudizio, esponendo che i compensi liquidati fossero inferiori a quanto richiesto dal procuratore con notula prodotta agli atti e che il primo giudice non avesse motivato circa l'effettuato discostamento. L'impugnazione incidentale deve essere rigettata, essendo pacifico in giurisprudenza chele spese di lite debbano essere liquidate in base al decisum e non al petitum (cfr.
Cass. n. 23875 del 2025). Ciò premesso, essendo stato rideterminato il danno in € 3.841,09, il compenso professionale spettante all'avvocato, calcolato in base al II scaglione di riferimento (da €
1.101,00 a € 5.200,00) per i giudizi innanzi al GdP e ai parametri medi (applicati per tutte le fasi del giudizio), ammonta a € 1.265,00. Questo tribunale stima perciò congruo il compenso liquidato dal giudice di prime cure ammontante a € 1.500,00 e conseguentemente conferma la relativa statuizione.
§ Sulla richiesta di condanna per lite temeraria
Va altresì rigettata la domanda di condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c. in quanto generica e sfornita di prova. pagina 11 di 12 § Sulle spese di lite
In ragione del parziale accoglimento dell'appello principale e del rigetto dell'impugnazione incidentale e, dunque, della soccombenza reciproca delle parti, sussistono le ragioni per compensare integralmente le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara la contumacia in appello di;
Controparte_3
2. accoglie parzialmente l'appello principale e, per l'effetto e in riforma della sentenza n. 17/2022 emessa dal Giudice di Pace di Montoro, condanna al pagamento in favore di Parte_1 della somma di € 3.841,09 oltre iva, rivalutazione e interessi dalla domanda sino Controparte_2 all'effettivo soddisfo;
3. compensa integralmente le spese del doppio grado di giudizio tra parte appellante e parte appellata ed appellante incidentale. Nulla per le spese per l'appellato contumace . Controparte_3
Avellino, 17.11.2025
Il Giudice
dott.ssa Aureliana Di Matteo
pagina 12 di 12