Art. 7. (Volture dei beni iscritti nel catasto edilizio urbano)
Le norme di cui ai precedenti articoli 2, 3, 4 e 6, ad eccezione di quelle concernenti il tipo di frazionamento di particelle iscritte nel catasto terreni, regolano anche le volture dei beni iscritti nel catasto edilizio urbano.
Le norme di cui ai precedenti articoli 2, 3, 4 e 6, ad eccezione di quelle concernenti il tipo di frazionamento di particelle iscritte nel catasto terreni, regolano anche le volture dei beni iscritti nel catasto edilizio urbano.