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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 11/07/2025, n. 1537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1537 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Francesca Garofalo - Presidente
2) dott.ssa Wanda Romanò - Giudice
3) dott. Pietro Caré - Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 254/2025 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi, rimessa al Collegio all'udienza dell'1.7.2025, avente per oggetto la modifica delle condizioni di separazione;
tra
, nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 Alessandra Puccio del Foro di Catanzaro, con domicilio eletto presso lo studio del difensore;
ricorrente e nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Paola CP_1 Torchia del Foro di Catanzaro, con domicilio eletto presso lo studio del difensore;
resistente nonchè P.M. in sede interventore ex Lege
Conclusioni: per le parti costituite come da verbale d'udienza dell'1.7.2024; visto del PM del 16.5.2025.
Fatto e diritto
1. Con ricorso depositato in data 20.1.2025, ha chiesto, ai sensi Parte_1 dell'art. 473-bis.29 c.p.c., la revisione delle condizioni di separazione dal coniuge CP_1 di cui al decreto di omologa del tribunale di Catanzaro n. 4978 del 25/07/2022.
[...] In particolare, ha esposto:
- di aver contratto matrimonio concordatario con in data 12.8.2006 e che, CP_1 dalla predetta unione, in data 14.11.2008 era nato il loro unico figlio , di Per_1 anni 16;
- di essersi separata consensualmente dal marito nel 2022, alle seguenti condizioni:
“...La casa coniugale (con gli arredi che la compongono, ad eccezione di quelli di seguito descritti), di proprietà del sig. , sita in Tiriolo (CZ), via Achille Grandi CP_1 32, viene assegnata al predetto. La sig.ra se ne è già allontanata, portando Parte_1 con sè i propri beni personali, nonché i seguenti arredi e beni: letto matrimoniale, comodini, armadio e cassettiera presenti nella camera da letto, divano presente nel salone, lavatrice, forno attualmente installato presso il locale magazzino;
2. Il figlio Per minore viene affidato ad entrambi i coniugi con residenza anagrafica e dimora abituale presso l'abitazione materna. Compatibilmente con le volontà, le preferenze e le incombenze scolastiche del minore e salvo diverso accordo tra i coniugi, il padre avrà la facoltà di vederlo e tenerlo con sè tutti ii mercoledì nonchè, a fine settimana alternati, dal sabato pomeriggio sino alla domenica sera, nonchè il giovedì nelle settimane in cui il weekend non viene trascorso con il padre;
1 3. Sempre compatibilmente con le volontà e le preferenze del minore, tanto il padre quanto la madre avranno facoltà di tenerlo per un periodo di almeno quindici giorni cadauno durante le vacanze estive. Sempre compatibilmente con le volontà del minore, i genitori disciplineranno i periodi in cui il figlio trascorrerà con loro le vacanze invernali e pasquali. In difetto di accordo i detti periodi di vacanza verranno trascorsi ad anni alterni con il padre o con la madre;
4. Le parti si impegnano ad occuparsi in prima persona del figlio, facendosi carico della sua corretta crescita psico-fisica e con reciproco impegno a coinvolgere concretamente l'altro genitore in ogni questione concernente l'educazione, l'istruzione e la salute dello stesso. Le decisioni di maggiore interesse concernenti il figlio saranno assunte congiuntamente dai genitori.
5. A titolo di contributo al mantenimento del figlio, sino al raggiungimento dell'autonomia patrimoniale di quest'ultimo, i coniugi hanno convenuto, fin dal deposito del ricorso per separazione consensuale, l'obbligo di versamento, a carico del marito della somma mensile di € 250,00 (duecentocinquanta/00). Tale somma verrà annualmente aggiornata secondo gli indici istat relativi alla variazione del costo della vita.
6. Il pagamento del predetto assegno mensile avverrà mediante versamento da parte dello stesso sig. con CP_1 bonifico “permanente” in favore della moglie, entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, in continuità con le precedenti mensilità, a decorrere dalla data di deposito del ricorso introduttivo.
7.Atteso il parziale adempimento del sig. , in ordine al pagamento CP_1 dell'assegno mensile di mantenimento del figlio minore, a decorrere dal deposito del ricorso di separazione, a carico dello stesso ad oggi residua l'obbligo di corrispondere la somma residua di € 1.450,00 (comprensiva dell'importo di € 100,00 rimanente della mensilità di maggio 2022). La somma totale di € 1.450,00 (millequattocentocinquanta/00) sarà corrisposta in favore della moglie, in cinque rate da € 290,00 cadauna, alle seguenti scadenze: 31.05.2022, 31.07.2022, 30.09.2022, 30.11.2022 e 31.01.2023. 8. ciascuno dei due coniugi percepirà dall'INPS la rispettiva quota di pertinenza, in ragione del 50% cadauno, dell'assegno unico universale in Per favore del minore .
9. Le spese mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale, scolastiche, sportive del figlio dovranno essere preventivamente concordate tra i coniugi e saranno tra loro ripartite in egual misura. 10. Il marito si impegna a trasferire in favore della moglie il diritto di proprietà dell'autovettura FIAT 500 targata FW137PK con costi di trasferimento a carico della moglie e con mantenimento dell'onere del pagamento delle relative residue rate di finanziamento a carico del marito. Sino a tale trasferimento, la moglie sarà tenuta al pagamento di ogni spesa inerente la detta autovettura tra cui il premio della polizza assicurativa, tassa automobilistica, eventuali sanzioni derivanti dal codice della strada, costi di manutenzione, ecc. 11. I coniugi, entrambi percettori di reddito, dichiarano di rinunciare ad ogni vicendevole pretesa a titolo di contributo al mantenimento e di aver definito, in maniera integrale e satisfattiva, ogni loro rapporto di carattere patrimoniale e rinunciano, pertanto, reciprocamente ad ogni ulteriore pretesa di ordine economico, dichiarando di non avere più nulla a che pretendere l'uno dall'altro, salvo la puntuale osservanza di quanto pattuito con le presenti condizioni di separazione. 12. I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto ed acconsentono sin d'ora al rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento idoneo all'espatrio per il figlio minore. 13. Le condizioni sopra esposte sono valide ed efficaci tra le parti dalla data della loro sottoscrizione e sostituiscono ad ogni fine ed effetto di legge, a partire dalla data predetta, quelle contenute nel ricorso per separazione consensuale del 29.07.2021”;
- di aver visto peggiorare la propria condizione economica: infatti, a partire dal 30.9.2022, la nuova società affidataria del servizio mensa presso l'Istituto Comprensivo di Tiriolo l'aveva destinata al plesso di località Pratora, distante 5,78 Km dal centro del Comune di Tiriolo, con riduzione del monte ore (due ore/die per 8 mesi all'anno) e conseguente riduzione della busta paga mensile ad € 363;00; per effetto di questa contrazione di stipendio, aveva dovuto lasciare l'immobile condotto in locazione e trasferirsi in via Brodolini, n. 10, presso un immobile messo a disposizione da un familiare ma del tutto inadeguato alle esigenze del figlio minore, ed aveva infine deciso di licenziarsi e cercare un'occupazione migliore, anche in considerazione
2 dell'attestato di O.S.S. in suo possesso, iniziando in data 1.12.2024 un tirocinio non retribuito presso l'Istituto Santa Maria del Soccorso di Serrastretta, con conseguente venir meno dei mezzi minimi di sussistenza per tutta la durata dello stesso;
ed ha chiesto, in relazione alle proprie mutate condizioni economiche:
- un aumento ad € 500,00 dell'assegno di mantenimento per il figlio minore ovvero, in alternativa, un contributo economico di € 300,00 e l'assegnazione della casa familiare attualmente occupata dal oltre, in ogni caso, all'attribuzione a sé del 100% CP_1 dell'assegno unico relativo ai figli. Con memoria difensiva depositata il 31.3.2025, si è costituito in giudizio CP_1 impugnando e contestando l'altrui pretesa e deducendo, in particolare, lo svolgimento di attività lavorativa non dichiarata da parte della Lopreiato nonché la natura onerosa del tirocinio dalla stessa svolto presso l'Istituto Santa Maria del Soccorso S.r.l.. Fissata l'udienza di comparizione del 6.5.2025, il giudice delegato ha ascoltato le parti e ne ha tentato la conciliazione, all'esito rinviando all'1.7.2025 per l'attività istruttoria ritenuta rilevante. A detta udienza, parte ricorrente ha esibito, per come ordinato ex art. 210 c.p.c., il contratto del Progetto formativo individuale di tirocinio sottoscritto con l'Istituto Santa Maria del Soccorso S.r.l., dando atto della sua proroga sino al 30.9.2025 e della previsione di un rimborso spese mensile di € 1.000,00, ed ha dichiarato di aver chiarito le problematiche relative all'incasso dell'assegno unico (accreditato sulla carta del reddito di cittadinanza, in modo indistinto dallo stesso, così da non risultare intelligibile). Dopo aver proceduto all'escussione del teste di parte resistente, il giudice ha rinnovato la proposta conciliativa formulata in prima udienza e le parti hanno dichiarato di concordare sulle seguenti modifiche alle condizioni di separazione in essere: “ CP_1 si farà carico esclusivo delle spese relative ai libri scolastici, alla palestra, al cd.
[...]
“cambio stagione” (individuate in un paio di scarpe invernali, uno estivo, un giubbino invernale ed uno estivo), al bollo ed all'assicurazione del motociclo utilizzato dal minore
”, mentre l'assegno unico universale rimane di spettanza di ciascun genitore Per_1 al 50%.
2. Tutto ciò premesso, il Collegio prende atto dell'accordo fra le parti e, ritenuto che l'intesa raggiunta non contrasti con l'ordine pubblico e l'interesse del minore, procede a rendere esecutiva la chiesta modifica delle condizioni di separazione fra Parte_1
e Nulla sulle spese in ragione del carattere congiunto della
[...] CP_1 richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, pronunciando in via definitiva nella controversia civile indicata in epigrafe, così provvede:
- dispone la modifica delle condizioni di separazione fra e Parte_1 CP_1 di cui al decreto del tribunale di Catanzaro n. 4978/2022 nel senso di prevedere che si farà carico esclusivo delle spese relative ai libri scolastici, alla palestra, CP_1 al cd. “cambio stagione” (individuate in un paio di scarpe invernali, uno estivo, un giubbino invernale ed uno estivo), al bollo ed all'assicurazione del motociclo utilizzato dal minore ”; Per_1
- nulla sulle spese. Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 4.7.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente dott. Pietro Caré dott.ssa Francesca Garofalo
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