Sentenza 3 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 03/03/2026, n. 1052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1052 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01052/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03208/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3208 del 2025, proposto da
LV RI e VI RI, rappresentati e difesi dagli avvocati Kevin Ricca, Dario Ricca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, Via Freguglia, n. 1;
per l'ottemperanza
della Sentenza n. 643/2024 emessa in data 7 ottobre 2024 dal Tribunale di Busto Arsizio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 il dott. ST LE CO e udito per l’Amministrazione resistente l’Avvocato dello Stati come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame, viene proposta domanda di ottemperanza alla sentenza n. 643/2024 emessa in data 7 ottobre 2024 dal Tribunale di Busto Arsizio.
La domanda viene in particolare proposta con riferimento alla condanna al pagamento delle spese legali disposta in favore dei ricorrenti difensori antistatari delle parti vittoriose nei giudizi definiti con la suddetta sentenza.
Si è costituito in giudizio, per resistere al ricorso, il Ministero dell’Istruzione e del Merito.
La causa è stata trattenuta in decisione in esito alla camera di consiglio del 12 febbraio 2026.
Va innanzitutto dichiarato il difetto di legittimazione dell’avv. Fulvio Ricca posto che dalla lettura della sentenza n. 643/2024 si ricava che solo l’avv. Kevin Ricca ha svolto attività di difensore nel giudizio con essa definito.
Per il resto ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato.
Va invero osservato che non è contestato che l’Amministrazione non abbia dato esecuzione alla sentenza n. 643/2024 emessa in data 7 ottobre 2024 dal Tribunale di Busto Arsizio, e che quindi essa sia ancora inadempiente.
Ciò stabilito, va ora rilevato che la suddetta sentenza è passata in giudicato, come da attestazione di cancelleria depositata in atti. Non è inoltre contestato dall’Amministrazione costituitasi che la stessa è stata notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito in data 9 ottobre 2024. Risultano dunque soddisfatte le condizioni previste dall’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997.
L’Amministrazione deve essere conseguentemente condannata a dare piena esecuzione alla sentenza sopra indicata con riferimento alle spese legali, provvedendo in tal senso entro il termine di novanta giorni decorrente dalla comunicazione della presente sentenza. Una volta decorso infruttuosamente tale termine, provvederà un Commissario ad acta, che sin d’ora si nomina nel Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza: questi ne assumerà le funzioni solo qualora investito direttamente dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato all'Amministrazione per adempiere, e provvederà, entro i successivi centoventi giorni, all'esecuzione dell'incarico, determinando definitivamente l’importo ancora complessivamente dovuto e provvedendo quindi ad adottare quegli atti (variazioni di bilancio, stipulazione di mutui e prestiti, e quant'altro) necessari all'assolvimento del suo mandato, direttamente o, sotto la sua responsabilità, attraverso un funzionario delegato.
L’attività demandata al commissario ad acta rientra nei compiti istituzionali di quest’ultimo, sicché non appare dovuto alcun compenso al commissario stesso.
Le spese di giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di legittimazione dell’avv. Fulvio Ricca. Per il resto lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate, salvo il rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IE AT, Presidente
ST LE CO, Consigliere, Estensore
Antonio De Vita, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ST LE CO | IE AT |
IL SEGRETARIO