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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. III, sentenza 27/01/2026, n. 483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 483 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 483/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 3, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
DELLA VOLPE SERGIO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4217/2025 depositato il 28/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Agropoli - Piazza Della Repubblica , 3 84043 Agropoli SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 217 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 65/2026 depositato il
14/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1, rappresentato dall'avv. Difensore_1, ricorre avverso l'accertamento notificato per infedele dichiarazione il 30/6/25 con il quale il comune di Agropoli richiede l'IMU relativa all'anno 2019 pari ad euro 551,78 e dovuta su terreni di proprietà della ricorrente in misura dei diritti pari a
20/100. Sostiene che mel 2019 il terreno era classificato agricolo dal momento che il PUC, che ne ha modificato la destinazione in area di espansione industriale, è entrato in vigore nel 2021 mentre il comune non si è ancora dotato del Piano Urbanistico Attuativo.
Si costituisce il comune di Agropoli il quale sostiene che nel caso in esame si controverte in materia di omessa denuncia e nel merito ritiene legittimo il proprio operato dal momento che il PUC, sebbene approvato con delibera del 2020, è stato adottato prima dell'annualità dovuta dal ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rilevato che il Piano Urbanistico Comunale (PUC) entra in vigore con l'approvazione definitiva da parte del Consiglio Comunale.
L'adozione dello stesso ha il solo effetto di far scattare dalla data di detta adozione le misure di salvaguardia (che limitano nuove costruzioni in attesa del nuovo piano). Quindi la data di adozione è una fase precedente, dopo la quale inizia il periodo di consultazione e osservazioni, con la conseguenza che
è l'approvazione a renderlo pienamente esecutivo e a sostituire il vecchio PRG.
Nel caso in esame è pacifico che il PUC è stato adottato con delibera del 28/12/2020 ed è stato pubblicato il'11/1/21 con la conseguenza che nell'anno 2019 l'Imu era dovuta sulla vecchia consistenza agricola dei terreni, consistenza agricola non contestata dal comune.
Va, tuttavia, precisato che la legge di stabilità 2016 ha stabilito che, a decorrere dal 2016, sono esenti dall'Imu i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione (art.1 comma 13, legge 208/2015).
Il ricorso va, pertanto, accolto in riferimento alla tassazione fatta dal comune sulla base di terreni edificabili, considerato che la stessa tassazione andava fatta sulla base di terreni aventi destinazione agricola.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte
accoglie il ricorso e dichiara non dovuta l'IMU liquidata per terreni edificabili;
condanna il comune al pagamento in favore del ricorrente delle spese che liquida in euro 300,00, oltre cut, iva e cpa se dovuti.
Così deciso in Salerno il 14/1/26.
Il giudice monocratico
Avv. Sergio della Volpe
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 3, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
DELLA VOLPE SERGIO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4217/2025 depositato il 28/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Agropoli - Piazza Della Repubblica , 3 84043 Agropoli SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 217 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 65/2026 depositato il
14/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1, rappresentato dall'avv. Difensore_1, ricorre avverso l'accertamento notificato per infedele dichiarazione il 30/6/25 con il quale il comune di Agropoli richiede l'IMU relativa all'anno 2019 pari ad euro 551,78 e dovuta su terreni di proprietà della ricorrente in misura dei diritti pari a
20/100. Sostiene che mel 2019 il terreno era classificato agricolo dal momento che il PUC, che ne ha modificato la destinazione in area di espansione industriale, è entrato in vigore nel 2021 mentre il comune non si è ancora dotato del Piano Urbanistico Attuativo.
Si costituisce il comune di Agropoli il quale sostiene che nel caso in esame si controverte in materia di omessa denuncia e nel merito ritiene legittimo il proprio operato dal momento che il PUC, sebbene approvato con delibera del 2020, è stato adottato prima dell'annualità dovuta dal ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rilevato che il Piano Urbanistico Comunale (PUC) entra in vigore con l'approvazione definitiva da parte del Consiglio Comunale.
L'adozione dello stesso ha il solo effetto di far scattare dalla data di detta adozione le misure di salvaguardia (che limitano nuove costruzioni in attesa del nuovo piano). Quindi la data di adozione è una fase precedente, dopo la quale inizia il periodo di consultazione e osservazioni, con la conseguenza che
è l'approvazione a renderlo pienamente esecutivo e a sostituire il vecchio PRG.
Nel caso in esame è pacifico che il PUC è stato adottato con delibera del 28/12/2020 ed è stato pubblicato il'11/1/21 con la conseguenza che nell'anno 2019 l'Imu era dovuta sulla vecchia consistenza agricola dei terreni, consistenza agricola non contestata dal comune.
Va, tuttavia, precisato che la legge di stabilità 2016 ha stabilito che, a decorrere dal 2016, sono esenti dall'Imu i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione (art.1 comma 13, legge 208/2015).
Il ricorso va, pertanto, accolto in riferimento alla tassazione fatta dal comune sulla base di terreni edificabili, considerato che la stessa tassazione andava fatta sulla base di terreni aventi destinazione agricola.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte
accoglie il ricorso e dichiara non dovuta l'IMU liquidata per terreni edificabili;
condanna il comune al pagamento in favore del ricorrente delle spese che liquida in euro 300,00, oltre cut, iva e cpa se dovuti.
Così deciso in Salerno il 14/1/26.
Il giudice monocratico
Avv. Sergio della Volpe