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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 10/11/2025, n. 2359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2359 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro dott. Roberto Pellecchia all'udienza del 10/11/2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.r.g. 5068 / 2023
OGGETTO
Opposizione a conclusioni ATP
TRA
) elett.te dom.to presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. TAFFURI MASSIMO ) che lo rapp.ta e C.F._2 difende in virtù di procura rilasciata su foglio separato dal ricorso introduttivo telematico. ricorrente
E in persona del Presidente p.t., rapp.to e difeso dall' Avv. NICOLA FUMO CP_1 resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a questo Giudice del Lavoro depositato in data 01-08-2023 la parte ricorrente esponeva di aver proposto in data 07-12-2020 la domanda amministrativa finalizzata all'accertamento del requisito sanitario per la prestazione della pensione di inabilità civile e della condizione di handicap grave di cui all'art.3 comma 3 legge n.104/1992; che il procedimento amministrativo non aveva avuto esito positivo.
Esponeva parte ricorrente di aver proposto procedimento di ATPO ex art.445 bis cpc all'esito del quale la ctu aveva dato esito negativo;
che con l'odierna opposizione averso le conclusioni del ctu l'istante chiedeva l'accertamento del requisito sanitario e la condanna dell' al pagamento dei ratei;
con vittoria di spese processuali ed CP_1 attribuzione.
Si costituiva l' che eccepiva l'infondatezza della domanda di cui chiedeva il CP_1 rigetto.
Disposta nuova ctu, all'esito, all'odierna udienza, il Giudice pronunciava sentenza di cui dava lettura. La domanda é fondata e va accolta per quanto di ragione.
Dall'accertamento peritale espletato nel corso del giudizio risulta che il ricorrente è affetto da “Cardiopatia ipertensiva. IRC, rene destro atrofico in soggetto sottoposto a trattamento dialitico. Tiroidectomia totale per gozzo. Obesità.
Steatosi epatica. Dislipidemia”.
Tali patologie rendono il ricorrente inabile al 100% e in condizioni di handicap grave ex art.3 comma 3 legge n.104/1992 a far data dal Giugno 2023
La relazione peritale è logica ed adeguatamente motivata sicchè le conclusioni sono fatte proprie da questo Giudicante.
Ne consegue che la domanda va accolta per quanto di ragione con il riconoscimento del requisito sanitario previsto per la prestazione della pensione di inabilità civile e della condizione di handicap grave ex art.3 comma 3 legge n.104/1992 con decorrenza dall'1-06-2023.
Le spese processuali sono compensate tra le parti nella misura del 50% in considerazione dello spostamento della decorrenza dell'insorgenza dei requisiti sanitari rispetto alla domanda amministrativa, ponendosi la quota residua a carico CP_ dell' e liquidandosi quest'ultima come da dispositivo con attribuzione.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, così provvede:
• Dichiara la sussistenza in capo a del requisito sanitario Parte_1 della pensione di inabilità civile e della condizione di handicap grave ex art.3 comma 3 legge n.104/1992 con decorrenza dall'1-06-2023;
• Dichiara compensate le spese di lite tra le parti nella misura del 50%, ponendo la quota residua a carico dell e liquidando quest'ultima in complessivi €.600,00 CP_1 con attribuzione.
Santa Maria Capua Vetere 10/11/2025
Il Giudice del Lavoro
(Dott. Roberto Pellecchia)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro dott. Roberto Pellecchia all'udienza del 10/11/2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.r.g. 5068 / 2023
OGGETTO
Opposizione a conclusioni ATP
TRA
) elett.te dom.to presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. TAFFURI MASSIMO ) che lo rapp.ta e C.F._2 difende in virtù di procura rilasciata su foglio separato dal ricorso introduttivo telematico. ricorrente
E in persona del Presidente p.t., rapp.to e difeso dall' Avv. NICOLA FUMO CP_1 resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a questo Giudice del Lavoro depositato in data 01-08-2023 la parte ricorrente esponeva di aver proposto in data 07-12-2020 la domanda amministrativa finalizzata all'accertamento del requisito sanitario per la prestazione della pensione di inabilità civile e della condizione di handicap grave di cui all'art.3 comma 3 legge n.104/1992; che il procedimento amministrativo non aveva avuto esito positivo.
Esponeva parte ricorrente di aver proposto procedimento di ATPO ex art.445 bis cpc all'esito del quale la ctu aveva dato esito negativo;
che con l'odierna opposizione averso le conclusioni del ctu l'istante chiedeva l'accertamento del requisito sanitario e la condanna dell' al pagamento dei ratei;
con vittoria di spese processuali ed CP_1 attribuzione.
Si costituiva l' che eccepiva l'infondatezza della domanda di cui chiedeva il CP_1 rigetto.
Disposta nuova ctu, all'esito, all'odierna udienza, il Giudice pronunciava sentenza di cui dava lettura. La domanda é fondata e va accolta per quanto di ragione.
Dall'accertamento peritale espletato nel corso del giudizio risulta che il ricorrente è affetto da “Cardiopatia ipertensiva. IRC, rene destro atrofico in soggetto sottoposto a trattamento dialitico. Tiroidectomia totale per gozzo. Obesità.
Steatosi epatica. Dislipidemia”.
Tali patologie rendono il ricorrente inabile al 100% e in condizioni di handicap grave ex art.3 comma 3 legge n.104/1992 a far data dal Giugno 2023
La relazione peritale è logica ed adeguatamente motivata sicchè le conclusioni sono fatte proprie da questo Giudicante.
Ne consegue che la domanda va accolta per quanto di ragione con il riconoscimento del requisito sanitario previsto per la prestazione della pensione di inabilità civile e della condizione di handicap grave ex art.3 comma 3 legge n.104/1992 con decorrenza dall'1-06-2023.
Le spese processuali sono compensate tra le parti nella misura del 50% in considerazione dello spostamento della decorrenza dell'insorgenza dei requisiti sanitari rispetto alla domanda amministrativa, ponendosi la quota residua a carico CP_ dell' e liquidandosi quest'ultima come da dispositivo con attribuzione.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, così provvede:
• Dichiara la sussistenza in capo a del requisito sanitario Parte_1 della pensione di inabilità civile e della condizione di handicap grave ex art.3 comma 3 legge n.104/1992 con decorrenza dall'1-06-2023;
• Dichiara compensate le spese di lite tra le parti nella misura del 50%, ponendo la quota residua a carico dell e liquidando quest'ultima in complessivi €.600,00 CP_1 con attribuzione.
Santa Maria Capua Vetere 10/11/2025
Il Giudice del Lavoro
(Dott. Roberto Pellecchia)